Common use of CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO Clause in Contracts

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO 11.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. L’aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte del servizio (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006); l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006); dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006). 11.2 Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). 11.3 L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €uro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006). L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva. L’A.O. provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del servizio. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006). L’A.O. provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 14 del presente Capitolato. La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO 11.1 Il contratto non può essere cedutoAi sensi dell’art. 105, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti50/2016, è regolata dalle possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite a servizi e forniture – fermo restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. L’aggiudicatario non potrà dare divieto di affidamento in subappalto parte del servizio (comunque non superiore – sino al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante% dell’importo complessivo del contratto. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario  l’Azienda Aggiudicataria dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture del servizio o parti di servizi o forniture parte del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 118105, comma 24, punto 1) D.Lgs. b D. Lgs n. 163/200650/2016); l’aggiudicatario  l’Azienda Aggiudicataria dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 (art 105, comma 4 punto c D. Lgs 50/2016);  l’Azienda Aggiudicataria provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118105, comma 27, punto 3) D. Lgs. n. 163/200650/2016); - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 80 del D. Lgs. Lgs n. 163/200650/2016; - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (artantimafia. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006). 11.2 Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto divieti di cui al presente appalto D.lgs. 159/2011. L’Azienda Aggiudicataria che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale effettuata da ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, partecipanti nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziariaraggruppamento temporaneo, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la società o consorzio. La Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). 11.3 L’autorizzazione provvede al subappalto è rilasciata dall’Azienda rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni (artdalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 118Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornital'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 €uroeuro, detto termine è dimezzato i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 118105, comma 8 18 del D. Lgs. n. 163/2006Lgs 50/2016). L’aggiudicatario eIl Fornitore deve praticare, per suo tramitele prestazioni affidate in subappalto, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenzialigli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, nonché copia del piano di sicurezzacon un ribasso non superiore al venti per cento (art. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori105, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributivacomma 14 D. Lgs n. 50/2016). L’A.O. Il Fornitore provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del servizio. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti contratto fatta eccezione l’ipotesi in cui:  il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  in caso inadempimento da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006). L’A.O. parte dell’appaltatore;  su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o alla fornitura affidatiaffidata, sono stati correttamente eseguiti (art,. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può L'azienda appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 14 19 del presente Capitolato. La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatoriCapitolato Speciale. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118105, comma 919, D. Lgs. n. 163/2006Lgs 50/2016).

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Samples: Fornitura Di Materiale Elettrico

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO 11.1 Il contratto non può essere ceduto1. Ai sensi dell’art. 105, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti50/2016, è regolata dalle possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite ai servizi del presente appalto – fermo restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. L’aggiudicatario non potrà dare divieto di affidamento in subappalto parte del servizio (comunque non superiore – sino al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante% dell’importo complessivo del contratto. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario  il Concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture della fornitura o parti parte di servizi o forniture essa che intende subappaltare o 41 concedere in cottimo (art. 118105, comma 24, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006c D. Lgs, n.50/2016); l’aggiudicatario  il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (art 105, comma 4, punto d, D. Lgs. 50/2016);  l’Operatore Economico Aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Aziendala Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118105, comma 27, punto 3) D. Lgs. n. 163/200650/2016); - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 80 del D. Lgs. Lgs n. 163/200650/2016; - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (artantimafia. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006). 11.2 Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto divieti di cui al presente appalto D.lgs. 159/2011. 2. L’Operatore Economico Aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. 3. Analoga dichiarazione deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale effettuata da ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, partecipanti nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziariaraggruppamento temporaneo, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la società o consorzio. La Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). 11.3 L’autorizzazione provvede al subappalto è rilasciata dall’Azienda rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni (artdalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 118Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornital'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 €uroeuro, detto termine è dimezzato i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 118105, comma 8 18 del D. Lgs. 50/2016). 4. L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (art. 105, comma 14 D. Lgs. n. 163/200650/2016). 5. L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva. L’A.O. L'Appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del serviziocontratto fatta eccezione l’ipotesi in cui:  il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;  su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente. 6. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006). L’A.O. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all’aggiudicatario all’Operatore Economico Aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o alla fornitura affidatiaffidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può L'azienda appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 14 22 del presente Capitolato. La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatoriCapitolato Speciale. 7. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118105, comma 919, D. Lgs. n. 163/200650/2016).

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Samples: Consultation for Preliminary Procurement

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO 11.1 16.1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 all’art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. L’aggiudicatario Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto, o comunque dare in subappalto parte del servizio (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006); l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006); - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006). 11.2 16.2. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). 11.3 16.3. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €uro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006). L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione il documento di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezzavalutazione dei rischi dagli stessi redatto per l’appalto in essere. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva. L’A.O. Ciascuna Azienda Ospedaliera contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del servizio. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006). L’A.O. Ciascuna Azienda Ospedaliera contraente provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 14 16 del presente Capitolato. La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).

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Samples: Capitolato Speciale

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO 11.1 Il contratto non può essere cedutoAi sensi dell’art.105, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito dell’aggiudicatariocomma 2, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. L’aggiudicatario non potrà dare 50/2016, è possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite a servizi e forniture – fermo restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto parte del servizio (comunque non superiore – sino al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante% dell’importo complessivo del contratto. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario • la Ditta aggiudicataria dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture del servizio o parti di servizi o forniture parte del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 118105, comma 24, punto 1b) D.LgsD. Lgs. n. 163/200650/2016); l’aggiudicatario • il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (art. 105, comma 4, lett. c) D. Lgs. 50/2016); • la Ditta aggiudicataria provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Aziendal’ASST, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118105, comma 27, punto 3) D. Lgs. n. 163/200650/2016); - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 80 del D. Lgs. n. 163/200650/2016; - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (artantimafia. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) L’Azienda verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D. Lgs. n. 163/2006). 11.2 Ai sensi dell’art159/2011. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione La Ditta affidataria che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di cui al presente appalto eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale effettuata da ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, partecipanti nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziariaraggruppamento temporaneo, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (artsocietà o consorzio. 3, comma 8, della L. 136/2010). 11.3 L’autorizzazione La ASST provvede al subappalto è rilasciata dall’Azienda rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni (artdalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 118Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornital'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 €uroeuro, detto termine è dimezzato i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della ASST sono ridotti della metà (art. 118105, comma 8 18 del D. Lgs. n. 163/200650/2016). L’aggiudicatario eLa Ditta aggiudicataria deve praticare, per suo tramitele prestazioni affidate in subappalto, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenzialigli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, nonché copia del piano di sicurezzacon un ribasso non superiore al venti per cento (art.105, comma 14 D. Lgs. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva50/2016). L’A.O. L'ASST provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario alla Ditta aggiudicataria del servizio. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti contratto fatta eccezione l’ipotesi in cui: • il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; • in caso inadempimento da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006). L’A.O. parte dell’appaltatore; • su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente La ASST provvederà al pagamento all’aggiudicatario alla Ditta aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o alla fornitura affidatiaffidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può L'ASST potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 14 19 del presente Capitolato. La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatoriCapitolato Speciale. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118art.105, comma 919, D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016).

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CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO 11.1 Il contratto non può essere cedutoAi sensi dell’art. 105, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti50/2016, è regolata dalle possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite a servizi e forniture – fermo restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. L’aggiudicatario non potrà dare divieto di affidamento in subappalto parte del servizio (comunque non superiore – sino al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante% dell’importo complessivo del contratto. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture del servizio o parti di servizi o forniture parte del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 118105, comma 24, punto 1) b D.Lgs, n.50/2016); • il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 163/200650/2016 (art 105, comma 4, punto c, D.Lgs. 50/2016); l’aggiudicatario • l’Aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118105, comma 27, punto 3) D. Lgs. n. 163/200650/2016); - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 80 del D. Lgs. Lgs n. 163/200650/2016; - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (artantimafia. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006). 11.2 Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con L’Azienda verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto divieti di cui al presente appalto D.lgs. 159/2011. L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale effettuata da ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, partecipanti nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziariaraggruppamento temporaneo, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la società o consorzio. La Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). 11.3 L’autorizzazione provvede al subappalto è rilasciata dall’Azienda rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni (artdalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 118Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornital'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 €uroeuro, detto termine è dimezzato i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 118105, comma 8 18 del D. Lgs. 50/2016). Il fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (art. 105, comma 14 D. Lgs. n. 163/200650/2016). L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva. L’A.O. L'appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del servizio. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti contratto fatta eccezione l’ipotesi in cui: • il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; • in caso inadempimento da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006). L’A.O. parte dell’appaltatore; • su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o alla fornitura affidatiaffidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può L'azienda appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 14 19 del presente Capitolato. La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatoriCapitolato Speciale. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118105, comma 919, D. Lgs. n. 163/200650/2016).

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CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO 11.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 all’art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. L’aggiudicatario Ai sensi dell’art.118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto, o comunque dare in subappalto parte del servizio della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006); l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006); dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006). 11.2 . Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). 11.3 . L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €uro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006). L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione il documento di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezzavalutazione dei rischi dagli stessi redatto per l’appalto in essere. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva. L’A.O. ICP provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del servizio. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006). L’A.O. provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 14 del presente Capitolato. La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO 11.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 all’art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. L’aggiudicatario Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto, o comunque dare in subappalto parte del servizio (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltantedell’Ente ospedaliero. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006); l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Aziendal’Ente ospedaliero, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006); - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006). 11.2 . Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio Prefettura -ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). 11.3 . L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda dall’Ente ospedaliero entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. LgsD.Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €uro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006). L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda all’Ente ospedaliero prima dell’avvio del servizio la documentazione il documento di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezzavalutazione dei rischi dagli stessi redatto per l’appalto in essere. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante l’Ente ospedaliero provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva. L’A.O. Ciascun Ente ospedaliero contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del servizio. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006). L’A.O. Ciascuna Ente ospedaliero contraente provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei i contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda L’Ente ospedaliero può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 14 del presente Capitolato. La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO 11.1 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. L’aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte del servizio della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006); l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006); dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006). 11.2 2. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). 11.3 3. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €uro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006). L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio della fornitura la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva. L’A.O. ICP provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del serviziodella fornitura. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006). L’A.O. provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 14 13 del presente Capitolato. La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).

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Samples: Fornitura in Noleggio Di Un Ecografo Multidisciplinare

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO 11.1 Il A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a pena terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. La cessione del credito dell’aggiudicatariodel contraente, di cui all’art.1260 all’art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 106, comma 13, del D.LgsD. Lgs. n.163/2006n. 50/2016. L’aggiudicatario non potrà dare Ove l’ASST determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito. In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all’interno dell’art. 105 del X.X.xx. n. 50/2016. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto parte lavori, servizi o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: a) l'affidatario del servizio (comunque subappalto non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi o e forniture che si intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1subappaltare; d) D.Lgs. n. 163/2006); l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006); dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale esclusione di cui all’artall'articolo 80. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006). 11.2 Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione all’esecuzione del contratto di cui al alla presente appalto procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante l’Ente contraente e la Prefettura-ufficio Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). 11.3 L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €uro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006). L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva. L’A.O. L’Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del servizio. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006). L’A.O. provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto direttamente al subappaltatore previa esibizionesu espressa e congiunta richiesta dell’affidatario del contratto e del subappaltatore. Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della ASST, nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di legge, verificata la professionalità dei soggetti incaricati. Il relativo contratto dovrà essere reso alla ASST, almeno 20 giorni prima dell’avvio dell’esecuzione dell’appalto per la necessaria autorizzazione da parte di quest’ultimo, dell’ASST. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui stazione appaltante. L'aggiudicatario è tenuto responsabile in solido con il subappaltatore in relazione all’operaagli obblighi retributivi e contributivi, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248)276. L’Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo Nelle ipotesi di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamentoal comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui all’artal primo periodo. 14 In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente Capitolato. La partecipazione alla gara comportaarticolo, l’ASST, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, dichiarare risolto di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006)diritto il contratto.

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Samples: Contract for the Supply of an Information System

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO 11.1 Il contratto non può essere cedutoAi sensi dell’art. 118, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 co. 2, del D. Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito dell’aggiudicatario, tutte le prestazioni riferite a servizi e forniture sono subappaltabili o affidabili in cottimo – fermo restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di cui all’art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni divieto di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. L’aggiudicatario non potrà dare affidamento in subappalto parte del servizio (comunque non superiore – sino al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante% dell’importo complessivo del contratto. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture del servizio o parti di servizi o forniture parte del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006, n.163/2006); l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006); - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. Lgs n. 163/2006; insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. Lgs n. 163/2006). 11.2 Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con L’Azienda Ospedaliera verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto divieti di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata XxxxxD.lgs. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art159/2011. 3, comma 8, della L. 136/2010). 11.3 L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda dalla stazione appaltante entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. Lgs n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €uroeuro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. Lgs n. 163/2006). L’aggiudicatario eIl fornitore deve praticare, per suo tramitele prestazioni affidate in subappalto, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenzialigli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, nonché copia del piano di sicurezzacon un ribasso non superiore al venti per cento art. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori118, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributivacomma 4 D. Lgs n. 163/2006). L’A.O. L'appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del serviziocontratto. E’ fatto obbligo al fornitore all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. Lgs n. 163/2006). L’A.O. La stazione appaltante provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o alla fornitura affidatiaffidata, sono stati correttamente eseguiti (art,. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può L'azienda appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 14 23 del presente Capitolato. La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatoriCapitolato Speciale. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. L.vo n. 163/2006). L’ affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. L’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici non si configurano come attività date in subappalto (art. 118, comma 12 D. L.vo n. 163/2006). Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Non è pertanto, considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente, compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda, che comporti il trasferimento dell’intera organizzazione aziendale o di una porzione di essa.

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Samples: Service Agreement

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO 11.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art.116 dall’art. 116 del D. LgsD.lgs. n. 163/2006n.163/2006. La cessione del credito dell’aggiudicatariodel fornitore, di cui all’art.1260 all’art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art.118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006. L’aggiudicatario , l’aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto o comunque dare in subappalto parte del servizio (comunque non superiore al 30%)dell’esecuzione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltantedell’A.O. e sino al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture della fornitura o parti di servizi o forniture parte della fornitura che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. D.L.vo n, 163/2006); l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti 20 giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: : a) della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. L.vo n. 163/2006); ; b) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. L.vo n. 163/2006; insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. L.vo n. 163/2006). 11.2 Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). 11.3 L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda dall’A.O. entro trenta 30 giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. L.vo n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €uroeuro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. L.vo n. 163/2006). L’aggiudicatario eIl fornitore deve praticare, per suo tramitele prestazioni affidate in subappalto, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva. L’A.O. provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del servizio. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatoregli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (un ribasso non superiore al venti per cento art. 118, comma 3, 4 D. Lgs. L.vo n. 163/2006). L’A.O. provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o alla fornitura affidatiaffidata, sono stati correttamente eseguiti (art,. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda L’A.O. può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 14 del presente Capitolato. 11 c.s.. La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. LgsL.vo n. 163/2006). L’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici non si configurano come attività date in subappalto (art. 118, comma 12 D. L.vo n. 163/2006).

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Samples: Fornitura Di Sistemi Multifunzionali

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO 11.1 Il contratto non può essere cedutoAi sensi dell’art. 105, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti50/2016, è regolata dalle possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite ai servizi del presente appalto – fermo restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. L’aggiudicatario non potrà dare divieto di affidamento in subappalto parte del servizio (comunque non superiore – sino al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante% dell’importo complessivo del contratto. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario  il Concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture del servizio o parti di servizi o forniture parte del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 118105, comma 24, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006b D. Lgs, n.50/2016); l’aggiudicatario  il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (art 105, comma 4, punto c, D. Lgs. 50/2016);  l’Impresa Aggiudicataria provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Aziendala Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118105, comma 27, punto 3) D. Lgs. n. 163/200650/2016); - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 80 del D. Lgs. Lgs n. 163/200650/2016; - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (artantimafia. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006). 11.2 Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto divieti di cui al presente appalto D.lgs. 159/2011. L’Impresa aggiudicataria che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale effettuata da ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, partecipanti nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziariaraggruppamento temporaneo, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la società o consorzio. La Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). 11.3 L’autorizzazione provvede al subappalto è rilasciata dall’Azienda rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni (artdalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 118Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornital'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 €uroeuro, detto termine è dimezzato i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 118105, comma 8 18 del D. Lgs. 50/2016). L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (art. 105, comma 14 D. Lgs. n. 163/200650/2016). L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva. L’A.O. L'Appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del servizio. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006). L’A.O. contratto fatta eccezione l’ipotesi in cui: La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all’aggiudicatario all’Impresa Aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o alla fornitura affidatiaffidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può L'azienda appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 14 del presente Capitolato. La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118105, comma 919, D. Lgs. n. 163/200650/2016).

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