Comodato d’uso gratuito Clausole campione

Comodato d’uso gratuito. 7.1. A4H potrà, a suo insindacabile giudizio, installare presso ogni immobile oggetto del presente Contratto una serratura elettronica che rende possibile l’apertura della porta d’ingresso a fronte dell’immissione di un codice di apertura valido oppure dell’utilizzo di una scheda magnetica consegnata a ciascun Cliente al momento del check-in, oppure sistema di apertura tramite smartphone, nonché un sistema di domotica per l’analisi dello stato dell’immobile, ottimizzazione delle risorse e sicurezza (“Serratura”).
Comodato d’uso gratuito. 1. A fronte di quanto previsto dall’art. 1, comma 747, lett. c) L. 160/2019, la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle Cat. A/1, A/8 e A/9, che siano concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Comodato d’uso gratuito. 2.4 Valutazioni in prova d’uso gratuito Art. 3 - Limiti
Comodato d’uso gratuito. Il contratto di comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un caso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 c.c.). Per comodante si intende chi concede il bene in comodato. Per comodatario si intende chi riceve il bene in comodato e, pertanto, ai fini del presente Regolamento, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa (art. 1804 comma 1 c.c.). Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante (art. 1804 comma 2 c.c.). Il comodato disciplinato dal presente Regolamento e dalle norme del codice civile artt. 1803 e s.s., ha, di regola, per oggetto apparecchiature, attrezzature elettromedicali, dispositivi medici/strumenti chirurgici poliuso, strumenti informatici e/o altri beni mobili di varia natura concessi in uso per un determinato periodo. Sono esclusi dall’applicazione del presente Direzione e sede: xxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx - P.Iva e C.F. 03510050127 regolamento i comodati previsti all’interno del protocollo preliminare d’intesa con l’Università degli Studi dell’Insubria e all’interno di capitolati di gare per l’acquisizione di beni e servizi o che costituiscono contenuto accessorio di contratti aventi ad oggetto la fornitura di materiali di consumo, come a titolo esemplificativo i “service”.
Comodato d’uso gratuito. La Witecno S.r.l. concede al cliente in comodato d’uso gratuito le apparecchiature, indicate nel modulo sottoscritto o negli allegati, in regolare stato di conservazione e funzionamento la cui marca, modello specifici ed il relativo valore saranno indicati nel verbale che le parti si impegnano a sottoscrivere all’atto della consegna, con la precisazione sin d’ora formulata che la stima non comporta per alcun motivo vendita o promessa di vendita dei beni oggetto della presente scrittura, che rimangono di esclusiva proprietà di Witecno S.r.l.. Le apparecchiature saranno impiegate dal Cliente alle condizioni e secondo le modalità concordate con Witecno S.r.l. e specificate nelle condizioni generali di contratto. Il Cliente, presa visione delle presenti "Condizioni Generali" di contratto, accetta specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 e dell'art. 1342 del C.C., tutti i punti in esso contenuti e, precisamente, quelli che vanno dal punto 01 al punto 41. Ai sensi dell’art. 1341 del c.c., le parti dichiarano di aver attentamente letto le clausole del presente contratto e di approvare tutte, espressamente e specificamente, con la seguente ulteriore sottoscrizione.
Comodato d’uso gratuito. La ditta Xxxxxxxxx Xxxxxxx concede al cliente in comodato d’uso gratuito le apparecchiature, indicate negli ordini sottoscritti, in regolare stato di conservazione e funzionamento la cui marca, modello specifici ed il relativo valore saranno indicati nel verbale che le parti si impegnano a sottoscrivere all’atto della consegna, con la precisazione sin d’ora formulata che la stima non comporta per alcun motivo vendita o promessa di vendita dei beni oggetto della presente scrittura, che rimangono di esclusiva proprietà di BRJAcom. Le apparecchiature saranno impiegate dal Cliente alle condizioni e secondo le modalità concordate con BRJAcom e specificate nelle condizioni generali di contratto.
Comodato d’uso gratuito. Art. 10 – Oggetto‌ Il comodato d’uso gratuito, disciplinato dal presente Regolamento e dagli artt. 1803 e ss. c.c., ha, di regola, ad oggetto attrezzature e beni mobili di varia natura e beni immobili, concessi in uso a titolo gratuito per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire il bene ricevuto. Il contratto di comodato si perfeziona con la consegna della cosa (art. 1803 e ss. c.c.). La proprietà del bene resta in capo al comodante ed il comodatario si obbliga a custodirlo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, a servirsene per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa, a restituirlo alla scadenza del termine pattuito. In ragione del carattere gratuito del comodato, l’Azienda sanitaria ricevente non ha nessun obbligo nei confronti del comodante, sia per quanto concerne l’acquisto del bene concesso in comodato sia per quanto concerne l’acquisto di eventuali materiali complementari o di consumo. In particolare, il comodato non può vincolare in nessun caso l’Azienda sanitaria ricevente circa: • l’acquisto di materiale di consumo dedicato, ovvero che il materiale di consumo del bene in comodato non sia prodotto in esclusiva da un unico fornitore anche se diverso dal fornitore del bene in comodato; • l’acquisto di particolare ulteriore specifica apparecchiatura, apparecchio, impianto, software, o altro articolo, vincolante per il funzionamento del bene o attrezzatura concessi in comodato. Le limitazioni sopra indicate non sono applicabili nel caso sia il comodante a farsi carico della fornitura a titolo gratuito dei suddetti materiali per tutta la durata del contratto di comodato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia a quanto espressamente previsto dagli artt. 1803 e ss. c.c.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).