Aumenti di anzianità Clausole campione

Aumenti di anzianità. L’art. 6 del CCNL 23 maggio 2000, come modificato dall’Accordo di rinnovo 26 marzo 2003, è stato abrogato dall’art.6 dell’Accordo 24 novembre 2004. Con l’Accordo 30 dicembre 2014 è stata concordata la disciplina transitoria e riportata in calce al precedente art. 3.
Aumenti di anzianità. OPERAI 1. In considerazione della specificità del settore, agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse ri- portate nella tabella allegata al presente CCNL. Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota fissa e non è soggetta ad aumenti con il decorrere degli anni. 2. Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto di- stinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordina- rio, ferie, festività, 13ma mensilità, 14ma mensilità, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio. 3. A far data dall’1/4/2019, l’anzianità forfettaria di settore non sarà corri- sposta per i primi quattro anni ai nuovi assunti nel settore. 4. A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, l’anzianità forfettaria sarà corrisposta secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al pre- sente CCNL. 5. L’impresa è tenuta a rilasciare una certificazione attestante l’anzianità di servizio del dipendente medesimo presso l’impresa. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI IN APPALTO IMPIEGATI 1. Gli impiegati, per l’anzianità di servizio maturata presso una stessa im- presa, hanno diritto, per ogni triennio di anzianità di servizio, ad un importo a titolo di anzianità, come da tabella allegata al presente CCNL. 2. L’impiegato ha diritto a maturare un massimo di 8 scatti triennali d’anzianità. 3. Gli importi periodici di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, né gli aumenti di merito possono essere as- sorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. 4. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese immedia- tamente successivo a quello in cui si compie il triennio d’anzianità di servizio. 5. Nel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l’importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di provenienza. 6. La frazione di triennio in corso al momento di detto passaggio, è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Aumenti di anzianità. L'art. 6 del c.c.n.l. 23 maggio 2000, come modificato dall'accordo di rinnovo 26 marzo 2003 è stato abrogato dall'art. 6 dell'accordo 24 novembre 2004. Con l'accordo 25 novembre 2009 è stata concordata la disciplina transitoria riportata in calce al precedente art. 3.
Aumenti di anzianità. 1. Gli aumenti retributivi in funzione dell’anzianità di servizio del dirigente sono autonomamente ed integralmente regolati come appresso: a) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente viene corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a L. 250.000 (129,11 Euro); b) gli aumenti biennali di anzianità maturati fino al 30 settembre 1989 e percepiti a tale data continuano ad essere corrisposti nella misura di L. 215.190 (111,14 Euro) mensili per ciascun aumento di anzianità; c) gli aumenti di anzianità complessivamente riconoscibili al dirigente non possono essere superiori ai dieci bienni, restando inteso che quelli di cui alla precedente lettera b) concorrono al raggiungimento del predetto limite massimo; d) gli aumenti di anzianità maturati dall’entrata in vigore delle presenti norme o corrisposti con decorrenza da tale data non sono assorbibili o conguagliabili con gli eventuali trattamenti di miglior favore percepiti dal dirigente, salvo che questi ultimi risultino attribuiti, in forma espressa e contestualmente, allo stesso titolo.
Aumenti di anzianità. Considerato il condiviso intento di favorire riconoscimenti, in forma sia fissa sia variabile, legati al merito e ragguagliati a una corretta valorizzazione delle capacità manageriali e delle competenze, sono confermate l’abrogazione degli aumenti di anzianità e la seguente disciplina transitoria: “al dirigente già in servizio alla data del 24 novembre 2004 e che non abbia già maturato il numero massimo di dieci aumenti di anzianità, continuerà a essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a euro 129,11 (centoventinove/11) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso. Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare il numero massimo di dieci, ivi compresi gli aumenti di anzianità precedentemente maturati nella stessa qualifica. A tal fine nel prospetto delle competenze mensili sarà evidenziato, in apposita casella, il numero degli aumenti di anzianità maturati da ciascun dirigente.”
Aumenti di anzianità. In via transitoria, ai dirigenti oggi in servizio e già in servizio alla data del 24 novembre 2004, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a € 129,11 al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso. Pertanto, per i dirigenti che abbiano maturato un biennio nel corso del 2009 verranno corrisposti gli arretrati in unica soluzione con la prima mensilità utile. Resta confermato che per i dirigenti destinatari della "norma transitoria", il numero di aumenti di anzianità maturabili, ivi compresi quelli maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi, non può in ogni caso superare il numero massimo di dieci.
Aumenti di anzianità. Viene prorogata per la nuova vigenza contrattuale la precedente disciplina transitoria, per i dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 e che non abbiano maturato il numero massimo di 10 scatti. Gli importi spettanti a questo titolo possono essere assorbiti da eventuali aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a far data dal 2009.

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  • DOCUMENTI DI GARA La gara è disciplinata dai seguenti atti e documenti: 1. Disciplinare; 2. Capitolato tecnico; 3. Allegato tecnico al Capitolato tecnico. Sono inoltre predisposti dalla stazione appaltante e allegati al presente Disciplinare: a) Modello di domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di legge (Allegato “A”); b) Modello di Offerta economica (Allegato “B”); c) Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria d) Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale(Allegato “D”); e) Dichiarazione per i costituendi R.T.I. o consorzi ordinari o GEIE (Allegato “E”); f) Dichiarazione di Subappalto (Allegato “F”); g) Dichiarazione di Avvalimento (Allegato “G”); h) Schema di Offerta tecnica (Allegato “H”); i) Schema Attestazione di avvenuto sopralluogo (Allegato “I”); j) Modello di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I. Allegato ”J”). L’intera documentazione è resa disponibile, fino ai termini fissati per la scadenza della presentazione delle offerte, presso: indirizzo: xxx Xxxx, 000 - 00000 XXXXXXXX - XX (Xxxxxx) telefono: (+00) 000 000 0000 - fax (+00) 000 000 0000 E’ altresì possibile visionare e scaricare la suddetta documentazione in formato elettronico dal sito internet: Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si fa pieno e integrale riferimento alla normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 163/2006, alle sue norme attuative ed esecutive di cui al D.P.R 207/2010 e normative e provvedimenti più specifici e di maggior dettaglio, ivi richiamati e/o in vigore al momento della pubblicazione del bando e/o dell’applicazione delle normative e provvedimenti stessi.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati alla Stazione Appaltante, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Stazione Appaltante, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005, entro la data e l’ora fissate per ciascun lotto, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità. Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Stazione Appaltante tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche disponendo, la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Stazione Appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso mediante l’apposita sezione della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Stazione Appaltante della procedura in oggetto sia mediante pubblicazione di avviso nella Sezione “Stazione Appaltante trasparente” del sito istituzionale Internet di questa Agenzia.