ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO Clausole campione

ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO. L’attestato dello stato di rischio viene messo a disposizio- ne, del Contraente o dell’Avente Diritto, nell’apposita area riservata del sito internet della Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto. Nel caso di documentata cessazione del rischio assicu- rato, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce. L’attestazione non verrà messa a disposizione in ogni caso di risoluzione anticipata, quando questa avvenga pri- ma del termine del periodo di osservazione. In relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo vei- colo si rinvia all’art. 1.4 - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”, all’art. 6 delle Norme - “Trasferimen- to del contratto su altro veicolo” e all’Allegato 1. Avvertenza: la classe di merito di conversione universale - cosiddetta CU - riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna compagnia.
ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO. Relativamente ai veicoli per cui l’Impresa adotta il sistema di Bonus Malus, l’attestato dello stato di rischio viene trasmesso dall’Impresa mediante comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell’articolo 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni. Nel caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce. L’attestazione non verrà inviata al Contraente per contratti di durata inferiore all’anno o in caso di cessione del contratto per vendita del veicolo. Inoltre l’attestazione non verrà inviata in ogni caso di risoluzione anticipata, quando questa avvenga prima del termine del periodo di osservazione, salvo in caso di furto del veicolo, dove l’Impresa - su richiesta del Contraente - provvederà a inviare l’attestazione relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa entro 15 giorni. In caso di sospensione, l’Impresa invierà al Contraente l’attestazione alla fine del periodo di riattivazione. In relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rinvia all’art. 1.5 - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”, all’art. 6 delle Norme comuni - “Trasferimento del contratto su altro veicolo” e all’art. 6 bis delle Norme Comuni - “Assegnazione della Classe Universale”. Avvertenza: La classe di merito di conversione universale - cosiddetta CU - riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.
ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO. L’attestazione dello stato di rischio viene trasmessa dall’Impresa mediante comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell’art. 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni. Il periodo di validità dell’attestazione è di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce. In caso di cessazione del rischio assicurato (furto, esportazione definitiva, consegna in con- to vendita, demolizione, cessazione dalla circolazione o vendita del veicolo) comprovata da apposita documentazione, o in caso di sospensione o di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo per mancato utilizzo del veicolo assicurato, l’ultima attestazione dello stato di rischio conseguita conserva validità per 5 anni a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce. Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia alla sezione documenti informativi del sito Internet.
ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO. In occasione della scadenza annuale, l’Impresa invia almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’attestazione dello stato di rischio. L’attestazione dello stato di rischio ha validità di 5 anni dalla data di scadenza riportata sul documento. Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia alle Tabelle di assegnazione pubblicate sul sito Internet di Compagnia.
ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO. In occasione della scadenza annuale del contratto la Società, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, invia al contraente l’attestazione dello stato del rischio sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente da cui risulterà la nuova classe di merito di pertinenza in base alla "Tabella delle regole evolutive" (vedi art.23 delle C.G.A.) a secondo che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Ove il contratto sia stato stipulato avvalendosi del disposto dell’art. 134 comma 4 bis del Codice delle assicurazioni (fruendo delle agevolazioni del c.d. “decreto Bersani”), l’attestato riporterà indicazione in tal senso che verrà mantenuta anche negli attestati successivi sia emessi da QUIXA S.p.A. che da altro Assicuratore. L’attestazione sullo stato del rischio varrà sino ad un massimo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto a cui l’attestato medesimo si riferisce nei casi di cessazione del rischio assicurato, sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo; il Contraente dovrà peraltro certificare con apposita dichiarazione la sussistenza delle circostanze di cui sopra. La classe di merito di conversione universale CU, riportata sull’attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna compagnia. Si informa inoltre che nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Disciplina di assegnazione della classe di ingresso) è espressamente riportata la tabella con la corrispondenza tra la classe di merito Quixa prevista dal contratto e la classe C.U., classe di Conversione Universale (stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) che garantisce agli Assicurati la possibilità di passare ad un’altra impresa di assicurazione mantenendo la propria storia assicurativa. (art. 23 ”Attestazione dello stato del rischio” delle C.G.A.).

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  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

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