DISCIPLINA NEI CANTIERI Clausole campione

DISCIPLINA NEI CANTIERI. L’Impresa dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare e fare osservare ai subappaltatori e ai propri dipendenti le obbligazioni nascenti dal Contratto Attuativo. Tutto il personale dovrà indossare il tesserino di riconoscimento di cui all’art. 33. L’utilizzo di detto tesserino è considerato essenziale dalla PROVINCIA DI SALERNO ai fini del controllo che sul cantiere non sia presente personale non autorizzato e pertanto l’Impresa è tenuto ad osservarlo e a farlo osservare anche ai suoi subappaltatori con la massima diligenza. Ogni infrazione di questa prescrizione rilevata dalla D.L. comporterà l’applicazione della penale di cui all’articolo 40. Tutto il personale dovrà registrare la propria presenza nel Registro delle presenze; la mancata registrazione comporterà l’applicazione della penale di cui all’articolo 40 che segue.
DISCIPLINA NEI CANTIERI. L’Appaltatore deve mantenere le discipline nelle località ove sarà chiamato a svolgere il proprio lavoro ed ha l’obbligo di osservare e fare osservare dai suoi addetti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto. L'appaltatore è comunque, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi addetti ed agenti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali. La ditta dovrà inviare prima dell’inizio dei lavori la seguente documentazione: - dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. - Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi oggetto dell’offerta, nonché: - idoneità alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di sorveglianza sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche); - addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla mansione svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; - dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato nel Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.
DISCIPLINA NEI CANTIERI. L’Appaltatore dovrà mantenere la disciplina dei cantieri ed ha l’obbligo di osservare e fare osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, non siano di gradimento e l’Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.
DISCIPLINA NEI CANTIERI. L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei luoghi dove avverrà la fornitura impegnandosi ad osser- vare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto. La Direzione della Fornitura potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.
DISCIPLINA NEI CANTIERI. 34 ART.33 ADATTAMENTO DEGLI ACCESSI ALLE STRADE E AI FONDI. 35 ART.34 COLLAUDO DELLE OPERE. 35
DISCIPLINA NEI CANTIERI. L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto. Il Direttore dei Lavori può esigere il cambiamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine: - all'effettuazione dei rilievi tracciati; - all'impiego di materiali idonei; - all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti; - al rispetto delle norme di progetto e di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonachi, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita. L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell’Appaltatore stesso. Al medesimo obbligo sono tenuti i subappaltatori. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Stazione appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al direttore dei lavori entro il giorno successivo.
DISCIPLINA NEI CANTIERI. L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto. Il Direttore dei Lavori può esigere il cambiamento degli agenti, dei capi di cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine: 1. all'effettuazione dei rilievi e tracciati; 2. all'impiego di materiali idonei; 3. all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti; L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
DISCIPLINA NEI CANTIERI. L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto. Il Direttore dei Lavori può esigere il cambiamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine: - all'effettuazione dei rilievi tracciati; - all'impiego di materiali idonei; - all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti; - al rispetto delle norme di progetto e di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonachi, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita. L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell’Appaltatore stesso. Al medesimo obbligo sono tenuti i subappaltatori. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Stazione appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al direttore dei lavori entro il giorno successivo.

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