Attività di salvaguardia Clausole campione

Attività di salvaguardia. L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare l’interesse del Contraente a fronte di eventi esterni che potrebbero coinvolgere i Fondi Esterni e viene effettuata dalla Compagnia senza una periodicità prestabilita. Nell’ambito di tale attività, la Compagnia può decidere di indirizzare il versamento di un premio o un’operazione di switch, effettuati dal Contraente su un Fondo Esterno momentaneamente sospeso dalla vendita o coinvolto in operazioni di liquidazione o fusione per decisione delle rispettive Società di gestione, o che non rispetti più la normativa assicurativa, verso un altro Fondo Esterno appartenente alla stessa Classe ritenuto omogeneo al Fondo Esterno scelto dal Contraente. La Compagnia può inoltre, nel caso di Fondi Esterni coinvolti in operazioni di liquidazione o fusione per decisione delle rispettive Società di gestione o di sospensione dalla negoziazione, effettuare un’operazione di switch di ogni controvalore investito nel Fondo Esterno coinvolto, verso un altro fondo ritenuto omogeneo e appartenente alla stessa Classe. La Compagnia può modificare l’allocazione dei Fondi esterni mediante operazioni di switch se, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance dei Fondi esterni e di mercato, siano riscontrate variazioni nelle caratteristiche dei fondi stessi tali da modificarne l’allocazione, la rischiosità o comunque compromettere la qualità dell’offerta. L’attività di salvaguardia viene posta in essere anche nel caso in cui la Compagnia venga a conoscenza che a uno o più Fondi Esterni siano state apportate variazioni che alterino significativamente l'operatività (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica dei tempi di comunicazione del valore quota) e/o le caratteristiche del fondo stesso, quali modifiche alle politiche di investimento e/o allo stile di gestione e/o al livello di rischio dichiarato e/o aumento dei costi gravanti sul fondo esterno. L’attività di salvaguardia rientra nel più ampio contesto di costante adeguamento qualitativo dei fondi proposti per cui, nell’interesse del Contraente, la Compagnia si riserva di modificare il paniere dei fondi esterni inserendoli o eliminandoli nella scelta di investimento del presente contratto. La Compagnia fornisce al Contraente specifica informativa relativamente all’Attività di salvaguardia. In caso di assenza di valorizzazione delle quote dei Fondi Esterni dovuta ad autonome decisioni degli organi deliberativi dei Fondi stessi e ...
Attività di salvaguardia. VITTORIA INVESTIMEGLIO – MULTIRAMO OPEN L’Impresa di Assicurazione effettua, inoltre, un’attività di monitoraggio sulle operazioni straordinarie degli OICR al fine di minimizzare per il Contraente il rischio di cambiamenti indesiderati (attività di “Salvaguardia” del contratto). Consiste principalmente in un’attività di monitoraggio effettuata dall’Impresa di Assicurazione nell’interesse dei Contraenti che abbiano investito o che richiedano di investire in un OICR fatto oggetto di operazioni straordinarie decise autonomamente dalla rispettiva Società di Gestione del Risparmio o SICAV (di seguito “SGR”). L’Impresa di Assicurazione si impegna a tenere costantemente aggiornati i Soggetti Incaricati e i Contraenti in merito agli eventuali cambiamenti che alterino le caratteristiche degli OICR collegati al Contratto. Per una descrizione dettagliata del comportamento seguito dalle SGR in merito alle operazioni straordinarie, si rimanda alla lettura dei Prospetti e dei Regolamenti degli OICR riportati sul sito dell’Impresa di Assicurazione xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. X X X X TAR. 901U Sono considerate operazioni straordinarie tutte le decisioni che:
Attività di salvaguardia. L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare le scelte e l’interesse del Contraente a fronte di eventi esogeni, inerenti i Xxxxx Xxxxxxx collegati al Contratto. Questa attività è svolta dalla Compagnia senza una temporalità predefinita. In presenza di uno dei seguenti casi: • sospensione di un Fondo Esterno dalla negozia- zione; • sopraggiunta inoperatività del Fondo Esterno (es. raggiunta capienza del Fondo); • operazioni di fusione o liquidazione di un Fondo Esterno; • variazione della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti sul Fondo Esterno o di altre variazioni tali da alterare significativamente le caratteristiche dello stesso. In questi casi la Compagnia può sostituire il Fondo Esterno interessato con un altro Fondo (Fondo Esterno di destinazione) effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verifi- cando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del Fondo Esterno di destinazione corri- spondano con le caratteristiche iniziali del Fondo Esterno da sostituire. Qualora uno dei quattro eventi sopra elencati si verificasse al momento dell’investimento del Premio Unico Iniziale, dei Premi Aggiuntivi o di trasferimento delle Quote in entrata, la Compagnia, nell’esercizio dell’attività di Salvaguardia, investe o trasferisce le Quote al Fondo di destinazione anziché al Fondo originaria- mente scelto dal Contraente. La Compagnia invia al Contraente una lettera contenente tutte le informazioni relative allo Switch automatico o all’investimento del Premio Unico Iniziale o Premio Aggiuntivo motivando la sostituzione del Fondo Esterno rispetto a quello originariamente selezionato dal Contraente ed indicando la data di esecuzione delle operazioni, il numero di Quote disinvestite ed il loro valore, il numero ed il valore delle Quote assegnate al nuovo Fondo Esterno. Il Contraente successiva- mente può richiedere il trasferimento delle Quote investite a seguito dell’attività di salvaguardia in un diverso Fondo Interno o Esterno incluso tra quelli disponibili. Qualora non fosse possibile identificare all’interno dell’offerta dei Fondi Esterni disponibili un Fondo di destinazione, la Compagnia effettuerà uno Switch automatico su un Fondo Esterno monetario, in attesa di selezio- nare ed inserire all’interno dell’offerta un Fondo avente le caratteristiche adeguate. Complessiva- mente, l’attività di individuazione del nuovo Fondo, la sua sostituzione e la re...
Attività di salvaguardia. L’Impresa di Assicurazione effettua, inoltre, un’attività di monitoraggio sulle operazioni straordinarie degli OICR al fine di minimizzare per il Contraente il rischio di cambiamenti indesiderati (attività di “Salvaguardia” del contratto). Consiste principalmente in un’attività di monitoraggio effettuata dall’Impresa nell’interesse dei Contraenti che abbiano investito o che richiedano di investire in un OICR fatto oggetto di operazioni straordinarie decise autonomamente dalla rispettiva SGR. L’Impresa di si impegna a tenere costantemente aggiornati i Contraenti in merito agli eventuali cambiamenti che alterino le caratteristiche degli OICR collegati al Contratto. Per una descrizione dettagliata del comportamento seguito dalle SGR in merito alle operazioni straordinarie, si rimanda alla lettura dei Prospetti e dei Regolamenti degli OICR riportati sui siti delle Società di gestione dei relativi OICR, i cui link sono riportati sul sito dell’Impresa al seguente indirizzo: Sono considerate operazioni straordinarie tutte le decisioni che: VITTORIA MULTIASSET SELECTION BONUS
Attività di salvaguardia. L’Impresa effettua, inoltre, un’attività di monitoraggio sulle operazioni straordinarie degli OICR al fine di minimizzare per il Contraente il rischio di cambiamenti indesiderati (attività di “Salvaguardia” del contratto). Consiste principalmente in un’attività di monitoraggio effettuata dall’Impresa nell’interesse dei Contraenti che abbiano investito o che richiedano di investire in un OICR fatto oggetto di operazioni straordinarie decise autonomamente dalla rispettiva SGR. L’Impresa si impegna a tenere costantemente aggiornati i Soggetti Incaricati e i Contraenti in merito agli eventuali cambiamenti che alterino le caratteristiche degli OICR collegati al contratto. Per una descrizione dettagliata del comportamento seguito dalle SGR in merito alle operazioni straordinarie, si rimanda alla lettura dei Prospetti e dei Regolamenti degli OICR riportati sui siti delle Società di gestione dei relativi OICR, i cui link sono riportati sul sito dell’Impresa al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/Xxxxxxxxxx_Xxxxx.xxxx?xxxx=xx”. Sono considerate operazioni straordinarie tutte le decisioni che:
Attività di salvaguardia. L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare le scelte e l’interesse dell’Investitore a fronte di eventi esogeni, ine- renti i fondi esterni collegati al contratto. Questa attività è svolta dalla Compagnia senza una tem- poralità predefinita. In presenza di uno dei seguenti casi: In questi casi la Compagnia può sostituire il fondo ester- no interessato con un altro fondo (fondo esterno di de- stinazione) effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del fondo esterno di de- stinazione corrispondano con le caratteristiche iniziali del fondo esterno da sostituire. Qualora uno dei quattro eventi sopra elencati si verificasse al momento dell’investimento del versamento iniziale, dei versamenti aggiuntivi o di trasferimento delle quote in en- trata, la Compagnia, nell’esercizio dell’attività di Salvaguar- dia, investe o trasferisce le quote al fondo di destinazione anziché al fondo originariamente scelto dall’Investitore. Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Articolo 16.2
Attività di salvaguardia. Frequenza dell’attività: non è prevista una fre- quenza prestabilita, l’attività potrà essere svolta dalla Compagnia in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale qualora ricorrano le circo- stanze e i presupposti di seguito definiti.
Attività di salvaguardia. L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare le scelte e
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  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Norme di salvaguardia L’accesso all’istituto del periodo sabbatico non potrà avvenire prima del raggiungimento del quarto anno di anzianità di servizio. In ogni caso il rapporto tra periodo lavorato e periodo in aspettativa per aggiornamento professionale dovrà essere sempre pari a 4 a 1 in favore dei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. La concessione dell’ aspettativa per aggiornamento professionale potrà avvenire solo per archi temporali ricompresi tra il trimestre e l’anno.

  • Clausole di salvaguardia 1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili. 2. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura accetta espressamente di applicare il regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello stesso, pena l’impossibilità per Parte pubblica di procedere alla liquidazione delle fatture e al conseguente pagamento delle stesse. Le fatture trasmesse con modalità estranee e/o diverse da quelle previste nel suddetto regolamento verranno pertanto respinte dalla ASL. 3. Non è ammessa alcuna riserva di una delle parti al presente accordo/contratto, né contestuale né successiva. Nel caso qualsivoglia riserva venisse unilateralmente apposta o comunque successivamente avanzata da una delle parti, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del precedente art. 15, lett. f), e comunque non sarà sottoscrivibile per l’altra.

  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Legge regolatrice e Foro competente 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Fatturazione e modalità di pagamento 1. La Società, per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà, con cadenza mensile, una fattura in formato elettronico, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento, distinta per tipologia di servizio effettuato, come elencato nell’art. 8, comma 3, allegando copia della documentazione e dei report richiesti all’art.12 del Capitolato tecnico. 2. Ai sensi dell’art.1, commi 209-214 della L. n.244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013. 3. Tutte le fatture dovranno, inoltre, riportare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG n……………..), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico del Servizio Patrimonio che è CNCABS – Cdr 1101, nonché i numeri di Ordine d’Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati. 4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati i report di cui all’art.12 del capitolato tecnico, il Portale web di cui all’art.11 del capitolato, nonché le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all’esattezza degli obblighi contrattuali. 5. Le fatture saranno liquidate dall’ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio. 7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti. 8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento. 9. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’art.30 del d. lgs. n.50/2016 per le inadempienze contributive accertate. 10. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dall’art.3 del decreto di attuazione di cui sopra. 11. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l’attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria. 2. Il Tesoriere deve trasmettere giornalmente attraverso il sistema home banking all’Ente il documento di cassa da cui risultino: - gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; - le riscossioni effettuate senza ordinativo, da cui risultino in modo chiaro, il nominativo di chi ha effettuato il versamento e la causale; - gli ordini di pagamento ricevuti, con distinzione tra gli ordini estinti e quelli da pagare; - i pagamenti effettuati senza mandato; - la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo dei fondi vincolati alla medesima data; - la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità speciale a conclusione giornata; - tutta la documentazione prevista nell’ambito del sistema SIOPE+. 3. Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa, nonché tutta la restante documentazione attinente il servizio che si renda necessaria per l’importanza della gestione, o che fosse prescritta dalla legge, da speciali regolamenti o capitolati di servizio. 4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati giornalieri e periodici della gestione di cassa.