Sponsorizzazione Tecnica Clausole campione

Sponsorizzazione Tecnica. 1. Nei contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, quando questi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello Sponsor, la scelta dello Sponsor è effettuata in base al valore economico della sponsorizzazione, secondo le modalità contenute nei seguenti commi del presente articolo. 2. I contratti di importo inferiore o pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) o comunque alla soglia prevista dall’art. 36 D. Lgs 50/2016, possono essere affidati direttamente dall’Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa, a soggetto in possesso dei necessari requisiti per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione. Qualora lo Sponsor sia soggetto diverso dal Soggetto Esecutore, quest’ultimo deve possedere, oltre ai requisiti di carattere generale, adeguata capacità tecnica secondo valutazione dell’Ente e rispettare le normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni). 3. Per i suddetti contratti l’Amministrazione: a) ha sempre la facoltà, tenuto conto del valore e della tipologia contrattuale: • in caso di iniziativa di soggetto terzo, di non accettare la proposta di sponsorizzazione o di avviare sulla stessa una procedura comparativa con eventuale diritto di prelazione del soggetto proponente; • in caso di iniziativa propria, di avviare una procedura comparativa. b) dovrà impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione nonché all’esecuzione del contratto. c) ha il controllo sull’esecuzione del contratto. 4. Per i contratti di importo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) si rimanda alle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 Norme comuni alle sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000 5. Gli Sponsor che effettuano direttamente i lavori/servizi/forniture o i Soggetti Esecutori, qualora diversi dallo Sponsor nonché i soggetti progettisti eventualmente utilizzati, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale, dei requisiti di qualificazione tecnica previsti dal Codice dei Pubblici Contratti e dal relativo Regolamento di Attuazione. 6. Il Bando e la Lettera d’Invito devono contenere: a) la volontà del Comune e i riferimenti di legge; b) gli obiettivi della sponsorizzazione; c) le opportunità per lo Sponsor; d) la tipologia, la durata e il valore contrattuale; e) la modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor; f) le modalità e i termini di presentazione delle offerte; g) i requisiti di partecipaz...
Sponsorizzazione Tecnica. 1. Nei contratti di sponsorizzazione aventi per oggetto lavori, servizi o forniture, quando questi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello Sponsor, la scelta dello Sponsor è effettuata in base al valore economico della sponsorizzazione, secondo le seguenti modalità: 2. A) I contratti d'importo inferiore o pari a 40.000,00 € (o comunque alla soglia prevista dall’attuale art. 26 del Codice dei contratti pubblici) possono essere affidati direttamente dall’Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa, a soggetto in possesso, oltre che dei necessari requisiti di carattere generale, di adeguata capacità tecnica secondo valutazione dell’Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni), operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e dotato di copertura assicurativa per l’attività oggetto della prestazione. Qualora il Soggetto Esecutore sia soggetto diverso dallo Sponsor, detti requisiti dovranno essere posseduti dal Soggetto Esecutore. 3. L’Amministrazione ha sempre la facoltà, tenuto conto del valore e della tipologia contrattuale: a. in caso di iniziativa di soggetto terzo, di non accettare la proposta di sponsorizzazione o di avviare sulla stessa una procedura comparativa con eventuale diritto di prelazione del soggetto proponente; b. in caso di iniziativa propria, di avviare una procedura comparativa. 4. L’Amministrazione dovrà impartire le prescrizioni opportune riguardo alla progettazione e all’esecuzione del contratto. 5. L’Amministrazione ha il controllo sull’esecuzione del contratto.
Sponsorizzazione Tecnica. La sponsorizzazione tecnica consiste in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizza- zione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor. Quella tecnica è una sponsorizzazione in cui oltre ai lavori, le prestazioni rese dallo sponsor potranno consi- stere in servizi e forniture strumentali ai primi, come ad es. i servizi di installazione e montaggio di attrezzature e (5) Art. 120, commi 1 e 2, D.Lgs. 26 marzo 2004, n. 42. (6) Art. 120, comma 3, X.Xxx. 26 marzo 2004, n. 42.
Sponsorizzazione Tecnica. Allo sponsor saranno concesse le seguenti agevolazioni fiscali: • esenzione dal pagamento del canone per le iniziative pubblicitarie (CIMP - art. 42, lett.p, Regolamento comunale sulla pubblicità). • esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico (COSAP – art.4, comma 4 del Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche).
Sponsorizzazione Tecnica. In caso di sponsorizzazione tecnica, lo sponsor si impegna a: (descrizione della sponsorizzazione offerta) per un importo pari ad € comprensivo di IVA al 22% in favore del Comune Pescara, quale corrispettivo delle controprestazioni, da effettuarsi da parte dello Sponsee indicate nell’articolo successivo. Lo Sponsor fornirà, prima dell’evento, la documentazione attestante l’avvenuta acquisizione, tramite ordine al fornitore, del servizio da erogare. A seguito della fornitura diretta del servizio, il Comune di Pescara e lo Sponsor emetteranno relative fatture.

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  • RELAZIONE TECNICA PREMESSA

  • DOCUMENTAZIONE TECNICA Entro il termine previsto dal timing di gara (allegato 7) l’Operatore Economico dovrà depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato “Documentazione > tecnica” della scheda di gara, la seguente documentazione tecnica: 1) scheda “Aspetti tecnico-organizzativi” di cui all’allegato 4), compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal rappresentante legale. Deve essere data tempestiva comunicazione alle Aziende, nel caso in cui, nel tempo di validità del contratto, intervenisse qualsiasi variazione sul contenuto della stessa scheda; 2) dichiarazione firmata digitalmente dal rappresentante legale, che attesti: 3) schede di sicurezza dei prodotti offerti, nei casi previsti dalla normativa vigente disciplinante la materia, scannerizzate e firmate digitalmente dal rappresentante legale; La strumentazione, facente parte del sistema offerto, oltre a rispondere a tutte le normative in atto ed adeguarsi a quelle eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale deve, pure, essere in possesso delle dovute certificazioni e marchi di qualità. Ciascuna strumentazione deve possedere, in modo leggibile ed indelebile, le specifiche seguenti: -nome del fabbricante ed indirizzo, marcatura CE -indicazione della serie e del tipo -numero di serie ed anno di costruzione, oltre a quant’altro ritenuto necessario. 4) schede tecniche e depliant illustrativi, scannerizzate e firmate digitalmente dal rappresentante legale. Come evidenziato nel Disciplinare Telematico, tali schede tecniche andranno caricate sul sistema nello spazio denominato “invio documentazione tecnica”, solamente qualora le stesse schede tecniche non siano presenti nel sito del Ministero della Salute o se presenti non siano esaustive, rispetto a quanto richiesto. In caso di rimando alle schede pubblicate nel sito del Ministero, devono essere evidenziati i corrispondenti “scheda-Ministero” - “lotto di gara” e precisati i riferimenti non compresi ma richiesti negli atti di gara, per consentire una ricerca e un riscontro agevole e preciso. Mentre, nell’ipotesi di inserimento, le schede tecniche, rilasciate dal produttore, devono essere in lingua italiana, o in altra lingua se con unita traduzione, e tassativamente contrassegnate con il numero di riferimento del lotto interessato (in caso di più lotti), inclusive di tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione: numero di riferimento/lotto, descrizione dei prodotti offerti, riferimento CND, identificazione Repertorio, indicazione della società produttrice e paese d’origine, indicazione della società autorizzata alla commercializzazione, ecc) I prodotti indicati nelle schede tecniche devono corrispondere rigorosamente a quelli indicati nell’offerta economica. Se nel corso della fornitura dovessero intervenire delle modifiche riferite alle specifiche tecniche, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire la nuova documentazione tecnica. 5) relazione tecnica sugli elementi componenti il sistema, con riferimento alle caratteristiche tecniche e funzionali, alle esigenze impiantistiche ed ambientali per la regolare installazione. La stessa relazione tecnica, deve essere elencativa ed illustrativa delle apparecchiature/strumentazione e dei materiali offerti, dalla stessa si devono evincere in modo completo e dettagliato le caratteristiche dei prodotti offerti, le modalità di prestazione di quanto offerto, con riferimento a quanto indicato nell’allegato 1). In particolare, la Relazione Tecnica deve precisare: A) PER LA STRUMENTAZIONE

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Requisiti minimi che il concorrente deve possedere Se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia A) requisiti di ordine generale: inesistenza delle condizioni di esclusione prescritte dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i.; B) requisiti di idoneità professionale: 1. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto; 2. le società cooperative ed i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico; C) requisiti di ordine speciale: previsti dalla L.R. 09.08.2002, n. 14, dal D.P.R. 25.01.2000, n. 34, dall’art. 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i., in particolare: • Possesso dell’attestato SOA (Società organismi di attestazione), in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche: Descrizione Categ. Class. Fino all’importo di Parte di opera Edifici civili e industriali OG1 I € 258.228,00 Prevalente Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo orizzontale (realizzazione lavori della stessa categoria), i requisiti di ordine speciale (qualificazione) richiesti per i concorrenti singoli devono essere posseduti dal mandatario/capofila o da un consorziato nelle misure minime del 40%; la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dagli altri consorziati ciascuno nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, fermo restando che nel complesso si deve possedere il 100% dei requisiti prescritti. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo verticale (realizzazione lavori di categoria prevalente e di categorie scorporate), i requisiti di ordine speciale (qualificazione), sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario/capofila nella categoria prevalente e per il relativo importo; mentre per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da soggetti mandanti devono essere posseduti dal soggetto mandatario con riferimento alla categoria prevalente. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento alla categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Se concorrente estero Qualora il concorrente sia stabilito in altri Stati aderenti alla U.E. nonché nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. Pertanto occorre produrre appropriata documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.