Common use of Composizione delle controversie Clause in Contracts

Composizione delle controversie. Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle Leggi 15.07.66 n. 604, 20.05.1970 n. 300 e 11.05.1990 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari devono esse ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articolo. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dagli interessati lavoratori e datori lavoro. Due copie del verbale saranno inviati all'Ufficio Provinciale del Lavoro (legge 11.08.1973, n. 533). La parte interessata, sia essa dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta. La Commissione di cui al precedente articolo, ricevuto la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. L'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Composizione delle controversie. Art. 82 - Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente contrattoCCNL, è prescritto il tentativo ten- tativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle Leggi 15.07.66 leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20.05.1970 n. 300 e 11.05.1990 ed 11 maggio 1990 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari disciplinari, devono esse essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articoloall'art n. 81 del presente CCNL. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dagli interessati lavoratori dai lavora- tori dipendenti e dai datori lavorodi lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviati inviate all'Ufficio Provinciale del Lavoro (legge 11.08.1973Legge 11 agosto 1973, n. 533). La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta. La Commissione di cui al precedente articoloall'art. n. 81 del presente CCNL, ricevuto ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. L'incontro : l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Composizione delle controversie. Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione alla applicazione del presente contratto, CCNL è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle Leggi 15.07.66 leggi 15.7.66 n. 604, 20.05.1970 604 e 11.5.90 n. 300 108 e 11.05.1990 n. 108successive modifiche, non derivanti da provvedimenti disciplinari disciplinari, devono esse essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articolopresente CCNL. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro 4 copie, dovranno essere sottoscritti dai membri della Commissione e anche dagli interessati dai lavoratori dipendenti e dai datori lavorodi lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviati all'Ufficio inviate alla Direzione Provinciale del Lavoro (legge 11.08.1973, 11.8.73 n. 533). La parte interessata, sia essa Il lavoratore dipendente che datore di lavoro, interessato alla definizione della controversia, controversia è tenuta tenuto a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione l’Organizzazione alla quale sia iscrittaiscritto. La Commissione di cui al precedente articolopresente CCNL, ricevuto ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, controversia il luogo, il giorno e l'ora l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. L'incontro : l'incontro tra le parti Parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Composizione delle controversie. Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente contrattoCCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle Leggi 15.07.66 leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20.05.1970 ed 11 maggio 1990 n. 300 108 e 11.05.1990 n. 108succ. modd., non derivanti da provvedimenti disciplinari disciplinari, devono esse essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articolopresente CCNL. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti dai membri della Commissione e anche dagli interessati dai lavoratori dipendenti e dai datori lavorodi lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviati all'Ufficio inviate alla Direzione Provinciale del Lavoro (legge 11.08.1973Legge II agosto 1973, n. 533). La parte interessata, sia essa Il dipendente che datore di lavoro, interessato alla definizione della controversia, è tenuta tenuto a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione l’Organizzazione alla quale sia iscrittaiscritto. La Commissione di cui al precedente articolopresente CCNL, ricevuto ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, controversia il luogo, il giorno e l'ora l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. L'incontro : l'incontro tra le parti deve avvenire avvenir entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Coimprenditori Ed I Lavoratori Dipendenti Delle Cooperative

Composizione delle controversie. Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione alla applicazione del presente contratto, CCNL è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle Leggi 15.07.66 leggi 15.7.66 n. 604, 20.05.1970 n. 300 604 e 11.05.1990 11.5.90 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari provvedimènti disciplinari, devono esse essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articolopresente CCNL. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro 4 copie, dovranno essere sottoscritti anche dagli interessati dai lavoratori dipendenti e dai datori lavorodi lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviati inviate all'Ufficio Provinciale del Lavoro (legge 11.08.1973, 11.8.73 n. 533). La parte Parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta. La Commissione di cui al precedente articolopresente CCNL, ricevuto ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte Parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. L'incontro : l'incontro tra le parti Parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte Parte contrapposta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Composizione delle controversie. Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione alla applicazione del presente contratto, ccnl è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente pre- sente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle Leggi 15.07.66 L. 15 luglio 1966, n. 604604 e 11 maggio 1990, 20.05.1970 n. 300 e 11.05.1990 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari disciplinari, devono esse essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite tra- mite della Commissione di cui al precedente articolopresente ccnl. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro 4 copie, dovranno essere sottoscritti dai membri della Commissione e anche dagli interessati dai lavoratori dipendenti e dai datori lavorodi lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviati all'Ufficio inviate alla Direzione Provinciale del Lavoro (legge 11.08.1973L. 11 agosto 1973, n. 533). La parte interessata, sia essa Il lavoratore dipendente che datore di lavoro, interessato alla definizione della controversia, controversia è tenuta tenuto a richiedere il tentativo di conciliazione concilia- zione tramite l'Organizzazione l’Organizzazione alla quale sia iscrittaiscritto. La Commissione di cui al precedente articolopresente ccnl, ricevuto ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, il luogo, il giorno e l'ora l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. L'incontro : l’incontro tra le parti Parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

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Samples: www.frgeditore.it