Common use of Classificazione del personale Clause in Contracts

Classificazione del personale. I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi. L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato nell’art. 8. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessa. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui all’art. 60. La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione del personale. I lavoratori sono inquadrati in un’unica una scala classificatoria composta dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle articolata su 5 aree professionali nell’ambito di ciascuna delle quali corrispondono 8 sono previsti uno o più livelli retributiviprofessionali distribuiti complessivamente su 12 livelli retribu- tivi con valori minimi tabellari mensili. L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà aree professionali e, in quest’ambito, nei diversi livelli per ciascuna area previsti, è effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili profili, come indicato nell’art. 8sotto indicato. La declaratoria determina, per ciascuna categoriaarea, le caratteristiche ed i requisiti requi- siti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria della mansione nell’area stessa. I profili profili, distribuiti nell’ambito dei livelli, rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale pro- fessionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato - nell’ambito della stessa qualifica – categoria - sulla base delle declaratorie ed declara- torie e utilizzando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di Resta fermo che nessun lavoratore, svolgente mansioni rappresentate dal profilo, potrà essere inquadrato in un livello inferiore a quello a cui all’art. 60il profilo si riferisce. La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti nuova classificazione può determinare dei passaggi di tutte area o di livel- lo; le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utiliz- zando superminimi riconosciuti al dipendente dalle Aziende per motivi strettamente connessi alla professionalità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione del personale. I lavoratori sono inquadrati in un’unica una scala classificatoria composta dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle articolata su 5 aree professionali nell’ambito di ciascuna delle quali corrispondono 8 sono previsti uno o più li- velli professionali distribuiti complessivamente su 12 livelli retributiviretributivi con valori minimi tabellari mensili. L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà aree professionali e, in quest’ambito, nei diversi livelli per ciascuna area previsti, è effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili profili, come indicato nell’art. 8sotto indicato. La declaratoria determina, per ciascuna categoriaarea, le caratteristiche ed e i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria della mansione nell’area stessa. I profili profili, distribuiti nell’ambito dei livelli, rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed e hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale profes- sionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — effet- tuato - nell’ambito della stessa qualifica – categoria - sulla base delle declaratorie ed e utilizzando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di Resta fermo che nessun lavoratore, svolgente mansioni rappresentate dal profilo, potrà essere inquadrato in un livello inferiore a quello cui all’art. 60. La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:profilo si riferisce.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione del personale. I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta L’appartenenza ai livelli è determinata, oltre anche dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi. L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie competenze e profili dalle professionalità come indicato nell’art. 8. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessa. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilorichiamate dall’articolo precedente, anche in relazione ad ai processi da gestire, agli obiettivi/risultati da conseguire ed alla collocazione nel contesto relazionale. L’inquadramento dei lavoratori viene effettuato secondo le seguenti declaratorie generali e profili professionali: Sono inquadrati nel primo livello i lavoratori che svolgono funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri, autonomia d’iniziativa e facoltà di decisione nell’ambito dei programmi stabiliti dal responsabile di unità, con competenze specifiche di elevata professionalità, con ruolo assegnato di gestione di processi o progetti complessi, collocati in un contesto relazionale interno o esterno articolato e non definito, con capacità di promuovere impostazioni e/o innovazioni tecnologichedi prodotto e di processo. Sono altresì inquadrati in tale livello gli specialisti di elevata qualificazione professionale che svolgono funzioni corrispondenti per ampiezza e importanza. Di seguito si propongono le seguenti figure professionali non esaustive: Nell’ambito della unità operativa di appartenenza: - assicura la gestione, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito in autonomia o come coordinatore di un team, di progetti; - fornisce supporto al Dirigente nella conduzione di progetti complessi; - assicura l’interazione con i soggetti anche esterni; - ha la responsabilità della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura qualità di cui all’art. 60. La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti documenti prodotti; - garantisce il coordinamento di tutte le disposizioni risorse eventualmente assegnate (analista di legge contributive progetto e fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:assistente di progetto).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Delle

Classificazione del personale. I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta compo- sta dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi. L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato nell’art. 8. La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche caratteristi- che ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessa. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito nel- l’ambito della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed utilizzando utiliz- zando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui all’artal- l’art. 60. La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti ef- fetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trattamento trat- tamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifichequa- lifiche. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento tratta- mento normativo è il seguente:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Classificazione del personale. Le Parti hanno convenuto una riforma del sistema d’inquadramento professionale. In particolare, a partire dal 1° giugno 2021, in luogo dell’attuale inquadramento fondato su 10 categorie, viene introdotta per i lavoratori rientranti nelle diverse categorie legali di quadri, impiegati ed operai una classificazione unica articolata in 9 livelli ricompresi in 4 campi di responsabilità di ruolo (in luogo delle previgenti mansioni):  D. Ruoli operativi: livelli D1 e D2;  C. Ruoli tecnico specifici: livelli C1, C2 e C3;  B. Ruoli specialistici e gestionali: livelli B1, B2 e B3;  X. Xxxxx di gestione del cambiamento e innovazione: livello A1. Ai fini della classificazione nelle categorie legali di operaio ed impiegato, si tiene conto della prevalenza dell’attività manuale od operativa nell’esercizio del ruolo, indipendentemente dal livello d’inquadramento. Rispetto ai lavoratori c.d. “intermedi” continuano a trovare applicazione i trattamenti in atto. I lavoratori “direttivi” sono inquadrati quelli con funzioni gerarchiche o dotati di autonomia tecnica organizzativa in un’unica scala classificatoria composta dalle categorie indicate all’ottavo comma funzione del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivirelativo livello di inquadramento. L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà nei suddetti 9 livelli è effettuato sulla base delle declaratorie generali e delle esemplificazioni delle figure professionali e relative declaratorie e profili come indicato nell’artarticolazioni definite dall’accordo di rinnovo. 8. La declaratoria determina, per ciascuna categoriaIn particolare, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessa. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito della stessa qualifica – declaratorie generali sono definite sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili esistenti. Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura dei seguenti criteri di cui all’art. 60. La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscaliprofessionalità, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:riferiti al ruolo effettivamente svolto dal lavoratore nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

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