Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità delle norme di legge. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi 1) la tipologia del contratto di assunzione; 2) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato; 3) la località in cui presterà la sua opera; 4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione; 5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento; 6) la durata dell’eventuale periodo di prova; 7) l’indicazione del numero di iscrizione a libro matricola; 8) le altre eventuali condizioni concordate. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità delle L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di leggelegge in vigore sulla disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti elementiindi- cazioni:
1a) la tipologia del contratto data di assunzione;
2b) la data qualifica del lavoratore;
c) il trattamento economico;
d) la durata del periodo di inizio prova. Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita,
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti di lavoro relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
h) documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle leggi previ- denziali e fiscali;
i) eventuali altri documenti e certificati. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati e a restituirli all’atto della cessazione del rapporto di lavoro lavoro. Si precisa che le assunzioni del personale menzionato nell’art. 1 dell’ac- cordo del 19 Novembre 1993, che qui è integralmente ripetuto e recepito, unitamente alla nota del Ministero del Lavoro del 19 Marzo 1993 n. 495/MC- 223/25/AC e della successiva del 20 Dicembre 1993 n. 2065/MC-223/25/AC, non concorrono a determinare la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la località in cui presterà la sua opera;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) la durata dell’eventuale periodo di prova;
7) l’indicazione del numero di iscrizione a libro matricola;
8) le altre eventuali condizioni concordate. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentiprevista dalla Legge n. 223/1991.
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta del personale avviene nell'osservanza delle leggi vigenti in conformità materia di impiego privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: identità delle norme parti, luogo o luoghi di legge. Nella lettera lavoro, sede e domicilio del datore di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi
1) la tipologia del contratto lavoro, data di assunzione;
2) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la località in cui presterà la sua opera;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) la durata dell’eventuale periodo di prova, qualifica, inquadramento, retribuzione, CCNL applicato. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n.° 675 e della legge 4 giugno 1968 n.° 15 e successive modificazioni e/o integrazioni la lavoratrice ed il lavoratore è tenuta/o a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del regolamento interno dell'Istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto:
a) libretto di lavoro o sostitutivo;
7b) l’indicazione del documenti delle assicurazioni sociali obbligatorie, ove ne sia già provvisto;
c) numero di iscrizione a libro matricolacodice fiscale;
8) d) carta d'identità o documento equipollente;
e) titolo di studio o professionale (diploma - certificato di abilitazione - patente, ecc.) in relazione alla qualifica;
f) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
g) certificato di idoneità fisica secondo le altre eventuali condizioni concordatedisposizioni di legge vigenti;
h) certificato di stato di famiglia. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure In relazione alle caratteristiche dell'Istituzione verranno attuate tutte le forme di prevenzione e protezione adottatevaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi. Qualifiche escluse Le parti, in considerazione della specificità dell’attività svolta, convengono di escludere dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, alla legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, 1991 n.223 le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: assistente domiciliare e dei lavoratori servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all’assistenza di cui alla disciplina specialebase o altrimenti definita/o, parte quartafisioterapista, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodiainfermiere professionale, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentieducatore professionale.
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta Con l'obiettivo della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti le professioni del personale che appartiene ai settori di intervento, l'assunzione al lavoro deve essere effettuata in conformità delle norme alle disposizioni di leggelegge che regolano la materia. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi
1) All'atto dell'assunzione sarà comunicato alla lavoratrice e al lavoratore, per iscritto, quanto segue: - la tipologia del contratto rapporto di assunzione;
2) lavoro; - la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la località in cui presterà la sua opera;
4) decorrenza dell'assunzione; - la categoria professionale della classificazione unica e posizione economica cui viene assegnata o assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) ; - il trattamento economico; - la durata dell’eventuale del periodo di prova;
7) l’indicazione del numero di iscrizione a libro matricola;
8) ; - tutte le eventuali altre eventuali condizioni concordate. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavorodell'assunzione in servizio, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPIcooperativa potrà accertare l'idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche, i moduli per l’autorizzazione al trattamento o convenzionate, delle lavoratrici e dei dati personalilavoratori aventi rapporto diretto con l'utenza. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi L'assunzione delle persone svantaggiate avverrà con chiamata nominativa compatibilmente con quanto previsto dalle leggi vigenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione sulla base di quanto previsto dal secondo comma dell'artstabilito fra le parti. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori L'inserimento lavorativo delle persone di cui alla disciplina specialelegge 12 marzo 1999 n. 68 avverrà secondo le norme di legge vigenti ed in particolare, parte prima e secondacon riferimento all'art. 3, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, comma 3 della legge n. 68/1999 ed in applicazione dell'art. 252, legge 23 luglio 1991comma 5°, 223del D.P.R. 10 ottobre 2000, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota n. 333, per personale tecnico-esecutivo e amministrativo si intende il personale svolgente le seguenti mansioni:
a) personale con funzioni e compiti di riserva tipo amministrativo non dirigente: impiegati amministrativi, addetti di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25segreteria xx xxxxxx;
b) personale tecnico-esecutivo: centralinisti, citatocommessi, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentiuscieri xx xxxxxx.
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta 5.1 L’assunzione di AD/PNT dovrà avvenire alle condizioni stabilite nel presente contratto.
5.2 L’assunzione di un AD/PNT sarà effettuata in conformità delle norme alle disposizioni di legge, al CCL e ai regolamenti vigenti. Nella La data di assunzione quale AD/PNT, determina l’inserimento nella lista di Anzianità di Compagnia.
5.3 Anche ai sensi dell’art. 904 del Codice della Navigazione, del D.Lgs. n. 152 del 1997 e D.Lgs. 181 del 2000, all’atto dell’assunzione la Compagnia dovrà consegnare all’AD/PNT una lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementicontenente quanto di seguito riportato.
1) la tipologia del contratto a. l’identità delle parti, Compagnia e AD/PNT (nome, cognome, luogo, data di assunzionenascita e domicilio);
2) b. il contratto collettivo applicabile, di cui dovrà essere consegnata una copia;
c. la sede di lavoro;
d. la data di inizio del rapporto di lavoro e lavoro: tale data verrà considerata come la sua data di assunzione anche ai fini dell’Anzianità di Compagnia;
e. la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinatodeterminato o indeterminato;
3) la località in cui presterà la sua opera;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) f. la durata dell’eventuale del periodo di prova, se previsto; qualora non evidenziato, l’assunzione si intende effettuata senza previsione del periodo di prova;
7) g. il grado e la qualifica assegnata ai sensi del CCL;
h. l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione dei termini di pagamento;
i. l’importo iniziale del numero mancato preavviso, le eventuali penali, con l’indicazione dei periodi massimi di iscrizione a pagamento.
j. i dati della registrazione effettuata nel libro matricola;; Per quelle informazioni già previste contratto dal CCL , la Compagnia, nella predetta dichiarazione lettera di assunzione, potrà fare diretto rinvio alle norme di tale contratto specificando la norma richiamata. La lettera di assunzione dovrà essere restituita in copia alla Compagnia da parte dell’AD/PNT, dopo debita sottoscrizione per ricevuta ed accettazione del contenuto.
8) le altre eventuali condizioni concordate. Prima 5.4 L’AD/PNT è tenuto a consegnare tempestivamente alla Compagnia, ufficio personale, i documenti richiesti all’atto dell’assunzione il lavoratore ed ogni altra informazione e documentazione che potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo avere riflessi sul rapporto di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione . La Società farà riferimento al domicilio comunicato per inviare ogni comunicazione scritta che non possa essere trasmessa tramite altri strumenti di comunicazione aziendale. L’AD/PNT comunicherà per iscritto alla Compagnia ogni eventuale cambio di residenza e/o variazione del proprio nucleo famigliare nonché numero telefonico. Le comunicazioni si intendono validamente effettuate al domicilio indicato. Eventuali svantaggi derivanti da una colposa ritardata comunicazione sono a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personalicarico dell’AD/PNT.
5.5 L’assunzione di un AD/PNT dovrà avvenire sulla linea ATR. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, Alla eventuale dismissione della linea ATR le parti convengono checoncorderanno nuovamente la linea di destinazione dei nuovi assunti.
5.6 Il nuovo AD/PNT entrerà a far parte della Compagnia con la qualifica di Pilota di 2^ in doppia scala parametrale (DSP) sul velivolo ATR.
5.7 L’assunzione diretta di Comandanti a tempo indeterminato non è possibile.
5.8 Nel caso di assunzioni di AD/PNT a tempo indeterminato di nazionalità/madre lingua non italiana, per il calcolo gli stessi dovranno essere in possesso delle abilitazioni e “type rating” previsti dalla normativa “JAR”.
5.9 Al momento dell’assunzione tutti i candidati dovranno dimostrare la conoscenza parlata e scritta della percentuale lingua italiana secondo una adeguata procedura di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentiverifica.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta Con l'obiettivo della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti le professioni del personale che appartiene ai settori di intervento, l'assunzione al lavoro deve essere effettuata in conformità delle norme alle disposizioni di leggelegge che regolano la materia. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi
1) All'atto dell'assunzione sarà comunicato alla lavoratrice e al lavoratore, per iscritto, quanto segue: - la tipologia del contratto rapporto di assunzione;
2) lavoro; - la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la località in cui presterà la sua opera;
4) decorrenza dell'assunzione; - la categoria professionale della classificazione unica e posizione economica cui viene assegnata o assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) ; - il trattamento economico; - la durata dell’eventuale del periodo di prova;
7) l’indicazione del numero di iscrizione a libro matricola;
8) ; - tutte le eventuali altre eventuali condizioni concordate. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavorodell'assunzione in servizio, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPIcooperativa potrà accertare l'idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche, i moduli per l’autorizzazione al trattamento o convenzionate, delle lavoratrici e dei dati personalilavoratori aventi rapporto diretto con l'utenza. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi L'assunzione delle persone svantaggiate avverrà con chiamata nominativa compatibilmente con quanto previsto dalle leggi vigenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione sulla base di quanto previsto dal secondo comma dell'artstabilito fra le parti. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori L'inserimento lavorativo delle persone di cui alla disciplina specialelegge 12 marzo 1999, parte prima e secondan. 68 avverrà secondo le norme di legge vigenti ed in particolare, inquadrati nella 4^con riferimento all'art. 3, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, comma 3 della legge n. 68/1999 ed in applicazione dell'art. 252, legge 23 luglio 1991comma 5, 223del D.P.R. 10 ottobre 2000, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota n. 333, per personale tecnico-esecutivo e amministrativo si intende il personale svolgente le seguenti mansioni:
a) personale con funzioni e compiti di riserva tipo amministrativo non dirigente: impiegati amministrativi, addetti di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25segreteria ed affini;
b) personale tecnico-esecutivo: centralinisti, citatocommessi, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentiuscieri ed affini.
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Assunzione. Norma generale 1. L'assunzione dei lavoratori viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale l'interessato dichiari di essere consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere cattolico dell'Istituzione.
2. Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'Istituzione.
3. Gli Istituti riconoscono l'importanza del personale laico quale valido collaboratore del progetto educativo dell'Istituto.
4. Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà essere in possesso dell'abilitazione ove richiesta. Per abilitazione si intende quella relativa alla materia di insegnamento indipendentemente dalla correlazione tra classe di concorso e corso di studi in cui la materia viene impartita, purché nell’ambito dello stesso ordine di scuola.
5. L’assunzione deve essere comunicata al Servizio competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione, ai sensi dell’art. 9bis, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510; in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data d’inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.L. 7 settembre 2007, n. 147, possono effettuare la comunicazione entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
6. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è fatta in conformità delle disciplinato dalle norme di leggedel presente Contratto e dal Regolamento interno dell'Istituto ove esista.
7. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementiEsso deve inoltre contenere:
1a) la tipologia del contratto di assunzione;
2) la data di inizio natura del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati nell'art. 23;
3b) il livello, la località in cui presterà la sua operaqualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie d'insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se nel medesimo plesso scolastico;
4c) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzionel'orario di lavoro settimanale;
5d) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimentoil trattamento economico;
6e) la durata dell’eventuale del periodo di prova;
7f) l’indicazione la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine anche la data di cessazione presunta; nel caso di contratto a termine per ragioni sostitutive il nome del numero lavoratore sostituito.
g) la sede di iscrizione a libro matricolalavoro;
8) le altre eventuali condizioni concordateh) l’eventuale cambiamento di sede per attività estiva e/o invernale;
i) la possibilità di trasferimento da sede a sede;
j) l’elenco dei documenti trattenuti.
8. Prima dell’assunzione All'atto dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto produrrà i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) codice fiscale;
c) certificato di abilitazione professionale, nei casi di assunzione di personale docente;
d) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;
e) certificato generale penale e dei carichi pendenti;
f) libretto sanitario, ove richiesto;
g) certificati di servizio prestato;
h) certificato penale del casellario giudiziale (art. 2 D. Lgs. n. 39/2014);
i) ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti.
9. E' a visita medicacarico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla legge.
10. Al L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
11. Entro 5 giorni dall'assunzione il datore di lavoro consegna al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo proprio contratto individuale di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta Con l'obiettivo della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti le professioni del personale che appartiene ai settori di intervento, l'assunzione al lavoro deve essere effettuata in conformità delle norme alle disposizioni di leggelegge che regolano la materia. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi
1) All'atto dell'assunzione sarà comunicato alla lavoratrice e al lavoratore, per iscritto, quanto segue: - la tipologia del contratto rapporto di assunzione;
2) lavoro; - la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la località in cui presterà la sua opera;
4) decorrenza dell'assunzione; - la categoria professionale della classificazione unica e posizione economica cui viene assegnata o assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) ; - il trattamento economico; - la durata dell’eventuale del periodo di prova;
7) l’indicazione del numero di iscrizione a libro matricola;
8) ; - tutte le eventuali altre eventuali condizioni concordate. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavorodell'assunzione in servizio, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPIcooperativa potrà accertare l'idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche, i moduli per l’autorizzazione al trattamento o convenzionate, delle lavoratrici e dei dati personalilavoratori aventi rapporto diretto con l'utenza. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi L'assunzione delle persone svantaggiate avverrà con chiamata nominativa compatibilmente con quanto previsto dalle leggi vigenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione sulla base di quanto previsto dal secondo comma dell'artstabilito fra le parti. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori L'inserimento lavorativo delle persone di cui alla disciplina specialelegge 12 marzo 1999, parte prima e secondan. 68 avverrà secondo le norme di legge vigenti ed in particolare, inquadrati nella 4^con riferimento all'art. 3, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, comma 3 della legge n. 68/1999 ed in applicazione dell'art. 252, legge 23 luglio 1991comma 5, 223del D.P.R. 10 ottobre 2000, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota n. 333, per personale tecnico-esecutivo e amministrativo si intende il personale svolgente le seguenti mansioni:
a) personale con funzioni e compiti di riserva tipo amministrativo non dirigente: impiegati amministrativi, addetti di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25segreteria xx xxxxxx;
b) personale tecnico-esecutivo: centralinisti, citatocommessi, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentiuscieri xx xxxxxx.
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta L’assunzione del personale avviene nell’osservanza delle leggi vigenti in conformità materia di impiego privato. L’assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: identità delle norme parti, luogo o luoghi di legge. Nella lettera lavo- ro, sede e domicilio del datore di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi
1) la tipologia del contratto lavoro, data di assunzione;
2) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la località in cui presterà la sua opera;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) la durata dell’eventuale periodo di prova;
7) l’indicazione del numero di iscrizione a libro matricola;
8) le altre eventuali condizioni concordate, qualifica, inquadramento, retribuzione, ccnl applicato. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione Nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25dalla L. 31 dicembre 1996, legge 23 luglio 1991n. 675 e dalla L. 4 giugno 1968, 223 n. 15 e successive modifichemodifi- cazioni e/o integrazioni, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del ccnl e del regolamento interno dell’istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto, ivi compreso l’impegno di prestare temporaneamente servizio in località diversa dalla sede di lavoro in relazione alla peculiare caratteristica dell’ente (ad es.: soggiorni, escursioni, uscite, ecc.):
a) documenti delle assicurazioni sociali obbligatorie, ove ne sia già provvisto;
b) codice fiscale;
c) carta d’identità o documento equipollente;
d) titolo di studio o di qualifica professionale (diplomi, certificati di abilitazione, patenti, attestati, ecc.) in relazione alla qualifica;
e) regolare permesso di soggiorno, ove necessario;
f) certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;
g) certificato di idoneità fisica secondo le parti convengono che, per il calcolo della percentuale disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori vigenti;
h) certificato di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori stato di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori famiglia;
i) certificato di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni residenza anagrafica;
j) libretto sanitario ove richiesto dalle normative in vigore;
k) eventuale libretto di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentipensione.
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Società si costituisce in conformità delle alle norme di legge. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi
1) la tipologia del contratto di assunzione;legge e contrattuali.
2) la . L’assunzione viene comunicata al lavoratore in forma scritta e deve indicare:
a. data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinatolavoro;
3) la località in b. area professionale, posizione economica e profilo professionale a cui presterà la sua operail lavoratore viene assegnato;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzionec. sede di lavoro;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimentod. trattamento economico iniziale;
6) la e. durata dell’eventuale del periodo di prova;.
7) l’indicazione del numero di iscrizione a libro matricola;
8) le altre eventuali condizioni concordate3. Prima dell’assunzione il All’atto dell’assunzione, ad ogni lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà viene consegnata una copia del presente Contratto collettivo contratto. In caso di lavororinnovo del contratto la copia dello stesso verrà consegnata entro 3 mesi dalla stipula.
4. L’assunzione del dipendente decorre a tutti gli effetti dal giorno della presentazione in servizio.
5. La presentazione in servizio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di assunzione, salvo proroga in caso di documentato impedimento.
6. Il coniuge o il figlio del dipendente deceduto o dichiarato inabile totale e permanenteme nte per cause di servizio ha diritto di essere assunto dalla Società. In caso di decesso per causa di servizio, l’assunzione avverrà a seguito del rilascio di opportuna dichiarazione da parte del dirigente competente e, comunque, non oltre 60 giorni dal decesso.
7. Allo scopo di utilizzare idoneamente le capacità attitudinali dei lavoratori in servizio e di consentire lo sviluppo di carriera per coprire nuovi posti di lavoro o altri resisi vacanti si darà la modulistica riguardante l’iscrizione precedenza, a FONDAPIparità di requisiti, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personaliai lavoratori in servizio nella percentuale del 30%.
8. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure Sono fatte salve le norme vigenti in materia di prevenzione e protezione adottatebilinguismo.
9. Qualifiche escluse La Società osserverà la disciplina prevista dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 Legge n. 68 del 12.3.1999 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentimodificazioni ed integrazioni.
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità delle L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di leggelegge in vigore sulla disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti elementiindi- cazioni:
1a) la tipologia del contratto data di assunzione;
2b) la data qualifica del lavoratore;
c) il trattamento economico;
d) la durata del periodo di inizio prova. Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita,
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti di lavoro relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
h) documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle leggi previ- denziali e fiscali;
i) eventuali altri documenti e certificati. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati e a restituirli all’atto della cessazione del rapporto di lavoro lavoro. Si precisa che le assunzioni del personale menzionato nell’art. 1 dell’ac- cordo del 19 Novembre 1993, che qui è integralmente ripetuto e recepito, unitamente alla nota del Ministero del Lavoro del 19 Marzo 1993 n. 495/ MC-223/25/AC e della successiva del 20 Dicembre 1993 n. 2065/MC-223/25/ AC, non concorrono a determinare la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la località in cui presterà la sua opera;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) la durata dell’eventuale periodo di prova;
7) l’indicazione del numero di iscrizione a libro matricola;
8) le altre eventuali condizioni concordate. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentiprevista dalla Legge n. 223/1991.
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta del personale avviene nell'osservanza delle leggi vigenti in conformità materia di impiego privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: identità delle norme parti, luogo o luoghi di legge. Nella lettera lavoro, sede e domicilio del datore di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi
1) la tipologia del contratto lavoro, data di assunzione;
2) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la località in cui presterà la sua opera;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) la durata dell’eventuale periodo di prova, qualifica, inquadramento, retribuzione, C.C.N.L. applicato.
a) fascicolo sanitario se già lavoratore dipendente o salvaguardia per la visita di idoneità ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni;
7b) l’indicazione del numero di iscrizione a libro matricoladocumenti delle Assicurazioni sociali obbligatorie, ove ne sia già provvisto;
8) c) codice fiscale;
d) carta d'identità o documento equipollente;
e) titolo di studio o di qualifica professionale (diplomi, certificati di abilitazione, patenti, attestati, ecc.) in relazione alla qualifica;
f) regolare permesso di soggiorno, ove indicato;
g) certificato di stato di famiglia;
h) certificato di residenza anagrafica;
i) libretto sanitario ove richiesto dalle normative in vigore;
j) eventuale libretto di pensione. La documentazione di cui ai punti c), g), h), j) può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il rinnovo dei suddetti documenti è a carico del lavoratore, che dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione, di norma entro 30 giorni dalla suddetta variazione. In relazione alle caratteristiche dell'istituto verranno attuate tutte le altre eventuali condizioni concordate. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure forme di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi secondo quanto previsto dal secondo comma dell'artX.Xxx. 25, legge 23 luglio 1991, 223 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentimodifiche o integrazioni.
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta L’assunzione del personale avviene nell’osservanza delle leggi vigenti in conformità materia di im- piego privato. L’assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: identità delle norme parti, luogo o luoghi di legge. Nella lettera lavoro, sede e domicilio del datore di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi
1) la tipologia del contratto lavoro, data di assunzione;
2) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la località in cui presterà la sua opera;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) la durata dell’eventuale periodo di prova;
7) l’indicazione del numero di iscrizione a libro matricola;
8) le altre eventuali condizioni concordate, qualifica, inquadramento, retribuzione, C.C.N.L. applicato. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione Nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 Regolamento Unico 2016 n.679 (GDPR) e successive modifichemodificazioni e integrazioni e dalla l. 4 giugno 1968 n.15 e successive modificazioni e integrazioni, le parti convengono chela lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del regolamento interno dell’istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto, ivi compreso l’impegno di prestare temporaneamente servizio in località diversa dalla sede di lavoro in relazione alla peculiare caratteristica dell’Ente (ad es.: Soggiorni, escursioni, uscite, ecc.):
a) fascicolo sanitario se già lavoratore dipendente o salvaguardia per il calcolo della percentuale la visita di cui idoneità ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche o integrazioni in busta sigillata destinata al comma 1 dell'art. 25medico competente;
b) codice fiscale;
c) carta d’identità o documento equipollente;
d) titolo di studio o di qualifica professionale (diplomi – certificati di abilitazione – patenti – attestati, legge citataecc.) in relazione alla qualifica;
e) regolare permesso di soggiorno, non si tiene conto dei lavoratori ove necessario; f ) certificato di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori stato di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguenti.famiglia;
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità delle norme di legge1. Nella lettera La richiesta di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi
1) la tipologia del contratto di assunzione;è effettuata a norma della Legge 19 settembre 1989 n° 95.
2) . La richiesta nominativa, oltre ai casi di cui all’art.17 della citata legge e dalla successiva regolamentazione emanata dalla Commissione di Collocamento, è possibile a condizione che la data media del tasso di inizio del rapporto di lavoro disoccupazione in senso stretto, rilevata nel semestre precedente dall’Ufficio Programmazione Economica e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro Centro Elaborazione Dati e Statistica, sia inferiore al 3%. Si precisa che le assunzioni nominative potranno essere effettuate solo a tempo determinato;indeterminato ad esclusione di quanto già previsto al punto g) del succitato art.17.
3) la località in . La condizione di cui presterà la sua opera;al superiore punto 2 non si applica alle piccole imprese e alle imprese artigiane.
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato. Se il lavoratore da assumere nominativamente ha un titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola secondaria superiore e le mansioni da svolgere sono connesse al possesso di tale titolo, la qualifica e la retribuzione;di inquadramento non potrà essere inferiore al terzo livello.
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo . L’evasione della richiesta di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata assunzione, prevista al secondo comma dell’art.15 della Legge 19 settembre 1989 n° 95, deve essere effettuata entro 48 ore dal ricevimento della stessa. Se il numero di riferimento;assunzioni è superiore alla 5 unità i termini di cui sopra sono elevati a 96 ore.
6) . Le Parti convengono che il lavoratore che rifiuta l’avviamento al lavoro, rispondente alla professionalità ed alla categoria e qualifica professionale per la durata dell’eventuale periodo quale è iscritto, sia soggetto ad un declassamento nella/e liste di prova;collocamento cui è iscritto fino all’esclusione.
7) l’indicazione . Sulla base della richiesta pervenuta da parte del numero di iscrizione a libro matricola;
8) le altre eventuali condizioni concordate. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo datore di lavoro, l’Ufficio del Lavoro, qualora il lavoratore avente la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPIprofessionalità, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi qualifica e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citatamansioni richieste, non si tiene conto dei lavoratori sia disponibile nelle Liste di cui alla disciplina specialeAvviamento al Lavoro, parte prima e secondapuò rilasciare uno speciale permesso di lavoro per l’assunzione di un lavoratore che abbia le caratteristiche richieste, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori non iscritto nelle Liste di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti Avviamento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentiLavoro.
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Assunzione. Norma generale 1. L'assunzione dei lavoratori viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale l'interessato dichiari di essere consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere cattolico dell'Istituzione.
2. Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'Istituzione.
3. Gli Istituti riconoscono l'importanza del personale laico quale valido collaboratore del progetto educativo dell'Istituto.
4. Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà essere in possesso dell'abilitazione ove richiesta. Per abilitazione si intende quella relativa alla materia di insegnamento indipenden- temente dalla correlazione tra classe di concorso e corso di studi in cui la materia viene impartita, purché nell’ambito dello stesso ordine di scuola.
5. L’assunzione deve essere comunicata al Servizio competente entro il giorno antece- dente a quello di instaurazione, ai sensi dell’art. 0 xxx, X.X. 0° xxxxxxx 0000, x. 000; in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restan- do l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data d’inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.L. 7 settembre 2007, n. 147, possono effettuare la comunicazione entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
6. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è fatta in conformità delle disciplinato dalle norme di leggedel presente Contratto e dal Regolamento interno dell'Istituto ove esista.
7. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementiEsso deve inoltre contenere:
1a) la tipologia del contratto di assunzione;
2) la data di inizio natura del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati nell'art. 23;
3b) il livello, la località in cui presterà la sua operaqualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie d'insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se nel me- desimo plesso scolastico;
4c) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzionel'orario di lavoro settimanale;
5d) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimentoil trattamento economico;
6e) la durata dell’eventuale del periodo di prova;
7f) l’indicazione la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la data di cessazione presunta; nel caso di contratto a termine per ragioni sostitutive il nome del numero di iscrizione a libro matricolalavoratore sostituito;
8) le altre eventuali condizioni concordateg) la sede di lavoro;
h) l’eventuale cambiamento di sede per attività estiva e/o invernale;
i) la possibilità di trasferimento da sede a sede;
j) l’elenco dei documenti trattenuti.
8. Prima dell’assunzione All'atto dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto produrrà i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) codice fiscale;
c) certificato di abilitazione professionale, nei casi di assunzione di personale docente;
d) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;
e) certificato generale penale e dei carichi pendenti;
f) libretto sanitario, ove richiesto;
g) certificati di servizio prestato;
h) certificato penale del casellario giudiziale (art. 2 D.Lgs. n. 39/2014);
i) ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti.
9. E' a visita medicacarico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla legge.
10. Al L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le dispo- sizioni vigenti in materia.
11. Entro 5 giorni dall'assunzione il datore di lavoro consegna al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo proprio contratto individuale di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
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Samples: CCNL Scuola 2016 2018
Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità delle I dipendenti devono essere assunti secondo le norme di legge. Nella lettera di assunzione dovranno assunzione, predisposta su carta intestata dell’impresa, devono essere indicati contenuti i seguenti elementidati:
1) . la tipologia del contratto di assunzione;
2) tipologia, la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se durata, qualora si tratta tratti di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la località in cui presterà la sua opera2. il CCNL applicato;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) 3. la durata dell’eventuale del periodo di prova;
7) l’indicazione del numero di iscrizione a libro matricola4. l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
8) 5. il trattamento economico iniziale;
6. il luogo di lavoro ovvero la specifica della prestazione resa in luoghi diversi (lavoratori itineranti);
7. l’autorizzazione all’uso e trattamento dei dati personali;
8. le altre eventuali condizioni concordate. Prima dell’assunzione concordate e/o eventualmente previste dal Regolamento dell’Impresa, purché non contrastanti con le norme di legge.
a. la carta di identità o altro documento equipollente ovvero il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo permesso o un titolo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure soggiorno in corso di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, le parti convengono chevalidità, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti extracomunitari;
b. il codice fiscale;
c. il titolo di studio;
d. la documentazione comprovante l’eventuale diritto agli assegni per essere adibiti il nucleo familiare e l’eventuale variazione agli effetti del diritto;
e. dichiarazione dell'eventuale stato di mobilità o di disoccupazione del lavoratore;
f. documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali, certificati attestanti trattamenti pensionistici in atto;
g. documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita (libretto formativo del cittadino ex articolo 2, lett. i), d.lgs. n. 276/03);
h. la dichiarazione di residenza ovvero di abituale dimora, da aggiornare prontamente a mansioni mezzo A/R in caso di custodiasuccessivi cambiamenti. Le eventuali variazioni non comunicate renderanno valide le comunicazioni effettuate all’indirizzo dichiarato all’atto dell’assunzione;
i. altri documenti e certificati che l’impresa richiederà per le proprie esigenze, fiducia e sicurezzase dovuti, ovvero prescritti per lo svolgimento di specifiche attività (per es. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini sorveglianza antincendio) ovvero previsti nell’ambito della copertura dell'aliquota contrattazione di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentiII livello.
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità delle L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di leggelegge in vigore sulla disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti elementiindi- cazioni:
1a) la tipologia del contratto data di assunzione;
2b) la data qualifica del lavoratore;
c) il trattamento economico;
d) la durata del periodo di inizio prova. Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti :
a) certificato di nascita,
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti di lavoro relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire alla prepara- zione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
h) documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
i) eventuali altri documenti e certificati. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati e a restituirli all’atto della cessazione del rapporto di lavoro lavoro. Si precisa che le assunzioni del personale menzionato nell’art. 1 dell’ac- cordo del 19 Novembre 1993, che qui è integralmente ripetuto e recepito, unitamente alla nota del Ministero del Lavoro del 19 Marzo 1993 n. 495/MC-223/25/AC e della successiva del 20 Dicembre 1993 n. 2065/MC- 223/25/AC, non concorrono a determinare la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la località in cui presterà la sua opera;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) la durata dell’eventuale periodo di prova;
7) l’indicazione del numero di iscrizione a libro matricola;
8) le altre eventuali condizioni concordate. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentiprevista dalla Legge n. 223/1991.
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità delle norme di legge1. Nella L’assunzione verrà comunicata direttamente all’interessato con lettera di assunzione dovranno nella quale deve essere indicati i seguenti elementispecificato:
1) la tipologia del contratto data di assunzione;
2) la data qualifica e il livello di inizio del rapporto inquadramento assegnato al lavoratore e le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinatoriferimento al- l’atto dell’assunzione;
3) la località in cui presterà la sua operail trattamento economico iniziale;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) la durata dell’eventuale periodo di prova;
75) l’indicazione del il numero di iscrizione a libro matricola.
2. All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d’identità o documento equivalente;
8) le altre 2) il tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria;
3) certificato del casellario giudiziario e quello dei carichi pendenti non anteriore a tre mesi, nel rispetto della normativa vigente e della legge n. 300/1970;
4) i documenti previsti da particolari disposizioni di legge ed eventuali condizioni concordatealtri documenti o certificati richiesti in relazione ad esigenze del committente.
3. Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, per iscritto il suo domicilio e la sua residenza e/o la dimora nonché il recapito telefonico, notificandone tempestivamente all’azienda ogni successiva variazione.
4. Prima dell’assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbli- che e a proprie spese, sottoporre il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medicamedica nel rispetto delle norme vigenti.
5. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo E’ fatto divieto al datore di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPIai fini dell’assunzione, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e come nel corso CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI IN APPALTO dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini con qualsiasi mezzo, sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25opinioni politiche, comma secondoreligiose o sindacali del lavoratore, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, nonché su fatti non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati rilevanti ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero valutazione dell’attitudine professionale del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentilavoratore.
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Assunzione. Norma generale 9.1. L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità delle norme di legge. Nella viene comunicata al lavoratore con lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementinomina la quale deve contenere:
1a) la tipologia del contratto di assunzione;
2) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinatolavoro;
3b) la località in cui presterà la sua operaCCNL applicato, livello di inquadramento e qualifica professionale;
4c) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzionetrattamento economico iniziale con i relativi elementi costitutivi con l’indicazione del periodo di pagamento;
5d) l’indicazione dell’applicazione durata del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) la durata dell’eventuale periodo di prova;
7e) l’indicazione del numero zona di iscrizione a libro matricolalavoro e, quando le esigenze di servizio lo richiedano, località compatibile con le esigenze stesse, dove il lavoratore deve fissare la residenza;
8) le f) eventuali altre condizioni individuali eventualmente concordate;
g) trattamento previdenziale;
h) eventuali condizioni concordate. Prima dell’assunzione obblighi specifici relativi al posto da ricoprire.
i) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore potrà o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
l) orario di lavoro;
m) i termini di preavviso in caso di recesso.
9.2. Copia della lettera deve essere sottoposto restituita controfirmata dal lavoratore e conservata nel fascicolo personale, unitamente ai documenti richiesti nella fase di selezione o successivamente.
9.3. Il lavoratore e’ tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall’Azienda nel rispetto della normativa vigente.
9.4. Il lavoratore e’ tenuto a dichiarare all’Azienda la residenza ed a notificare i successivi mutamenti.
9.5. L’aspirante all’assunzione deve sottoporsi a visita medicamedica da effettuarsi di norma a cura del medico competente di cui all’art. Al lavoratore sarà consegnata una copia 17 del presente Contratto collettivo di lavoroD.L.vo n. 626/1994 per l’accertamento della sua sana costituzione fisica e dell’idoneità specifica al lavoro cui deve essere adibito. MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME
1 - Nelle selezioni per esami e titoli, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPIvalutazione di questi ultimi deve essere precedente all'inizio delle prove d'esame.
2 - La predisposizione del testo della prova scritta può essere affidata dalla Commissione esaminatrice ad uno o più dei suoi componenti che elaborano uno o più testi la cui scelta definitiva e’ demandata all’intera Commissione normalmente il giorno stesso in cui avrà luogo la prova.
3 - In casi eccezionali di elevata presenza di candidati o nell’ipotesi che si tratti di una prova con numerosi quiz da riprodurre in numero elevato di copie, i moduli per l’autorizzazione in deroga al trattamento precedente punto 2), la Commissione esaminatrice può riunirsi anche il giorno precedente l’esame, adottando ogni cautela al fine di garantire la massima riservatezza sulle operazioni svolte e la custodia della documentazione prodotta.
4 - La Commissione effettua la scelta del o dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25testi al più tardi un’ ora prima dell'inizio degli esami, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di salvo quanto previsto al precedente punto 3), determinando se necessario la suddivisione del punteggio nei singoli esercizi costituenti la prova, e approvando la durata massima per l'esecuzione.
5 - La prova scritta è anonima e pertanto non devono essere riportati nome, segni o parole che consentano l'identificazione del candidato, pena l'annullamento della stessa.
6 - Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
7 - Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice e redatti con inchiostro nero o blu.
8 - I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal secondo comma dell'artbando di concorso, ed i dizionari. 25Possono utilizzare, legge 23 luglio 1991se previsti nel bando, 223 calcolatori tascabili autorizzati dalla commissione.
9 - Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto od in parte lo svolgimento del tema, è escluso dalla selezione. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto od in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
10 - I provvedimenti di espulsione vengono presi dal Presidente o da un suo delegato, inseriti nel verbale della Commissione esaminatrice e successive modifichecomunicati per iscritto dall’Azienda all’interessato.
11 - Il candidato dopo aver effettuato la prova, inserisce l'elaborato in una busta grande. Nella stessa busta inserisce una busta piccola, chiusa, che contiene un foglio riportante le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuategeneralità. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e tutto viene consegnato ai membri della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentiCommissione esaminatrice i quali, almeno uno per ogni busta, pongono la loro firma trasversalmente sul lembo di chiusura.
12 - Nella busta grande devono essere inseriti anche i fogli utilizzati come minute.
13 - Prima o durante l'effettuazione della prova la Commissione verifica l'identità dei candidati, eventualmente con l'ausilio di personale dell'Azienda.
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Samples: Regolamento Per Le Procedure Di Ricerca, Selezione Ed Inserimento Del Personale
Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta del personale avviene nell'osservanza delle leggi vigenti in conformità materia di impiego privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: identità delle norme parti, luogo o luoghi di legge. Nella lettera lavoro, sede e domicilio del datore di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi
1) la tipologia del contratto lavoro, data di assunzione;
2) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la località in cui presterà la sua opera;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) la durata dell’eventuale periodo di prova, qualifica, inquadramento, retribuzione, CCNL applicato. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n.° 675 e della legge 4 giugno 1968 n.° 15 e successive modificazioni e/o integrazioni la lavoratrice ed il lavoratore è tenuta/o a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del regolamento interno dell'Istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto:
a) libretto di lavoro o sostitutivo;
7b) l’indicazione del documenti delle assicurazioni sociali obbligatorie, ove ne sia già provvisto;
c) numero di iscrizione a libro matricolacodice fiscale;
8) d) carta d'identità o documento equipollente;
e) titolo di studio o professionale (diploma certificato di abilitazione patente, ecc.) in relazione alla qualifica;
f) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
g) certificato di idoneità fisica secondo le altre eventuali condizioni concordatedisposizioni di legge vigenti;
h) certificato di stato di famiglia. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure In relazione alle caratteristiche dell'Istituzione verranno attuate tutte le forme di prevenzione e protezione adottatevaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi. Qualifiche escluse Le parti, in considerazione della specificità dell’attività svolta, convengono di escludere dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, alla legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, 1991 n.223 le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: assistente domiciliare e dei lavoratori servizi tutelari operatrice/ore socioassistenziale addetta/o all’assistenza di cui alla disciplina specialebase o altrimenti definita/o, parte quartafisioterapista, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodiainfermiere professionale, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentieducatore professionale.
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori 1. L’assunzione degli Assistenti di Volo è fatta in conformità subordinata all’osservanza delle norme disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
2. Il contratto di legge. Nella lettera lavoro deve essere stipulato per iscritto e contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità dell’assistente di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementivolo;
1b) la tipologia qualifica assegnata;
c) località di prestazione;
d) decorrenza del contratto di assunzione;
2) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata e, se si tratta di rapporto di lavoro questo è a tempo determinato, la relativa durata;
3e) la località in cui presterà la sua opera;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) la durata dell’eventuale periodo di prova;
7f) l’indicazione del numero misura della retribuzione.
3. Per l’assunzione l’Assistente di iscrizione Volo è tenuto a libro matricolapresentare i seguenti documenti:
a) Libretto di lavoro;
8) le altre eventuali condizioni concordateb) Tessera e libretto delle assicurazioni sociali, ove ne sia in possesso;
c) Xxxxxxxx e licenze ove in possesso ;
d) Iscrizione all’ENGA ove in possesso;
e) Certificato di nascita;
f) Certificato di stato di famiglia;
g) Certificato di residenza;
h) Certificato di cittadinanza;
i) Certificato dei carichi pendenti (Pretura e Procura);
j) Certificato penale;
4. Prima dell’assunzione L’Assistente di Xxxx dovrà avere il lavoratore potrà essere sottoposto proprio domicilio nell’ambito del bacino di utenza riferito al luogo di lavoro .
5. L’assistente di volo si impegna a visita medicasvolgere la propria attività professionale per la Società, in modo esclusivo.
6. Al lavoratore sarà consegnata una copia La mancata osservanza dei punti 4 e 5 è motivo di risoluzione del presente Contratto collettivo rapporto di lavoro.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 comma 2 della legge 1991 n. 223, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota non rientrano nelle quote di riserva di cui all'artstabilite dal comma 1 del medesimo art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione le assunzioni relative alla figura professionale dell’Assistente di quanto previsto dal secondo comma dell'artVolo. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale Pertanto tale figura professionale deve ritenersi esclusa dalle suddette quote di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentiriserva.
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ANAS si costituisce in conformità delle alle norme di legge. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi
1) la tipologia del contratto di assunzione;legge e contrattuali.
2) la . L’assunzione viene comunicata al lavoratore in forma scritta e deve indicare: - data di inizio del rapporto di lavoro lavoro; - area professionale, posizione economica e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro profilo professionale a tempo determinato;
3) la località in cui presterà la sua opera;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui il lavoratore viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione ; - sede di lavoro; - trattamento economico iniziale; - durata del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimento;
6) la durata dell’eventuale periodo di prova;.
7) l’indicazione del numero di iscrizione a libro matricola;
8) le altre eventuali condizioni concordate3. Prima dell’assunzione il All’atto dell’assunzione, ad ogni lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. Al lavoratore sarà viene consegnata una copia del presente Contratto collettivo contratto. In caso di lavororinnovo del contratto la copia dello stesso verrà consegnata entro 3 mesi dalla stipula.
4. L’assunzione del dipendente decorre a tutti gli effetti dal giorno della presentazione in servizio.
5. La presentazione in servizio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di assunzione, salvo proroga in caso di documentato impedimento.
6. Il coniuge o il figlio del dipendente deceduto o dichiarato inabile totale e permanentemente per cause di servizio ha diritto di essere assunto dall’ANAS. In caso di decesso per causa di servizio, l’assunzione avverrà a seguito del rilascio di opportuna dichiarazione da parte del dirigente competente e, comunque, non oltre 60 giorni dal decesso.
7. Allo scopo di utilizzare idoneamente le capacità attitudinali dei lavoratori in servizio e di consentire lo sviluppo di carriera per coprire nuovi posti di lavoro o altri resisi vacanti si darà la modulistica riguardante l’iscrizione precedenza, a FONDAPIparità di requisiti, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personaliai lavoratori in servizio nella percentuale del 30%. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure (Prima di prevenzione e protezione adottateprocedere alle assunzioni, si darà corso ad un protocollo che verrà definito, previo confronto con le XX.XX., entro 60 giorni dalla stipula del presente C.C.N.L.)
8. Qualifiche escluse Sono fatte salve le norme vigenti in materia di bilinguismo.
9. L’ANAS osserverà la disciplina prevista dalla quota di riserva di cui all'artlegge n. 68 del 12.3. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 1999 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentimodificazioni ed integrazioni.
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Assunzione. Norma generale L'assunzione dei lavoratori è fatta 1 Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Società si costituisce in conformità delle alle norme di legge. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementilegge e contrattuali.
1) la tipologia del contratto di assunzione;2 L’assunzione viene comunicata al lavoratore in forma scritta e deve indicare gli elementi obbligatori previsti dalla normativa vigente, quali a titolo esemplificativo:
2) la a. data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinatolavoro;
3) la località in b. area professionale, posizione economica e profilo professionale a cui presterà la sua operail lavoratore viene assegnato;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzionec. sede di lavoro;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimentod. trattamento economico iniziale;
6) la e. durata dell’eventuale del periodo di prova;.
7) l’indicazione 3 All’atto dell’assunzione, ad ogni lavoratore viene consegnata copia del numero presente contratto. In caso di iscrizione a libro matricola;rinnovo del contratto collettivo la copia dello stesso verrà resa disponibile al lavoratore entro 3 mesi dalla stipula.
8) le altre eventuali condizioni concordate. 4 Prima dell’assunzione dell’assunzione, il lavoratore potrà può essere sottoposto a visita medicamedica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente.
5 L’assunzione del dipendente decorre a tutti gli effetti dal giorno della presentazione in servizio come indicato nel contratto di assunzione.
6 Il coniuge o il figlio del dipendente deceduto o dichiarato inabile totale e permanentemente per cause di servizio ha diritto di essere assunto dalla Società. Al lavoratore sarà consegnata una copia In caso di decesso per causa di servizio, l’assunzione avverrà a seguito del presente Contratto collettivo rilascio di lavoroopportuna dichiarazione da parte del dirigente competente e, comunque, non oltre 60 giorni dal decesso.
7 Allo scopo di utilizzare idoneamente le capacità attitudinali dei lavoratori in servizio e di consentire lo sviluppo di carriera per coprire nuovi posti di lavoro o altri resisi vacanti si darà la modulistica riguardante l’iscrizione precedenza, a FONDAPIparità di requisiti, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure ai lavoratori in servizio nella percentuale del 30%.
8 Sono fatte salve le norme vigenti in materia di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse bilinguismo.
9 La Società osserverà la disciplina prevista dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 Legge n. 68 del 12.3.1999 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguentimodificazioni ed integrazioni.
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Assunzione. Norma generale 1. L'assunzione dei lavoratori viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale l'interessato dichiari di essere consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere cattolico dell'Istituzione.
2. Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'Istituzione.
3. Gli Istituti riconoscono l'importanza del personale laico quale valido collaboratore del progetto educativo dell'Istituto.
4. Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà essere in possesso dell'abilitazione ove richiesta. Per abilitazione si intende quella relativa alla materia di insegnamento indipendentemente dalla correlazione tra classe di concorso e corso di studi in cui la materia viene impartita, purché nell’ambito dello stesso ordine di scuola.
5. L’assunzione deve essere comunicata al Servizio competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione, ai sensi dell’art. 9-bis, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510; in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data d’inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.L. 7 settembre 2007, n. 147, possono effettuare la comunicazione entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
6. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è fatta in conformità delle disciplinato dalle norme di leggedel presente Contratto e dal Regolamento interno dell'Istituto ove esista.
7. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementiEsso deve inoltre contenere:
1a) la tipologia del contratto di assunzione;
2) la data di inizio natura del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati nell'art. 23;
3b) il livello, la località in cui presterà la sua operaqualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie d'insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se nel medesimo plesso scolastico;
4c) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzionel'orario di lavoro settimanale;
5d) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale che gli viene applicata di riferimentoil trattamento economico;
6e) la durata dell’eventuale del periodo di prova;
7f) l’indicazione la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la data di cessazione presunta; nel caso di contratto a termine per ragioni sostitutive il nome del numero di iscrizione a libro matricolalavoratore sostituito;
8) le altre eventuali condizioni concordateg) la sede di lavoro;
h) l’eventuale cambiamento di sede per attività estiva e/o invernale;
i) la possibilità di trasferimento da sede a sede;
j) l’elenco dei documenti trattenuti.
8. Prima dell’assunzione All'atto dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto produrrà i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) codice fiscale;
c) certificato di abilitazione professionale, nei casi di assunzione di personale docente;
d) certificato generale penale e dei carichi pendenti;
e) libretto sanitario, ove richiesto;
f) certificati di servizio prestato;
g) certificato penale del casellario giudiziale (art. 2 D.Lgs. n. 39/2014);
h) ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti.
9. È a visita medicacarico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla legge.
10. Al L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
11. Entro 5 giorni dall'assunzione il datore di lavoro consegna al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo proprio contratto individuale di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223 e successive modifiche, le parti convengono che, per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte prima e seconda, inquadrati nella 4^, 5^ e 6^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte terza, inquadrati nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ categoria e dei lavoratori di cui alla disciplina speciale, parte quarta, inquadrati nell'8^ e nella 9^ categoria. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, 223, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
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