CANONE ANNUO DI CONCESSIONE Clausole campione

CANONE ANNUO DI CONCESSIONE. 5.1 A fronte dell’impegno di realizzazione degli interventi illustrati nell’allegato progetto di riqualificazione, nei tempi e nei modi previsti nello stesso, la gestione della parte sportiva dell’impianto è concessa a titolo gratuito.
CANONE ANNUO DI CONCESSIONE. ARTICOLO 8 - NORME SUL PERSONALE DIPENDENTE ARTICOLO 9 – CAUZIONE DEFINITIVA
CANONE ANNUO DI CONCESSIONE. Il canone dovuto al Comune di Olginate dal concessionario è pari a € …………….. Il canone, esente da IVA, dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate con le scadenze che saranno specificate in sede di contratto. Tale canone, al lordo del rialzo offerto in gara, a partire dal secondo anno di concessione sarà indicizzato secondo l’indice Istat (FOI – senza tabacchi), utilizzando il dato riferito a due mesi precedenti quello di decorrenza della revisione.
CANONE ANNUO DI CONCESSIONE. Il Concessionario corrisponderà al Concedente un canone annuo di concessione così ripartito: - di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) oltre IVA, nel caso in cui la squadra calcistica militi nei campionati italiani di serie D e C; - di Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00) oltre IVA, nel caso la squadra calcistica militi nel campionato italiano di serie B. In entrambi i casi, il canone dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate, alla scadenza indicata nell’avviso di pagamento (bollettini, MAV, Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Xxxxxxxx Xxxxxx - data/ora firma 04/07/2018 09:13, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2583907 - Prot. 2018/76782 del 04/07/2018 class. 460 - Determina 2018/958 esecutiva dal 04/07/2018 etc.). Il canone di cui al precedente comma 1 verrà aggiornato annualmente, per l’intera durata del contratto di concessione, dall’inizio del secondo anno di concessione, in base al 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, riferita al secondo mese antecedente quello di decorrenza del canone. L’aggiornamento è automatico senza necessità che il Concedente ne faccia richiesta con comunicazione scritta. Il Concessionario non potrà - adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere - ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento, anche di una sola rata del canone o degli altri oneri accessori, costituisce in mora il Concessionario. Alla scadenza di cui sopra per il pagamento della rata, l’importo da pagare sarà gravato degli interessi di mora nella misura dell’interesse legale riferito a ciascun periodo di mora. Inoltre il mancato pagamento totale o parziale di una rata del canone, della relativa mora o degli oneri accessori, entro il termine indicato dagli uffici competenti, dà diritto al CONCEDENTE all’eventuale risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1453 e successivi del codice civile.
CANONE ANNUO DI CONCESSIONE. 1. Il CONCESSIONARIO corrisponderà al CONCEDENTE un canone annuo di concessione di Euro ( ), da versare in rate semestrali anticipate, la prima entro il 31.01. e la seconda entro il 31.07. di ogni anno senza ulteriore avviso.
CANONE ANNUO DI CONCESSIONE. Il canone di concessione annuo è stabilito in € 5.000,00 (cinquemila/00) soggetto ad aggiornamento in misura pari alla variazione, accertata dall’ISTAT. Per la determinazione del canone annuo di concessione si rimanda alla Relazione Tecnica di cui all’”Allegato 1” al presente bando. Il predetto canone verrà decurtato del valore degli interventi di completamento della struttura, da eseguirsi a cura e spese del Concessionario, il cui importo stimato è pari ad € 10.000,00 (diecimila/00); la decurtazione avverrà secondo la seguente percentuale di riparto nel periodo di concessione: primo anno 45% secondo anno 25% terzo anno 15% quarto anno 10% quinto anno 5% Pertanto il canone di concessione, al lordo nel rialzo d’asta che verrà imputato alla prima annualità, sarà articolato nel periodo di concessione come da tabella che segue: primo anno 500,00 € secondo anno 2.500,00 € terzo anno 3.500,00 € quarto anno 4.000,00 € quinto anno 4.500,00 €
CANONE ANNUO DI CONCESSIONE. La Concessionaria dovrà corrispondere al Dipartimento della Protezione Civile un canone annuo di concessione del servizio pari ad € 38.500,00 (trentottomilacinquecento/00), comprensivo dei consumi elettrici e idrici. L’importo del canone di concessione non è ridotto dall’eventuale attivazione dell’offerta migliorativa del servizio di trasporto dei pasti prenotati presso le sedi di via Ulpiano e via della Magliana. Per la fornitura di gas metano presso la sede di via Vitorchiano, l’Aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spese, eventualmente subentrando nel contratto di fornitura attivato dal precedente concessionario con il fornitore del servizio.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).