Common use of Cauzione provvisoria e definitiva Clause in Contracts

Cauzione provvisoria e definitiva. La cauzione provvisoria prescritta dall’art. 75 del D.Lgs 163/06, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicataria, è stabilita nella somma pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto di cui all’art. 3 del presente Capitolato, da presentare per ogni lotto di partecipazione . La cauzione definitiva prescritta dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e dall’art. 123 del DPR 207/2010 che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, è stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge. La mancata costituzione della garanzia di cui al secondo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Provincia di Brescia, che interpellerà il concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006. La garanzia cessa d’avere effetto solo alla data d’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato (Art. 123 del D.P.R. 207/10). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 123 del D.P.R. 207/10.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria e definitiva. La Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare alla Stazione Appaltante una cauzione provvisoria prescritta dall’artai sensi dell’art. 75 93 del D.Lgs 163/06, che copre la mancata sottoscrizione del contratto D.Lgs. n. 50/2016 per fatto dell’aggiudicataria, è stabilita nella somma un importo pari al 2% dell’importo dei lavori a del prezzo indicato quale base d’appalto di cui all’art. 3 del presente Capitolato, da presentare per ogni lotto di partecipazione d’asta. La cauzione definitiva prescritta dall’artdovrà avere una validità pari ad almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’offerta. 113 del D.lgs. 163/2006 Altresì l’offerta è corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione dei lavori , di cui agli artt.103 e dall’art. 123 del DPR 207/2010 che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, è stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso 105 e s. m. e i. Nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento a sistema MEPA o comunque via pec della comunicazione di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centodefinitiva, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge. La mancata costituzione della garanzia di cui al secondo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Provincia di Brescia, che interpellerà il concorrente che segue nella graduatoria, l’Aggiudicatario (fornitore) dovrà far pervenire alla stazione appaltante - ai sensi dell’art. 140 103 del D.lgsD.Lgs. 163/2006. La 18.04.2016, n. 50, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa - una garanzia, a titolo di garanzia cessa d’avere effetto solo alla data d’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavoridefinitiva, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato (Art. 123 del D.P.R. 207/10). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate nelle forme stabilite dall’art. 123 93 comma 2 o comma 3 del D.P.R. 207/10.D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento di quanto definito nel contratto

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Samples: Lavori Di Manutenzione Ordinaria Per Rifacimento Asfalto

Cauzione provvisoria e definitiva. La cauzione provvisoria prescritta L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 75 161 del D.Lgs 163/06d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che copre la mancata sottoscrizione abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, come definita dall’art. 93 del contratto per fatto dell’aggiudicatariaD. lgs n. 50/2016, è stabilita nella somma pari al 2% dell’importo dei lavori complessivo dell’appalto a base d’appalto favore della Provincia di cui all’artSalerno. 3 L’atto della stipulazione del presente Capitolatocontratto, da l’aggiudicatario deve presentare per ogni lotto di partecipazione . La la cauzione definitiva prescritta nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 103 del D.lgs. 163/2006 e dall’art. 123 del DPR 207/2010 che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimentoD. lgs 50/2016, è stabilita nella misura di importo pari al 10% dell’importo del valore contrattuale. In caso , a favore della Provincia di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoSalerno. La cauzione definitiva sarà svincolata a norma dopo la scadenza del periodo di legge. La mancata costituzione della garanzia di cui al secondo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Provincia di Brescia, che interpellerà il concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006. La garanzia cessa d’avere effetto solo alla data d’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato (Art. 123 del D.P.R. 207/10). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 123 del D.P.R. 207/10valenza contrattuale.

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Samples: Brokerage Agreement

Cauzione provvisoria e definitiva. La L’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria prescritta nella misura del 2% come previsto dall’Art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; tale garanzia, presentata dall’Impresa in sede di gara, è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. A garanzia dell’osservanza degli obblighi del contratto, l’appaltatore dovrà presentare idonea cauzione, il cui importo e modalità verranno definite nel rispetto di quanto disposto dall’art. 75 113 del D.Lgs D.Lgs. n. 163/06. In particolare, che copre la mancata sottoscrizione garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contratto per fatto dell’aggiudicatariadebitore principale, è stabilita nella somma pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 3 1957 – comma 2 – del presente CapitolatoCodice Civile, da presentare per ogni lotto nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. I soggetti che possono prestare garanzia devono possedere i requisiti di partecipazione cui all’art. 127 del D.P.R. n. 207/10. La cauzione definitiva prescritta dall’art. 113 resterà vincolata per la ditta aggiudicataria per tutta la durata del D.lgs. 163/2006 contratto e dall’art. 123 del DPR 207/2010 viene restituita dopo aver accertato che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, è stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva sarà svincolata ditta ha adempiuto a norma di legge. La mancata costituzione della garanzia di cui al secondo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Provincia di Brescia, che interpellerà il concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006. La garanzia cessa d’avere effetto solo alla data d’emissione del certificato tutti i suoi obblighi mediante l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato (Art. 123 del D.P.R. 207/10). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 123 del D.P.R. 207/10contrattuali, e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui AMSEFC SPA nulla ha più da pretendere.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria e definitiva. 1. La cauzione provvisoria prescritta dall’artda versare a favore della Camera di Commercio di Pisa è indi- cata nel Disciplinare di gara. 2. 75 del D.Lgs 163/06A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicataria, è stabilita nella somma pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto di cui all’art. 3 del presente Capitolato, da presentare per ogni lotto di partecipazione . La l'Appaltatore dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva prescritta dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e dall’art. 123 del DPR 207/2010 che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, è stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge. La mancata costituzione della garanzia di cui al secondo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Provincia di Brescia, che interpellerà il concorrente che segue nella graduatoria, defini- tiva) mediante polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 140 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi. 3. Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006l’importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva può essere ridotto del 50% per i soggetti partecipanti in possesso di certifica- zione del sistema di qualità. 4. La garanzia, svincolabile a semplice richiesta dell’Azienda e recante l’esplicita rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione, deve essere integrata ogni volta che l'Azienda abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presen- te contratto. 5. La garanzia cessa d’avere di avere effetto solo alla data d’emissione del certificato ed è svincolata al termine dell’esecuzione di regolare esecuzione dei lavori, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato (Art. 123 del D.P.R. 207/10). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 123 del D.P.R. 207/10tutte le clausole contrattuali ad opera dell’appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale Opere Edili