Common use of Canone Clause in Contracts

Canone. Il canone annuale viene pattuito nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata della concessione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

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Samples: Contract of Concession for Use

Canone. Il canone annuale viene pattuito annuo di concessione è convenuto in Euro ( _/00). Il Comune di Rimini esercita con il presente contratto opzione per l’assoggettamento del canone alla relativa imposta, ai sensi dell’art. 10, comma 1° n. 8 del D.P.R. n. 633/1972, dal che deriva un importo di Euro _ ( /00) IVA compresa. Il versamento del canone dovrà essere effettuato esclusivamente mediante avviso di pagamento Pago-PA che sarà trasmesso al concessionario tramite PEC o mail ordinaria. Il canone relativo al periodo decorrente dalla sottoscrizione del contratto e sino al 10 novembre 2021 dovrà essere corrisposto in via anticipata mediante avviso di pagamento Pago-PA. A decorrere dal giorno 11 novembre 2021 il canone dovrà essere pagato in n. 2 rate semestrali anticipate di eguale importo. A decorrere dal giorno 11 novembre 2022 il canone sarà aggiornato nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75del 100% della variazione dell’indice ISTAT accertata dall'Istat dei prezzi al consumo - indice F.O.I. e dovrà essere corrisposto entro dieci giorni decorrenti dalla scadenza dell’annualità. Il canone è convenuto a corpo e non a misura ed è riferito alla superficie catastale sopra indicata; non è ammessa, pertanto, nessuna pretesa delle parti di aumento o di diminuzione del canone nel caso risulti accertato che la misura reale dei terreni è diversa da quella indicata. Il mancato pagamento del canone nel termine di trenta giorni dalla scadenza costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. A titolo di cauzione e a garanzia del pagamento del canone e dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il Concessionario è tenuto a prestare fidejussione bancaria o assicurativa di importo massimo garantito pari ad Euro (n. 6 mensilità del canone al lordo di IVA), con validità per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di tutta la durata della concessione. Le fidejussione dovrà essere rilasciata da soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 93, comma 3° del D.Lgs. n. 50/2016 e prevedere espressamente: - l’operatività entro 15 giorni a partire dalla data semplice richiesta scritta del Comune di decorrenza convenzionale Rimini - la rinuncia al beneficio della presente concessionepreventiva escussione del debitore principale - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVAcomma 2° c.c. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa In alternativa la garanzia potrà essere costituita mediante versamento di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., corrispondente importo sul conto corrente bancario indicato di tesoreria mediante apposito bollettino PagoPA, nel qual caso si precisa che l’importo versato potrà essere trattenuto dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato Comune di Rimini per qualsiasi pretesa risarcitoria ed anche in pagamento dei canoni insoluti. Al termine della concessione la cauzione sarà restituita senza interessi o la fidejussione svincolata, previa verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del Concessionario. Il Concessionario è tenuto altresì a mantenere polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività svolta presso l’immobile per danni a terzi, con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi adeguato massimale. Il Concessionario dovrà consegnare al concedente copia di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti tutte le polizze assicurative dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoarticolo.

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Samples: Concessione Contratto Di Terreno Per Uso Agricolo

Canone. 8.1 Il Concessionario si obbliga a corrispondere a FIRENZE PARCHEGGI, a titolo di canone annuale viene pattuito nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) annuo, oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate l’importo di euro 8.000,00 mensili entro il 5° giorno del mese successivo la stipula del presente contratto. Detto canone costituisce il corrispettivo minimo garantito (euro ottomila/00di seguito il "Minimo garantito") che il Concessionario corrisponderà a FIRENZE PARCHEGGI. 8.2 In aggiunta al Minimo garantito di cui al precedente paragrafo 8.1, ................... corrisponderà annualmente a FIRENZE PARCHEGGI un importo 8.3 Le percentuali di fatturato annuo di cui al precedente paragrafo 8.2 vengono calcolate sui ricavi ottenuti al netto dell'IVA, delle imposte di pubblicità e delle commissioni eventualmente ristornate - nei limiti degli standard di mercato - alle agenzie per la raccolta pubblicitaria relativamente agli impianti pubblicitari concessi da FIRENZE PARCHEGGI in base al presente contratto. L'importo come sopra determinato da riconoscere a FIRENZE PARCHEGGI si intende oltre IVA. Per il solo primo anno di durata della concessioneIVA in split payment/reverse charge ex art.17 co 6 ter lett.a, a partire ogni rata dovrà essere pagata dalla Concessionaria entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza convenzionale emissione di fattura della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti Concedente a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il n. 85188/00 intestato alla Firenze Parcheggi S.p.A., CAB 02800 ABI 00000 XXXX XX00X0000000000000000000X00 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, Sede di Firenze, Via Bufalini n. 1, ovvero su quello che sarà successivamente comunicato. Firenze Parcheggi S.p.A. essendo assoggettata al regime di Split Payment, provvederà al versamento dell’imposta sul valore aggiunto direttamente all’Erario. I pagamenti non potranno comunque essere ritardati o sospesi per pretese ed eccezioni della Concessionaria. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà Firenze Parcheggi ha diritto agli interessi moratori al saggio stabilito ai sensi dell’art. 5 del Decr. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Nel canone sopra citato non sono comprese eventuali imposte di moraoccupazione suolo pubblico, nella misura dell'interesse legaleoneri di urbanizzazione e canone per le esposizioni pubblicitarie, tasse, imposte e CIMP, essendo tutti questi costi a carico della Concessionaria con espressa manleva di quest’ultima nei confronti di Firenze Parcheggi; la Concessionaria si impegna altresì a consegnare tempestivamente una copia delle ricevute di pagamento delle suddette imposte, tasse e CIMP, al RUP nonché al Direttore della Corretta Esecuzione della Firenze Parcheggi. Nel caso in cui il Comune di Firenze conceda alla Firenze Parcheggi l’abbattimento di imposte, tasse e CIMP rispetto a quanto attualmente pagato, la Concessionaria riconoscerà alla Firenze Parcheggi il corrispondente importo. Il pagamento di dette somme potrà avvenire unitamente ai pagamenti dovuti in forza dei precedenti commi del presente articolo. Il versamento dello stesso verrà eseguito dalla Concessionaria 30 giorni prima dell’ordinaria scadenza disposta dal Comune di Firenze La Concessionaria dichiara di aver esaminato le aree oggetto della rata fino alla data Concessione e di effettivo pagamentoaverle trovate adatte al proprio uso, accettandole espressamente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ed obbligandosi espressamente ad utilizzarle, conservarle e custodirle, con cura e massima diligenza del buon padre di famiglia. La mancata presentazione Concessionaria si impegna a riconsegnare gli spazi pubblicitari alla scadenza del presente contratto entro il termine previsto art. 7, in buono stato di fatturamanutenzione, se dovutasalvo il normale deperimento d’uso, impedirà la mora della Concessionaria nel caso e si obbliga a non eseguire alcuna opera, neppure migliorativa, salve quelle di mancato pagamento cui all’art. 3, senza il preventivo consenso scritto da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contrattoConcedente. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale caso, al termine della Concessione, la Concessionaria avrà diritto ad asportare, nel termine come sopra pattuito, gli impianti, le strutture e tutto quanto dalla medesima installato a propria cura e spese, senza diritto alcuno di una rata ritenzione in capo alla Concedente. In presenza di canone determinerà la risoluzione motivate esigenze di pubblico interesse, è facoltà della Firenze Parcheggi di recedere liberamente dal presente contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data di efficacia del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentorecesso medesimo. Sarà cura della Firenze Parcheggi rimborsare l’eventuale rateo già pagato in favore della comodataria.

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Samples: Contratto Di Concessione Pubblicitaria

Canone. Il pagamento del canone annuale viene pattuito nella misura da parte dell’aggiudicatario decorrerà dal primo giorno di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 decorrenza della convenzione. Il concessionario dovrà corrispondere all’Azienda Ospedaliera il canone risultato in gara, oltre agli eventuali oneri fiscali, mediante versamento in rate mensili, entro 10 (dieci) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata della concessione, a partire giorni dalla data di decorrenza convenzionale emissione della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVAcorrispondente fattura emessa dall’Azienda Ospedaliera concedente. I pagamenti saranno compiuti versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, secondo i seguenti dati anagrafici dell’Azienda Ospedaliera: Dati Anagrafici: AZIENDA OSPEDALIERA “BIANCHI - MELACRINO - XXXXXXX” Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 XXXXXX XXXXXXXX C.F.: 01367190806 P.I.: 01367190806 Coordinate Bancarie: U.B.I. Unione di Banche Italiane Scpa - BANCA CARIME S.p.A. FILIALE: Agenzia Centrale di Reggio Calabria, Corso Garibaldi, 144 IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 CIN: F ABI: 03067 CAB: 00000 X/X: 297 Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa, anche a mezzo bonifico bancario fax, alla U.O.C. Gestione Economica e saranno accreditati presso Banca Finanziaria dell’Azienda Ospedaliera. Il mancato pagamento, anche di …………………….una sola rata mensile del canone, sul conto corrente bancario indicato dà diritto al concedente di revocare la concessione ed ottenere la risoluzione immediata del contratto. Su tutte le somme dovute dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenutoconcessionario in dipendenza del presente contratto, la Concedente avrà diritto agli dovranno essere corrisposti, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di moramora dal giorno successivo a quello in cui è maturato il debito, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo al giorno in cui viene eseguito il pagamento. La mancata presentazione Il tasso di fattura, se dovuta, impedirà la interessi di mora della Concessionaria nel caso per ritardato pagamento è fissato in quello ufficiale di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentosconto.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Parcheggi E Traffico Veicolare

Canone. Il canone annuale viene pattuito nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata della concessioneConcessionario, a partire dalla data fronte dell’utilizzo degli spazi pubblicitari di decorrenza convenzionale della presente concessionecui al precedente articolo 3, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa si impegna a versare l’importo contrattuale complessivo di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il .,…. (in lettere) oltre IVA, in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate e di uguale importo pari a € …………….,…. (in lettere), da corrispondere entro la fine del primo mese del trimestre di riferimento, mediante versamento sul conto corrente della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL - IT 32 P 08327 03398 000000001060 La ASL ROMA 1 emetterà fattura. Il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, sarà aggiornato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT. L’importo sarà dovuto per tutta la Concedente avrà diritto agli interessi durata contrattuale anche in caso di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria mancato utilizzo degli spazi pubblicitari ovvero nel caso di mancato ritardo nell’allestimento dei medesimi non imputabile al Concedente. In caso di durata dei predetti lavori di appalto oltre i stimati 540 giorni è data facoltà al Concessionario di recedere dal presente rapporto concessorio dandone formale comunicazione al Concedente. Qualora i lavori dovessero essere completati prima del periodo di 18 mesi o comunque prima del trimestre in corso, il canone mensile, dovuto dal Concessionario, verrà ricalcolato in base al numero dei mesi effettivamente trascorsi e frazionato in trentesimi relativamente all’ultimo mese. In caso di ritardato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà delle rate del canone, il decorso dei termini Concessionari sarà tenuto al pagamento al Concedente: i. sulle somme dovute, degli interessi moratori di cui sopraal D.Lgs. Ai n. 231/2002 smi; ii. oltre a quanto previsto alla precedente lett. (i), una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Nel caso di proroga della concessione ai sensi dell’art. 3, il canone verrà corrisposto con le modalità di cui al comma precedente. Il canone si intenderà al netto di ogni eventuale imposta e tassa aggiuntiva, che graverà comunque ed eventualmente sul Concessionario. Il pagamento della rata non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese od eccezioni del D.L. 4 luglio 2006Concessionario, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006qualunque ne fosse il titolo. Fermo restando il diritto di escutere la polizza fideiussoria, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata due rate consecutive dell’importo dovuto costituirà causa di canone determinerà la decadenza della concessione e risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento presente contratto, fatto salvo il diritto del Concedente di espressa richiesta richiedere il risarcimento del maggior danno subito. Con la firma del presente atto, il Concessionario si obbliga altresì a pagare al RTI Xxxxxxxxx Xxxxxx Costruzioni Edili s.r.l. aggiudicataria dell’appalto la complessiva somma di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto € 8.000,00 oltre IVA annue a mezzo titolo di lettera raccomandata con avviso rimborso delle spese sostenute per la predisposizione e messa a disposizione del ponteggio. I tempi e modalità di ricevimentopagamento della suddetta somma sarà oggetto di separati accordi tra il Concessionario ed il sopra menzionato RTI Xxxxxxxxx Xxxxxx Costruzioni Edili s.r.l.

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Samples: Contratto Di Concessione Per l'Utilizzo Degli Spazi Pubblicitari

Canone. Il Concessionario verserà al Comune di Torino un canone annuale viene pattuito annuo di Euro …………………… in rate mensili anticipate. Quanto dovuto a titolo di canone di concessione dovrà essere pagato mediante apposito bollettino inviato dalla SORIS S.p.A., incaricata della riscossione dei canoni. In caso di mancata ricezione del bollettino entro il quindicesimo giorno del primo mese del mese di competenza, sarà cura del concessionario contattare la Società Soris. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza e dà luogo alla automatica costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. Detto canone sarà aggiornato su base annua, nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di degli operai e impiegati relativa all’anno precedentedegli impiegati, pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata della concessione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla Qualora alla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi vigenza del D.L. 4 luglio 2006presente contratto, n. 223 convertito il Concessionario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con modificazioni nella Legge 248 riconsegna al Comune di Torino proprietario, ovvero nelle more della stipulazione di un nuovo contratto, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto medesimo importo del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti canone pattuito dal presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore. In ogni caso Nell’ipotesi in cui si pervenga alla stipula di un nuovo contratto a favore del titolare del presente, quest’ultimo si impegna a corrispondere alla Città oltre all’indennità di occupazione di cui al precedente comma, una ulteriore somma a titolo di conguaglio per il mancato pagamento totale o parziale periodo di una rata di vacanza contrattuale, determinata dalla differenza tra il nuovo canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni e quello previsto dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentopresente contratto.

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Samples: Concession Agreement

Canone. Il canone annuale viene pattuito nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (d’affitto in deroga agli art. 329 e seguenti della legge n. 203/82, L. 27/07/1978viene concordemente stabilito ed accettato dalle parti, così come esplicitato nella determinazione del Responsabile del Servizio n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate xx del xx nella somma di euro 8.000,00 (xx dicasi euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo xx/00, per ogni biolca mantovana affittata e per ogni anno di durata della concessionedel presente contratto, corrispondente a partire dalla data complessivi euro xx dicasi euro xx/00 per tutta la superficie affittata e per ogni anno di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi durata del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In La corrisposta di cui sopra è stata determinata tenuto conto delle caratteristiche dei terreni in oggetto, della loro ubicazione e disposizione, della fertilità, della produttività, della preesistente coltivazione a seminativo, della possibile necessità di procedere, a cura e spese della parte conduttrice, alla preliminare pulizia da trovanti di qualsiasi genere e natura e/o sistemazione e/o lavorazioni colturali e/o formazione di baulature e scoline del fondo, della possibilità d’irrigazione del fondo e comunque di aver preso conoscenza di ogni caso condizione generale e particolare che possa aver influito nella definizione dei presenti accordi e quindi di confermare che per nessun motivo il mancato pagamento totale o parziale canone di affitto e le altre spese previste nel presente atto potranno subire riduzioni di sorta. Il canone d’affitto, da pagare non oltre il 10/11 di ogni anno dovrà essere versato in una rata annuale anticipata tramite versamento sul seguente conto corrente, salvo diversa disposizione: Tesoreria dell'Unione delle Torri - BANCA POPOLARE DI SONDRIO avente il seguente codice IBAN XX00X0000000000000000000X00 Tale canone viene così concordato e pagato anche per il periodo intercorrente fra la stipula del presente atto e la sottoscrizione del presente contratto per l'annata agraria 2018-2019. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini convenuti del canone di canone determinerà affitto entro 30 giorni dalla scadenza produrrà l'automatica escussione parziale/totale della fideiussione presentata con obbligo entro 30 giorni da parte del conduttore di reintegrare l'intera somma, la risoluzione “ipso jure” del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento per fatto e colpa del conduttore, a’ sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. con conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoquanto dovuto.

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Samples: Public Auction for Agricultural Lease

Canone. Il canone annuale viene pattuito annuo per la concessione dell’immobile è stato determinato in € ……………, come da Offerta Economica dell’aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica n°…../2019. Per 5 anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto, in considerazione delle opere che il Concessionario eseguirà sull’Immobile, il canone effettivamente corrisposto sarà pari ad €…………… (…………..…/00) annui. Successivamente, a decorrere dal primo giorno del sesto anno e per tutta la durata residua della Concessione, il canone dovrà essere corrisposto in misura integrale, a prescindere dalla data di inizio ed ultimazione dei lavori proposti. Il Concessionario verserà pertanto, ad oggi e sino al , al Comune di Narcao un canone annuo di € … (diconsi euro ………………../00) in rate trimestrali; a partire dal il canone corrisposto sarà pari ad € …….. (euro ) e sarà versato in rate trimestrali anticipate, mediante apposito bollettino che sarà inviato dal Comune di Narcao o dalla società di riscossione, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant’altro a carico del concessionario in base alla legge ed al presente atto. Nel caso di mancata ricezione del bollettino entro il giorno 15 del primo mese del trimestre di competenza, sarà cura del Concessionario contattare l’ufficio del Comune di Narcao o della società di riscossione deputato alla riscossione dei canoni. A partire dal primo trimestre del sesto anno dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione il canone sarà aggiornato nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75100 % della variazione dell’indice in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di degli operai e impiegati relativa all’anno precedentedegli impiegati, pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale. Tale importoIl pagamento non può essere sospeso, comprensivo delle spese generali e oneri accessoriné ritardato, sarà corrisposto né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. Il mancato pagamento di due rate semestrali anticipate consecutive (due trimestri) costituisce motivo di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVArisoluzione del contratto e dà luogo alla automatica messa in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. Per il solo primo anno di durata della concessione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla Qualora alla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi vigenza del D.L. 4 luglio 2006presente contratto il Concessionario continui a detenere l'immobile, n. 223 convertito nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con modificazioni nella Legge 248 riconsegna al Comune di Narcao proprietario, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene fin da ora del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto medesimo importo del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare canone integrale pattuito con il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore.

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Samples: Convenzione Per La Concessione Di Valorizzazione

Canone. 8.1) Il canone annuale viene per la locazione dell’Immobile e degli impianti è pattuito nella misura in Commento [CK2]: Rif. prot. 467/2018 del 24/05/2018 Euro 31.367,52 oltre ad 8.2) La somma dovrà essere corrisposta in numero quattro rate trimestrali anticipa- te di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 pari importo, da versarsi entro il decimo giorno di ciascun trimestre locativo, mediante bonifico bancario. Structure dà atto che la prima rata è stata versata con- testualmente alla stipula del contratto di locazione con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Struttura Valle d’Aosta in data . 8.3) oltre IVALe Parti si danno atto che il canone di locazione non comprende ogni ulteriore e diverso onere, in particolare ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per eventuali utenze e servizi quali, elettricità, telefono, forniture idriche, combustibi- le, sgombero neve, richieste specifiche di installazione o voltura di contatori per la fornitura elettrica e del gas, tasse ed imposte comunali di pubblicità o smaltimento rifiuti ed in generale ogni tassa ed imposta che la legislazione ponga a carico del Conduttore dell’Immobile. 8.4) La Conduttrice ha diritto di usare la parti comuni interne ed esterne, e parteci- pa, a partire dalla data della stipula del presente contratto, alle spese di esercizio e manutenzione che, rilevate da Structure, saranno periodicamente fatturate al Condut- tore per l’intero ammontare quando a Lei imputabili in via esclusiva o ripartite se- condo specifiche letture di contatori o in proporzione alle quote millesimali di com- petenza esposte nelle tabelle allegato C, che previa sottoscrizione della Conduttrice, sono allegate al presente contratto. 8.5) Le spese di gestione dei lotti locati alla Conduttrice saranno alla stessa addebi- tate secondo le specifiche indicazioni di consumo (risultanti dalle rilevazioni dei con- tatori); in assenza di contatori le spese di gestione dei lotti verranno calcolate in base alla volumetria o alla superficie di pavimento. 8.6) I lavori relativi all’allacciamento internet, cablaggi vari e tutti i collegamenti necessari per svolgere la propria attività saranno a carico della Conduttrice. La Con- duttrice entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto si impegna a presentare agli uffici competenti le richieste di voltura dei contatori energia elettrica. 8.7) Il canone di locazione sarà aggiornatoaggiornato a far tempo dal secondo anno e per cia- scuna annualità successiva, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (artai sensi dell’art. 32, L. 27/07/197832 della Legge 27 luglio 1978, n. 392) pari al 75% , nella misura del settantacinque per cento della variazione variazione, accertata dall’ISTAT dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di degli operai e impiegati relativa all’anno precedente. Tale importoimpiegati, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per verificatasi nell’anno precedente intercorso tra il solo primo anno di durata della concessione, a partire dalla data mese di decorrenza convenzionale della del presente concessione, il contratto e lo stesso mese degli anni successivi. 8.8) La Locatrice provvederà a dare comunicazione alla Conduttrice dell’aggiornamento del canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………secondo le modalità indicate nel presente Contratto all’articolo 24)., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

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Samples: Contratto Di Locazione Ad Uso Non Abitativo

Canone. Il canone annuale di locazione viene pattuito nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamenteannuali e a decorrere dal 2° anno e per gli anni successivi il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32misura, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 7575 % della variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di e operai e impiegati relativa all’anno – verificatasi nell’anno precedente. Tale Il canone deve essere pagato in n. 4 rate trimestrali anticipate, di pari importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto da corrispondersi al domicilio della parte locatrice; in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata della concessione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento di due trimestralità la parte locatrice potrà valersi del disposto dell’art. 1453 C.C. senza bisogno di diffida o di costituzione in mora. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori in misura pari al tasso di interesse legale (ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett.e) D.lgs. 192/2012). Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione; qualora la parte conduttrice avesse da parte far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone locatizio A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente locazione, il conduttore ha versato all’Amministrazione comunale (che con la firma della presente locazione ne rilascia quietanza di questa dei relativi canoni saldo) una somma di concessione e impedirà € (pari a TRE mensilità di canone di locazione), come da ricevuta del Tesoriere Comunale n. del . Il deposito cauzionale così costituito verrà reso al termine della locazione, salvo compensazione a seguito di verifica sia dello stato dell’immobile sia dell’osservanza di ogni altra obbligazione prevista in capo al conduttore. A garanzia delle obbligazioni assunte, il decorso dei termini conduttore dovrà costituire una polizza fidejussoria con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con la rinuncia all’eccezione di cui sopra. Ai sensi all’articolo 1945, II comma del D.L. 4 luglio 2006Codice Civile, n. 223 convertito nonché con modificazioni nella Legge 248 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione,per Euro _____, pari a 3 (tre) mensilità del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoiniziale.

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Samples: Contratto Di Locazione

Canone. Il canone annuale viene pattuito di affitto annuo è determinato nell'importo di Euro 36.000,00 (trentaseimila virgola zero zero) oltre all'IVA nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVAlegge, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto dà corrispondersi in due rate semestrali trimestrali anticipate di euro 8.000,00 Euro 9.000,00 (euro ottomila/00novemila virgola zero zero) ciascuna, oltre IVA. Per all'IVA nella misura di legge, entro il solo primo anno giorno 5 (cinque) del trimestre di durata della concessioneriferimento, a partire con decorrenza dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessioneefficacia del Contratto, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo mediante bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul su conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove che la Concedente provvederà ad indicare. Nell'ipotesi che la data di effetto del Contratto non coincida con l'inizio del mese, il primo canone d'affitto sarà corrisposto pro - rata temporis entro 5 (cinque) giorni dall'immissione dell'Affittuaria nel possesso del Ramo d'Azienda. - Le Parti dichiarano che nel determinare il canone sia pagato con ritardo superiore di affitto del Ramo d'Azienda si è tenuto conto finanche della concessione del diritto di prelazione di cui al successivo articolo 16. - Art. 4 - Subingresso nei contratti. L'affittuaria, ai sensi dell'articolo 2558, primo comma, del Codice Civile non subentrerà nei contratti stipulati dalla società Concedente per l'esercizio del Ramo d'Azienda, fatta eccezione per: - i contratti in corso, relativi al noleggio attivo dei cassoni scarrabili o dei cassonetti stradali che si elencano nell’allegato “B”; sarà onere e cura dell’affittuaria comunicare l’avvenuto subentro a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino propri o nome in tali contratti; - i crediti e i debiti relativi alle prestazioni già effettuate alla data di effettivo pagamentoefficacia del presente Contratto resteranno di esclusiva pertinenza della Concedente, essendo il subentro dell'Affittuaria in tali rapporti 2 listato esclusivamente alle prestazioni corrispettive ancora da eseguirsi; - il contratto relativo alla fornitura di energia elettrica stipulato con Enel Energia Spa mercato libero ; sarà onere e cura dell'Affittuaria intestare per subentro a proprio nome tale contratto, sopportandone i relativi costi successivi alla data di efficacia dell'affitto del Ramo d'Azienda; - l'Affittuaria comunicherà, a propria cura e spese, l'avvenuto perfezionamento del presente Contratto ai terzi contraenti ed esonera sin d'ora espressamente la Concedente da ogni responsabilità derivante dall'eventuale recesso per giusta causa dei contraenti stessi. La mancata presentazione - Le Parti si obbligano a regolare le spese per le c.d. utenze sulla base del principio della competenza temporale. Pertanto l'Affittuaria, s'impegna a rimborsare immediatamente alla Concedente, su semplice esibizione della relativa documentazione di fatturaspesa e sulla base della fattura di addebito, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso eventuali somme relative al costo di mancato pagamento da parte di questa utenze maturate a decorrere dalla data d'inizio del rapporto e sino alla data in cui verrà effettuato il cambio dell'intestazione dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentocontratti.

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Samples: Contratto Di Affitto Di Ramo d'Azienda

Canone. Il canone annuale di locazione viene pattuito nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamenteannuali e a decorrere dal 2° anno e per gli anni successivi il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32misura, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 7575 % della variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di e operai e impiegati relativa all’anno – verificatasi nell’anno precedente. Tale Il canone deve essere pagato in n. 4 rate trimestrali anticipate, di pari importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto da corrispondersi al domicilio della parte locatrice; in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata della concessione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento di due trimestralità la parte locatrice potrà valersi del disposto dell’art. 1453 C.C. senza bisogno di diffida o di costituzione in mora. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori in misura pari al tasso di interesse legale (ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett.e) D.lgs. 192/2012). Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione; qualora la parte conduttrice avesse da parte far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone locatizio. A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente locazione, il conduttore ha versato all’Amministrazione comunale (che con la firma della presente locazione ne rilascia quietanza di questa dei relativi canoni saldo) una somma di concessione e impedirà € (pari a TRE mensilità di canone di locazione), come da ricevuta del Tesoriere Comunale n. del . Il deposito cauzionale così costituito verrà reso al termine della locazione, salvo compensazione a seguito di verifica sia dello stato dell’immobile sia dell’osservanza di ogni altra obbligazione prevista in capo al conduttore. <oppure> A garanzia delle obbligazioni assunte, il decorso dei termini conduttore dovrà costituire una polizza fidejussoria con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con la rinuncia all’eccezione di cui sopra. Ai sensi all’articolo 1945, II comma del D.L. 4 luglio 2006Codice Civile, n. 223 convertito nonché con modificazioni nella Legge 248 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, per Euro , pari a 3 (tre) mensilità del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoiniziale.

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Samples: Contratto Di Locazione

Canone. Il Locatario verserà al Comune di Pieve di Cento un canone annuale viene pattuito annuo di € 5.100,00 (eurocinquemilacento//00) imponibile IVA esclusa. Il locatario si obbliga a corrispondere il canone come sopra stabilito mediante bonifico bancario a favore del Comune di Pieve di Cento sul conto di tesoreria, in rate trimestrali anticipate con scadenza il giorno 15 di ogni mese. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza e dà luogo alla automatica costituzione in mora del Locatario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. Detto canone sarà aggiornato su base annua, nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di degli operai e impiegati relativa all’anno precedentedegli impiegati, pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate In caso di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata revoca o decadenza della concessione, a partire dalla data l'Amministrazione Comunale tratterrà per intero il canone relativo al mese in corso. In caso di decorrenza convenzionale della presente concessionerecesso anticipato del Locatario, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVAdovuto per l’intero semestre. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla Qualora alla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi vigenza del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso , il mancato pagamento totale Locatario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o parziale dello sgombero dello stesso con riconsegna al Comune di una rata Pieve di Cento proprietario, ovvero nelle more della stipulazione di un nuovo contratto, il Locatario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del medesimo importo del canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata pattuito con avviso di ricevimentoil presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore.

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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale

Canone. Il canone annuale di locazione viene pattuito nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamenteannuali e a decorrere dal 2° anno e per gli anni successivi i canoni crescenti verranno aggiornati annualmente, nella percentuale consentita misura massima prevista dalla legge (art. 32legge, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 7575 % della variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di e operai e impiegati relativa all’anno – verificatasi nell’anno precedente. Tale Il canone deve essere pagato in n. 4 rate trimestrali anticipate, di pari importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto da corrispondersi al domicilio della parte locatrice; in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata della concessione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento di due trimestralità la parte locatrice potrà valersi del disposto dell’art. 1453 C.C. senza bisogno di diffida o di costituzione in mora. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori in misura pari all’interesse legale (ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett.e) D.lgs. 192/2012). Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione; qualora la parte conduttrice avesse da parte far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone locatizio A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente locazione, il conduttore ha versato all’Amministrazione comunale (che con la firma della presente locazione ne rilascia quietanza di questa dei relativi canoni saldo) una somma di concessione e impedirà € (pari a TRE mensilità di canone di locazione), non imputabili in conto pigioni, come da ricevuta del Tesoriere Comunale n. del . Il deposito cauzionale così costituito verrà reso al termine della locazione, salvo compensazione a seguito di verifica sia dello stato dell’immobile sia dell’osservanza di ogni altra obbligazione prevista in capo al conduttore. A garanzia delle obbligazioni assunte, il decorso dei termini conduttore dovrà costituire una polizza fidejussoria con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con la rinuncia all’eccezione di cui sopra. Ai sensi all’articolo 1945, II comma del D.L. 4 luglio 2006Codice Civile, n. 223 convertito nonché con modificazioni nella Legge 248 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione,per Euro =, pari a 3 (tre) mensilità del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoiniziale.

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Samples: Contratto Di Locazione

Canone. Il canone annuale viene pattuito nella misura annuo di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVAlocazione, secondo quanto stabilito dal “"BANDO DI CONCORSO - ANNO 2017 - PER GLI ALLOGGI DEL P.I.R.U.E.A. NUCLEO N. 4 di Via Pividor a Lido di VE",, locale, è convenuto in €,00 (/00), che sarà aggiornatoi conduttori si obbligano a corrispondere a mezzo di bonifico bancario in dodici rate anticipate dell’importo di € 00,00 (00/00) ciascuna e quindi in scadenza mensile anticipata al giorno 5 di ogni mese. A decorrere dal secondo anno, automaticamenteil locatore ha la facoltà di chiedere, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32con idonee modalità, L. 27/07/1978l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, n. 392) pari al 75incluso l’aggiornamento in misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT accertata dall'lstat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno verificatasi nell'anno precedente. Tale importoIl pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per gli oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dei conduttori, comprensivo delle spese generali e qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessoriaccessori quando l'importo non pagato superi quello di 4 (quattro) mensilità del canone, sarà corrisposto costituirà motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della Legge 27.07.1978, n. 392. In ogni caso, dal mese successivo ad un pagamento mancato o effettuato in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata della concessione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino rispetto alla data di effettivo pagamentoscadenza verrà calcolato e successivamente addebitato, senza che occorra costituzione in mora, un interesse pari al tasso legale aumentato di due punti percentuali. La mancata presentazione Tutti i componenti il nucleo familiare del Conduttore, anche dopo il suo eventuale decesso o abbandono dell'alloggio, sono con lui obbligati in via solidale, nei confronti del Locatore, al pagamento del canone di fatturalocazione, se dovutadelle quote accessorie, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento da parte di questa nonché delle spese per l'uso e il godimento dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso servizi comuni, nonché al rimborso dei termini di cui sopra. Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentodanni apportati all'alloggio.

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Samples: Contratto Di Locazione Ad Uso Abitativo

Canone. 5.1. Il canone annuale viene pattuito nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessoriannuo fissato in € ............,00= da rivalu- tarsi annualmente su base ISTAT, sarà corrisposto a rate men- sili entro la data indicata sui bollettini di c/c postale in- viati periodicamente dal Comune di Genova, oltre al rimborso delle spese per oneri accessori e per quant’altro a carico del Concessionario. 5.2. In caso di mancata ricezione del bollettino entro il quindicesimo giorno del mese di competenza, sarà cura del con- cessionario contattare l’ufficio del Comune di Genova deputato alla riscossione dei canoni. 5.3. Il mancato pagamento alla data di scadenza, anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza e dà luogo alla au- tomatica costituzione in due rate semestrali anticipate mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVAritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. 5.4. Per Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. 5.5. In caso di recesso anticipato del Concessionario, il solo primo anno ca- none è dovuto per l’intero mese. 5.6. Qualora alla scadenza dei termini di durata vigenza del presen- te contratto, il Concessionario continui a detenere l'immobi- le, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al Comune di Genova, ovvero nelle more della concessionestipu- lazione di un nuovo contratto, il Concessionario dovrà corri- spondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del medesi- mo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore. 5.7. Resta inteso che, in detto periodo rimarranno in vigore le condizioni del contratto scaduto. 5.8. Nessuna obbligazione assume la Civica Amministrazione per il rilascio delle licenze di carattere commerciale ed ogni altra autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni; il concessionario, pertanto, è tenuto a partire corrispondere il canone dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessionecui al precedente art. 4) anche se, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importoa causa di ritardi nel rilascio di eventuali licenze ed autorizzazioni, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti non potrà fruire dell'immobile a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………decorrere dalla data sopraci- tata., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

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Samples: Concessione Di Un Locale Di Civica Proprietà

Canone. Il canone annuale viene pattuito nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo ed il secondo anno di durata della concessione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi.../00) oltre IVApiù IVA 20%. (quello risultante dall'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario). Il corrispettivo per la concessione dei primi due anni di concessione (2011 e 2012) viene versato anticipatamente e contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione: vedasi bolletta n. . Tale importocorrispettivo dovrà essere restituito dall'Amministrazione Comunale a richiesta del Concessionario nel caso in cui non si addivenga al rilascio del permesso a costruire nell'arco dei 18 mesi dalla stipula della presente convenzione. Successivamente, comprensivo delle spese generali ed oneri accessoritale importo sarà corrisposto, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa (previa presentazione di Registrofattura, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 in rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) ................/00 oltre IVA) da corrispondersi entro e non oltre il quinto giorno del primo mese del semestre corrente. A partire dal terzo anno di concessione in uso, il canone di cui sopra sarà integrato della somma corrispondente alla percentuale del 6% del fatturato conseguito annualmente dall'aggiudicatario a seguito dell'attivazione dell'impianto. Il canone inoltre sarà aggiornato, automaticamente dal Concedente, nella percentuale pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente. I pagamenti pagamenti, (previa presentazione di fattura se dovuta), saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN Concedente “Banca…………. Filiale ……………………...………… Ove ..cod IBAN n… intestato a Comune di Bagno a Ripoli, Servizio Tesoreria”. Il pagamento del canone e di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della concessionaria qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento per qualunque causa anche di una sola rata del canone sia pagato con ritardo superiore costituisce automaticamente in mora la concessionaria. Sulle somme dovute a trenta giorni dal termine convenutotitolo di canone o altro verranno conteggiati, la Concedente avrà diritto agli dalle rispettive scadenze ed automaticamente addebitate alla concessionaria, gli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, mora ad un tasso pari al tasso di sconto ufficiale italiano maggiorato di quattro punti e delle eventuali spese sostenute da parte dell'amministrazione La sottoscrizione della presente convenzione costituirà titolo legittimante alla presentazione dello strumento urbanistico richiesto dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamentonormativa vigente (piano attuativo o progetto unitario) per la realizzazione delle strutture per la trasmissione dei segnali via etere più volte già richiamate. La mancata presentazione porzione di fatturaterreno è concessa in uso per l’installazione e l’esercizio di uno o due tralicci per antenne, se dovutaparabole, impedirà ponti ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la mora diffusione di segnali via etere (nel seguito “l’impianto”), per il perseguimento degli scopi sociali della concessionaria e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche, radio, televisive e comunque via etere. Il Concedente autorizzerà di volta in volta la Concessionaria ad effettuare nel caso corso della durata della presente convenzione, entro i limiti della porzione di mancato pagamento terreno locata e come definita sopra agli artt. 2 e 3, innovazioni, modifiche od integrazioni dell’impianto che si rendano necessarie per il funzionamento dello stesso, ferma restando la conformità agli strumenti urbanistici ed alle normative vigenti al momento della richiesta. La Concessionaria, a propria esclusiva cura e spese, si farà carico di predisporre tutti gli elaborati progettuali, grafici e non, necessari ad avviare ed espletare le procedure urbanistiche ed edilizie previste dall'art. 44 del Regolamento Urbanistico. La Concessionaria, a garanzia della penale che viene stabilita in € …....., con riserva di risarcimento del maggior danno, deposita in atti apposita fidejussione del valore di €..................... (in rapporto alle demolizioni, rimozioni ipotizzate in sede di offerta) emessa da parte primario Istituto di Credito o Assicurativo a garanzia dell'impegno, che viene assunto con la sottoscrizione di questa dei relativi canoni convenzione, di concessione e impedirà procedere, entro il decorso dei termini termine di cui sopraall'art. Ai sensi del D.L. 4 luglio 20068, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006lett. c), la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto alla rimozione ed allo smaltimento dei tralicci, degli impianti e dei macchinari posti nell'area denominata “Orto dei Frati” e di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.seguito in dettaglio riportati:

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Samples: Schema Di Convenzione Per La Concessione in Uso Di Porzione Di Terreno

Canone. Il I Conduttori pagheranno al Locatore un canone annuale di locazione mensile che viene pattuito nella misura fissato in € , .= ( Euro / ) + I.V.A. di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVAlegge, che sarà aggiornatoin rate mensili anticipate, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie entro il giorno 10 del mese di operai e impiegati relativa all’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata della concessioneriferimento, a partire dalla data mezzo di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato del locatore intrattenuto presso la banca Unicredit Spa, filiale di Avio, codice IBAN XX00X0000000000000000000000 e saranno solidamente responsabili al versamento del canone dovuto al Locatore. -------- A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, i Conduttori versano al Locatore, che con la firma del presente ne rilascia quietanza, una somma di € , = ( Euro / ) pari a n° 2 mensilità del canone a titolo di deposito cauzionale. Il Locatore ed i Conduttori convengono di comune accordo che non sono dovuti gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest’ultimo, che risulterà essere quindi infruttifero. Tale deposito verrà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare; sarà invece incamerato dal Locatore, salvo risarcimento del maggior danno, nel caso in cui i Conduttori si rendano inadempienti anche ad uno solo dei doveri del contratto con l’obbligo dell’immediata ricostituzione pena la immediata risoluzione del contratto.----- I Conduttori non potranno per alcun motivo ritardare o sospendere il pagamento del canone e/o di quant’altro dovuto al Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove in forza del presente contratto e non potrà far valere alcuna eccezione se non dopo il canone sia pagato pagamento delle rate scadute. Le parti di comune accordo convengono che il mancato puntuale pagamento in tutto od in parte e per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, costituisce i conduttori in mora, con ritardo superiore la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento ex articolo 1455 c.c. a trenta giorni dal termine convenutodanno e spese dei conduttori stessi. I conduttori saranno tenuti, la Concedente avrà diritto agli in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora, mora sulle somme non corrisposte nella misura dell'interesse dell’interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

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Samples: Contratto Di Locazione Immobile

Canone. Il Concessionario verserà al Comune di Torino un canone annuale viene pattuito annuo di Euro ………………………….……………………………., in rate trimestrali anticipate, oltre al rimborso delle spese per oneri accessori e per quant’altro a carico del Concessionario. I pagamenti verranno richiesti mediante bollettino che sarà inviato dal Comune di Torino. In caso di mancata ricezione del bollettino entro il quindicesimo giorno del primo mese del trimestre di competenza, sarà cura del concessionario contattare l’ufficio del Comune di Torino deputato alla riscossione dei canoni. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza e dà luogo alla automatica costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. Detto canone sarà aggiornato su base annua, nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di degli operai e impiegati relativa all’anno precedentedegli impiegati, pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate In caso di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata revoca o decadenza della concessione, a partire dalla data l'Amministrazione Comunale tratterrà per intero il canone relativo al trimestre in corso. In caso di decorrenza convenzionale della presente concessionerecesso anticipato del Concessionario, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVAdovuto per l’intero semestre. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla Qualora alla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi vigenza del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso , il mancato pagamento totale Concessionario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o parziale dello sgombero dello stesso con riconsegna al Comune di una rata Torino proprietario, ovvero nelle more della stipulazione di un nuovo contratto, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del medesimo importo del canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata pattuito con avviso di ricevimentoil presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore.

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Samples: Contract for the Concession of a Property Unit

Canone. Il canone annuale di locazione viene pattuito nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamenteannuali e a decorrere dal 2° anno e per gli anni successivi i canoni crescenti verranno aggiornati annualmente, nella percentuale consentita misura massima prevista dalla legge (art. 32legge, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 7575 % della variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di e operai e impiegati relativa all’anno – verificatasi nell’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà Il canone offerto in sede di gara dovrà essere corrisposto dalla parte conduttrice in due rate semestrali mensili anticipate da versarsi entro il giorno 10 di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata della concessione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., ciascun mese sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel Tesoreria Comunale; in caso di mancato pagamento di due mensilità la parte locatrice potrà valersi del disposto dell’art. 1453 Cod. civile senza bisogno di diffida o di costituzione in mora. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi moratori in misura pari all’interesse legale (ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. e) D.lgs. 192/2012). Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione; qualora la parte conduttrice avesse da parte far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone locatizio. A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente locazione: − il conduttore ha versato all’Amministrazione comunale (che con la firma della presente locazione ne rilascia quietanza di questa dei relativi canoni saldo) una somma di concessione e impedirà Euro (pari a tre mensilità di canone di locazione), non imputabili in conto pigioni, come da ricevuta del Tesoriere comunale n. del . Il deposito cauzionale così costituito verrà restituito al termine della locazione, salvo compensazione a seguito di verifica sia dello stato dell’immobile sia dell’osservanza di ogni altra obbligazione prevista in capo al conduttore − il decorso dei termini conduttore ha costituito polizza fidejussoria con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con la rinuncia all’eccezione di cui sopra. Ai sensi all’articolo 1945, 2 comma del D.L. 4 luglio 2006Codice civile, n. 223 convertito nonché con modificazioni nella Legge 248 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, per Euro , (pari a tre mensilità del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoiniziale).

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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale

Canone. 7.1) Il canone annuale per la locazione dell’Immobile e degli impianti è pattuito in Euro 33.000,00 oltre ad Iva. 7.2) La somma dovrà essere corrisposta in numero quattro rate trimestrali anticipa- te di pari importo, da versarsi entro il decimo giorno di ciascun trimestre locativo, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Struttura Valle d’Aosta. 7.3) Le Parti si danno reciprocamente atto che nel corso delle prime due annualità di locazione, viene pattuito nella misura concesso un abbattimento del canone di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) locazione pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi 15%. Il canone annuale di locazione per il periodo dal al consumo per le famiglie di operai viene pertanto rideterminato in Euro 28.000,00 oltre IVA e impiegati la rata relativa all’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) al primo trimestre è dun- que pari ad Euro oltre IVA. Per Struttura dà atto che la prima rata è stata versa- ta contestualmente alla stipula del contratto di locazione con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Struttura Valle d’Aosta in data . 7.4) Le Parti si danno atto che il solo primo anno canone di durata della concessionelocazione non comprende ogni ulteriore e diverso onere, in particolare ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per eventuali utenze e servizi quali, elettricità, telefono, forniture idriche, combustibi- le, sgombero neve, richieste specifiche di installazione o voltura di contatori per la fornitura elettrica e del gas, tasse ed imposte comunali di pubblicità o smaltimento rifiuti ed in generale ogni tassa ed imposta che la legislazione ponga a carico del Conduttore dell’Immobile. 7.5) La Conduttrice ha diritto di usare la parti comuni interne ed esterne, e parteci- pa, a partire dalla data della stipula del presente contratto, alle spese di decorrenza convenzionale esercizio e manutenzione che, rilevate da Structure, saranno periodicamente fatturate alla Con- duttrice per l’intero ammontare quando a Lei imputabili in via esclusiva o ripartite secondo specifiche letture di contatori o in proporzione alle quote millesimali di competenza esposte nelle tabelle allegato C), che previa sottoscrizione della Condut- trice, sono allegate al presente concessionecontratto. 7.6) Le spese di gestione dei lotti locati alla Conduttrice saranno alla stessa addebi- tate secondo le specifiche indicazioni di consumo (risultanti dalle rilevazioni dei con- tatori); in assenza di contatori le spese di gestione dei lotti verranno calcolate in base alla volumetria o alla superficie di pavimento. 7.7) I costi relativi all’allacciamento internet, il cablaggi vari e tutti i collegamenti necessari per svolgere la propria attività saranno a carico della Conduttrice. La Con- duttrice entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto si impegna a presentare agli uffici competenti le richieste di voltura dei contatori energia elettrica. 7.8) Il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVAdi locazione sarà aggiornato a far tempo dal secondo anno e per cia- scuna annualità successiva, ai sensi dell’art. Tale importo32 della Legge 27 luglio 1978, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora392, nella misura dell'interesse legaledel settantacinque per cento della variazione, dalla scadenza della rata fino accertata dall’ISTAT 7.9) La Locatrice provvederà a dare comunicazione alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria Conduttrice dell’aggiornamento del canone secondo le modalità indicate nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoContratto all’articolo 23).

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Samples: Locazione Ad Uso Non Abitativo

Canone. Il Per il primo anno di durata della locazione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente locazione, il canone annuale viene pattuito nella misura è determinato in Euro 5.000,00 (cinquemila/00); tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto con rate semestrali anticipate di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA2.500,00 (duemilacinquecento/00). Si specifica che il presente contratto di locazione ha per oggetto bene immobile strumentale per natura. Pertanto, ai sensi della L. 4/8/2006, n. 248 di conversione del D.L. 223/06, la Conduttrice dichiara che la percentuale di detraibilità IVA applicata è superiore al 25% ed il Locatore espressamente dichiara di volersi avvalere dell’opzione per il regime di imponibilità IVA A partire dal secondo anno di locazione, il canone di cui sopra sarà aggiornato, automaticamentea richiesta del Locatore, nella percentuale massima consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978l. 27.7.1978, n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata della concessione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c c………. ABI…. CAB IBAN ………………………………….. intestato a ……………………...………… ……………….. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto Ove il canone sia pagato e ogni altro eventuale corrispettivo siano pagati con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente il Locatore avrà diritto agli interessi legali di mora, nella misura dell'interesse dell’interesse legale, calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di locazione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra.

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Samples: Contract of Lease

Canone. Il canone annuale viene pattuito nella misura annuo di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVAlocazione, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata della concessione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di secondo quanto stabilito dall'Accordo locale definito tra …………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………………………… Ove e depositato il canone sia pagato con ritardo superiore 05/05/2014 presso il Comune di Orbassano, è convenuto in euro ………………….., che il conduttore si obbliga a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria corrispondere nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi domicilio del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero………………………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro ……………… ciascuna, alle seguenti date: ………………………………………………... Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del ……………, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat. A. La parte locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per il sistema denominato “cedolare secca” introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2011; B. La parte locatrice dichiara di esercitare l’opzione per il sistema denominato “cedolare secca” introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 restando pertanto esonerato dall’obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata e dall’obbligo di corrispondere l’imposta di registro e di bollo. L’opzione in oggetto comporta, per il periodo corrispondente alla sua durata, il venir meno dell’obbligo di versamento delle imposte di registro e di bollo relative al presente contratto, comprese quelle dovute sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso. Non potrà inoltre essere applicata, negli anni di decorrenza del contratto, alcuna maggiorazione del canone, inclusa la variazione accertata dell’Istat. La parte locatrice si riserva tuttavia la facoltà di revocare tale opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in corso, da comunicarsi alla parte conduttrice a mezzo lettera raccomandata con avviso ricevuta di ricevimentoritorno prima della scadenza dell’annualità contrattuale. Se in futuro la parte locatrice decidesse di revocare l’applicazione di tale regime fiscale, sull’importo annuo del canone dovrà essere pagata l’imposta di registro (di cui metà a carica della parte locatrice e metà a carico del conduttore). In tal caso il canone sarà aggiornato ogni anno automaticamente e senza bisogno di richiesta del locatore nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi rispetto al mese precedente quello di inizio dell’annualità contrattuale.

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Samples: Locazione Abitativa Agevolata

Canone. Il canone annuale viene pattuito nella misura annuo di Euro 16.000,00 ( locazione è convenuto in euro sedicimila/00 (in cifre) .. ………….. (in lettere), importo che i Conduttori si obbligano a corrispondere a mezzo di bonifico bancario, in n.12 rate eguali anticipate di euro (in cifre) (in lettere) entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento ciascuna. Il pagamento di ciascuna rata del canone dovrà avvenire con la seguente modalità: bonifico bancario a favore del Comune di Treviso presso il Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 657, con la seguente causale: …………… ………………………………. Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dei Conduttori, qualunque ne sia il titolo. Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori, trascorsi i termini di cui all’art. 5 della legge 392/1978, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), costituisce in mora i Conduttori, e darà diritto al Locatore di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre IVAal risarcimento degli eventuali danni, che sarà aggiornatofatto salvo quanto previsto dagli artt. 55 e ss., automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/197827 luglio 1978, n. 392) pari al . Il canone annuo sarà aggiornato nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e ed impiegati relativa all’anno precedente. Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA. Per il solo primo anno di durata della concessione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA. I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN ……………………...………… Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento richiesta da parte del Comune di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoTreviso.

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Samples: Contratto Di Locazione