Soggetti esclusi dall’assicurazione. 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
Soggetti esclusi dall’assicurazione. I danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente responsabile del Sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all’Art. 129 della Legge e precisamente: • dal Proprietario del Veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario; • dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del Conducente o dei soggetti di cui al punto precedente; • dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.
Soggetti esclusi dall’assicurazione. L’assicurazione, ai sensi dell’articolo 129 della Legge, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro del veicolo assicurato; in questo caso, inoltre, l’assicurazione non copre i danni alle cose, subiti dai seguenti soggetti:
Soggetti esclusi dall’assicurazione. La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre: - i danni alla persona e alle cose subiti del conducente; - i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti
Soggetti esclusi dall’assicurazione. La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:
Soggetti esclusi dall’assicurazione. Si rinvia all’Art. 2.1 Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall’assicurazione, delle condizioni generali, Titolo I, per l’individuazione dei soggetti esclusi dall’ assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Soggetti esclusi dall’assicurazione. L’Assicurazione, ai sensi dell’articolo 129 della Legge, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente responsabile del Sinistro del Veicolo assicurato; in questo caso, inoltre, l’assicurazione non copre i danni alle cose, subiti dai seguenti soggetti:
Soggetti esclusi dall’assicurazione. 1.Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2.Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a)i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all’articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
Soggetti esclusi dall’assicurazione. Si rinvia all’Art. 2.1 Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall’assicurazione, delle condizioni generali, Titolo I, per l’individuazione dei soggetti esclusi dall’assicu- razione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei vei- coli a motore. ! Avvertenze: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraen- te e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazio- ne del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazio- ne scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Soggetti esclusi dall’assicurazione. Si rinvia all’Art. 2.1 Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall’assicurazione, delle condi- zioni generali, Titolo I, per l’individuazione dei soggetti esclusi dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. ! Avvertenze: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’As- sicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa ces- sazione dell’assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l’Assicurato