COMMISSIONE DI ESAME Clausole campione
COMMISSIONE DI ESAME. La Commissione d’esame sarà nominata con provvedimento del Sovrintendente, nel rispetto delle modalità previste dal CCNL di settore e dalle procedure aziendali.
COMMISSIONE DI ESAME. 1. È istituita la Commissione provinciale per l’espletamento degli esami di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori, con sede presso il Servizio provinciale competente, composta da:
a) il Dirigente della Provincia responsabile del competente Servizio o un suo delegato che la presiede;
b) un esperto nelle materie di esame in rappresentanza del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti designato dal Direttore dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Perugia;
c) un esperto in discipline giuridiche ed economiche scelto fra i dipendenti della Provincia;
d) due rappresentanti delle Associazioni di categoria degli autotrasportatori di merci per conto di terzi e di viaggiatori, in possesso di adeguata competenza nelle materie di esame dimostrabile attraverso la presentazione di dettagliato curriculum e di un titolo di studio almeno pari a quello richiesto per l’accesso agli esami, designati congiuntamente da tutte le associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale. Per ogni componente effettivo è nominato almeno un supplente.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia, dura in carica tre anni ed è convocata dal Presidente della stessa. Nella convocazione viene precisato se la seduta riguarda l’espletamento dell’esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi o, alternativamente, l’espletamento dell’esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di viaggiatori su strada.
3. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la partecipazione di tutti i componenti, operando quale collegio perfetto.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da dipendenti del Servizio provinciale competente, designati, unitamente ai supplenti, dal Dirigente del Servizio stesso.
5. Se un componente effettivo è impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione al Segretario della Commissione, al fine di consentire la convocazione del membro supplente. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, non partecipa a tre sedute relative all’esame in corso, senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
6. La commissione decide, di norma, all’unanimità. Qualora questo non si verifichi le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti. Ad ogni componente, effe...
COMMISSIONE DI ESAME. L’OdV si impegna ad incaricare dello svolgimento dell’attività di valutazione soltanto membri della commissione di esame (esaminatori, assistenti, esperti tecnici) preventivamente qualificati e scelti sulla base della loro esperienza nel campo della certificazione e delle loro conoscenze tecniche in relazione alle attività per le quali il cliente richiede la certificazione, nonché sulla base dei requisiti stabiliti da ICMQ. Per la valutazione, l’OdV può avvalersi sia di propri dipendenti sia di collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto dell’OdV e sono in possesso delle qualifiche necessarie previste per compiere tale valutazione. Prima dell’esame, ICMQ comunica al cliente i nominativi della commissione di esame. Il cliente, entro 5 giorni solari, può rifiutare la composizione della commissione d’esame proposta dall’OdV. La motivazione di tale ricusazione deve essere fornita per iscritto. A fronte di valide motivazioni, previa approvazione di ICMQ, l’OdV può incaricare nuovi membri della commissione. Nel caso in cui un esaminatore per gravi motivi (quali malattia, infortunio, etc.) sia costretto a non dar corso all’esame o ad interromperlo durante la sua esecuzione, l’OdV può incaricare un sostituto, concordandolo con il cliente. I criteri generali per la conduzione dell’esame, ai quali si attengono gli esaminatori, si conformano alla norma UNI EN ISO 19011 (per quanto applicabile). Tutti i membri della commissione di esame sono contrattualmente tenuti al rispetto di tutti i doveri e di tutti gli obblighi propri di ICMQ incluso il rispetto di tutte le regole del Sistema di Gestione proprio di ICMQ, ivi comprese quelle in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e relative al trattamento dei dati personali.
COMMISSIONE DI ESAME. La Commissione esaminatrice del concorso è nominata secondo le disposizioni contenute nell’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi articoli del Regolamento concorsi. Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del Regolamento concorsi cui si rinvia la Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i contenuti delle singole materie di esame. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati in appositi atti. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, con le modalità ivi previste.
COMMISSIONE DI ESAME. La commissione esaminatrice è composta da: ➢ Presidente del Comitato organizzatore del corso o suo delegato; ➢ Istruttore S.M.T.S. Direttore del Corso; ➢ Delegato Regionale SMTS; Trattenere nr.1 copia presso la sede del Comitato organizzatore del corso, assieme al resto della documentazione riguardante il corso stesso Inviare nr.1 copia all’Unità CRI di appartenenza del candidato Inviare nr.1 copia all’Ufficio Soccorsi Speciali del Comitato Centrale che provvede all’iscrizione all’albo dell’Operatore, al rilascio del brevetto ed all’invio al Referente Regionale che provvede a consegnarlo all’Operatore (in caso di assenza del Referente Regionale il brevetto viene inviato direttamente al Comitato di appartenenza dell’Operatore). Lo staff minimo necessario per lo svolgimento del corso è: ➢ Istruttore S.M.T.S. Direttore del Corso; ➢ Istruttore S.M.T.S. a supporto del Direttore del Corso o 1 Aiuto Istruttore S.M.T.S. ; ➢ Eventuali Docenti Esterni qualificati Il rapporto tra Istruttore e allievi, nelle fasi di pratica, deve essere massimo 4 (ridotto a 2 per gli Aiuti Istruttori)
