OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO Clausole campione

OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO. Tutte le ludoteche oggetto del presente appalto erogano servizi educativi nel territorio di riferimento con la finalità di: • contrastare la povertà educativa • contribuire alla costruzione, attraverso l’educazione alla pratica del gioco, di una cultura della sostenibilità, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 • promuovere l’inclusione socio-culturale In tale prospettiva, le ludoteche perseguono i seguenti obiettivi: • offrire ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie un luogo di incontro stimolante e accogliente, dove possano trascorrere parte del tempo libero in attività ludiche sia libere sia strutturate che favoriscano la socializzazione tramite la conoscenza reciproca; • offrire una programmazione ricca e articolata di proposte ludiche che rispondano alle esigenze delle diverse fasce di età dei bambini; • progettare spazi e attività che valorizzino i molteplici linguaggi con cui bambini e bambine si esprimono in rapporto con gli altri e rappresentino contesti di apprendimento emotivo, sociale e culturale; • offrire strumenti di riflessione sul ruolo genitoriale attraverso il contesto ludico; • progettare attività inclusive che valorizzino le diversità e garantiscano a tutti/e la partecipazione alle attività di gruppo, rimuovendo, per quanto possibile, gli ostacoli che possano impedire il loro pieno sviluppo; • educare al rispetto delle regole, dei diritti e alla cura dell’ambiente; • contribuire a sviluppare il lavoro di rete con le altre ludoteche della città, con altri servizi educativi e con le scuole del territorio; • realizzare progetti di educazione interculturale che riconoscano valori e regole transculturali impliciti e valorizzino il pluralismo degli elementi del gioco culturalmente determinati, per la costruzione di una con-cittadinanza in una pluralità diffusa, che diventino veri e propri laboratori di convivenza e dialogo. Le attività sono progettate in coerenza alle linee di indirizzo e agli standard di qualità della Carta Nazionale delle ludoteche italiane e con le Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi” che danno attuazione alle previsioni contenute nell’Azione 25 del 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022- 2023 (Piano Infanzia), adottato con D.P.R. 25 gennaio 2022. Al fine di rispondere ai crescenti bisogni delle comunità territoriali di riferimento, l’operatore economico potrà attivare specifici percor...
OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO. Il Cerchio, TMC e Spazio Insieme sono centri di socializzazione e sostegno scolastico che hanno l’obiettivo di offrire ai ragazzi e alle ragazze un supporto didattico, formativo e motivazionale rispetto al loro percorso scolastico e un sostegno allo sviluppo delle capacità relazionali e di autonomia. Tutte le attività dovranno essere indirizzate a facilitare la libera espressione di se stessi e delle proprie potenzialità, nel rispetto della propria e dell’altrui individualità, con particolare attenzione alla prevenzione ed al superamento dell’emarginazione sociale, della devianza e della disabilità, tenendo conto anche di eventuali difficoltà individuali, quali i disturbi specifici di apprendimento (DSA). Tali obiettivi devono essere perseguiti avendo cura che ogni singolo aspetto del servizio, dall’attività di accoglienza e sorveglianza, alle proposte educative strutturate, sia sviluppato attraverso la collaborazione con i seguenti soggetti: • Associazioni anche di volontariato agenti sul territorio • Istituzioni Scolastiche per la co-progettazione dell’intervento educativo e la collaborazione durante il suo svolgimento; • Referenti dei servizi Socio/Sanitari in base alle peculiarità dei singoli casi.
OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO. Il Progetto per l'inclusione e l’integrazione di bambini Rom, Sinti e Caminanti, promosso e finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è configurato quale attuazione delle finalità della Strategia e del Terzo Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (d'ora in poi Piano nazionale Infanzia e Adolescenza) che includeva previsioni specifiche nella direttrice di azione dedicata a Promuovere l'integrazione delle persone immigrate. Sotto tale direttrice si indicavano alcune azioni prioritarie per il perseguimento dei seguenti obiettivi: □ tutela dei diritti dei soggetti a maggiore rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento dei minori sottoposti a procedimento penale, inclusi minori Rom, Sinti e Caminanti e minori immigrati; □ contrasto della dispersione scolastica di minori immigrati, Rom, Sinti e Caminanti; □ supporto ai percorsi di inclusione attraverso l’assolvimento del diritto–dovere all’istruzione e alla formazione; □ tutela del diritto alla Salute nelle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti, con monitoraggio delle condizioni di salute dei bambini e degli adolescenti residenti nei campi; □ formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici sulle tematiche concernenti la scolarizzazione degli alunni stranieri e degli alunni rom, sinti e caminanti; □ garanzia di pari opportunità di accesso al servizio scolastico a livello territoriale nella scuola infanzia/primaria secondaria di I grado; a livello ordinamentale nella scuola secondaria di II grado. Per un approfondimento analitico dell’argomento vedasi l’allegato 1 Linee di attività per il Programma Operativo Nazionale
OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO. L’obiettivo del servizio consiste nella promozione di una cultura di pace nell’ottica di un’educazione permanente intesa come: • Educazione alle relazioni interpersonali, alla socialità e alla convivenza civile • Educazione alla cittadinanza e alla cultura costituzionale, ai diritti umani, alla responsabilità, alla legalità e al volontariato. • Educazione interculturale, alle differenze di genere e alle pari opportunità. • Educazione alla gestione costruttiva dei conflitti • Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile • Educazione alla salute e all’affettività • Prevenzione della dispersione scolastica nella popolazione scolastica maggiormente a rischio di abbandono • Sostegno alle famiglie nel processo di accompagnamento al percorso evolutivo dei propri figli • Facilitazione ai processi di orientamento scolastico Tali obiettivi dovranno essere perseguiti seguendo le linee di indirizzo espresse dagli organi politici istituzionali quali il Consiglio di Quartiere 5 e l’Assessorato all’Educazione, in base alle esigenze specifiche del Quartiere 5 e in collaborazione con i soggetti che già operano a vario titolo nell’ambito educativo del territorio.
OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO. Il Centro ludico-educativo La Prua, il Centro giovani L’Isola e il Centro Aggregativo “L’Approdo” sono servizi che si collocano nel territorio con la finalità di: ▪ prevenire il disagio socio-educativo in riferimento all’infanzia, all’adolescenza, ai giovani ed alle loro famiglie, in sinergia e in collaborazione con altri soggetti e progetti, attivi nella zona di riferimento, promuovendo nuovi stili di vita; ▪ ridurre lo svantaggio socio-culturale con interventi mirati rivolti ai minori e agli adulti; ▪ promuovere il coordinamento delle risorse presenti ed attive sul territorio e attivare raccordi con le famiglie degli utenti; ▪ rendere più forte e visibile la presenza delle Istituzioni nel territorio; ▪ contribuire a migliorare le condizioni di vita dei cittadini che vi risiedono; ▪ concorrere a sviluppare, con l’attivazione di percorsi educativi, una cultura della legalità e della cittadinanza attiva e il rispetto dell’ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. ▪ creare una rete di collaborazioni tra istituzioni e territorio, nell’ottica di un sistema formativo integrato e permanente. Tali obiettivi dovranno essere perseguiti seguendo le linee di indirizzo espresse dagli organi politici istituzionali quali il Consiglio di Quartiere 5 e l’Assessorato alla Educazione, in base alle esigenze specifiche del territorio e in collaborazione con i soggetti che già operano a vario titolo nell’ambito educativo del territorio. I servizi oggetto dell’appalto rientrano fra le tipologie di servizi educativi disciplinati dalla Legge Regionale n 32/2002 e relativo Regolamento di attuazione e fanno riferimento, altresì, alla Legge 285/97.
OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO. I CE sono un servizio educativo dei Quartieri aperto a tutte le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e della scuola secondaria di primo grado, residenti o frequentanti le scuole del Quartiere di riferimento. Gli obiettivi del servizio sono i seguenti: - favorire la socializzazione, la comunicazione, la solidarietà, l’educazione alla pace e alla legalità; - favorire l’integrazione di tutti i bambini e le bambine, valorizzando le loro diversità e rimuovendo gli ostacoli che possano impedire il loro pieno sviluppo; - favorire la conoscenza della città, compresi i luoghi meno conosciuti, con particolare attenzione al mondo della natura e alla salvaguardia dell’ambiente; - stimolare le capacità dei bambini e delle bambine con le attività meno sperimentate durante il periodo scolastico; - sensibilizzare alle tematiche del consumo critico e del risparmio energetico; - stimolare l’interesse alla conoscenza del mondo dell’arte e della cultura in tutte le sue accezioni; - diffondere i valori dello sport facendo conoscere e sperimentare gli sport minori, utilizzando le strutture presenti sul territorio; - favorire l’accrescimento della conoscenza del sé attraverso la stimolazione dell’immaginario e della creatività. Le linee di indirizzo per la programmazione prevedono laboratori, gite, attività culturali, sportive e ludico-ricreative, declinati secondo le specifiche fasce di età, con un’attenzione particolare all’utilizzo e alla valorizzazione delle risorse esistenti nel territorio e delle tradizioni locali.
OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO. Gli obiettivi e le linee di indirizzo della Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative – Quartiere 4 che si intendono realizzare attraverso l’intervento promosso dal servizio possono essere così sintetizzati: • offrire ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie un luogo di incontro stimolante e accogliente, dove possano trascorrere parte del tempo libero in attività ludiche sia libere e sia strutturate che favoriscano la socializzazione tramite la conoscenza reciproca; • dare la possibilità ai bambini stranieri di prendere contatto con la propria cultura di origine attraverso il coinvolgimento delle famiglie e la partecipazione ad attività specificamente mirate alla realizzazione di questo obiettivo; • facilitare la libera espressione di ciascuno, delle proprie potenzialità, nel rispetto della propria e dell’altrui individualità; • offrire un luogo stimolante per l’integrazione fra le varie culture e la socializzazione fra bambini anche al di fuori dell’ambiente scolastico; • costruire modalità di apprendimento emotivo, sociale e culturale che educhi i bambini, ma anche che stimoli negli adulti una riflessione sul ruolo genitoriale; • offrire una programmazione ricca e articolata di proposte ludiche che rispondano alle esigenze delle diverse fasce di età dei bambini; • contribuire a prevenire e ridurre situazioni di marginalità e disagio sia dei bambini che delle loro famiglie; • educare al rispetto delle regole, dei diritti e della cura dell’ambiente; • offrire uno spazio di informazione, collegamento, documentazione per ciò che riguarda l’educazione interculturale rivolta all’infanzia e alla preadolescenza; • contribuire a sviluppare il lavoro di rete con le altre ludoteche del Q.4 e della città. I servizi oggetto dell’appalto rientrano fra le tipologie di servizi educativi disciplinati dalla Legge Regionale n. 32/2002 e relativo Regolamento di attuazione e fanno riferimento, altresì, alla Legge 285/97.

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  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Gravidanza e puerperio Le parti, visto la Legge n° 53 dell’8 Marzo 2000, concernente i “Congedi Parentali” , hanno convenuto sull’opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale Istituto integrandola ed armonizzandola con le specifiche norme innovative contenute nella suddetta legge.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.