Common use of Cauzione provvisoria e definitiva Clause in Contracts

Cauzione provvisoria e definitiva. La Ditta, a corredo dell’offerta, dovrà presentare una cauzione provvisoria, così come disciplinato dall’Art. 75 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. e dal Disciplinare di Gara. L’importo di tale cauzione dovrà essere pari al 2% dell’importo a base d’asta. La garanzia coprirà la mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’Appaltatore e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo. L’Aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., una ga- ranzia fideiussoria pari a 10% dell’importo contrattuale, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di A.C.E.M. Alla prestazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva si applica l’Art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( riduzione del 50 % ). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 % la garanzia fideiussoria di cui all’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20 % l'aumento e' di due punti percen- tuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’esecu- zione dei servizi appaltati, nel limite massimo del 75 % dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico. La garanzia fideiussoria di cui all’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei servizi affidati, nonché l’eventuale importo dovuto a seguito dell’applicazione di penali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del cer- tificato di regolare esecuzione dei servizi stessi. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui all’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da par- te di A.C.E.M., che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione provvisoria e definitiva. La DittaL'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, trattandosi di un accordo quadro di rilevanza strategica in quanto attivato nel settore della manutenzione antincendio dei presidi istituzionali aziendali, a corredo dell’offertatutela quindi del personale sanitario in essi operante e della relativa utenza, dovrà presentare e poi perchè è stipulato con un unico operatore economico. La cauzione provvisoria è pari all’uno (1) per cento del prezzo base indicato, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e dell’art. 1 comma quattro del D.L. 76/16.7.2020 e deve essere accompagnata da una cauzione dichiara- zione di impegno, a pena di esclusione, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, così come disciplinato dall’Arta rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affida- tario. 75 Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. e dal Disciplinare di Gara. L’importo di tale cauzione dovrà essere pari al 2% dell’importo a base d’asta. La Codice, la garanzia coprirà provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per fatto dell’Appaltatore e sarà svincolata automaticamente la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al momento di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della sottoscrizione del Contratto medesimogaranzia provvisoria. L’Aggiudicatario dovrà costituireLa garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’Artdell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., una ga- ranzia fideiussoria pari a 10% dell’importo contrattuale, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 195789, comma 2 1 del Codice CivileCodice, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di A.C.E.M. Alla prestazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva si applica l’Art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( riduzione del 50 % ). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 % la garanzia fideiussoria di cui all’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20 % l'aumento e' di due punti percen- tuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’ avvalimento. La garanzia fideiussoria provvisoria è progressivamente svincolata costituita, a misura dell'avanzamento dell’esecu- zione dei servizi appaltati, nel limite massimo scelta del 75 % dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico. La garanzia fideiussoria di cui all’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei servizi affidati, nonché l’eventuale importo dovuto a seguito dell’applicazione di penali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del cer- tificato di regolare esecuzione dei servizi stessi. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui all’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da par- te di A.C.E.M., che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.concorrente:

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione provvisoria e definitiva. La DittaAi sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a corredo dell’offerta, l’aggiudicataria dovrà presentare una prestare cauzione provvisoria, così come disciplinato dall’Art. 75 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. e dal Disciplinare di Gara. L’importo di tale cauzione dovrà essere definitiva per la corretta esecuzione dell’appalto pari al 2% dell’importo a base d’asta. La garanzia coprirà la mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’Appaltatore e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo. L’Aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., una ga- ranzia fideiussoria pari a 10% dell’importo contrattuale, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla aggiudicazione definitiva, nella forma di: • deposito di contante a mezzo delle funzioni di PAGOPA; ovvero, • consegna di originale della preventiva escussione polizza fideiussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'ArtD.Lgs. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di A.C.E.M. Alla prestazione della cauzione provvisoria 50/2016 e di quella definitiva si applica l’Art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( riduzione del 50 % )ss.mm.ii. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 % 10%, la garanzia fideiussoria di cui all’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 % l'aumento e' 20%, l’aumento è di due punti percen- tuali percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata Per le riduzioni, si applica l’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’originale della cauzione, insieme a misura dell'avanzamento dell’esecu- zione dei servizi appaltati, nel limite massimo del 75 % dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e tutte le eventuali certificazioni per le entità anzidettiriduzioni, è automaticodovrà/anno essere trasmesso/e ad ARPA Puglia – U.O.S. Patrimonio ed Economato, in Bari al Corso Trieste n. 27, cap 70126. La garanzia fideiussoria ditta aggiudicataria risponde di cui all’Art. 113 tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei servizi affidati, nonché l’eventuale importo dovuto a seguito dell’applicazione di penali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del cer- tificato di regolare esecuzione dei servizi stessi. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui all’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da par- te di A.C.E.M., che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.rapporto contrattuale:

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Cauzione provvisoria e definitiva. La Ditta, a corredo dell’offerta, dovrà presentare una cauzione provvisoria, così come disciplinato dall’Art. 75 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. e dal Disciplinare Cauzione provvisoria di Gara. L’importo di tale cauzione dovrà essere € 8.800,00 (ottomilaottocento) pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, presentata, con le modalità previste dall’art.75 del D.Lgs. n.163/2006, in contanti o titoli del debito pubblico o mediante fideiussione bancaria o assicurativa. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, non ancora formalmente costituito, la suddetta cauzione, se prestata mediante polizza o fideiussione, dovrà risultare intestata a base d’astatutti i componenti il R.T.C. stessa con specificato espressamente mandanti e mandatari, pena l’esclusione dalla gara. La Ai sensi dell’art.40, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006, le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 usufruiscono del beneficio della riduzione al 50% della cauzione e della garanzia coprirà la mancata sottoscrizione fidejussoria previste dall’art.75 e dall’art.113, comma 1, del Contratto per fatto dell’Appaltatore e sarà svincolata automaticamente al momento citato decreto. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.163/2006, dovrà obbligatoriamente costituire, prima della sottoscrizione del Contratto medesimo. L’Aggiudicatario dovrà costituirecontratto, ai sensi dell’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., una ga- ranzia fideiussoria la cauzione definitiva pari a al 10% dell’importo contrattuale, che contrattuale netto. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'Art. 1957all’art.1957, comma 2 2, del Codice Civile, codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di A.C.E.M. Alla prestazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva si applica l’Art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( riduzione del 50 % ). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 % la garanzia fideiussoria di cui all’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20 % l'aumento e' di due punti percen- tuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’esecu- zione dei servizi appaltati, nel limite massimo del 75 % dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico. La garanzia fideiussoria di cui all’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei servizi affidati, nonché l’eventuale importo dovuto a seguito dell’applicazione di penali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del cer- tificato di regolare esecuzione dei servizi stessi. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui all’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da par- te di A.C.E.M., che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriastazione appaltante.

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