Competenze e maggioranze Clausole campione

Competenze e maggioranze. Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia. L’Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull’autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l’Operazione Rilevante, anche qualora questa consista nell’acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale o compravendita di partecipazioni e/o in operazioni di conferimento, salvo il caso in cui sussista la competenza dell’Assemblea straordinaria; (ii) fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, ad utilizzare le somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato; e (iii) fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario, fatta salva l’eventuale anticipazione degli interessi e/o dei rendimenti (ove positivi) che matureranno sul Conto Vincolato, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. Salvo quanto previsto dallo Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. La deliberazione dell’Assemblea che approvi l’Operazione Rilevante è risolutivamente condizionata all’avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l’esercizio del Diritto di Recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all’approvazione della suddetta modifica dell’oggetto sociale necessaria per dar corso all’Operazione Rilevante e (b) che il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell’articolo 2437-quater del codice civile richieda il rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle Azioni Ordinarie. Resta quindi inteso che ove il Diritto di Recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario, ma, a esito dell’offerta in opzione ai soci e/o dell’eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437- quater del codice civile, la Società debba rimborsare o annullare un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario, le condizioni risolutive non si considereranno avverate. Lo Statuto prevede specifiche ipotesi per cui ...
Competenze e maggioranze. L’assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto. L’assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, con le maggioranze stabilite dalle legge.
Competenze e maggioranze. 11.1. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti - ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan - e dal presente statuto. È necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 cod. civ. nei casi disposti dalla legge, e in particolare, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'art. 15 del Regolamento AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milandelle azioni della Società, fermo restando quanto previsto all’art. 10. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milanper ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato.
Competenze e maggioranze. 18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.
Competenze e maggioranze. Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, l’assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM – e dallo Statuto Sociale. L’assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito all’autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori: L’assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, le deliberazioni dell’assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall’assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali, ai sensi dell’articolo 2376 del Codice Civile.
Competenze e maggioranze. L’assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione si applicano i medesimi quorum previsti per la prima convocazione. Il tutto fatte salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, con riferimento a specifiche deliberazioni, richiedano quorum differenti. Nel caso in cui le decisioni dei soci vengano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le relative deliberazioni dovranno essere assunte in ogni caso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.