Codici di condotta Clausole campione

Codici di condotta. 14.1 Nel caso in cui il Sub-Responsabile aderisse a un codice di condotta approvato ai sensi dell’art. 40 del Regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell’art. 42, tale adesione può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai parr. 1 e 4 dell’art. 28 del Regolamento.
Codici di condotta. 1. Al fine di garantire che l’acquisizione dei clienti avvenga secondo criteri di buona fede, correttezza e trasparenza, l’Autorità promuove l’adozione di codici di condotta, con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale, che prevedano: a) modalità di comunicazione agli utenti che assicurino un’adesione volontaria e consapevole alle proposte contrattuali e scongiurino il rischio di attivazione di servizi non richiesti, anche tramite procedure interne di verifica; b) script uniformi per la fase di illustrazione dei contenuti dell’offerta e per le successive fasi di contrattualizzazione; c) la costituzione di organismi di vigilanza, con funzioni di controllo, rilevazione di condotte abusive e segnalazione all’Autorità. 2. I codici adottati ai sensi del comma 1 sono pubblicati sui siti web degli operatori che vi hanno aderito.
Codici di condotta. La Direttiva 2005/29/CE attribuisce un ruolo centrale ai codici di autodisciplina80 che, nei singoli settori di applicazione delle pratiche commerciali, dettino regole deontologiche rivolte ai professionisti. 80 Il rinvio a regole deontologiche e la sollecitazione a che vengano create, ove non esistenti, è ormai presente in numerosi interventi del legislatore comunitario: sulle vendite a distanza (cfr. Direttiva 97/7/CE, ove il Considerando 18 stabilisce che “è importante che le regole fondamentali vincolanti della presente Direttiva siano completate, ove opportuno, da regole di autodisciplina professionale conformemente alla raccomandazione 92/295/Cee della Commissione, del 7 aprile 1992, relativa ai codici di comportamento per la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza”, il Considerando 19 dichiara che “ai fini di una tutela ottimale dei consumatori, è importante che il consumatore sia sufficientemente informato sulle disposizioni della presente Direttiva e sugli eventuali codici di comportamento esistenti in materia” e, infine, l‟articolo 16 recita che “gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore della legge nazionale che recepisce la presente Direttiva ed incoraggiano, se del caos, le organizzazioni professionali ad informare i consumatori dei loro codici di autoregolamentazione”. Sul tema, si veda anche la Direttiva sul commercio elettronico, 2000/31/CE, con particolare attenzione al Considerando 32 (“i codici di condotta a livello comunitario sono lo strumento privilegiato per enunciare regole deontologiche sulla comunicazione commerciale. Occorre incoraggiare la loro elaborazione, o il loro eventuale aggiornamento, fatta salva l‟autonomia delle organizzazioni ed associazioni professionali”), al Considerando 49 (“gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l‟elaborazione di codici di condotta; ciò lascia impregiudicati il carattere volontario di siffatti codici e la possibilità per le parti interessate di decidere liberamente di aderirvi”), l‟articolo 8 (“fatta salva l‟autonomia delle associazioni e organizzazioni professionali, gli Stati membri e la Commissione le incoraggiano a elaborare codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali, nel rispetto del paragrafo 1”), l‟articolo 10 (“gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore indichi gli ev...
Codici di condotta. Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro‌ 1. Gli enti o agenzie, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al presente CCNL, adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE105. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo. Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali‌
Codici di condotta. 1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l'adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico. 2. Il codice di condotta, se adottato, e' reso accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un'altra lingua comunitaria. 3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.
Codici di condotta. I codici di condotta rappresentano un aspetto centrale della politica di intervento dell’Office of Fair Trading. Xxxx ha affermato che l’obiettivo in questo modo perseguito è il seguente: “…(to)help consumer indentify trustworthy business to buy from… provide a powerful marketing tool for participating business…(and) sharpen competitive edge by developing best practice within a sector and helping business to respond to market change”. Nel 2001 è stata introdotta una nuova procedura di approvazione dei codici di condotta che si suddivide in due fasi. In una prima fase l’OFT accerta il rispetto dei criteri stabiliti in ordine ai contenuti del codice, al procedimento di approvazione; ai reclami; ai meccanismi di applicazione; alla pubblicità ed altri aspetti146. Nella seconda fase il soggetto predisponente deve dimostrare l’effettiva operatività del codice oggetto di approvazione, ovvero provare che i destinatari ne rispettano i contenuti oltre che un buon livello di soddisfazione da parte dei consumatori. Al codice così approvato verrà apposto il logo di certificazione dell’Office of Fair Trading. L’Office of Fair Trading ha descritto i codici di condotta come un’alternativa ai tradizionali strumenti di regolazione, intravvedendo negli stessi una nuova forma di regolazione, c.d self-regulation, che coinvolge i diversi attori del mercato: governi, imprese e associazioni dei consumatori147. Secondo la dottrina inglese, malgrado tali atti costituiscano delle raccolte di regole non vincolanti, essi possono dispiegare effetto all’interno dell’ordinamento giuridico. Infatti, le regole dagli stessi previste posso essere 146Annex C, OFT Core Criteria for the New Approch to Code of Practice 2001, in xxx.xxx.xxx.xx. 147 Office of Fair Trading Annual Report, 2005-2006, in xxx.xxx.xxx.xx. incorporate in un contratto individuale, nel qual caso la loro inosservanza determinerebbe una violazione della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette.
Codici di condotta. Codice di autoregolamentazione TV e minori , disponibile in xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Codici di condotta. MCA si è dotata di propri codici di comportamento relativamente alla gestione delle problematiche di impatto sociale nel rispetto delle regole di diritto e degli standard etici nazionali (vedere allegati 5, 6 e 7) per disciplinare : - salute, sicurezza e rispetto dei diritti dei lavoratori - divieto di utilizzo di lavoro minorile - lotta alla discriminazione e per contrastare la corruzione e i comportamenti anticompetitivi, disciplinando al proprio interno gli aspetti relativi alle regalie, al nepotismo o clientelismo e alla fissazione di prezzi e/o altri accordi commerciali non corretti MCA si aspetta che i propri fornitori operino con lo stesso livello di etica e di integrità, nel rispetto della legislazione vigente che aderiscano e mettano in pratica le politiche necessarie ad osteggiare la corruzione all’interno delle loro organizzazioni. Sul nostro sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx sono a disposizione i nostri Codici di Condotta con relativa Whistle Blowing Policy
Codici di condotta. Si propone di introdurre la previsione, in applicazione dell’articolo 83, comma 2, del Codice, di criteri di indirizzo per l’adozione da parte degli operatori di codici di condotta, con il coinvolgimento delle Associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale. In particolare, al fine di garantire che la contrattualizzazione dei clienti avvenga secondo criteri di buona fede, correttezza e trasparenza, si richiamano i requisiti contenutistici ritenuti necessari per assicurare una simile funzione.
Codici di condotta. 1. Al fine di garantire che l’acquisizione dei clienti avvenga secondo criteri di buona fede, correttezza e trasparenza, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Codice, promuove l’adozione di codici di condotta, con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale. Tali codici di condotta prevedono: a) modalità di comunicazione agli utenti che assicurino un’adesione volontaria e consapevole alle proposte contrattuali e scongiurino il rischio di attivazione di servizi non richiesti, anche tramite procedure interne di verifica; b) script uniformi per la fase di illustrazione dei contenuti dell’offerta e per le successive fasi di contrattualizzazione; c) la costituzione di organismi di vigilanza, con funzione di controllo, rilevazione di condotte abusive e segnalazione all’Autorità.