COMMISSIONE DI ESAME Clausole campione

COMMISSIONE DI ESAME. La Commissione d’esame sarà nominata con provvedimento del Sovrintendente, nel rispetto delle modalità previste dal CCNL di settore e dalle procedure aziendali.
COMMISSIONE DI ESAME. L’OdV si impegna ad incaricare dello svolgimento dell’attività di valutazione soltanto membri della commissione di esame (esaminatori, assistenti, esperti tecnici) preventivamente qualificati e scelti sulla base della loro esperienza nel campo della certificazione e delle loro conoscenze tecniche in relazione alle attività per le quali il cliente richiede la certificazione, nonché sulla base dei requisiti stabiliti da ICMQ. Per la valutazione, l’OdV può avvalersi sia di propri dipendenti sia di collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto dell’OdV e sono in possesso delle qualifiche necessarie previste per compiere tale valutazione. Prima dell’esame, ICMQ comunica al cliente i nominativi della commissione di esame. Il cliente, entro 5 giorni solari, può rifiutare la composizione della commissione d’esame proposta dall’OdV. La motivazione di tale ricusazione deve essere fornita per iscritto. A fronte di valide motivazioni, previa approvazione di ICMQ, l’OdV può incaricare nuovi membri della commissione. Nel caso in cui un esaminatore per gravi motivi (quali malattia, infortunio, etc.) sia costretto a non dar corso all’esame o ad interromperlo durante la sua esecuzione, l’OdV può incaricare un sostituto, concordandolo con il cliente. I criteri generali per la conduzione dell’esame, ai quali si attengono gli esaminatori, si conformano alla norma UNI EN ISO 19011 (per quanto applicabile). Tutti i membri della commissione di esame sono contrattualmente tenuti al rispetto di tutti i doveri e di tutti gli obblighi propri di ICMQ incluso il rispetto di tutte le regole del Sistema di Gestione proprio di ICMQ, ivi comprese quelle in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e relative al trattamento dei dati personali.
COMMISSIONE DI ESAME. 1. È istituita la Commissione provinciale per l’espletamento degli esami di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori, con sede presso il Servizio provinciale competente, composta da: a) il Dirigente della Provincia responsabile del competente Servizio o un suo delegato che la presiede; b) un esperto nelle materie di esame in rappresentanza del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti designato dal Direttore dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Perugia; c) un esperto in discipline giuridiche ed economiche scelto fra i dipendenti della Provincia; d) due rappresentanti delle Associazioni di categoria degli autotrasportatori di merci per conto di terzi e di viaggiatori, in possesso di adeguata competenza nelle materie di esame dimostrabile attraverso la presentazione di dettagliato curriculum e di un titolo di studio almeno pari a quello richiesto per l’accesso agli esami, designati congiuntamente da tutte le associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale. Per ogni componente effettivo è nominato almeno un supplente. 2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia, dura in carica tre anni ed è convocata dal Presidente della stessa. Nella convocazione viene precisato se la seduta riguarda l’espletamento dell’esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi o, alternativamente, l’espletamento dell’esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di viaggiatori su strada. 3. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la partecipazione di tutti i componenti, operando quale collegio perfetto. 4. Le funzioni di segreteria sono svolte da dipendenti del Servizio provinciale competente, designati, unitamente ai supplenti, dal Dirigente del Servizio stesso. 5. Se un componente effettivo è impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione al Segretario della Commissione, al fine di consentire la convocazione del membro supplente. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, non partecipa a tre sedute relative all’esame in corso, senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto. 6. La commissione decide, di norma, all’unanimità. Qualora questo non si verifichi le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti. Ad ogni componente, effe...
COMMISSIONE DI ESAME. La commissione esaminatrice è composta da: ➢ Presidente del Comitato organizzatore del corso o suo delegato; ➢ Istruttore S.M.T.S. Direttore del Corso; ➢ Delegato Regionale SMTS; Trattenere nr.1 copia presso la sede del Comitato organizzatore del corso, assieme al resto della documentazione riguardante il corso stesso Inviare nr.1 copia all’Unità CRI di appartenenza del candidato Inviare nr.1 copia all’Ufficio Soccorsi Speciali del Comitato Centrale che provvede all’iscrizione all’albo dell’Operatore, al rilascio del brevetto ed all’invio al Referente Regionale che provvede a consegnarlo all’Operatore (in caso di assenza del Referente Regionale il brevetto viene inviato direttamente al Comitato di appartenenza dell’Operatore). Lo staff minimo necessario per lo svolgimento del corso è: ➢ Istruttore S.M.T.S. Direttore del Corso; ➢ Istruttore S.M.T.S. a supporto del Direttore del Corso o 1 Aiuto Istruttore S.M.T.S. ; ➢ Eventuali Docenti Esterni qualificati Il rapporto tra Istruttore e allievi, nelle fasi di pratica, deve essere massimo 4 (ridotto a 2 per gli Aiuti Istruttori)
COMMISSIONE DI ESAME. La Commissione esaminatrice del concorso è nominata secondo le disposizioni contenute nell’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi articoli del Regolamento concorsi. Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del Regolamento concorsi cui si rinvia la Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i contenuti delle singole materie di esame. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati in appositi atti. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, con le modalità ivi previste.

Related to COMMISSIONE DI ESAME

  • Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Commissione elettorale Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.

  • Commissione paritetica La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali, improntata al criterio di maggior favore nei confronti del Contraente/Assicurato, è demandata ad una apposita Commissione paritetica permanente composta da quattro membri designati due da EMAPI e due dalla Società. Alla stessa Commissione è affidato il compito di verificare il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto, con riferimento all’adempimento degli obblighi assunti anche con riferimento alla gestione dei sinistri, di monitorare l’andamento dei sinistri, di risolvere eventuali contrasti interpretativi. Potrà inoltre formulare suggerimenti riguardanti modifiche contrattuali atte a migliorarne la gestione. La Commissione è convocata dal Presidente di EMAPI anche su richiesta della Società e le modalità di funzionamento sono quelle descritte nell’Allegato 1 che si intende parte integrante del presente contratto.

  • Commissione di conciliazione La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

  • Commissione Paritetica Nazionale La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine: a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto; b) in apposita sottocommissione: 1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.; 2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo; 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

  • Norme di salvaguardia L’accesso all’istituto del periodo sabbatico non potrà avvenire prima del raggiungimento del quarto anno di anzianità di servizio. In ogni caso il rapporto tra periodo lavorato e periodo in aspettativa per aggiornamento professionale dovrà essere sempre pari a 4 a 1 in favore dei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. La concessione dell’ aspettativa per aggiornamento professionale potrà avvenire solo per archi temporali ricompresi tra il trimestre e l’anno.

  • Attestazione di regolare esecuzione Per il presente Accordo Quadro, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.

  • Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

  • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.