Compiti del comitato Clausole campione

Compiti del comitato. 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, il comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare: a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonchè per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessita' di promuovere le pari opportunità' per le donne nella formazione e nella vita lavorativa; c) promuove l'adozione di azioni positive da parte delle istituzioni pubbliche preposte alla politica del lavoro, nonchè da parte dei soggetti di cui all'articolo 2; d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale; e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità; g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di piani di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari opportunità per le lavoratrici; h) può richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale; i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale; l) redige il rapporto di cui all'articolo 10.
Compiti del comitato. 1. Al Comitato competono i seguenti compiti: a. individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale: art 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto “Regioni-Autonomie Locali” del 22-1-2004. b. raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing, in relazione alle materie di propria competenza; c. Nell’ambito delle direzioni esistenti, l’istituzione del consigliere di fiducia, nonché la definizione dei codici etici.. d. formulazione di proposte, alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; e. formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. 2. Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate all’Ente per l’approvazione, l’organizzazione e la realizzazione delle stesse, previa informazione alle XX.XX. 3. Tra tali proposte rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di uno Sportello di Ascolto, nell’ambito delle direzioni esistenti, l’istituzione del consigliere di fiducia, nonché la definizione dei codici etici. 4. Per quanto attiene all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, il Comitato propone, nell’ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a. affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; b. favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
Compiti del comitato a) Il C.T.S. ha una funzione orientativa e consultiva. In particolare esprime pareri e formula atti di indirizzo in relazione ai seguenti ambiti nel rispetto della normativa ordinamentale vigente per l’Indirizzo Musicale liceale :  modalità di impiego nella definizione del curricolo del Liceo Musicale delle forme di autonomia e flessibilità previste dal DPR n. 275 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e del DPR n. 89 del 15/3/2010, art.10;  articolazione dei programmi delle discipline musicali;  certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali con particolare riferimento alle competenze in uscita al termine del Liceo che vanno correlate con le competenze in entrata del corso triennale delle istituzioni AFAM;  criteri per la definizione dei crediti/debiti formativi nell'ambito delle discipline musicali. b) Il CTS si riunisce in seduta ordinaria, su richiesta del Dirigente del liceo “Montanari” per definire le linee d'indirizzo della reciproca collaborazione al fine di favorire il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali, tra cui l’individuazione delle modalità di accertamento e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze musicali degli allievi; c) Il Comitato può essere convocato, inoltre, in seduta straordinaria su iniziativa di uno dei suoi componenti.
Compiti del comitato. DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) delibera in ordine alla concessione e alla revoca degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compie ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal presente decreto; c) vigila sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione; d) propone modifiche dell’aliquota contributiva ordinaria prevista all’articolo 6, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni; e) decide in un’unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; f) fa proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all’articolo 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; g) assolve ogni altro compito a esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale del Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Compiti del comitato. Il CTS ha compiti di indirizzo e di controllo, si riunirà con cadenza trimestrale e anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. I suoi compiti si esplicitano come segue: ⮚ Indirizzare la gestione del progetto verso gli obiettivi predefiniti in fase progettuale, secondo la convenzione stipulata con l'Ente erogatore;acquisire e ratificare gli esiti delle valutazione in itinere e finali ⮚ Proporne rimodulazioni e modifiche a fronte di criticità emerse ⮚ Recepire i risultati del monitoraggio, l'impatto, l'efficacia delle azioni finalizzate ed ogni altra azione di facilitazione ⮚ Predisporre un report scritto delle attività al termine dello svolgimento; ⮚ Ratificare gli strumenti di valutazione dell'andamento generale dei corsi che tutor e coordinatore elaboreranno, distribuiranno agli allievi e registreranno periodicamente al termine di ogni singola unità formativa su molteplici dimensioni; ⮚ Proporre, se del caso, elementi di integrazione e modifica della strumentazione di rilevazione dell’andamento generale del corso e, più in generale, dei mezzi impiegati per compiere la valutazione dell'andamento del percorso formativo; ⮚ Monitorare, a cadenza trimestrale, l'impatto, l'efficacia dei servizi a supporto e di accompagnamento in itinere e finali e proporne conseguenti rimodulazioni e ri-articolazioni; ⮚ Acquisire, discutere e ratificare il formato tecnico e la strumentazione delle prove di valutazione correlate alla fase di monitoraggio. Sarà compito del Comitato delegare ai membri dello stesso gli incarichi per l'espletamento delle funzioni esposte sopra. Le decisioni saranno prese, dopo un adeguato confronto, con votazioni per alzata di mano; il quorum è fissato a maggioranza semplice.
Compiti del comitato. Al Comitato competono i seguenti compiti:
Compiti del comitato. Al Comitato sono demandate le seguenti funzioni e compiti: 1. raccolta di dati relativi alle materie di propria competenza che l'azienda è tenuta a fornire 2. formulazione di proposte, in merito alle misure idonee a favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici all'interno della famiglia, con particolare riferimento a : • accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale • processi di mobilità • flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali nella fruizione del part- time • perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali,a parità di requisiti professionali, di cui si dovrà tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o di posizioni più qualificate 3. promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché delle azioni positive ai sensi della legge 125/1991 4. presentazione di una relazione annuale all'Amministrazione sull'attività svolta e sui risultati del lavoro svolto 5. divulgazione periodica nell'ambito lavorativo dell'attività svolta e dei risultati emersi 6. altre incombenze eventualmente attribuite dal Comitato da leggi o normative derivanti da accordi sindacali. Le funzioni sopradescritte si considerano svolte in orario di servizio e non danno diritto ad alcun corrispettivo.
Compiti del comitato. Al Comitato sono demandate le seguenti funzioni e compiti, previa adozione di un apposito regolamento interno : 1. raccolta dei dati relativi all'aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno in relazione alle materia di propria competenza 2. individuazione delle possibili cause del fenomeno e verifica della presenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie e di violenza psicologica e morale 3. formulazione di azioni positive al fine di prevenire e/o reprimere le situazioni di criticità, al fine di realizzare misure di tutela del lavoratore dipendente dell'azienda 4. formulazione di proposte e indirizzi per la definizione del codici di condotta, per l'istituzione della figura del Consigliere/a di fiducia, per la costituzione ed istituzione di sportelli di ascolto 5. formulazione di proposte, nell'ambito dei piani di formazione dell'azienda, di iniziative formative finalizzate, tra l'altro, a creare una cultura organizzativa in materia, favorire la coesione tra i dipendenti etc…. 6. predisposizione di una relazione annuale sui lavori svolti Le funzioni sopradescritte si considerano svolte in orario di servizio e non danno diritto ad alcun corrispettivo.
Compiti del comitato. 1. Il Comitato esprime parere preventivo sui procedimenti contrattuali della Regione su richiesta del dirigente della struttura regionale competente in materia di gare e contratti. 2. Il parere di cui al comma 1 è espresso obbligatoriamente nei casi di contratti regionali che eccedano l'importo di euro 2.000.000,00 e nei casi di consulenze o incarichi professionali che eccedano l'importo di euro 100.000,00. 3. Possono avvalersi del Comitato, relativamente alla materia contrattuale, gli enti di cui all'articolo 2. 4. Il Comitato esprime il proprio parere entro il termine fissato nella richiesta e, comunque, non oltre venti giorni dal ricevimento della medesima. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, si procede anche in assenza del parere suddetto. 5. Qualora l'Amministrazione si discosti dal parere espresso dal Comitato ne dà conto nel relativo provvedimento.

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  • Impegni del Comune Il Comune si impegna, per la durata del presente Accordo, a: 1. organizzare, amministrare e gestire i servizi minimi di trasporto pubblico locale, di cui al precedente art. 2, mediante l’affidamento ad azienda esterna specializzata nel servizio, (oppure gestione in economia) adattandoli costantemente alle variazioni delle esigenze della domanda di mobilità sul proprio territorio, anche attraverso l’eventuale istituzione dei servizi “a chiamata”; 2. garantire l’espletamento del servizio di trasporto con veicoli idonei, utilizzando per la salita/discesa dei passeggeri dagli autobus esclusivamente fermate autorizzate per il servizio di trasporto pubblico locale; 3. espletare le procedure per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale delle linee, richiamate al medesimo art. 2, nel territorio di competenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, anche eventualmente mettendo a disposizione dell’affidatario del servizio mezzi di proprietà comunale, che potranno essere utilizzati a seconda delle esigenze di servizio definendo adeguatamente gli obblighi di servizio per la gestione ordinaria e straordinaria dei medesimi; 4. redigere e sottoscrivere regolare contratto di servizio, articolato nelle seguenti sezioni: SEZIONE I PARTE GENERALE, contenente le norme di carattere generale e quelle che regolano i rapporti con l’Agenzia della mobilità piemontese in materia di coordinamento delle attività di programmazione unitaria ed integrata dei servizi e relativamente alla rendicontazione del servizio, nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Piemonte, al fine di adempiere agli obblighi informativi derivanti dalla SEZIONE II SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, 5. trasmettere all’Agenzia il preventivo annuale del servizio, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento; 6. rendicontare all’Agenzia gli esiti derivanti dall’attività di gestione del contratto di servizio, inclusivi dei dati riferiti ai servizi effettivamente svolti, nonché il numero dei passeggeri trasportati, con riferimento a ogni singola corsa, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento; 7. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l’offerta del servizio pubblico e il suo utilizzo.

  • Obblighi del Comune 10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare. 10.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti. 10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto. 10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

  • OBBLIGHI DEL COMMITTENTE Il Committente ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente presso il Tecnico Incaricato tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. Il Committente si impegna a collaborare con il Tecnico Incaricato ai fini dell’adempimento del presente contratto consentendogli ogni attività di accesso e controllo alla proprietà, ai documenti e ai dati necessari per l’espletamento dell’incarico. Il Committente ha l’obbligo di informare tempestivamente e per iscritto il Tecnico Incaricato di ogni fatto o atto la cui conoscenza possa ritenersi utile ed attinente all’incarico conferito.

  • ONERI A CARICO DEL COMUNE 1. Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche alle strutture. 2. Il concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, migliorie inerenti strutture, che l’Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. 3. Qualora derivi dall’esecuzione dei lavori la necessità di una sospensione totale dell’attività del concessionario per un periodo superiore a 30 giorni potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività ovvero una riduzione proporzionale del canone annuo. 4. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati con un anticipo di almeno un mese e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell’attività del medesimo, salvo i casi in cui sussistano evidenti ragioni d’urgenza che impongano l’intervento immediato. 5. Il Concessionario è tenuto a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza o negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del Concessionario, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto Concessionario. 6. Il concessionario può proporre al Comune l’assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l’utilizzo dell’impianto sportivo. 7. Il Comune, previa verifica della natura e dell’entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione che sinteticamente dovranno prevedere i seguenti punti: a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio; b) che dopo il loro completamento e collaudo le opere diventino di proprietà del Comune; c) che siano realizzati nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 per quanto applicabile; d) che il progetto, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico, venga approvato dalla Giunta Comunale, dopo che lo stesso, quando previsto, abbia riportato tutti i pareri e nulla osta di legge; e) che i lavori siano svolti sotto il controllo dell’Ufficio Tecnico con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d’opera; f) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione, presentando a garanzia opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.