Compiti dell’Azienda Clausole campione

Compiti dell’Azienda. L'Asl 4 Chiavarese favorisce l'operatività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, con particolare riguardo alla valorizzazione e pubblicazione nell'ambiente lavorativo dei risultati del lavoro svolto dal Comitato stesso. Assicura, in particolare, l'accesso a documenti ed atti che afferiscono alle materie di competenza, nel rispetto della normativa sulla riservatezza. Garantisce, per il funzionamento del Comitato, un servizio di segreteria collocato negli uffici che si occupano dell'organizzazione e della gestione del personale. COMITATO PARITETICO SUL FEИOMEИO DEL MOBBIИG In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 –comma 3– del CCNL 04,al fine di controllare e prevenire il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale e psichica in occasione di lavoro, attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei confronti del lavoratore,le Parti istituiscono il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
Compiti dell’Azienda. 1 L’Azienda costruisce, gestisce e mantiene secondo lo stato dell’arte la rete di distribuzione di energia elettrica di sua proprietà, nel rispetto delle normative di legge applicabili.
Compiti dell’Azienda. L’Azienda:
Compiti dell’Azienda. 3.1 L’Azienda costruisce, gestisce e mantiene secondo lo stato dell’arte l’impianto della rete di distribuzione di energia elettrica di sua proprietà, tenuto conto delle normative internazionali, federali, cantonali ed eventualmente comunali nonché delle prescrizioni relative al settore elettrico.
Compiti dell’Azienda. 1.1 Natura e requisiti del servizio
Compiti dell’Azienda. L'Asl 4 Chiavarese favorisce l'operatività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, con particolare riguardo alla valorizzazione e pubblicazione nell'ambiente lavorativo dei risultati del lavoro svolto dal Comitato stesso. L'azienda, inoltre, attua le proposte formulate dal Comitato, provvedendo, in particolare, alla costituzione ed al funzionamento di sportelli di ascolto,all'istituzione del consigliere/a di fiducia, nonché alla definizione di codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie. Assicura, infine, l'accesso a documenti ed atti che afferiscono al caso in esame, nel rispetto della normativa sulla riservatezza.
Compiti dell’Azienda. 1 L'Azienda distribuisce acqua potabile e acqua greggia al dettaglio nella zona di distribuzione, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni previste dal presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).