Common use of Clausole elastiche Clause in Contracts

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.u., indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto, con un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano: 1. in caso di xxxxxxxxx complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera unità produttiva; 2. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Clausole elastiche. In applicazione 1. I contratti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto lavoro individuali a tempo parziale di apposite possono recepire l’applicazione delle clausole elastiche relative alla per la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla lavorativa, nonché per la variazione in aumento della durata della prestazione stessa. In deroga a quanto previsto dall’art. 6, comma 6 del D.Lgs. 81/2015, la misura massima dell’aumento di orario non può eccedere il limite del 30% (trenta percento) della normale prestazione annua a tempo parziale. 2. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche ai sensi del precedente comma 1, richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da formalizzato attraverso un patto scritto scritto, anche contestuale al alla stipula del contratto di lavoro. 3. Per la sottoscrizione di tale Nel patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.u., indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto pattoo accordo, con un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, vanno indicate le condizioni e le modalità con di applicazione delle clausole elastiche (ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo), la misura massima dell’aumento, la data di stipulazione e di decorrenza, le quali casistiche in cui il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare (casistiche aggiuntive a quelle previste dall'art 6, comma 2 del D.Lgs. 81/2015), la possibilità di denuncia di cui al successivo art. 38 (modifica del patto) delle modalità di esercizio della stessa nonché di quanto previsto al successivo punto 4). 4. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al precedente comma 3 e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al successivo art. 38 (modifica del patto) non possono integrare in nessun caso gli estremi del provvedimento disciplinare e di giustificato motivo di licenziamento. 5. L'esercizio da parte del datore di lavoro può modificare del potere di variare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite lavorativa a tempo parziale comporta a favore del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per lavoratore un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi. 6. Le ore Limitatamente alla durata della variazione, le modifiche dell’orario di lavoro ordinarie richieste rese in regime di clausola elastica potranno essere, a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuitescelta del lavoratore, relativamente alle sole liquidate o accumulate nella banca delle ore in cui la suddetta variazione viene disposta, secondo il seguente schema: • retribuite con una maggiorazione non inferiore al del 15% della (quindici percento) sulla retribuzione oraria • totalizzate nella banca delle ore, aumentate di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano: 1. in caso di xxxxxxxxx complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera unità produttiva; 2. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario 10 minuti ogni ora di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale.prestata

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.u.costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativolavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto, con patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano: 1. a) in caso di xxxxxxxxx riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera l'azienda o unità produttivaorganizzative autonome dello stessa; 2. b) qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. c) qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite Possono essere concordate clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole relative alla variazione in aumento della du- rata della prestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. In tali casi il con- senso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria o, in assenza, a livello territoriale, da un rappresentante delle organizza- zioni sindacali stipulanti il CCNL. La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al la- voratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 10% da computare sugli ele- menti utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e fe- stivo. La variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro lavorativa è consentita per una quantità annua non superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare per le ore di lavoro prestate in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 15% da patto scritto anche contestuale computare su gli elementi utili al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.u.calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamentonotturno e festivo. Il patto di ammissione lavoratore che abbia aderito alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualoraelastiche, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate previa comunicazione scritta da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto, con un preavviso di almeno un mese. Nel caso 7 giorni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei casi di nuove assunzioni cui al paragrafo “Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, l'applicazione ” e nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, tempo in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità cui essi sussistano: – altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le quali il datore variazioni d’orario; – necessità di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura; – altre fattispecie di impossibilità all’adempimento, di analoga valenza so- ciale rispetto a quelle sopra riportate, e variarne come tali congiuntamente ricono- sciute in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche è tenuto a darne comunicazione al sede aziendale tra Direzione e RSU ovvero tra azienda e lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano: 1. in caso di xxxxxxxxx complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera unità produttiva; 2. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturaleinteressato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le 1. Le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite possono concordare clausole elastiche relative alla per la variazione della collocazione temporale e della durata in aumento della prestazione lavorative a tempo parziale. 2. In tal caso, il consenso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso un patto scritto, anche contestualmente alla stipula del contratto di lavoro. 3. Nell’accordo devono essere indicate: - le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o relative sostitutivo che danno luogo all’applicazione delle clausole elastiche; - la data di stipulazione; - le modalità della prestazione; - i casi in cui è possibile il ripensamento da parte del lavoratore. 4. Il rifiuto del dipendente di sottoscrivere il patto non può, in ogni caso, integrare un giustificato motivo di licenziamento, né può essere oggetto di sanzione disciplinare. 5. Nel caso di cui al precedente comma 1 il datore di lavoro deve illustrare alla RSA ove esistente e al lavoratore la necessità di ricorso alle clausole elastiche con preavviso di almeno due giorni. 6. Le ore di lavoro prestate in regime di clausole elastiche con una variazione in aumento della durata della prestazione stessadell’orario inizialmente concordato sono retribuite con una maggiorazione del 30% mentre le ore svolte secondo una differente collocazione temporale sono remunerate con una maggiorazione del 10%, 7. La disponibilità allo Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e con clausole elastiche richiede il consenso un preavviso di due mesi in favore del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto datore di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto , il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.u., indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il potrà denunciare il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto cui al precedente comma 2. in forma scritta, accompagnando alla denuncia l'indicazione di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, almeno una delle seguenti documentate ragioni: - gravi esigenze di carattere familiare; - esigenza di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione certificata dal competente servizio sanitario pubblico; - attività di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, studio e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto, con un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata formazione così come disciplinate dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano: 1. in caso ; - instaurazione di xxxxxxxxx complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera unità produttiva; 2. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturalealtra causa lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, c.c.n.l. Per I Dipendenti Del Terziario: Commercio, Distribuzione E Servizi

Clausole elastiche. In applicazione 1. I contratti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto lavoro individuali a tempo parziale di apposite possono recepire l’applicazione delle clausole elastiche relative alla per la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla lavorativa, nonché per la variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La misura massima dell’aumento di orario non può eccedere il limite del 30% (trenta percento) della normale prestazione annua a tempo parziale. 2. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche ai sensi del precedente comma 1, richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da formalizzato attraverso un patto scritto scritto, anche contestuale al alla stipula del contratto di lavoro. 3. Per la sottoscrizione di tale Nel patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.u., indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto pattoo accordo, con un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, vanno indicate le condizioni e le modalità con di applicazione delle clausole elastiche (ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo), la misura massima dell’aumento, la data di stipulazione e di decorrenza, le quali casistiche in cui il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare (casistiche aggiuntive a quelle previste dall'art 6, comma 2 del D.Lgs. 81/2015), la possibilità di denuncia di cui al successivo art. 43 (modifica del patto) delle modalità di esercizio della stessa nonché di quanto previsto al successivo punto 4). 4. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al precedente comma 3 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al successivo art. 43 (modifica del patto) non possono integrare in nessun caso gli estremi del provvedimento disciplinare e di giustificato motivo di licenziamento. 5. L'esercizio da parte del datore di lavoro può modificare del potere di variare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite lavorativa a tempo parziale comporta a favore del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per lavoratore un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi. 6. Le ore Limitatamente alla durata della variazione, le modifiche dell’orario di lavoro ordinarie richieste rese in regime di clausola elastica potranno essere, a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuitescelta del lavoratore, relativamente alle sole liquidate o accumulate nella banca delle ore in cui la suddetta variazione viene disposta, secondo il seguente schema: • retribuite con una maggiorazione non inferiore al del 15% della (quindici percento) sulla retribuzione oraria • totalizzate nella banca delle ore, aumentate di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano: 1. in caso di xxxxxxxxx complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera unità produttiva; 2. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario 10 minuti ogni ora di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale.prestata

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le (1) Le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite possono concordare clausole elastiche relative alla per la variazione della collocazione temporale e della durata in aumento della prestazione lavorative a tempo parziale. (2) In tal caso, il consenso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso un patto scritto, anche contestualmente alla stipula del contratto di lavoro. (3) Nell’accordo devono essere indicate: - le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o relative sostitutivo che danno luogo all’applicazione delle clausole elastiche; - la data di stipulazione; - le modalità della prestazione; - i casi in cui è possibile il ripensamento da parte del lavoratore. (4) Il rifiuto del dipendente di sottoscrivere il patto non può, in ogni caso, integrare un giustificato motivo di licenziamento, né può essere oggetto di sanzione disciplinare. (5) Nel caso di cui al precedente comma 1 il datore di lavoro deve illustrare alla RSA ove esistente e al lavoratore la necessità di ricorso alle clausole elastiche con preavviso di almeno due giorni. (6) Le ore di lavoro prestate in regime di clausole elastiche con una variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo dell’orario inizialmente concordato sono retribuite con una maggiorazione del 30% mentre le ore svolte secondo una differente collocazione temporale sono remunerate con una maggiorazione del 10%, (7) Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e con clausole elastiche richiede il consenso un preavviso di due mesi in favore del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto datore di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto , il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.u., indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il potrà denunciare il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto cui al precedente comma 2 in forma scritta, accompagnando alla denuncia l'indicazione di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, almeno una delle seguenti documentate ragioni: - gravi esigenze di carattere familiare; - esigenza di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione certificata dal competente servizio sanitario pubblico; - attività di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, studio e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto, con un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata formazione così come disciplinate dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano: 1. in caso ; - instaurazione di xxxxxxxxx complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera unità produttiva; 2. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturalealtra causa lavorativa.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Settore Turismo E Pubblici Esercizi

Clausole elastiche. In applicazione 1. Nei contratti di quanto previsto dalla normativa vigente in materiatipo verticale e misto, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto del rapporto di lavoro a tempo parziale di apposite possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione stessalavorativa annua concordata. 2. La disponibilità allo svolgimento del rapporto Le ore di lavoro a tempo parziale con seguito dell'applicazione delle clausole elastiche richiede che determinino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. Art. ... 1. Le maggiorazioni previste dai precedenti articoli ... e non rientrano nella retribuzione ed escludono il consenso computo del lavoratore e deve risultare compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. 2. In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai precedenti commi del presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.ucorrispondere per quote mensili., indicato dal lavoratore medesimo 3. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari. 4. Il patto L'atto scritto di ammissione alle clausole elastiche flessibili od elastiche, deve prevedere a favore il diritto del lavoratore di denunciare il diritto patto stesso, durante il corso di rinunciare svolgimento del rapporto di lavoro a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal Servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all'art. 124 del presente c.c.n.l. debitamente certificate comprovate. 5. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto, dovrà essere accompagnata da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione preavviso di almeno un nuovo rapporto lavorativomese. 6. Per poter presentare tale rinunciaA seguito della denuncia di cui al comma precedente, è necessario che sia portata a conoscenza viene meno la facoltà del datore di lavoro con atto scrittodi variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto pattoovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. 7. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.". Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratoreDopo l'art. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali 72 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è inserito il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parzialeseguente: "Part-time week-end Art. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:... 1. in caso di xxxxxxxxx complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera unità produttiva; 2. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario Possono essere stipulati contratti di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere a tempo parziale della durata di modifica strutturalealmeno otto ore settimanali, per il fine settimana, con studenti. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausole elastiche. 1. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. 2. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. 3. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.u.costituita, indicato dal lavoratore medesimo. 4. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. 5. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto, con patto e dato da un preavviso di almeno un mese. 6. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. 7. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. 8. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. 9. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. 10. Le maggiorazioni non si applicano: 1. a) in caso di xxxxxxxxx complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera l'intero studio medico o unità produttivaorganizzative autonome dello stesso; 2. b) qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. c) qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale.

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Samples: CCNL

Clausole elastiche. In applicazione Le parti del contratto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto lavoro a tempo parziale di apposite possono concordare clausole elastiche flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative prestazione; nei rapporti a tempo parziale verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scritto anche successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione stessalavorativa ovvero aumentarne la durata comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 48 ore. La disponibilità allo Per le sole ore prestate al di fuori degli orari concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, in regime di clausola flessibile, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. Per lo svolgimento delle ore lavorative aggiuntive richieste in regime di clausole elastiche, al di fuori degli orari concordati, compete al lavoratore quanto previsto al comma precedente incrementata di un ulteriore 1,5%. In caso di gravi motivi personali, ovvero comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive aziendali si potrà pervenire ad una sospensione temporanea della clausola flessibile o della clausola elastica. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto nei seguenti casi: • comprovata instaurazione di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.u., indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, altra attività lavorativa; • esigenze di tutela della salute debitamente salute, certificate dal servizio sanitario pubblico; • esigenze legate alla maternità e paternità; • esigenze personali legate a gravi motivi familiari di cui alla legge n. 53/2000. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione preavviso di armeno un nuovo rapporto lavorativomese. Per poter presentare tale rinunciaA seguito della denuncia di cui al comma precedente, è necessario che sia portata a conoscenza viene meno la facoltà del datore di lavoro con atto scrittodi variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto pattoovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche potrà essere inserita nella lettera non integra gli estremi del giustificato motivo di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratorelicenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la La variazione della collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore dà diritto alla compensazione nei casi in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano: 1. in caso di xxxxxxxxx complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera unità produttiva; 2. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturaleinteressato per sue necessità o scelte.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite Possono essere concordate clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative di lavoro e alla variazione in aumento della durata della prestazione stessaprestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede In tali casi il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore può richiedere l'assistenza di farsi assistere da un componente della rappresentanza Rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.u.unitaria o, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere in assenza, a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualoralivello territoriale, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione rappresentante delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. La facoltà di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con atto scritto, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto, con un preavviso di almeno un mese7 giorni lavorativi. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la variazione della collocazione temporale della prestazione al lavoratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura omnicomprensiva pari al 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e variarne festivo. La variazione in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che della durata della prestazione lavorativa è consentita per una quota annua non può eccedere il limite del 25% superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore parziale e per le ore di lavoro modifichi prestate in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura omnicomprensiva pari al 15% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le straordinario, notturno e festivo. Il lavoratore che abbia aderito alle clausole elastiche è tenuto a darne elastiche, previa comunicazione al lavoratore scritta da presentare con preavviso di almeno 2 7 giorni lavorativi. Le ore lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore tempo in cui essi sussistano: - altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni di orario; - necessità di assistere i genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; - necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; - partecipazione a corsi di studio per il conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea la suddetta variazione viene dispostacui frequenza sia incompatibile con le variazioni di orario; - necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura; - altre fattispecie di impossibilità all'adempimento, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNLanaloga valenza sociale rispetto a quelle sopra riportate, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiticome tali congiuntamente riconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.S.U., ovvero in sede territoriale tra le Organizzazioni stipulanti il c.c.n.l. Le maggiorazioni non si applicano: 1. in caso di xxxxxxxxx complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera unità produttiva; 2. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturaleovvero tra azienda e interessato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausole elastiche. In applicazione 1) Nell’ambito della contrattazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materiasecondo livello, territoriale e aziendale, le Parti stipulanti il presente C.C.N.L. potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. 2) L’accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto. 3) Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni. 4) Le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto del rapporto di lavoro a tempo parziale di apposite possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 25% della prestazione stessalavorativa annua concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto Le ore di lavoro a tempo parziale con seguito dell’applicazione delle clausole elastiche richiede che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con un'indennità annuale pari ad un massimo di 120 euro non cumulabili, liquidabili entro il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.u30 giugno dell’anno successivo., indicato dal lavoratore medesimo. 5) L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto , né l'adozione di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere provvedimenti disciplinari. 6) Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a favore 5, del lavoratore il diritto decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ovvero in quelle di rinunciare a tale accordo qualoracui all'articolo 10, perdurante l'operatività del tempo parzialeprimo comma, sopravvenganodella legge 20 maggio 1970, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale rinuncian. 300, è necessario che sia portata a conoscenza del datore riconosciuta la facoltà di lavoro con atto scritto, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto pattorevocare il consenso prestato alla clausola elastica, con un preavviso di almeno un mese. Nel caso . 7) A seguito dell’esercizio del diritto di nuove assunzioni a tempo parzialecui al comma precedente, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il viene meno la facoltà del datore di lavoro può modificare di variare la collocazione temporale della prestazione e variarne lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le applicazione delle clausole elastiche è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano: 1. in caso di xxxxxxxxx complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera unità produttiva; 2. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturaleelastiche.

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Samples: Accordo Di Rinnovo

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2015 si demanda alle Parti interessate potranno prevedere l'inserzione la possibilità di inserire nel contratto a tempo parziale parziale, anche nelle ipotesi di apposite contratto di lavoro a termine: - clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessasua durata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole clauso elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.u., indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto, con un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche la disponibilità a tale variabilità dell’orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena In applicazione di nullità, le condizioni e le modalità con le quali quanto previsto dall’articolo 6 comma 4 del D.Lgs n. 81/2015 il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la duratadell’orario ovvero variare, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile predeterminabile, in aumento la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche è tenuto a darne comunicazione durata della prestazione lavorativa • comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso preavviso: - di almeno 2 5 giorni lavorativi. Le ore ; - comunque non inferiore a 2 giorni, in presenza di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con particolari esigenze organizzative e produttive; • erogando al lavoratore una maggiorazione non inferiore al del: - 15% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di fatto ai sensi del presente CCNLcui all’art. 29, che è comprensiva dell'incidenza dell’incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti contrattuali e differitidi legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; - 20% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all’art. Le maggiorazioni 29, che è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso. Quanto sopra non si applicano: 1. applica: - in caso di xxxxxxxxx riassetto complessivo dell'orario dell’orario di lavoro, che interessi l'intera l’intera azienda o unità produttiva; 2. organizzative autonome della stessa; - qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell’orario precedentemente accettata unicamente dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale.momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni:

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Samples: Collective Labor Agreement

Clausole elastiche. In 1) Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le Parti stipulanti il presente C.C.N.L. potranno concordare, con specifico patto scritto, le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le dall’art. 6 del D.Lgs. 81/2015 e nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. 2) L’accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto. 3) Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni. 4) Le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto del rapporto di lavoro a tempo parziale di apposite possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 25% della prestazione stessalavorativa annua concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto Le ore di lavoro a tempo parziale con seguito dell’applicazione delle clausole elastiche richiede che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con un'indennità annuale pari ad un massimo di 120 euro non cumulabili, liquidabili entro il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.u31 dicembre dell’anno successivo., indicato dal lavoratore medesimo. 5) L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto , né l'adozione di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere provvedimenti disciplinari. 6) Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a favore 5, del lavoratore il diritto decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ovvero in quelle di rinunciare a tale accordo qualoracui all'articolo 10, perdurante l'operatività del tempo parzialeprimo comma, sopravvenganodella legge 20 maggio 1970, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale rinuncian. 300, è necessario che sia portata a conoscenza del datore riconosciuta la facoltà di lavoro con atto scritto, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto pattorevocare il consenso prestato alla clausola elastica, con un preavviso di almeno un mese. Nel caso . 7) A seguito dell’esercizio del diritto di nuove assunzioni a tempo parzialecui al comma precedente, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il viene meno la facoltà del datore di lavoro può modificare di variare la collocazione temporale della prestazione e variarne lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le applicazione delle clausole elastiche è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano: 1. in caso di xxxxxxxxx complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera unità produttiva; 2. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturaleelastiche.

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Samples: Collective Labor Agreement

Clausole elastiche. In applicazione (1) Nei contratti di quanto previsto dalla normativa vigente in materiatipo verticale e misto, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto del rapporto di lavoro a tempo parziale di apposite possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto lavorativa annua concordata. (2) Le ore di lavoro a tempo parziale con seguito dell’applicazione delle clausole elastiche richiede che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. (1) Le maggiorazioni previste dai precedenti articoli …. e …. non rientrano nella retribuzione ed escludono il consenso computo del lavoratore e deve risultare compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. (2) In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai precedenti commi del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita o della r.s.ucorrispondere per quote mensili., indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale (3) L’eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto , né l’adozione di provvedimenti disciplinari. (4) L’atto scritto di ammissione alle clausole elastiche flessibili od elastiche, deve prevedere a favore il diritto del lavoratore di denunciare il diritto patto stesso, durante il corso di rinunciare svolgimento del rapporto di lavoro a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’articolo 124 del presente CCNL debitamente certificate comprovate. (5) La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto, dovrà essere accompagnata da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali preavviso di almeno un mese. (congedi per gravi motivi familiari6) ovvero l'instaurazione A seguito della denuncia di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale rinunciacui al comma precedente, è necessario che sia portata a conoscenza viene meno la facoltà del datore di lavoro con atto scrittodi variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto pattoovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. (7) Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese. Nel caso Dopo l’articolo 72 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è inserito il seguente: PART TIME WEEK-END (1) Possono essere stipulati contratti di nuove assunzioni lavoro a tempo parzialeparziale della durata di almeno otto ore settimanali, l'applicazione per il fine settimana, con studenti. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di clausole elastiche lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere inserita nella lettera frazionata nell'arco della giornata. Dopo il capo IX è inserito il seguente: CAPO X – APPALTO DI SERVIZI Articolo ……… (1) L’azienda quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, al fine di informarle in merito ai seguenti punti: - attività che vengono conferite in appalto; - lavoratori che vengono coinvolti in tale processo; - assunzione edel rischio di impresa da parte dell’appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale; - l’esercizio da parte dell’appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. (2) Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1. (3) Entro tale termine su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a raggiungere intese in tal casomerito agli obiettivi sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la duratamantenimento dell’unicità contrattuale, nonché la misura massima dell'aumento, il trattamento da applicare ai dipendenti che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene dispostagià prestavano servizio presso l’azienda appaltante, con una maggiorazione non inferiore particolare riferimento agli eventuali servizi offerti ai lavoratori della stessa. (4) Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano: comma 1. in caso di xxxxxxxxx complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera unità produttiva; 2. qualora Oltre tale periodo le parti riprenderanno la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro; 3. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturalepropria libertà d’azione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro