CANONE ANNUO DI CONCESSIONE Clausole campione

CANONE ANNUO DI CONCESSIONE. 1. Il CONCESSIONARIO corrisponderà al CONCEDENTE un canone annuo di concessione di Euro ( ), da versare in rate semestrali anticipate, la prima entro il 31.01. e la seconda entro il 31.07. di ogni anno senza ulteriore avviso. 2. Tale canone annuo verrà aggiornato annualmente, per l’intera durata del contratto di concessione, dall’inizio del secondo anno di concessione, in base al 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, riferita al secondo mese antecedente quello di decorrenza del canone. L’ag­ giornamento è automatico senza necessità che il CONCESSIONARIO ne faccia richiesta con comunicazione scritta. 3. Il CONCESSIONARIO non potrà - adducendo pretese o eccezioni di qual­ sivoglia genere - ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle al­ tre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamen­ to, anche di una sola rata del canone o degli altri oneri accessori, costituisce in mora il CONCESSIONARIO. 4. Alla scadenza di cui sopra per il pagamento della rata, l’importo da pagare sarà gravato degli interessi di mora nella misura dell’interesse legale riferito a ciascun periodo di mora. 5. Inoltre il mancato pagamento totale o parziale di una rata del canone, del­ la relativa mora o degli oneri accessori, entro il termini indicati dagli uffici competenti, dà diritto al CONCEDENTE all’eventuale risoluzione del presen­ te contratto ai sensi dell’art.1453 e successivi del codice civile.
CANONE ANNUO DI CONCESSIONE. Il canone di concessione annuo è stabilito in € 5.000,00 (cinquemila/00) soggetto ad aggiornamento in misura pari alla variazione, accertata dall’ISTAT. Per la determinazione del canone annuo di concessione si rimanda alla Relazione Tecnica di cui all’”Allegato 1” al presente bando. Il predetto canone verrà decurtato del valore degli interventi di completamento della struttura, da eseguirsi a cura e spese del Concessionario, il cui importo stimato è pari ad € 10.000,00 (diecimila/00); la decurtazione avverrà secondo la seguente percentuale di riparto nel periodo di concessione: primo anno 45% secondo anno 25% terzo anno 15% quarto anno 10% quinto anno 5% Pertanto il canone di concessione, al lordo nel rialzo d’asta che verrà imputato alla prima annualità, sarà articolato nel periodo di concessione come da tabella che segue: primo anno 500,00 € secondo anno 2.500,00 € terzo anno 3.500,00 € quarto anno 4.000,00 € quinto anno 4.500,00 €
CANONE ANNUO DI CONCESSIONE. La Concessionaria dovrà corrispondere al Dipartimento della Protezione Civile un canone annuo di concessione del servizio pari ad € 38.500,00 (trentottomilacinquecento/00), comprensivo dei consumi elettrici e idrici. L’importo del canone di concessione non è ridotto dall’eventuale attivazione dell’offerta migliorativa del servizio di trasporto dei pasti prenotati presso le sedi di via Ulpiano e via della Magliana. Per la fornitura di gas metano presso la sede di via Vitorchiano, l’Aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spese, eventualmente subentrando nel contratto di fornitura attivato dal precedente concessionario con il fornitore del servizio.
CANONE ANNUO DI CONCESSIONE. ARTICOLO 8 - NORME SUL PERSONALE DIPENDENTE ARTICOLO 9 – CAUZIONE DEFINITIVA
CANONE ANNUO DI CONCESSIONE. Il canone dovuto al Comune di Olginate dal concessionario è pari a € …………….. Il canone, esente da IVA, dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate con le scadenze che saranno specificate in sede di contratto. Tale canone, al lordo del rialzo offerto in gara, a partire dal secondo anno di concessione sarà indicizzato secondo l’indice Istat (FOI – senza tabacchi), utilizzando il dato riferito a due mesi precedenti quello di decorrenza della revisione.
CANONE ANNUO DI CONCESSIONE. 5.1 A fronte dell’impegno di realizzazione degli interventi illustrati nell’allegato progetto di riqualificazione, nei tempi e nei modi previsti nello stesso, la gestione della parte sportiva dell’impianto è concessa a titolo gratuito. 5.2 Per la parte commerciale accessoria la CONCESSIONARIA è tenuta a versare all’Amministrazione Comunale un canone annuo concessorio pari ad Euro (limitatamente agli Impianti Sportivi di Mandrogne e Cascinagrossa: l’importo del canone annuo a rialzo offerto per l’attività economica accessoria sarà scomputato dalle spese sostenute per gli interventi di bonifica e sostituzione dell’attuale copertura in cemento-amianto dei fabbricati).

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  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

  • DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO È vietata la cessione del contratto a pena di nullità. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione appaltante. Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l’art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016. Il subappalto è consentito nella misura del 40% dell’importo del contratto secondo le procedure e le modalità di cui all’art. 105 comma 2 del d. lgs. 50/2016. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante. Si precisa inoltre che, anche per i subappaltatori, relativamente all’indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’art. 80 del d. lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera 1293/2016. Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione appaltante al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore, sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto incaricato. La Ditta affidataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016.

  • Assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

  • Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge. 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • DIVIETO DI SUBAPPALTO È fatto tassativo divieto al Fornitore di far ricorso a terzi con subappalti, comunque denominati, pena la risoluzione ipso jure del Contratto, salvo approvazioni scritte del Committente. In caso di autorizzazione al subappalto la responsabilità per l’adempimento del Contratto permane in capo al Fornitore.

  • Divieto di cessione del contratto e dei crediti 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016. 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.