Common use of Assicurazioni a carico dell’impresa Clause in Contracts

Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore è obbligato, trasmettendola in copia alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per la somma indicata nel bando di gara; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, comma 7 D.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 48, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore Considerata la natura del servizio, l’Appaltatore è obbligatoobbligato a stipulare, trasmettendola in copia contestualmente alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna sottoscrizione dei lavorisingoli contratti di appalto specifici, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati determinati. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna del servizio; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna del servizio e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino cessa alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori del servizio risultante dal relativo certificato). Tale La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: ‐ la copertura dei danni ai beni mobili ed immobili su cui si svolge il servizio siano essi di proprietà della Stazione Appaltante o dell’Ente Comunale a favore del quale si svolge il servizio medesimo; ‐ la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: ‐ la copertura dei danni che l’Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata dipendenti dei subappaltatori, cottimisti e fornitori per la somma indicata nel bando di garagli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere ‐ è richiesta l'indicazione specifica che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dell’esecuzione del contratto, gli eventuali coordinatori per la sicurezza e collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Impresa non dovrà comportare l’inefficacia della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’operagaranzia. Le polizze La garanzia di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono articolo, prestata dall’Appaltatore dovrà coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitricifornitrici. Qualora l’appaltatore l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92dall’art. 48, comma 7 D.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 485, del D. LgsD.lgs. 50/2016n. 50/16, la garanzia assicurativa prestata le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.. Si precisa che le ipotesi di danno sopra specificate hanno carattere indicativo e non esaustivo restando valido il principio secondo il quale l’Appaltatore deve garantire la presentazione di una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati I massimali delle polizze di cui al presente articolo saranno comunicati alla ditta appaltatrice caso per caso al momento della decisione di affidare i singoli appalti derivanti dal presente Accordo Quadro in ragione della natura e dell’entità del contratto specifico. In assenza di specifiche richieste si farà riferimento alla seguente griglia assicurativa: (Gli Assicurati della sezione I e II devono intendersi: Stazione Appaltante, Appaltatore, subappaltatore, e tecnico, e DEC): Partita 1 - Impianti ed opere permanenti e temporanei: Importo contrattuale Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti: 250.000,00 Partita 3 - Costi di demolizione e sgombero: 50.000,00 Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza: 1.500.000,00 con il limite per ogni sinistro di: 1.500.000,00

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Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore Ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 109/94 e s.m. ed i., l’appaltatore è obbligatoobbligato a stipulare, trasmettendola in copia contestualmente alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavorisottoscrizione del contratto, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistentideterminati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’art. 103 del Reg. n. 554/99, sino il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di (collaudo o collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile; per quanto concerne invece i danni causati a terzi: la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per la somma indicata nel bando di garagli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione specifica che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei collaudatori in corso d’operalavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Le polizze L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia. La garanzia di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92dall’art. 95 del Reg. n. 554/99 e dall’art. 13, comma 7 D.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 482, del D. Lgs. 50/2016della legge n. 109/94, la garanzia assicurativa prestata le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge n. 109/94, l’appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, anche a copertura degli eventi di cui all’art. 1669 del codice civile.

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Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, trasmettendola in copia alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, obbligato a stipulare produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra deve coprire tutti i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per la somma indicata nel bando di gara; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della una somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’operaeuro 500.000,00. Le polizze garanzie di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ai commi 3 e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa prestata 4, prestate dall’appaltatore copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, 48 comma 7 D.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 48, 5 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa prestata le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. • CAPO 7 – DIPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

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Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. A maggiore garanzia la ditta è obbligatotenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, trasmettendola prima dell’inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche: L’aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile, sia penale, derivante ai sensi di legge in copia seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato. L’aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui si avvale) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. IPIS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti durante l’esecuzione dei servizi. L’aggiudicataria assumerà a proprio carico l’onere di garantire IPIS da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio. Essa dovrà pertanto procedere alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, a stipulare stipula di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile assicurazione per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per la somma indicata nel bando di gara; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve (RCT) stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che IPIS debba essere pari al 5% della somma assicurata per le opere considerata “terza” a tutti gli effetti, e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che preveda tra le "personealtre condizioni anche l’estensione a: - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiereda altri collaboratori non dipendenti, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al l’aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale; - danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente comma devono recare espressamente il vincolo contratto, inclusa la loro responsabilità personale; - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato seguito di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, comma 7 D.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 48, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantisinistro garantito in polizza.

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Samples: Accordo Quadro Capitolato

Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore Ai sensi del comma 7 dell’articolo 103, del Codice dei contratti, D.Lgs.50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato, trasmettendola in copia obbligato a costituire e consegnare alla Stazione stazione appaltante almeno 10 gg. dieci giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare lavori anche una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e assicurazione che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da errori assicurare che, di progettazionenorma, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che preveda anche una garanzia di impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi del comma 9 art. 93, del Codice dei contratti, X.Xxx. 50/2016, le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Ai sensi del comma 10 art. 93, del Codice dei contratti, X.Xxx. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Ai sensi del comma 11 art. 93, del Codice dei contratti, X.Xxx. 50/2016 é facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: • la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; • la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: • la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per la somma indicata nel bando di garagli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione • l’indicazione specifica che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’operasomma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Le polizze L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia. La garanzia di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitricifornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, comma 7 D.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 48, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa prestata le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore è obbligatoSono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, trasmettendola in copia all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso compete l’onere del ripristino o il risarcimento dei danni. L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, comprensiva della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall’art. 103, comma 7 del Codice , da trasmettere alla Stazione appaltante stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 gg. giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne pena la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento non consegna dei medesimi. Dette polizze, le cui firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della distruzione totale o parziale Società di impianti Assicurazione dovranno essere autenticate dal Notaio, con l’indicazione della qualifica e operedegli estremi del conferimento dei poteri di firma. Dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, anche preesistentientrato in vigore a far data dal 26.05.2004, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3. Le polizze dovranno decorrere dalla data di emissione consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di (collaudo o collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale assicurazione contro esecuzione, con i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per la somma indicata nel bando seguenti massimali: - PARTITA 1 - OPERE - massimale pari all'importo a base di gara; il - PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 500.000; - PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.000; - RC di cui al precedente punto 3) massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere partite 1, 2 e 3, e comunque non deve essere inferiore a con un minimo di 500.000 Euroeuro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi In particolare, per i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze danni di cui al presente comma devono recare alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa). L’Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario. La Stazione Appaltante assicurata non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui sopra con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte alla Stazione Appaltante medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato)nelle suddette polizze assicurative. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore l'appaltatore sia un’associazione un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, comma 7 D.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 48, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

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Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/16 l’appaltatore è obbligato, trasmettendola in copia alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per la somma indicata nel bando di gara; il massimale per l'assicurazione l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione l’indicazione che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, comma 7 D.P.R. d.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/201650/16, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, trasmettendola in copia alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, obbligato a stipulare produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra deve coprire tutti i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per la somma indicata nel bando di gara; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della una somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’operaeuro 500.000,00 (cinquecentomila). Le polizze garanzie di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ai commi 3 e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa prestata 4, prestate dall’appaltatore copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, 48 comma 7 D.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 48, 5 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa prestata le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro L'esecutore si impegna a fornire le informazioni in suo possesso necessarie alla stipula delle coperture e ad ottemperare ad eventuali prescrizioni stabilite nelle polizze. Tali prescrizioni dovranno rientrare nelle consuetudini del mercato assicurativo al momento della stipula delle polizze. La S.A. ed l'esecutore convengono che il pagamento dei premi delle polizze di cui ai precedenti punti sarà a carico esclusivo del soggetto che stipula le polizze. L'esecutore si obbliga entro venti giorni dal rilascio o dal rinnovo a consegnare i certificati assicurativi inerenti le polizze stipulate e sottoscritte.

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Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore 1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato, trasmettendola in copia obbligato a costituire e consegnare alla Stazione stazione appaltante almeno 10 gg. dieci giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare lavori anche una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e assicurazione che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da errori assicurare che, di progettazionenorma, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che preveda anche una garanzia di impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale assicurazione contro Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la somma indicata nel bando loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di gara; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti garanzia nei confronti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, comma 7 D.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 48, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantistazione appaltante.

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Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore L’aggiudicatario è obbligato, trasmettendola in copia alla Stazione appaltante obbligato almeno 10 gg. dieci giorni prima della consegna dei lavoridell’avvio del servizio, a stipulare produrre o consegnare se già disponibile, una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio per la parte relativa alle indagini in sito ed alla esecuzione di saggi, prelievi e ripristini, con appendice di specifica ove si esplicita che tenga indenne la Stazione appaltante garanzia copre specificamente i luoghi dove ha esecuzione il servizio (non generica). La polizza assicurativa è prestata da tutti i un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura di rischi ai quali si riferisce l’obbligo di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia assicurazione. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, sino lavori e cessa alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi del comma 9 art. 93, del Codice dei contratti, X.Xxx. 50/2016, le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Ai sensi del comma 10 art. 93, del Codice dei contratti, X.Xxx. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Ai sensi del comma 11 art. 93, del Codice dei contratti, X.Xxx. 50/2016 é facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: • la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; • la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: • la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per la somma indicata nel bando di garagli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione • l’indicazione specifica che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’operagaranzia. Le polizze La garanzia di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitricifornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, comma 7 D.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 48, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa prestata le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del DLgs. 50/16, l’appaltatore è obbligatoobbligato a stipulare, trasmettendola in copia contestualmente alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna sottoscrizione dei lavorisingoli contratti di appalto specifici, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati determinati. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna delle prestazioni ; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna delle prestazioni e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino cessa alla data di emissione del certificato di (collaudo o collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori delle prestazioni risultante dal relativo certificato). Tale La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: – la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; – la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: – la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per la somma indicata nel bando di garagli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione specifica che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione per l’esecuzione del contratto, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’operagaranzia. Le polizze La garanzia di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitricifornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92dall’art. 48, comma 7 D.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 485, del D. LgsDlgs. 50/2016, la garanzia assicurativa prestata le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. I massimali delle polizze di cui al presente articolo saranno comunicati alla ditta caso per caso al momento della decisione di affidare i singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro.

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Samples: Accordo Quadro

Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore Ai sensi dell’articolo 103 del DLgs 50/2016 e s.m.i. l’appaltatore è obbligato, trasmettendola in copia alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione dell’esecuzione deve essere stipulata per la somma indicata nel bando di gara; il massimale per l'assicurazione l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione l’indicazione che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero l’intero periodo dell'appalto dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, comma 7 D.P.R. 207 7, del 2010 d.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016DLgs 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Samples: webpbm.comune.pv.it

Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore L‟aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell‟Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza del presente contratto qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell‟aggiudicatario l‟adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l‟incolumità delle persone addette all‟esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull‟esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore è obbligato, trasmettendola in copia alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavorianalogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e assicurazione che copra i danni subiti dalla stessa Stazione stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato)verificatisi nel corso dell'esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per la somma indicata nel bando di gara; il Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere è pari al 5% a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell‟appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore articolo dieci giorni prima della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato)consegna dell‟appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall‟aggiudicazione. L‟omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell‟esecutore non comporta l‟inefficacia della garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche nei confronti di Roma Capitale. Il contraente esecutore trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della sottoscrizione. L‟omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell‟esecutore non comporta l‟inefficacia della garanzia. La polizza per i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di concorrenticui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, comma 7 D.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 48, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantin.123.

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Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore Ai sensi del comma 7 dell’articolo 103, del Codice dei contratti, D.Lgs.50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato, trasmettendola in copia obbligato a costituire e consegnare alla Stazione stazione appaltante almeno 10 gg. dieci giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare lavori anche una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e assicurazione che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da errori assicurare che, di progettazionenorma, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che preveda anche una garanzia di impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi del comma 9 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Ai sensi del comma 10 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Ai sensi del comma 11 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016 é facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: • la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; • la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: • la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per la somma indicata nel bando di garagli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione • l’indicazione specifica che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Tale polizza deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’operasomma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Le polizze L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia. La garanzia di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitricifornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, comma 7 D.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 48, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa prestata le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copre coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore Ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010 l’appaltatore è obbligato, trasmettendola in copia contestualmente alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavorisottoscrizione del contratto, a stipulare produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per la somma indicata nel bando di gara; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, comma 7 D.P.R. 207 del 2010 DPR 207/2010 e dall’articolo 4837 comma 5, del D. LgsD.Lgs. 50/2016163/06, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Samples: Contratto

Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/16 l’appaltatore è obbligato, trasmettendola in copia alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per la somma indicata nel bando di gara; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, comma 7 D.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/201650/16, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Samples: archivio.comune.pv.it

Assicurazioni a carico dell’impresa. L’appaltatore Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/16 l’appaltatore è obbligato, trasmettendola in copia alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per la somma indicata nel bando di gara; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000 Euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone/assicurate o garantite" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92, comma 7 D.P.R. d.P.R. 207 del 2010 e dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/201650/16, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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