Attività di salvaguardia Clausole campione

Attività di salvaguardia. L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare l’interesse del Contraente a fronte di eventi esterni che potrebbero coinvolgere i Fondi Esterni e viene effettuata dalla Compagnia senza una periodicità prestabilita. Nell’ambito di tale attività, la Compagnia può decidere di indirizzare il versamento di un premio o un’operazione di switch, effettuati dal Contraente su un Fondo Esterno momentaneamente sospeso dalla vendita o coinvolto in operazioni di liquidazione o fusione per decisione delle rispettive Società di gestione, o che non rispetti più la normativa assicurativa, verso un altro Fondo Esterno appartenente alla stessa Classe ritenuto omogeneo al Fondo Esterno scelto dal Contraente. La Compagnia può inoltre, nel caso di Fondi Esterni coinvolti in operazioni di liquidazione o fusione per decisione delle rispettive Società di gestione o di sospensione dalla negoziazione, effettuare un’operazione di switch di ogni controvalore investito nel Fondo Esterno coinvolto, verso un altro fondo ritenuto omogeneo e appartenente alla stessa Classe. La Compagnia può modificare l’allocazione dei Fondi esterni mediante operazioni di switch se, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance dei Fondi esterni e di mercato, siano riscontrate variazioni nelle caratteristiche dei fondi stessi tali da modificarne l’allocazione, la rischiosità o comunque compromettere la qualità dell’offerta. L’attività di salvaguardia viene posta in essere anche nel caso in cui la Compagnia venga a conoscenza che a uno o più Fondi Esterni siano state apportate variazioni che alterino significativamente l'operatività (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica dei tempi di comunicazione del valore quota) e/o le caratteristiche del fondo stesso, quali modifiche alle politiche di investimento e/o allo stile di gestione e/o al livello di rischio dichiarato e/o aumento dei costi gravanti sul fondo esterno. L’attività di salvaguardia rientra nel più ampio contesto di costante adeguamento qualitativo dei fondi proposti per cui, nell’interesse del Contraente, la Compagnia si riserva di modificare il paniere dei fondi esterni inserendoli o eliminandoli nella scelta di investimento del presente contratto. La Compagnia fornisce al Contraente specifica informativa relativamente all’Attività di salvaguardia. In caso di assenza di valorizzazione delle quote dei Fondi Esterni dovuta ad autonome decisioni degli organi deliberativi dei Fondi stessi e ...
Attività di salvaguardia. L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare le scelte e l’interesse dell’Investitore a fronte di eventi esogeni, ine- renti i fondi esterni collegati al contratto. Questa attività è svolta dalla Compagnia senza una tem- poralità predefinita. In presenza di uno dei seguenti casi: L’attività di gestione dei fondi, così come articolata di se- xxxxx, non si applica nel caso in cui il cliente abbia deciso di investire nel fondo interno “Exclusive Protetto”. • sospensione di un fondo esterno dalla negoziazione; • sopraggiunta inoperatività del fondo esterno (es. rag- giunta capienza del fondo): • operazioni di fusione o liquidazione di un fondo esterno; • variazione della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gra- vanti sul fondo esterno o di altre variazioni tali da alte- rare significativamente le caratteristiche dello stesso. In questi casi la Compagnia può sostituire il fondo ester- no interessato con un nuovo fondo (fondo esterno di destinazione) tra quelli inclusi nell’offerta, effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del fondo esterno di destinazione corrispon- dano con le caratteristiche iniziali del fondo esterno da sostituire. Qualora uno dei quattro eventi sopra elencati si verifi- casse al momento dell’investimento del versamento ini- ziale, dei versamenti aggiuntivi o di trasferimento delle quote in entrata, la Compagnia, nell’esercizio dell’atti- vità di Salvaguardia, investe o trasferisce le quote al fondo di destinazione anziché al fondo originariamente scelto dall’Investitore. Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Art. 14 “Tra- sferimento di quote tra fondi (switch)”. La Compagnia invia all’Investitore una lettera contenen- te tutte le informazioni relative allo switch automatico o all’investimento del versamento iniziale o aggiuntivo motivando la sostituzione del fondo esterno rispetto a quello originariamente selezionato dall’Investitore ed indicando la data di esecuzione delle operazioni, il nu- mero di quote disinvestite ed il loro valore, il numero ed il valore delle quote assegnate al nuovo fondo esterno. L’Investitore successivamente può richiedere il trasferimen- to delle quote investite a seguito dell’attività di salvaguardia in un diverso fondo esterno incluso tra quelli disponibili. Qualora non fosse possibile i...
Attività di salvaguardia. VITTORIA INVESTIMEGLIO – MULTIRAMO OPEN L’Impresa di Assicurazione effettua, inoltre, un’attività di monitoraggio sulle operazioni straordinarie degli OICR al fine di minimizzare per il Contraente il rischio di cambiamenti indesiderati (attività di “Salvaguardia” del contratto). Consiste principalmente in un’attività di monitoraggio effettuata dall’Impresa di Assicurazione nell’interesse dei Contraenti che abbiano investito o che richiedano di investire in un OICR fatto oggetto di operazioni straordinarie decise autonomamente dalla rispettiva Società di Gestione del Risparmio o SICAV (di seguito “SGR”). L’Impresa di Assicurazione si impegna a tenere costantemente aggiornati i Soggetti Incaricati e i Contraenti in merito agli eventuali cambiamenti che alterino le caratteristiche degli OICR collegati al Contratto. Per una descrizione dettagliata del comportamento seguito dalle SGR in merito alle operazioni straordinarie, si rimanda alla lettura dei Prospetti e dei Regolamenti degli OICR riportati sul sito dell’Impresa di Assicurazione xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. X X X X TAR. 901U Sono considerate operazioni straordinarie tutte le decisioni che:
Attività di salvaguardia. SEZIONE III
Attività di salvaguardia. L’Impresa di Assicurazione effettua, inoltre, un’attività di monitoraggio sulle operazioni straordinarie degli OICR al fine di minimizzare per il Contraente il rischio di cambiamenti indesiderati (attività di “Salvaguardia” del contratto). Consiste principalmente in un’attività di monitoraggio effettuata dall’Impresa nell’interesse dei Contraenti che abbiano investito o che richiedano di investire in un OICR fatto oggetto di operazioni straordinarie decise autonomamente dalla rispettiva SGR. L’Impresa di si impegna a tenere costantemente aggiornati i Contraenti in merito agli eventuali cambiamenti che alterino le caratteristiche degli OICR collegati al Contratto. Per una descrizione dettagliata del comportamento seguito dalle SGR in merito alle operazioni straordinarie, si rimanda alla lettura dei Prospetti e dei Regolamenti degli OICR riportati sui siti delle Società di gestione dei relativi OICR, i cui link sono riportati sul sito dell’Impresa al seguente indirizzo: Sono considerate operazioni straordinarie tutte le decisioni che: VITTORIA MULTIASSET SELECTION BONUS
Attività di salvaguardia. L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare le scelte e l’interesse dell’Investitore a fronte di eventi esogeni, ine- renti i fondi esterni collegati al contratto. Questa attività è svolta dalla Compagnia senza una tem- poralità predefinita. In presenza di uno dei seguenti casi: In questi casi la Compagnia può sostituire il fondo ester- no interessato con un altro fondo (fondo esterno di de- stinazione) effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del fondo esterno di de- stinazione corrispondano con le caratteristiche iniziali del fondo esterno da sostituire. Qualora uno dei quattro eventi sopra elencati si verificasse al momento dell’investimento del versamento iniziale, dei versamenti aggiuntivi o di trasferimento delle quote in en- trata, la Compagnia, nell’esercizio dell’attività di Salvaguar- dia, investe o trasferisce le quote al fondo di destinazione anziché al fondo originariamente scelto dall’Investitore. Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Articolo 16.2
Attività di salvaguardia. Frequenza dell’attività: non è prevista una fre- quenza prestabilita, l’attività potrà essere svolta dalla Compagnia in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale qualora ricorrano le circo- stanze e i presupposti di seguito definiti.
Attività di salvaguardia. L’Impresa effettua, inoltre, un’attività di monitoraggio sulle operazioni straordinarie degli OICR al fine di minimizzare per il Contraente il rischio di cambiamenti indesiderati (attività di “Salvaguardia” del contratto). Consiste principalmente in un’attività di monitoraggio effettuata dall’Impresa nell’interesse dei Contraenti che abbiano investito o che richiedano di investire in un OICR fatto oggetto di operazioni straordinarie decise autonomamente dalla rispettiva SGR. L’Impresa si impegna a tenere costantemente aggiornati i Soggetti Incaricati e i Contraenti in merito agli eventuali cambiamenti che alterino le caratteristiche degli OICR collegati al contratto. Per una descrizione dettagliata del comportamento seguito dalle SGR in merito alle operazioni straordinarie, si rimanda alla lettura dei Prospetti e dei Regolamenti degli OICR riportati sui siti delle Società di gestione dei relativi OICR, i cui link sono riportati sul sito dell’Impresa al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/Xxxxxxxxxx_Xxxxx.xxxx?xxxx=xx”. Sono considerate operazioni straordinarie tutte le decisioni che:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.