Designazione del Beneficiario Clausole campione

Designazione del Beneficiario. Il Contraente può designare uno o più Beneficiari nell’apposito campo della Proposta di Polizza o successivamente tramite una Appendice alla Polizza. In caso di mancata compilazione dell’apposito campo della Proposta di Polizza, i Beneficiari del Contratto saranno gli eredi del Contraente in parti uguali. Nel caso in cui il Beneficiario sia nominativamente designato, il Contraente deve indicare (nella Proposta di Polizza o tramite un’Appendice al Contratto) anche l’indirizzo e la data di nascita del Beneficiario. Il Contraente può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione del Beneficiario. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a SOGELIFE, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio; - dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a SOGELIFE di volersi avvalere del beneficio. In tali casi qualsiasi variazione al Contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede il consenso scritto di quest’ultimo. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a SOGELIFE o disposte per testamento.
Designazione del Beneficiario. Il Cliente indica nella polizza il Beneficiario, cioè la persona a cui la Compagnia eroga la prestazione in caso di decesso del Cliente, mediante designa- zione nominativa. Al fine di consentire alla Compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclag- gio, il Cliente è tenuto a fornire le complete genera- lità del Beneficiario e in particolare: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Benefi- ciario e Cliente. Il Cliente è tenuto ad indicare le suddette genera- lità sia alla sottoscrizione del contratto sia succes- sivamente, in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx e/o modifica del Beneficiario originariamente desi- gnato. Il Cliente può revocare e/o modificare il Beneficia- rio tranne: • quando il Cliente e il Beneficiario hanno dichia- rato per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In tali ipotesi, pertanto, il riscatto totale o parziale, e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario; • dopo la morte del Cliente; • dopo che, verificatosi l’evento, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. Il Beneficiario deve necessariamente essere una persona in condizioni di disabilità secondo quanto previsto all’Articolo 2.
Designazione del Beneficiario. Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il Contraente può indicare nel Modulo di Proposta uno o più Benefciari, preferibilmente mediante designa- zione nominativa. Nel solo caso di designazione nominativa del Be- nefciario, al fne di consentire alla Compagnia il cor- retto adempimento delle norme in materia di antirici-
Designazione del Beneficiario. Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il Con- traente può indicare nel Modulo di Proposta uno o più Beneficiari, preferibilmente mediante designazione no- minativa. mento è indispensabile il richiamo al Contratto in quanto tale. A titolo meramente esemplificativo, la semplice isti- tuzione di un erede universale ovvero l’utilizzo di frasi generiche del tipo “tutti i miei beni mobili e immobili”, non costituisce revoca del Beneficiario designato nel Contrat- to. In caso di inefficacia della nuova designazione dispo- sta dal Contraente, rimane valida la precedente designa- zione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.
Designazione del Beneficiario. Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il Contraente può indicare nel Modulo di Proposta uno o più Beneficiari, preferibilmente mediante designa- zione nominativa. Nel solo caso di designazione nominativa del Benefi- ciario, al fine di consentire alla Compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclag- gio, il Contraente è tenuto a fornire le complete gene- ralità del Beneficiario e in particolare: • nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Contraente, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;
Designazione del Beneficiario. L’Investitore indica nel modulo di proposta uno o più Be- neficiari a cui la Compagnia eroga la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. L’Investitore può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:
Designazione del Beneficiario. Il Contraente indica nel modulo di proposta uno o più Beneficiari a cui la Compagnia eroga la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il Contraente può revo- care e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:
Designazione del Beneficiario. Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione del contratto, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.), con le modalità indicate nell’ultimo capoverso. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio; • dopo la morte del Contraente; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio.
Designazione del Beneficiario. L’Investitore indica nel modulo di proposta uno o più Be- neficiari a cui la Compagnia paga le prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato. L’Investitore può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne: • quando l’Investitore e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto, rispettivamente, di rinunciare al potere di xxxxxx e di accettare il beneficio. Pertanto il riscatto, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il con- senso scritto del Beneficiario; • dopo il decesso dell’Investitore; • dopo che, verificatosi l’evento assicurato, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi av- valere del beneficio.
Designazione del Beneficiario. Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso del Cliente. Il Cliente può indicare in polizza uno o più Beneficiari. Secondo l’Articolo 1921 del Codice Civile, in un con- tratto di assicurazione sulla vita il Cliente può revo- care e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi mo- mento tranne: • quando il Cliente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo ca- so, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contrat- to potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario; • dopo la morte del Cliente; • dopo che, una volta verificato l’evento, il Benefi- ciario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.