Composizione delle delegazioni trattanti. CAPO III PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITA’
Composizione delle delegazioni trattanti. Articolo 7 – Prerogative e agibilità sindacali
Composizione delle delegazioni trattanti. La delegazione trattante di parte pubblica a livello di contrattazione decentrata per l’area della dirigenza è stabilita con decreto del Sindaco Metropolitano Rep.Gen. n. 143/2018 del 13.6.2018 mentre la delegazione trattante di parte sindacale è composta da: - 1 o 2 esponenti delle rappresentanze sindacali aziendali eventualmente costituite per l’Area della Dirigenza dalle XX.XX. ammesse alle trattative per la sottoscrizione del C.C.N.L. – Area della Dirigenza - Comparto delle Funzioni Locali. - 1 o 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza
Composizione delle delegazioni trattanti. 1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante in sede decentrata é costituita:
Composizione delle delegazioni trattanti. Art. 4 - Relazioni sindacali
Composizione delle delegazioni trattanti. La delegazione trattante di parte pubblica, costituita ai sensi del primo comma dell’art. 10 del CCNL 1998-2001, è individuata con delibera di Giunta Comunale. La delegazione di parte sindacale, costituita ai sensi del secondo comma dell’art. 10 del CCNL 1998-2001, è composta da: • Componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune (RSU); • I rappresentanti di ciascun Organizzazione sindacale territoriale di categoria firmataria del CCNL . Nel presente contratto decentrato integrativo con il termine Rappresentanze Sindacali si intendono le Organizzazioni Sindacali rappresentative e firmatarie del vigente CCNL e la RSU locale.
Composizione delle delegazioni trattanti. 1. Le delegazioni trattanti sono così composte : • Il Direttore Generale o un suo delegato; • Il Direttore Amministrativo Aziendale • Il Direttore Sanitario Aziendale • Il Dirigente S.G.R.U.; • dal Rappresentante Sindacale Aziendale e supplente di ciascuna XX.XX. firmataria del contratto delle rispettive aree contrattuali • dal componente di ciascuna delle XX.XX. territoriale di categoria firmatarie del CCNL
Composizione delle delegazioni trattanti. A riferimento dell’art. 7 del CCNL attualmente in vigore, la delegazione trattante a livello di Istituzione di alta cultura è così composta: • Per la delegazione di parte pubblica, dal Direttore e dal Presidente dell’Ente di riferimento. • Per la delegazione sindacale, dalle RSU elette nell’Ente e dai rappresentanti sindacali firmatari del contratto collettivo di lavoro. Inoltre le parti negoziali convengono sull’opportunità che le delegazioni siano rappresentative al più alto livello possibile, anche in considerazione delle molteplici competenze istituzionali diversificate tra le linee di indirizzo: organizzative, finanziarie e gestionali. Pertanto si auspica la presenza del Direttore Amministrativo alle riunioni contrattuali, in modo che possa fornire a riguardo utile informazione o rispondere a richieste formulate nei predetti incontri. Eventualmente, per accelerare i lavori di trattativa, attraverso la predisposizione di bozze o testi di accordo, le parti si accordano per l’istituzione di specifiche commissioni, anche di carattere monotematico.
Composizione delle delegazioni trattanti. 1. Le delegazioni trattanti sono così composte : Parte pubblica: Parte sindacale:
Composizione delle delegazioni trattanti. La delegazione trattante di parte pubblica, costituita ai sensi del primo comma dell’art. 10 del CCNL 1998-2001, è individuata con provvedimento del Segretario Generale sulla base delle linee di indirizzo della Giunta Comunale. La delegazione di parte sindacale, costituita ai sensi del secondo comma dell’art. 10 del CCNL 1998-2001, è composta da: Componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Roma (R.S.U.) in numero complessivamente non superiore a quindici unità; Un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale di categoria firmataria del CCNL 1998-2001. Il Coordinatore della R.S.U. si impegna a fornire tempestiva comunicazione dei nominativi facenti parte delle delegazioni trattanti prima dell’inizio di ogni incontro.