Cantieri Clausole campione

Cantieri. I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento. SMAT può far effettuare a spese della proprietà un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei lavori di ripristino.
Cantieri. All’interno delle aree di cantiere previste nel progetto contrattualizzato, l’Appaltatore provvede all’installazione e all’organizzazione del cantiere, curando che lo stesso sia mantenuto in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento; in particolare l'Appaltatore non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di ANAS. Qualora l’Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle aree individuate e previste dalla Stazione Appaltante per la cantierabilità dell’opera, dovrà, a sua cura e spese, provvedere al reperimento delle nuove aree, fermo restando l’obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni, anche ambientali senza pretese di sorta o ritardi nel cronoprogramma dei lavori. L’ANAS provvederà al recupero degli importi anticipati a titolo di indennità per l’occupazione temporanea delle aree di cantiere, per la viabilità di servizio ai cantieri, per cave materiali, per aree di sistemazione materiali, dal corrispettivo maturato dall’Appaltatore secondo le modalità decise dalla Direzione Lavori. L’Appaltatore in materia di transitabilità sul cantiere, in particolare, provvede: - ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che fossero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni; - ad assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico secondo quanto previsto nel progetto contrattualizzato, e previa formale autorizzazione di ANAS all’eventuale chiusura o limitazione del traffico. La relativa richiesta dell’ordinanza di chiusura dovrà essere inoltrata al Responsabile del Procedimento almeno 15 giorni prima della prevista data di applicazione; L’Appaltatore è tenuto ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine. L'Appaltatore sarà obbligato, durante l'appalto, a denunziare alla Direzione Lavori le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie, sarà in proprio responsabile di qualunque danno che possa derivare ad ANAS da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati ...
Cantieri. Art. 97 impresa affidataria...3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore dilavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. ... ---
Cantieri. Xxxxxxx detto in apertura dell’avvio dei cantieri e dell’«ipotesi» banca unica. A proposito di xxxxxxxx e (sempre nell’«ipotesi» di ben altri interventi alle porte) ci auguriamo che la riorganizzazione di cui abbiamo discusso in queste settimane non equivalga a quanto accade spesso sulle nostre strade: In attesa delle ruspe o per meglio dire delle operazioni societarie che si «ipotizzano», qualche disagio appare già all’orizzonte. Ci sono pervenuti, in particolare dal settore IT, quesiti circa il rischio di un blocco delle ferie nel periodo luglio/agosto. Abbiamo in proposito interpellato la delegazione di Gruppo (di cui il responsabile RU di UBISS fa parte). Ci è stato risposto che troverà applicazione la circolare in tema di ferie già emanata. La risposta, per quanto gradita, ci è apparsa poco realistica e quindi poco credibile. Ed ecco, infatti, che già a partire dal giorno successivo alcuni colleghi ci segnalavano un rinvio nell’approvazione dei piani ferie (a riprova quantomeno di un po’ di confusione: e il bello deve ancora venire!). Abbiamo naturalmente sollecitato chiarimenti da parte di chi ci aveva fornito rassicurazioni (già contraddette).
Cantieri. 1. I proprietari dei cantieri in esercizio, nonché di quelle aree da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie. 2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall’attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
Cantieri. L’A.P.A.T. metterà a disposizione dell’Appaltatore le aree sulle quali deve essere eseguita l’opera in contratto. L’Appaltatore dovrà procurarsi, a propria cura e spese, la disponibilità di altre aree che gli fossero necessarie per il cantiere. L’Appaltatore assume totale responsabilità per furti o deterioramenti di beni e materiali propri o di proprietà o messi a disposizione dall’A.P.A.T., insistenti su aree di cantiere o interessate dai lavori o comunque utilizzate in dipendenza del contratto anche qualora siano state messe a disposizione dell’Appaltatore dall’A.P.A.T.. Gli oneri di cantiere sono compresi e compensati con il corrispettivo di contratto. L’Appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri e assume l’obbligo di rispettare e far rispettare dai suoi incaricati e operai le leggi e regolamenti vigenti. L’Appaltatore deve assumere come suoi incaricati e capi cantiere soltanto personale in possesso dei requisiti necessari alla conduzione regolare del cantiere, alla corretta esecuzione e misurazione dei lavori. Il Direttore Lavori ha il diritto di pretendere il cambiamento degli incaricati, dei capi cantiere, degli operai dell’Appaltatore, per grave negligenza o incapacità. Nel periodo compreso tra la ultimazione dei lavori ed il collaudo l’Appaltatore dovrà smobilitare completamente il cantiere provvedendo alla demolizione delle opere provvisionali e al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, lasciando le aree utilizzate per il cantiere del tutto sgombre, ripulite e prive di pericoli.
Cantieri. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d’uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell’attività, a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

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  • Prezzi La valutazione degli interventi di manutenzione da eseguire all’interno dei Contratti specifici ricadenti nell’Accordo Quadro sarà effettuata in base all' “Elenco Prezzi Unitari” - Allegato della documentazione a base di gara. Nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, si farà riferimento al Prezzario Regione Toscana anno 2014 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2014, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato, i cui prezzi delle forniture in opera saranno sottoposti allo stesso ribasso offerto in sede di gara. Ove i prezzi non fossero desumibili neppure dal citato prezziario, sarà applicato quanto previsto nel D.Lgs. n.50/2016. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e l’Aggiudicatario, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Xxx comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro economico del singolo contratto, essi saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità. Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi da applicare saranno quelli desunti dall’Elenco Prezzi Unitari e dai prezzari sopra riportati, senza ulteriori maggiorazioni. Ciò significa che, anche se gli interventi saranno effettuati in ore di lavoro non normali, il prezzo riconosciuto sarà sempre lo stesso e pari a quello praticato nelle circostanze più usuali, anche se i prezziari prevedono coefficienti di maggiorazione per circostanze particolari, sarà cioè retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata nelle sedi degli interventi di manutenzione. I prezzi s’intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso la Stazione Appaltante s’impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.).

  • Forza maggiore 18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Calcestruzzi I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • DANNI DI FORZA MAGGIORE Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • OBBLIGHI DELL’APPALTATORE L’appaltatore dovrà provvedere a: a)-sistemare i cani in gabbie consecutive dotate di apposita targa indicante “Comune di Ugento N° box. Gli eventuali spostamenti dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del Servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all’Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale; b)-garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura; c)-alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute; d)-assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa; e)-tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide; f)-effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria; g)-consentire l'accesso al canile secondo calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo – cane - ambiente; h)-essa dovrà, altresì, promuovere opere di informazione e sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento del 10% di affidi degli animali ed alla prevenzione del randagismo; i) dotare ogni cane accalappiato sul territorio di Ugento di un collare uguale nella forma e nel colore al quale dovrà essere apposto un numero identificativo e consecutivo;

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.