BENCHMARK Clausole campione

BENCHMARK. Con il termine benchmark in materia di investimento si indica un parametro oggettivo di riferimento per confrontare le performance di portafoglio (vedi anche la gestione di un fondo) rispetto all’andamento del mercato, e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi Ogni benchmark dovrebbe essere caratterizzato da tre elementi fondamentali:
BENCHMARK. Il benchmark della gestione è composto dal seguente indice:  10% MSCI EMU (MXEM)  90% JPMorgan EMU Bond Index investment grade 1 to 3 years (JNEUI1R3) Nel calcolo del rendimento del benchmark, dovrà essere nettata l’incidenza della commissione di gestione così come indicate nel successivo allegato 4, nonché la tassazione tempo per tempo vigente.
BENCHMARK. Valore del parametro assunto come riferimento per la gestione finanziaria. La voce non va compilata qualora il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile di gestione adottato (ovvero in caso di adozione di strategie non a benchmark). Per i fondi pensione aperti e i PIP, il benchmark è segnalato a livello di comparto; per i fondi pensione negoziali e i fondi pensione preesistenti, è segnalato sia a livello di comparto sia a livello di mandato di gestione. Il benchmark è calcolato al netto degli oneri fiscali; è espresso come numero indice, ponendo come base 100 alla data indicata nella voce “T142 - Data di primo utilizzo del benchmark”. Il valore richiesto è quello registrato alla fine del periodo di riferimento ed è riportato con tre cifre decimali. Primo giorno di utilizzo del benchmark, nella forma AAAAMMGG.
BENCHMARK. Al fine di acquisire una visione complessiva relativamente alle caratteristiche strategiche delle gare aventi ad oggetto la fornitura di valvole aortiche percutanee di effettuare l’analisi dei prezzi, volta alla determinazione delle basi d’asta, è stata condotta un’analisi di benchmark con le principali iniziative espletate dalle Centrali di committenza regionali: • Xx.Xx.Xx. Campania; • CRAV Veneto; • ARCA Lombardia;
BENCHMARK. Il metodo di gestione dinamico del fondo, descritto nella sezione «Stra- tegia d’investimento» non consente l’utilizzo di un benchmark come base di confronto.
BENCHMARK. In fase di collaudo finale, la nuova piattaforma sarà oggetto della verifica della rispondenza ai Benchmark richiesti. Successivamente alla data del Verbale di Collaudo Finale con esito positivo, il mantenimento dei benchmark sarà un requisito regolamentato negli SLA (rif. Art. 12 - SLA e Penali). I Benchmark (di seguito BM) oggetto di verifica saranno i seguenti: • BM n.1 - CITRIX - Tempo di logon di una sessione di “desktop pubblicato” di Citrix Virtual Apps and Desktops o il tempo considerato è quello a partire dall’avvio della sessione desktop pubblicata (doppio click sulla relativa icona) fino al completo caricamento di tutte le icone della sessione desktop Citrix dell’utente;
BENCHMARK. Il benchmark della gestione è composto dal seguente indice:  Variazione percentuale dell’indice HICP al netto della variazione dei tabacchi maggiorata di +2% su base annua. Nome Cognome Rapp legale Società La Banca depositaria è BANCA DEPOSITARIA S.p.A.. Per l’esecuzione del presente contratto ai sensi dell’art. 4 gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide verranno rispettivamente depositati e accreditati nei seguenti: conto titoli conto euro/divisa aperti a nome del Consiglio regionale. Trento, ........................... Nome Cognome Trento, ........................... Rapp legale Società ALLEGATO N. 4 COMMISSIONI E SPESE INDICARE OFFERTA COMMISSIONALE FORMALIZZATA NEL BANDO Per quanto attiene al pagamento delle commissioni dovute alla banca depositaria e corrisposte direttamente dalla Società, quest’ultima è espressamente autorizzata dal Consiglio regionale a pagare tali commissioni, che la banca depositaria fatturerà mensilmente, prevelevando la liquidità necessaria dal relativo c/c di gestione. Trento, ........................... Nome Cognome Trento, ........................... Rapp legale Società Il D.lgs n. 196/2003 (di seguito “la legge”), recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. A tal fine, la Società fornisce al Consiglio regionale l’informativa richiesta dalla legge e chiede allo stesso di esprimere il consenso al trattamento e alle comunicazioni connessi con il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi prestato dalla Società.
BENCHMARK. Aon è in possesso di uno strumento analitico che, sulla base dei dati assicurativi degli Enti equiparabili al Vostro, consente di effettuare comparazioni in differenti ambiti. Aon Risk/View fornisce analisi e statistiche per consentire ai Clienti di prendere decisioni con maggiore consapevolezza; raggiungere i migliori risultati possibili per i propri piazzamenti; comprendere i rischi chiave ed emergenti; instaurare relazioni efficaci con le Compagnie di Assicurazione. In sintesi, Aon Risk/View fornisce i data & analytics che consentono quotidianamente ad Aon di offrire soluzioni ad alto valore aggiunto ai propri clienti attraverso i seguenti strumenti: 🞋Benchmarking: confronta il vostro programma assicurativo con Enti comparabili; 🞋Market Trends: consente di identificare le tendenze del mercato;
BENCHMARK. Mod. 06T Per confrontare profilo di rischio e performance, la Società ha individuato il seguente Benchmark: BENCHMARK: PESO Indice Obbligazionario 35% ICE BofAML 1-3y EURO GOVT 35% Indici Azionari 60% FTSEMIB 25% FTSE ITALIA MID CAP 25% FTSE4GOOD EUROPE 10% Indice Monetario 5% LIBID 3 MONTHS 5% 100% Poiché il Fondo prevede una gestione attiva, la gestione può valutare di adottare scostamenti dal benchmark in termini di strumenti investiti o pesi all’interno di ciascuna classe di investimento. Il benchmark è solo un parametro di riferimento per il risparmiatore. I valori degli indici di cui sopra sono reperibili attraverso i provider finanziari, quali Bloomberg o Reuters. Il loro rendimento tiene conto del reinvestimento dei proventi (total return).

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  • Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Preavviso I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa. Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Compiti I compiti degli enti e dei fondi sono esclusivamente quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto delle leggi e in conformità agli Statuti presenti nel c.c.n.l. di categoria, come definiti in conseguenza dei lavori della Commissione paritetica per la bilateralità del terziario, specificati alla precedente lett. D). Qualora un ente/fondo intenda introdurre innovazioni che intervengono sulle finalità degli enti, quali l'introduzione di nuove prestazioni o la modifica di quelle esistenti, gli Organi ne danno preventiva comunicazione alla Commissione paritetica per la bilateralità del terziario a livello nazionale, per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite.

  • AVVISO Il Fornitore si riserva la facoltà di comunicare all’utente eventuali avvisi tramite posta elettronica, una finestra popup, una finestra di dialogo o altri mezzi, fermo restando che in alcuni casi l’utente potrebbe essere in grado di visualizzare tali avvisi solo dopo aver avviato la Soluzione. Tali avvisi saranno considerati recapitati il giorno in cui il Fornitore li rende accessibili per la prima volta tramite una Soluzione, indipendentemente dal momento in cui l’avviso viene effettivamente visualizzato dall’utente.

  • PROGRAMMA OBIETTIVI FORMATIVI

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • DISCIPLINA CONTRATTUALE In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli art.2229 e seguenti del C.C.

  • VIGILANZA E CONTROLLO L'ente che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività di controllo. A tal scopo l'ente competente (Comune o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno di specifici programmi annuali di controllo e vigilanza degli scarichi. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio di controllo (2), secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Tale attività di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione delle reti fognarie e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali ai fini tariffari come descritto nel dettaglio nell’art.16 del presente Regolamento. I soggetti delegati dal Gestore al controllo, specificatamente individuati, sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acqua. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico. I controlli di cui al presente articolo riguardano, fra l’altro, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dove, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescritto, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella D cit., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scarico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativo, il gestore provvederà a notificare i valori rilevati al Comune che ha emesso l’autorizzazione ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, dal personale del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevate. (1) delibera regionale n.651 del 1/3/2000 e S.M. (2) art. 26 della l. n. 36 del 1994 così come richiamato dall’art. 49 comma secondo del Dlgs 152/99 e S.M..