Business Plan Clausole campione

Business Plan. (a) Le Parti dovranno concordare entro la Data di Esecuzione il contenuto del business plan di HoldCo, BidCo, Atlantia e delle altre società del gruppo per il periodo 2022-2026 (il “Business Plan”). Il Business Plan avrà durata di 5 (cinque) anni per tutta la durata del Patto, con rinnovi su base annuale e, laddove esso contenga rettifiche e/o deviazioni rispetto a quello precedente che non rientrino tra le deviazioni consentite che saranno concordate tra le Parti prima della Data di Esecuzione (le “Deviazioni Consentite”), sarà soggetto al potere di veto da parte degli amministratori designati da BIP TopCo di cui al punto 5.2.2, lett. (f)(iii). (b) Xxx XXX TopCo, per il tramite degli amministratori dal medesimo designati, eserciti il proprio potere di veto con riferimento al rinnovo del Business Plan: (i) l'ultimo budget approvato per l'anno precedente sarà rinnovato e verrà considerato come il budget per l'anno successivo, fatte salve le eventuali Deviazione Consentite relative a tale budget; e (ii) l'ultimo Business Plan approvato si applicherà per ogni successivo anno di riferimento fino alla prima data tra (i) la sua scadenza, o (ii) l'approvazione di un nuovo Business Plan da parte del CdA di HoldCo senza che BIP TopCo eserciti il proprio diritto di veto, fatte salve in ogni caso le Deviazioni Consentite relative al Business Plan.
Business Plan. 18.1 L’attuazione del Business Plan discusso e condiviso tra le Parti è dalle Parti stesse riconosciuta come un elemento essenziale ma non vincolante per lo sviluppo della Società e per la sua valorizzazione. Pertanto, i Soci si obbligano a far sì che: i. la Società, nello svolgimento della propria attività, non ponga in essere comportamenti che siano in contrasto con i principi di sviluppo del Progetto e le linee guida indicati nel Business Plan; ii. il Business Plan possa essere modificato solo con le maggioranze qualificate di cui al precedente articolo 7.3; iii. la Società utilizzi le risorse conferite dagli Investitori esclusivamente per il Progetto secondo le linee guida del Business Plan.
Business Plan. Documento tramite il quale si cerca un socio.
Business Plan. La valutazione di un investimento dev’essere effettuata considerando tutte le variabili tecnico-economiche che possono influire sulla sua redditività. È opportuno fare una premessa: secondo la definizione di EPC, nel risparmio garantito sono incluse le quote per la gestione e manutenzione ordinaria dell’oggetto di intervento (Quota O&M) e pertanto dovranno essere scorporate dalla quota totale di risparmio spettante alla ESCO. In merito alla sua competenza nel mercato energetico, un’Energy Service Company può sottoscrivere contratti con i fornitori ad un prezzo più vantaggioso rispetto al cliente, nonché avere un margine sul costo della manodopera, potendo avvalersi di personale interno o di propria fiducia per le operazioni di gestione e manutenzione e per l’esecuzione delle opere di intervento. È bene prevedere all’interno della quota di risparmio spettante alla ESCO anche una percentuale dovuta ad eventuali costi extra. Nei paragrafi successivi si riporteranno le equazioni che costituiscono le diverse voci del Business Plan costruito (tutte espresse in €): le seguenti dovranno essere applicate per ciascun anno contrattuale.
Business Plan. Il business plan è il documento che comprende il piano di sviluppo di un’attività d’impresa: contiene il modello di business, l’insieme delle soluzioni organizzative e strategiche dell’impresa, l’individuazione degli obiettivi, la pianificazione degli investimenti e la verifica della fattibilità. Viene utilizzato sia per la gestione aziendale che verso potenziali investitori.

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  • Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

  • Sospensioni e proroghe 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente comma, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs 163/2006; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs 163/2006 la sospensione è ammessa solo quando dipende da fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto. 2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 3. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 4. Non appena cessate le cause della sospensione ordinata ai sensi del comma 1, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è firmato dall’appaltatore ed è trasmesso al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione. 5. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi del comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 6. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento D.P.R. n.207 del 2010. 8. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. n. 207 del 2010. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori emessi dal direttore dei lavori, in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 9. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 10. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata. 11. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 12. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Fatte salve l’applicazione degli altri articoli One On Line, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui: a) il Cliente si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto. b) vi siano fondate ragioni per ritenere che il Servizio sia utilizzato da Xxxxx non autorizzati; c) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di One On Line, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l’intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, il Servizio sarà ripristinato quando One On Line, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sua sospensione/interruzione; d) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o anche stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativo e comunque nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto il nome a dominio registrato, i suoi contenuti, le relative caselle di posta elettronica o atti e comportamenti posti in essere attraverso il medesimo. In simili ipotesi, One On Line si riserva la facoltà di rinnovare, a propria discrezione ed a mero titolo di cortesia e quindi senza che così facendo assuma alcuna obbligazione nei confronti del Cliente o dei Terzi interessati, la registrazione del nome a dominio presso l’Authority competente per una o più annualità mantenendo, tuttavia, in essere i provvedimenti precedentemente adottati. Il legittimo assegnatario del nome a dominio interessato dalla contestazione potrà ottenerne la disponibilità, previo pagamento in favore di One On Line del prezzo del rinnovo o dei rinnovi da questa eseguiti nei termini di cui sopra. e) sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria; f) qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza; g) qualora il Cliente utilizzi apparecchiature difettose o non omologate, oppure che presentino delle disfunzioni che possano danneggiare l’integrità della rete e/o disturbare il Servizio e/o creare rischi per l’incolumità fisica delle persone e delle cose. In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente resta impregiudicata l’eventuale azione di One On Line per il risarcimento del danno. In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente resta impregiudicata l’eventuale azione di One On Line per il risarcimento del danno. Durante la sospensione del Servizio, a qualsiasi causa dovuta, il Cliente non potrà avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati mediante il Servizio. Xxxxx inteso che in tali casi, One On Line non risponderà di alcuna perdita, danno o lesione subiti e/o subendi dal Cliente e/o da Terzi, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo perdite economiche/finanziarie, di affari, di ricavi e di utili e/o di avviamento commerciale; il Cliente, pertanto, prende atto ed accetta che nulla avrà da pretendere da One On Line a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o ad altro titolo.

  • Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

  • Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

  • Sospensione del contratto (operante solo se sul contratto non è presente l’opzione di pagamento in 12 rate – LinearFlex) Se il contraente vuole sospendere il contratto può, a sua scelta: - procedere in autonomia seguendo le indicazioni riportate nella sua area personale sul sito di Linear - comunicarlo a Linear tramite email o posta ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Rinnovare e modificare la tua polizza” La sospensione decorre dalla data di effetto dell’appendice di sospensione. La sospensione può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dalla polizza. Il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto è acquisito da Linear se, dopo 18 mesi dalla sospensione, il contraente non ha richiesto: - la riattivazione della polizza - la risoluzione per vendita, per cessazione della circolazione, furto, rapina o appropriazione indebita È possibile chiedere la sospensione: - se sono stati pagati gli importi dovuti - in occasione della scadenza intermedia solo dopo aver pagato la rata di premio dovuta - per un massimo di due volte nella durata del contratto Non è possibile chiedere la sospensione: - se, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di durata del contratto è inferiore a 30 giorni - in caso di furto, rapina o appropriazione indebita, poiché il contratto si risolve come da successivo art. 1.13 ”Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo”. - qualora sia presente sul contratto l’opzione di pagamento in 12 rate - LinearFlex, in questi casi si applica quanto indicato all’art. 1.7.2 “Sospensione della rata”.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Efficacia del contratto Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti.