Commissione di Esame di Laurea‌ Clausole campione

Commissione di Esame di Laurea‌. La commissione degli esami di laurea è formata da almeno 11 membri, dei quali almeno 6 docenti di ruolo dell'Università Vita-Salute San Xxxxxxxx. La commissione è presieduta dal Preside o dal Presidente dell’IMDP o, in loro assenza, dal Professore Ordinario in ruolo con la maggiore anzianità. La commissione deve includere per ogni candidato, il Relatore, e il Correlatore. Può fare parte della Commissione anche l’eventuale secondo Correlatore. Come previsto dalla nota MIUR prot. 9578 2020, avente come oggetto “Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo. Art. 102 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. D.M. 2 aprile 2020, prot. n. 8 (registrato alla Corte dei conti al n.630 del 7 aprile 2020)”, e dal Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall’art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n.3, si specifica che alle commissioni di esame finale di laurea magistrale abilitante in Medicina e Chirurgia/International MD Program, sarà presente un rappresentante dell’Ordine professionale di riferimento che potrà verificare, ai fini della successiva iscrizione all’Albo professionale, il regolare svolgimento dell’esame finale abilitante ma che non concorrerà alla valutazione del voto finale.
Commissione di Esame di Laurea‌. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Preside della Facoltà o dal Presidente di Consiglio di Corso e sono composte da almeno cinque membri, incluso il presidente di commissione di cui tre docenti di ruolo con incarico di insegnamento e/o ricercatori a tempo determinato. Hanno titolo a partecipare alle commissioni giudicatrici i Professori di prima e seconda fascia, i Professori a contratto, i Ricercatori confermati e non confermati, i docenti di ruolo anche di altre Facoltà dell'Ateneo o di altri Atenei ed esperti di provata competenza in relazione agli argomenti discussi nel testo presentato.
Commissione di Esame di Laurea‌. La commissione per la prova finale è composta secondo il comma 4, dell’art. 7 del DI 19/02/2009, da minimo 7 massimo 11 componenti, nominata dal Magnifico Rettore su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, che comprende oltre a docenti del CdL, due membri dell’Ordine della Professione Ostetrica, rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute. I componenti nominati dagli Ordini delle Ostetriche non devono rivestire entrambi i ruoli di rappresentanti della categoria, di Coordinatore CLO, o di Relatore di tesi discussa nella sessione di Laurea.
Commissione di Esame di Laurea‌. La Commissione per la Prova Finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del CCLID, e prevede almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni Professionali individuate con apposito decreto del Ministero della Salute sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate al Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca e della Salute, che possono inviare Esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei precedenti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.
Commissione di Esame di Laurea‌. La commissione degli esami di laurea è formata da almeno 11 membri, dei quali almeno 6 docenti di ruolo dell’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx. La commissione è presieduta dal Preside o dal Presidente di CLMOPD o, in loro assenza, dal professore ordinario di ruolo con maggiore anzianità. La commissione deve includere per ogni candidato, il relatore, che deve essere un docente dell’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx e il Correlatore.
Commissione di Esame di Laurea‌. La Commissione per la prova finale è composta secondo il comma 4, dell’art. 7 del DI 19/02/2009, da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore dell’Università. La composizione della Commissione non può variare nel corso dei lavori dei due momenti di valutazione, a meno di modifiche del predetto provvedimento rettorale. Nel computo dei componenti della Commissione devono essere previsti almeno due membri designati dall’Ordine delle professioni infermieristiche provinciale.
Commissione di Esame di Laurea‌. La commissione per la prova finale è composta secondo il comma 4, dell’art. 7 del DI 19/02/2009, da minimo 7 massimo 11 componenti, nominata dal Magnifico Rettore su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, che comprende oltre a docenti del CdL, due membri dell’Ordine della Professione Ostetrica, rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute. I componenti nominati dagli Ordini delle Ostetriche non devono rivestire entrambi i ruoli di rappresentanti della categoria, di Coordinatore CLO, o di Relatore di tesi discussa nella sessione di Laurea. La composizione della Commissione non può variare nel corso dei lavori dei due momenti di valutazione, a meno di modifiche del predetto provvedimento rettorale.
Commissione di Esame di Laurea‌. Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi e sono composte da almeno cinque membri, incluso il presidente di commissione, di cui almeno tre membri devono essere docenti di ruolo con incarico di insegnamento e almeno uno di questi deve essere un professore di prima fascia. Presiede la commissione il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Tali membri, ove possibile, potranno essere scelti tra i ricercatori a tempo determinato con incarico di insegnamento. Potranno far parte della commissione giudicatrice della prova finale professori di altre Facoltà dell’Ateneo, professori a contratto del Corso di Laurea in servizio nell’anno accademico interessato e dottori di ricerca con esperienza di insegnamento.

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  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.