Common use of Clausole elastiche Clause in Contracts

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituitacostituita o della r.s.u., indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 annilavorativo. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da patto, con un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a 57 tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, elastiche è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Del Terziario, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Del Terziario

Clausole elastiche. In applicazione L’azienda e il lavoratore possono pattuire per iscritto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materiadai contratti collettivi, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative lavorativa ovvero alla variazione in aumento della durata della prestazione stessasua durata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto In questa ipotesi, il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il ha diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da ad un preavviso di almeno un mesedue giorni lavorativi, fatte salve intese differenti tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, come previsto dai contratti collettivi. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato dall’azienda non disciplini le clausole elastiche, le parti possono pattuirle per iscritto avanti le commissioni di nuove assunzioni a tempo parzialecertificazione, l'applicazione con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato o da un consulente del lavoro. In questo caso le clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione eprevedono, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, : • le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento aumentarne la durata, nonché ; • la la misura percentuale massima dell'aumento, di aumento di durata che non può in ogni caso eccedere il limite del 2525 % della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora Il lavoratore al quale viene aumentata la durata della prestazione lavorativa ha diritto ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto. Si segnala, infine, che il prestatore di lavoro ha diritto a revocare il consenso prestato per la clausola elastica e che il suo rifiuto a concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento96. 96 Art. 6, Dlgs 81/2015 Un rapporto di lavoro a tempo pieno può essere trasformato in rapporto di lavoro part-time su accordo delle parti risultante da atto scritto97. L’opposizione del lavoratore a tale trasformazione ovvero alla trasformazione da part-time a full time, non costituisce giustificato motivo di licenziamento98. La legge prevede determinati casi in cui esiste un diritto ovvero una priorità nella trasformazione del rapporto da full-time a part-time. Hanno diritto alla trasformazione i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa (eventualmente connessa agli effetti invalidanti di terapie salvavita) accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. Nel caso il lavoratore lo richieda, il rapporto di lavoro a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno. Ha, invece, una priorità nella trasformazione • il lavoratore il cui coniuge, figli o genitore sia affetto da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; • il lavoratore che assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104, che abbia bisogno di assistenza continua in quanto non in grado di compiere atti della vita quotidiana; • il lavoratore con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi della Legge 104/1992. Inoltre, il prestatore di lavoro in luogo al congedo parentale ovvero entro i limiti del congedo ancora spettante può chiedere, per una sola volta, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50%. In questa ipotesi l’azienda è tenuta a trasformare il rapporto entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. Esiste poi in capo ai lavoratori che hanno trasformato il loro rapporto di lavoro da full time a part-time un diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. Si ricorda, infine, che il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario in caso di lavoro adottando assunzione di personale a tempo parziale ha l’obbligo di darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto full time occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’azienda, nonché a prendere in considerazione le clausole elastiche, è tenuto domande di trasformazione part time dei rapporti dei dipendenti occupati a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:tempo pieno99.

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Samples: www.assolombarda.it

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti Parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della aumentodella durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso ilconsenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero ), l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 2550% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa e le variazioni in aumento della durata della prestazione comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10%. La suddetta disciplina non si applica: in caso di xxxxxxxxx complessivo dell'orario di lavoro; qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile lavoro; qualora la collocazione temporale modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al sia stata accettata dal lavoratore con preavviso ed abbiacarattere di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:modifica strutturale.

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Samples: Contratto a Tempo Parziale

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti Parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero ), l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 2550% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la Le variazioni della collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando della prestazione lavorativa e le clausole elastichevariazioni in aumento della durata della prestazione comportano, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativiper il periodo in cui le variazioni stesse vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10%. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni disciplina non si applicanoapplica:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite Possono essere concordate clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole relative alla variazione in aumento della du- rata della prestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. In tali casi il con- senso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria o, in assenza, a livello territoriale, da un rappresentante delle organizza- zioni sindacali stipulanti il CCNL. La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al la- voratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 10% da computare sugli ele- menti utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e fe- stivo. La variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale lavorativa è consentita per una quantità annua non superiore al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, 25 per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore parziale e per le ore di lavoro modifichi prestate in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 15% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le straordinario, notturno e festivo. Il lavoratore che abbia aderito alle clausole elastiche, è tenuto a darne previa comunicazione al lavoratore scritta da presentare con un preavviso di almeno 2 7 giorni lavorativi. Le ore lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei casi di lavoro ordinarie richieste cui al paragrafo “Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a seguito dell'applicazione tempo parziale” e nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore tempo in cui la suddetta variazione viene dispostaessi sussistano: – altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni d’orario; – necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura; – altre fattispecie di impossibilità all’adempimento, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNLanaloga valenza so- ciale rispetto a quelle sopra riportate, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:come tali congiuntamente ricono- sciute in sede aziendale tra Direzione e RSU ovvero tra azienda e lavoratore interessato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 5 Febbraio 2021 Per I Lavoratori Addetti All’industria Metalmeccanica Privata E Alla Installazione Di Impianti

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite Possono essere concordate clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o relative misto, anche clausole rela- tive alla variazione in aumento della durata della prestazione stessaprestazione, nel ri- spetto di quanto di seguito previsto. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede In tali casi il consenso del lavoratore e lavo- ratore deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore può richiedere l'assistenza di farsi assistere da un componente della rappresentanza la Rappresentanza sindacale aziendale ove costituitaunitaria o, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere in assenza, a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualoralivello territoriale, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione rappresen- tante delle organizzazioni sindacali stipulanti il C.c.n.l.. La facoltà di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza procedere alla variazione della prestazione lavora- tiva ai sensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese7 giorni lavorativi. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la variazione della collocazione temporale della prestazione presta- zione al lavoratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiora- zioni per lavoro straordinario, notturno e variarne festivo. La variazione in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che della durata della prestazione lavorati- va è consentita per una quantità annua non può eccedere il limite del 25% superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parzialeparziale e per le ore di la- voro prestate in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 15% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le Il lavoratore che abbia aderito alle clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore previa co- municazione scritta da presentare con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore 7 gior- ni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei casi di lavoro ordinarie richieste cui al paragrafo “Richiesta del la- voratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a seguito dell'applicazione tempo parziale” e nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore tempo in cui la suddetta variazione viene dispostaessi sussistano: – altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni d’orario; – necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le varia- zioni pattuite a terapie o cicli di cura; – altre fattispecie di impossibilità all’adempimento, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNLanaloga valenza sociale rispetto a quelle sopra riportate, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiticome tali congiun- tamente riconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.s.u. Le maggiorazioni non si applicano:ovvero tra azienda e lavoratore interessato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti All’industria Metalmec Canica Privata E Alla Installazione Di Impianti

Clausole elastiche. In applicazione Se previsto all’atto dell’assunzione o con successivo accordo sottoscritto tra datore di quanto previsto dalla normativa vigente in materialavoro e lavoratore, Tale percentuale potrà essere modificata a livello aziendale, dopo intese con le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto XX.XX. di cui all’articolo 77. L’assunzione di personale a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro parziale, sia esso a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore determinato che a tempo indeterminato, può essere effettuata anche per motivate esigenze della struttura e deve risultare da patto atto scritto anche contestuale nel quale siano indicati: - il periodo di prova per i nuovi assunti, corrispondente a quello per i lavoratori assunti a tempo pieno; - la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell’orario con riferimento, secondo la tipologia di part time, al contratto giorno, alla settimana, al mese, all’anno, comunque non inferiore a 1/3 dell’orario di lavoro. Per lavoro previsto per il tempo pieno; - la sottoscrizione di tale patto qualifica assegnata e il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamentocorrispondente trattamento economico e normativo. Il patto trattamento economico, ivi compresi i trattamenti accessori, gli automatismi di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere carriera ed ogni indennità a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali qualsiasi titolo erogata viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva alla il datore di lavoro lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato in apposito patto scritto, può modificare variare la collocazione temporale della prestazione e variarne lavorativa a tempo parziale. Nella stipula del patto il lavoratore che lo richiede può farsi assistere da rappresentanti delle XX.XX, anche aziendali, a cui conferisce mandato. In tale patto le parti devono stabilire: in aumento la duratacaso di tempo parziale orizzontale, nonché la la misura massima dell'aumentoun arco temporale della giornata, in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese o all’anno, all’interno dei quali può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e, contestualmente, definire i tempi di preavviso, che non può eccedere possono essere inferiori a 2 giorni. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà superare il limite del 25% 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il la variazione sia richiesta dal datore di lavoro modifichi lavoro, si compenserà la prestazione con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5, del d.lgs. 81/2015 ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, minore durata della prestazione lavorativa effettiva. In caso di tempo parziale verticale con prestazione piena, tutte le indennità di turno e di presenza vengono corrisposte in misura integrale per l’intera giornata di lavoro. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro adottando prestate nell’anno. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 50 ore, retribuite con le clausole elastichemaggiorazioni di cui all’articolo 59. Nel caso di tempo parziale orizzontale è ammessa la prestazione di lavoro oltre l’orario concordato nel limite massimo individuale di due ore giornaliere e con un limite massimo individuale di 120 ore annue. La prestazione aggiuntiva può essere richiesta per garantire la continuità delle prestazioni all’utenza e/o qualora la struttura sanitaria versi in particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti brevi assenze per malattia, e/o infortunio, e/o maternità, e/o ferie, e/o aspettativa di altri dipendenti. della legge 20 maggio 1970, n. 300, è tenuto riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il lavoratore può richiedere la sospensione delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute. Ulteriori situazioni che consentano la revoca o la sospensione del consenso, potranno essere individuate in sede di contrattazione decentrata Trasformazione del rapporto di lavoro Fatte salve le ipotesi disciplinate all’art. 8, comma 3 e 7 d.lgs. 81/2015 e all’art. 24, comma 6 d.lgs. 80/2015, su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativitempo pieno in rapporto a tempo parziale. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, supplementari giornaliere saranno retribuite con una maggiorazione non inferiore pari al 15% della retribuzione oraria globale dovuta di fatto cui all’art.58. L’eventuale rifiuto di prestazioni straordinarie o supplementari non integra gli estremi di giustificato motivo di licenziamento e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale e viceversa ha diritto di precedenza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro in essere. Priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro Nei casi disciplinati dall’art. 8, commi 4 e 5 d.lgs. 81/2015 i lavoratori hanno diritto di precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Fermo restando quando previsto nei commi precedenti, la struttura, in caso di stipula di nuovi contratti p/time terrà in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo criteri di priorità: 1. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà 2. assistenza diretta e continuativa nei confronti di parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente affetti da gravi patologie o infermità Il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato in apposito patto scritto, può variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia orizzontale che verticale; nella stipula del patto il lavoratore che lo richiede può farsi assistere da un componente della rappresentanza sindacale aziendale. In tale patto le part i devono stabilire: in caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale della giornata, in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese o all’anno, all’interno dei quali può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e, contestualmente, definire i tempi di preavviso, che non possono essere inferiori a 2 giorni. Inoltre, in tale patto potrà essere concordata la clausola di ripensamento. Qualora la variazione sia richiesta dal datore di lavoro, si compenserà la prestazione con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si 3. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di fatto, comprese le unioni civili; 4. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai sensi 3 anni; 5. Coloro che devono seguire terapie mediche a carattere continuativo oppure terapie di recupero per tossicodipendenza e/o etilismo, debitamente e preventivamente certificate e predisposti da strutture sanitarie accreditate e per tutta la durata del presente CCNLprogetto di recupero 6. Il personale femminile al rientro della maternità per un periodo predeterminato, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti fino al compimento di tre anni del bambino, senza successiva variazione temporale dell’orario di lavoro e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:con automatico ripristino dell’orario a tempo pieno allo scadere del periodo, salva diversa scelta della lavoratrice 7.Partecipazione certificata a corsi di formazione e/o di studio in ambito sanitario, per tutta la durata del corso legale di formazione e/o di studio.

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Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

Clausole elastiche. In applicazione Le parti del contratto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto lavoro a tempo parziale di apposite possono concordare clausole elastiche flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative prestazione; nei rapporti a tempo parziale verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da atto scritto anche successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione stessalavorativa ovvero aumentarne la durata comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 48 ore. La disponibilità allo Per le sole ore prestate al di fuori degli orari concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, in regime di clausola flessibile, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. Per lo svolgimento delle ore lavorative aggiuntive richieste in regime di clausole elastiche, al di fuori degli orari concordati, compete al lavoratore quanto previsto al comma precedente incrementata di un ulteriore 1,5%. In caso di gravi motivi personali, ovvero comprovate ragioni tecnico, organizzative e produttive aziendali si potrà pervenire ad una sospensione temporanea della clausola flessibile o della clausola elastica. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti casi: • comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; • esigenze di tutela della salute, certificate dal servizio sanitario pubblico; • esigenze legate alla maternità e paternità; • esigenze personali legate a gravi motivi familiari di cui alla legge n. 53/2000. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di armeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto un preavviso di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di almeno un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimomese. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione alla sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamentolicenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela La variazione della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore dà diritto alla compensazione nei casi in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:sia richiesta dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materiaL'articolo 46 del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha introdotto, limitatamente al part-time verticale e misto, la facoltà per le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel del contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative lavoro di stipulare una clausola elastica relativa cioè alla variazione in aumento della prestazione lavorativa. Tale clausola si differenzia dalla clausola flessibile perché non concerne dunque, semplicemente, la collocazione del monte ore concordato ma attiene invece alla possibilità – vietata dalla normativa previgente – di ampliare il numero di ore concordato. La clausola elastica è regolamentata dalla medesima disciplina prevista per la clausola flessibile ma all'autonomia collettiva è demandata, oltre che la regolamentazione delle condizioni e modalità di esercizio del potere datoriale di variare in aumento la prestazione lavorativa, anche l'individuazione dei limiti entro cui è legittimo il ricorso al lavoro elastico. In assenza di regolamentazione collettiva tali limiti devono essere previsti dalle parti del contratto individuale che stipulino il patto avente ad oggetto la clausola elastica. La clausola elastica determina un incremento definitivo della quantità della prestazione, a differenza dello straordinario o del supplementare ove si verifica un aumento temporaneo della prestazione, riferito ad ogni singola giornata nella quale viene richiesta una prestazione aggiuntiva. Tale incremento può ovviamente essere delimitato nel tempo e potrebbe anche essere solo eventuale. Datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi per trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Il rifiuto da parte del lavoratore di trasformare il rapporto non integra in nessun caso un giustificato motivo di licenziamento [20]. L'accordo con cui le parti stabiliscono la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e deve essere convalidato davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio non essendo più prevista la facoltà per il lavoratore di richiedere l'assistenza di un rappresentante sindacale in azienda da lui indicato [21]. L'atto di convalida ben può intervenire successivamente alla stipula dell'accordo e non presuppone la necessaria presenza del lavoratore. Nell' ipotesi di trasformazione a tempo pieno di un rapporto a tempo parziale, così come nell'ipotesi di aumento o diminuzione definitivi della durata della prestazione stessadedotta nel contratto, non sono previsti obblighi di forma né di convalida in sede amministrativa. Si ricorda, peraltro, che l'articolo 4 bis, comma 5, del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 2002, la cui entrata in vigore è subordinata all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, prevede l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni, ai servizi competenti, la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno[22]. [19] Cfr. Circ. Min.Lav. n. 37/93 [20]Articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera [21]Articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera [22] Cfr. Circ. Min. Lav. del 24 novembre 2003, n. 37. La disponibilità allo svolgimento nuova disciplina legale del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore ha abolito il diritto legale di rinunciare precedenza per la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso pieno nell'ipotesi di nuove assunzioni a tempo parzialepieno, l'applicazione per mansioni uguali o equivalenti in unità produttive site nello stesso ambito comunale [23]. Tale diritto, però, può essere inserito dalle parti nel contratto individuale [24]. E' rimasta invariata la precedente regolamentazione del diritto di precedenza nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale eccezion fatta per il venir meno dell'obbligo legale, da parte del datore di lavoro, di motivare adeguatamente l'eventuale rifiuto a fronte di una specifica richiesta del lavoratore [25]. Ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati nell'organico. aziendale in proporzione al tempo effettivo di lavoro. A tal fine dunque occorre considerare anche l'eventuale lavoro supplementare o quello prestato in virtù di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:.

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Samples: pariopportunitafaenza.racine.ra.it

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese6. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche potrà queste possono essere inserita nella lettera pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di assunzione ecertificazione, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratorecon facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.  PATTUIZIONE LEGALE DELLE CLAUSOLE ELASTICHE LEGATA ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CON CONTENUTI OBBLIGATORI Le clausole elastiche devono prevedere prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale parziale Le modifiche dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con ad una maggiorazione non inferiore al 15% del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto ai sensi del presente CCNLfatto, comprensiva dell'incidenza su tutti gli della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano: DISCIPLINA LEGALE IN MANCANZA DI QUELLA CONTRATTUALE COLLETTIVA E COMUNQUE A CARATTERE RECESSIVO RISPETTO A QUELLA CONTRATTUALE COLLETTIVA  CLAUSOLA ELASTICA VARIAZIONE COLLOCAZIONE TEMPORALE SENZA PARTICOLARI LIMITI  CLAUSOLA ELASTICA IN AUMENTO <25% NORMALE PRESTAZIONE ANNUA PART-TIME  MAGGIORAZIONE 15% RGF OMNICOMPRENSIVA (sia in caso di aumento della prestazione che di modifica della collocazione temporale)  PREAVVISO MINIMO 2 GG LAVORATIVI

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Samples: www.cdlcl.it

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità disponibilita allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività l'operativita del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà potra essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullitànullita, le condizioni e le modalità modalita con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Intersettoriale

Clausole elastiche. In applicazione Il D.Lgs. n. 81/2015, così come precedentemente il D.Lgs. n. 61/2000, ha previsto degli strumenti finalizzati ad una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa: le cd. clausole elastiche. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materiadai contratti collettivi, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel del contratto di lavoro a tempo parziale di apposite possono infatti pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata della prestazione stessa(art. La disponibilità allo svolgimento del rapporto 5, D.Lgs. n. 81/2015). In questi casi il prestatore di lavoro ha diritto a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese2 giorni lavorativi, fatte salve diverse intese fra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di nuove assunzioni a tempo parzialecertificazione, l'applicazione con facoltà del lavoratore di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratorefarsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche devono prevedere prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora Le modifiche dell'orario comportano il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al diritto del lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con ad una maggiorazione non inferiore al del 15% della retribuzione oraria globale di fatto ai sensi del presente CCNLfatto, comprensiva dell'incidenza su tutti gli della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti e i lavoratori studenti possono revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non si applicano:costituisce giustificato motivo di licenziamento. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno (art. 10, D.Lgs. n. 81/2015).

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Samples: www.labormarche.it

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti Parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero ), l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le suddette maggiorazioni non si applicano:

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Samples: Contratto a Tempo Parziale

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto Su accordo scritto tra lavoratore e azienda nei rapporti a tempo parziale di apposite tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il 20% della prestazione stessaconcordata su base annua ovvero relative alla variabilità della collocazione della prestazione. La disponibilità allo svolgimento L'esercizio delle clausole elastiche comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 5 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di lavoro trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale con clausole elastiche richiede ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 15%, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti compreso il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavorot.f.r. Per la sottoscrizione di tale patto il Il lavoratore può richiedere l'assistenza disdettare le clausole elastiche, con un preavviso di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita15 giorni, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione quando ricorrano le seguenti documentate ragioni: patologie oncologiche o gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti riguardanti se stesso o il coniuge, i figli o i genitori, nonché per assistenza di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo persona convivente con invalidità lavorativa grave, esigenze legate a figli conviventi fino a 13 anni o con handicap, esigenze di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, carattere personale/familiare; esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale certificata dal competente Ssn; necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi autonoma; necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione. Resta in ogni caso salva la possibilità per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione entrambi di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause suddette.

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Samples: Contratto Di Somministrazione

Clausole elastiche. In applicazione  Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materiadai contratti collettivi, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative possono essere pattuite per iscritto e, con riferimento alla variazione prestazione lavorativa, riguardano la variazione: - della collocazione temporale - della prestazione lavorative o relative alla variazione durata in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso  Diritto del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso 2 giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti - specifiche compensazioni, nella misura o nelle forme determinate dai contratti collettivi  Se non disciplinate dal contratto collettivo applicato al rapporto: - possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche certificazione (1) - devono prevedere a pena di nullità, le nullità condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e o variarne in aumento la durata, nonché la durata e la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il dell'aumento (fino al limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora ) - diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto (2) - il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento Lavoro supplementare Si tratta dell'attività lavorativa svolta dai lavoratori part-time oltre l'orario concordato a livello individuale, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, e fino al limite dell'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva per il tempo pieno In mancanza di regolamentazione collettiva: - il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario può richiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro adottando le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione supplementare in misura non superiore al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le 25% delle ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione settimanali concordate. In tal caso il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di clausole flessibili debbono essere retribuitesalute, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, familiari o di formazione professionale - il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione non inferiore al del 15% della retribuzione oraria globale di fatto ai sensi del presente CCNLfatto, comprensiva dell'incidenza su tutti gli dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differitidifferiti Computo nell’organico aziendale In proporzione all'orario svolto (rapportato al tempo pieno) (3) Ai fini dell'arrotondamento si deve sommare gli orari dei singoli lavoratori part-time e rapportarli all'orario di lavoro a tempo pieno. Le maggiorazioni non si applicano:L'arrotondamento finale all'unità opera per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione ottenuta sia superiore o inferiore alla metà dell'orario a tempo pieno Retribuzione Coincidenza, per i lavoratori a tempo pieno e per quelli part-time, dell'importo della retribuzione oraria e dei criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro Riproporzionamento dell'importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa

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Samples: www.abcdeidiritti.it

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2015 si demanda alle parti interessate potranno prevedere l'inserzione la possibilità di inserire nel contratto a tempo parziale parziale, anche nelle ipotesi di apposite contratto di lavoro a termine: - clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessasua durata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza rappresentante sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche la disponibilità a tale variabilità dell'orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena In applicazione di nullitàquanto previsto dall'articolo 6, le condizioni e le modalità con le quali comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015 il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la duratadell'orario ovvero variare, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile predeterminabile, in aumento la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione durata della prestazione lavorativa: - comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso preavviso: - di almeno 2 5 giorni lavorativi. Le ore ; - comunque non inferiore a 2 giorni, in presenza di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con particolari esigenze organizzative e produttive; - erogando al lavoratore una maggiorazione non inferiore al del: - 15% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di fatto ai sensi cui all'art. Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni della Parte II del presente CCNLc.c.n.l., che è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti contrattuali e differitidi legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; - 20% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all'art. Le maggiorazioni Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni della Parte Il del c.c.n.l., che è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso. Quanto sopra non si applicanoapplica: - in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; - qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro. Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell'orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite 7) Possono essere concordate clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative di lavoro e alla variazione in aumento della durata della prestazione stessaprestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede In tali casi il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore può richiedere l'assistenza di farsi assistere da un componente della rappresentanza Rappresentanza sindacale aziendale ove costituitaunitaria o, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere in assenza, a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualoralivello territoriale, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione rappresentante delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. La facoltà di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese7 giorni lavorativi. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la variazione della collocazione temporale della prestazione al lavoratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura omnicomprensiva pari al 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e variarne festivo. La variazione in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che della durata della prestazione lavorativa è consentita per una quota annua non può eccedere il limite del 25% superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore parziale e per le ore di lavoro modifichi prestate in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura omnicomprensiva pari al 15% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le straordinario, notturno e festivo. Il lavoratore che abbia aderito alle clausole elastiche, è tenuto a darne previa comunicazione al lavoratore scritta da presentare con preavviso di almeno 2 7 giorni lavorativi. Le ore lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore tempo in cui essi sussistano: - altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni di orario; - necessità di assistere i genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; - necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; - partecipazione a corsi di studio per il conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea la suddetta variazione viene dispostacui frequenza sia incompatibile con le variazioni di orario; - necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura; - altre fattispecie di impossibilità all'adempimento, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNLanaloga valenza sociale rispetto a quelle sopra riportate, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiticome tali congiuntamente riconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.S.U., ovvero in sede territoriale tra le Organizzazioni stipulanti il c.c.n.l. Le maggiorazioni non si applicano:ovvero tra azienda e interessato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2015 si demanda alle Parti interessate potranno prevedere l'inserzione la possibilità di inserire nel contratto a tempo parziale parziale, anche nelle ipotesi di apposite contratto di lavoro a termine: - clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessasua durata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole clauso elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche la disponibilità a tale variabilità dell’orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena In applicazione di nullità, le condizioni e le modalità con le quali quanto previsto dall’articolo 6 comma 4 del D.Lgs n. 81/2015 il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la duratadell’orario ovvero variare, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile predeterminabile, in aumento la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione durata della prestazione lavorativa • comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso preavviso: - di almeno 2 5 giorni lavorativi. Le ore ; - comunque non inferiore a 2 giorni, in presenza di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con particolari esigenze organizzative e produttive; • erogando al lavoratore una maggiorazione non inferiore al del: - 15% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di fatto ai sensi del presente CCNLcui all’art. 29, che è comprensiva dell'incidenza dell’incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti contrattuali e differitidi legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; - 20% della retribuzione oraria, calcolata con i criteri di cui all’art. Le maggiorazioni 29, che è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso. Quanto sopra non si applicanoapplica: - in caso di riassetto complessivo dell’orario di lavoro, che interessi l’intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; - qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro. Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell’orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni:

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Samples: www.flai.it

Clausole elastiche. In applicazione Nei rapporti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessalavorativa entro il limite massimo del 30% della prestazione concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il Il consenso del lavoratore e alle clausole elastiche deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoroatto scritto. Per la sottoscrizione di tale patto il Il lavoratore può richiedere l'assistenza di farsi assistere da un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, R.S.U./R.S.A. indicato dal lavoratore medesimo. Nel caso in cui l'applicazione delle clausole elastiche determini un aumento della prestazione lavorativa originariamente pattuita tra le parti, le ore di lavoro in aumento verranno retribuite con una maggiorazione del 31,5% della quota oraria della retribuzione. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamentolicenziamento né di provvedimento disciplinare. Il patto La variazione della collocazione temporale della prestazione, non da diritto alle compensazioni, nei casi in cui la suddetta variazione sia richiesta dal lavoratore interessato per le sue necessità o scelte. Le maggiorazioni previste a compenso per la prestazione del lavoro supplementare a seguito dell'applicazione di ammissione clausole flessibili od elastiche, sono comprensive di ogni riflesso economico su tutti gli istituti contrattuali e di legge. L'atto scritto di consenso alle clausole flessibili o elastiche deve prevedere a favore il diritto del lavoratore di denunciare il diritto patto stesso, durante il corso di rinunciare svolgimento del rapporto di lavoro a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali comprovate. La denuncia, formulata in forma scritta, potrà essere inoltrata quando siano trascorsi almeno sei (congedi per gravi motivi familiari6) ovvero l'instaurazione mesi dalla stipula del patto, e dovrà prevedere non meno di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento mese di figli fino preavviso. A seguito della denuncia di cui al compimento di 7 anni. Per poter presentare tale rinunciaprecedente comma, è necessario che sia portata a conoscenza viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro, con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese, può recedere dal patto. Nel caso In relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo, al secondo livello di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione contrattazione possono essere concordate modalità di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale programmazione flessibile dell'orario di lavoro adottando che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo. Sono fatte salve le clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore condizioni miglior favore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:atto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Clausole elastiche. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le parti interessate potranno 41 prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale di apposite clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorative o relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore e deve risultare da patto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituitacostituita o della R.S.U., indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'apposizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il patto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di rinunciare a tale accordo qualora, perdurante l'operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico dei Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo o l'accudimento di figli fino al compimento di 7 annilavorativo. Per poter presentare tale rinuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, e che siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da patto, con un preavviso di almeno un mese. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, l'applicazione di clausole elastiche potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. Le clausole elastiche devono prevedere a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando le clausole elastiche, elastiche è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 15% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti. Le maggiorazioni non si applicano:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Dell’artigianato