CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
QUADRIENNIO 2002 – 2005 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO
Art. 1 Campo di applicazione
II presente contratto collettivo di lavoro integrativo, sottoscritto in attuazione delle previsioni di cui all’art. 40 del decreto Leg.vo n. 165/2001, cosi’ come modificato ed integrato dalla legislazione successiva, nonché del C.C.N.L. 7/4/1999 e successivi, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendente dell'Azienda Ospedaliera Sant'Xxxx di Como dell'area del Comparto.
Art. 2 Norme di garanzia
Ai sensi delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 del C.C.N.L. 1/9/1995, nell'Azienda Ospedaliera Sant'Xxxx la regolamentazione dei servizi pubblici essenziali da garantire è contenuta nell'allegato N.1 del presente C.C.I.A.
Tale regolamentazione deve essere verificata annualmente a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Altresì 1'Azienda, avendo ricevuta comunicazione dalla controparte sindacale della data dell'eventuale sciopero, tempestivamente, dovrà avvertire i Direttori delle Unità Operative che in quella data predisporranno la sospensione delle attività di routine.
Art. 3 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione. Esso conserva efficacia fino alla sottoscrizione del successivo contratto aziendale.
Della stipulazione e dei suoi contenuti è data comunicazione da parte dell'Azienda, con idonea pubblicità di carattere generale, a tutti i lavoratori entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione.
Entro il primo mese del negoziato relativo al Contratto Integrativo Aziendale, le parti non assumono iniziative unilaterali, nè procedono ad azioni dirette sulle materie oggetto della contrattazione integrativa non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico. Decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative (termine che, previa intesa, può essere prorogato di ulteriori 30 giorni) senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Le parti concordano che ci saranno delle verifiche sia per quanto riguarda tempi , modi e procedure dei vari punti sottoscritti. Tale verifiche saranno esplicitate per ogni singolo istituto.
Art. 4 Finanziamento
II Contratto Collettivo Integrativo Aziendale è finanziato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del
C.C.N.L. 1998/2001, utilizzando le risorse dei fondi di cui agli art. 38 e 39 dello stesso e dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33, del C.C.N.L. 2002 – 2005.
Art. 5 Finalità
Le parti concordano che il sistema delle relazioni sindacali interne all'Azienda ha come obiettivo quello di contemperare il miglioramento:
a) delle condizioni di lavoro;
b) della crescita professionale dei dipendenti;
c) nell'organizzazione del lavoro con l'esigenza dell'Azienda di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività che devono mantenere la natura pubblica all’interno del S.S.N.
In base a queste premesse le parti concordano sulla necessità di intrattenere relazioni sindacali stabili, nella piena autonomia e chiara distinzione dei ruoli, improntate sulla effettiva assunzione e riconoscimento delle reciproche competenze, per un trasparente e proficuo espletamento delle rispettive attività, nel rispetto della legislazione vigente.
Art. 6 Articolazione delle relazioni Sindacali aziendali
Le relazioni sindacali a livello aziendale si articolano come segue:
1. Contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di Azienda, sulle materie e secondo le modalità indicate nell'art. 4 del C.C.N.L.;
2. Concertazione, consultazione e informazione sulle materie e con le modalità di cui all'art.6 del C.C.N.L.
3. Interpretazione autentica dei contratti collettivi aziendali.
Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione del presente contratto, le parti che l’hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui l’art. 4 del C.C.N.L. 2002/2005 sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie. L'insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche.
Art. 7 Composizione delle delegazioni trattanti
A. La delegazione trattante di parte pubblica è costituita come segue:
- Direttore Generale dell'Azienda o un suo delegato;
- Direttore Amministrativo;
- Direttore Sanitario;
- rappresentanti dei titolari degli uffici interessati;
B. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione trattante è composta:
- dalle RSU
- dai rappresentanti delle Segreterie Provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.
La R.S.U. può avvalersi della presenza di dipendenti del comparto nominati dalle R.S.U. per problematiche specifiche e particolari.
Al fine di garantire corrette relazioni sindacali si conviene quanto segue:
1) L'Amministrazione garantisce la convocazioni delle delegazioni di norma al mattino e con un preavviso di 10 giorni e trasmettendo l’ordine del giorno.
2) Di ogni seduta verrà steso verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti trattati e delle eventuali decisioni operative. Verrà data lettura di eventuali dichiarazioni che ciascun partecipante può chiedere di mettere a verbale. Di tale verbale verrà data lettura nella riunione successiva, se programmata entro trenta giorni dalla precedente e contestualmente consegnata fotocopia. In caso contrario, entro lo stesso termine verrà inviata alle parti fotocopia del verbale.
Nel caso in cui le parti, nel corso della riunione, assumano impegni con efficacia immediata, verrà stesa una sintesi dell’accordo che sarà contestualmente sottoscritta dalle parti.
Di norma gli incontri avranno cadenza mensile, quindicinale in caso di contrattazione integrativa.
3) Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, in via di massima verrà, alla fine dell’incontro, fissata la data dell’incontro successivo.
4) In caso di problematiche organizzative che si manifestino a livello periferico, potranno essere previsti incontri a livello di singolo presidio al fine di analizzare la situazione ed individuare eventuali soluzioni. L’Amministrazione darà informazione dell’incontro a tutte le 00.XX. trattanti.
L’incontro sarà fissato entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni.
5) Nel primo mese di contrattazione integrativa e durante la concertazione o consultazione, le parti non assumono iniziative conflittuali unilaterali.
6) La partecipazione alle trattative o a qualsiasi incontro con l’Amministrazione ed a Commissioni paritetiche o ad altri organismi in concerto con l’Amministrazione, va considerata per i partecipanti quale normale orario di lavoro fino a concorrenza del debito orario giornaliero singolarmente dovuto e limitatamente ad un massimo di 15 unità delle R.S.U., oltre ad un rappresentante per ogni organizzazione firmataria del presente contratto.
Art. 8 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni Paritetiche
Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:
A. INFORMAZIONE
L’Azienda allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa semestralmente e tempestivamente i soggetti sindacali firmatari del C.C.N.L., sugli atti di valenza generale , anche di carattere finanziario concernente il rapporto di lavoro, L'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. Nel caso di materie per le quali il C.C.N.L. prevede la contrattazione collettiva integrativa, la concertazione o la consultazione, L'informazione e preventiva. Per informazione preventiva si intende che essa viene fornita, una volta che la Direzione dell’Azienda abbia individuato gli orientamenti essenziali, prima che sulla materia sia assunta una posizione conclusiva in modo da consentire alla successiva contrattazione, concertazione o consultazione di esplicare per intero la possibilità di pervenire ad un'intesa. L'Azienda si impegna a trasmettere alle 00. SS. trattanti ed alla
R.S.U. di norma almeno dieci giorni prima del confronto negoziale tutta la documentazione inerente materie oggetto di contrattazione, di concertazione e consultazione.
Ai fini di una più compiuta informazione, le parti previa richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per L'innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione, di trasformazione, ed ogni qualvolta si determinino situazioni o iniziative di particolare rilievo, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art.11, comma 5 del C.C.N.L. del 02.06.1998, sulla definizione dei comparti di contrattazione.
Si concorda che i destinatari dell’informazione di cui al presente articolo siano i coordinatori della RSU e le Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.
Ai soggetti sindacali aziendali è trasmesso l’elenco completo delle deliberazioni assunte dal Direttore Generale. L’elenco dovrà rispettare la numerazione progressiva ed indicare sempre l’oggetto di ogni singolo provvedimento.
Le delibere relative all’utilizzo di fondi economici riguardanti i dipendenti del comparto devono essere trasmesse in copia integrale(compresi gli allegati).
I rappresentanti sindacali di cui all'art.9, comma 2 del C.C.N.L. 7.4.99 possono richiedere copia dei documenti amministrativi per i quali abbiano interesse al fine di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa citata e dalle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
B. CONCERTAZIONE
I soggetti sindacali di cui all'art 9, comma 2 del C.C.N.L. 07.04.1999, ricevuta l'informazione possono attivare entro le 48 ore, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:
• articolazione dell'orario di servizio;
• verifica periodica della produttività delle strutture operative;
• definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro;
• andamento dei processi occupazionali.
La concertazione e, altresì, prevista per l'attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di:
• svolgimento delle selezioni per i passaggi di categorie;
• valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni; ,
• conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e la loro valutazione periodica;
• sistemi di valutazione permanente di cui art.35, comma 2 del C.C.N.L.
La concertazione si attiva su richiesta scritta di una delle parti nelle materie di cui sopra. L'Azienda, ricevuta la richiesta, fissa la data d'incontro generalmente entro le 48 ore dalla data di ricezione della stessa e convoca i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 del C.C.N.L., indicando quali di essi ha formulato la richiesta e la materia che deve essere trattata.
La concertazione si conclude nel termine tassativo di 30 giorni dalla data della relativa richiesta e dell'esito della concertazione e redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
Durante il periodo di concertazione le parti si adeguano nei loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. In particolare l'Azienda si astiene dall'adottare provvedimenti unilaterali e le 00.XX. non assumono sulle stesse materie iniziative conflittuali. Sono fatte salve le situazioni di urgenza e di emergenza che possono imporre consultazioni sindacali, richieste da entrambe le parti, convocate nelle vie brevi, e senza il rispetto delle formalità sopra riportate.
C. CONSULTAZIONE
La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 del C.C.N.L., prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
- organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
- modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di cui all'art. 59, comma 8 del D.Lgs 29/93;
- casi di cui all'art.19 del D.Lgs 19 settembre 1994, n.626.
Art. 9 Contrattazione integrativa
In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate tutte le materie e gli istituti elencati nell'art. 4 del C.C.N.L. 07.04.1999. II contratto integrativo aziendale non può essere in contrasto con i vincoli ed i limiti risultanti dal C.C.N.L. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
La contrattazione integrativa avviene esclusivamente tra i componenti delle delegazione di parte pubblica e di parte sindacale, cosi come previsto dall'art.7 del presente contratto integrativo.
La trattativa con le rappresentanze sindacali è avviata previa convocazione scritta da parte dell'Amministrazione, riportante l'ordine del giorno di norma almeno 10 giorni prima.
Essa implica l'obbligo di addivenire all'accordo nelle materie di cui all'art. 4, comma 2, dal I al IV punto del C.C.N.L. direttamente implicante l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico.
Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati dagli artt. 3, comma 1, e 10 del C.C.N.L., sulle materie di cui all'art. 4, comma 2, dal V° al IX punto, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative senza che si sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e liberta d'iniziativa e decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato e prorogabile di altri 30 giorni.
Ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi del C.C.I.A. con i vincoli di bilancio, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalle delegazioni trattanti e inviato dall'Azienda, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, al Collegio dei Revisori, unitamente all'apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il Contratto viene sottoscritto e diventa esecutivo. Alle rappresentanze sindacali è consegnata copia di ogni accordo e successivo contratto definitivo stipulato. Per le procedure di raffreddamento dei conflitti, si rimanda a quanto previsto dall’ art.10 del C.C.N.L. del 7.4.1999.
Art. 10 Costituzione di commissioni e gruppi di lavoro
L'Azienda e le XX.XX. possono attivare commissioni o gruppi di lavoro a composizione paritetica con compiti istruttori di studio e proposta su temi specifici ed in tempi predeterminati così come previsto dall'art. 6, comma 2 del C.C.N.L. Tali commissioni o gruppi non hanno funzioni negoziale.
Le conclusioni raggiunte sono sottoposte alla Direzione dell'Azienda per le valutazioni e le determinazioni di competenza.
I lavori delle Commissioni o gruppi si svolgono compatibilmente con le esigenze di servizio in orario di lavoro.
Art. 11 Comitato per le pari opportunità
Per favorire il principio della partecipazione il Comitato per le pari opportunità viene istituito così come normato dall'art. 7 del C.C.N.L. 1998/2001. Si rimanda l'applicazione dal momento della sottoscrizione del presente Contratto Integrativo.
Art. 11 bis Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Per favorire una attenta osservazione circa il fenomeno del mobbing, le parti concordano di istituire un comitato paritetico, così come disciplinato dall’art. 5 del C.C.N.L. 2002-2005.
Art. 12 Esercizio delle attività sindacali
1) Assemblee sindacali
A) Tutti i dipendenti, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato hanno diritto di partecipare ad assemblee sindacali, in orario di lavoro per un massimo di 12 ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.
Al fine di agevolare una sempre maggior partecipazione dei lavoratori, tenuto conto del particolare settore di servizio alla persona, al fine di non creare disservizio nelle diverse unita operative, si prevede l'utilizzo delle 12 ore annue per assemblea anche fuori orario di lavoro con recupero delle ore certificate compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le assenze per assemblee eccedenti le 12 ore annue pro-capite, se non recuperate entro i successivi 30 giorni, devono considerarsi non retribuite.
B) Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro dai soggetti indicati alla lettera B dell'art.
7 del presente C.C.I.A. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di Dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'U.O. Organizzazione e Risorse Umane con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Per situazioni motivate ed eccezionali, la Direzione si riserva la possibilità di spostare la data dell'assemblea, concordando tale spostamento almeno 48 ore prima. I dipendenti che intendono partecipare all'assemblea ne danno comunicazione al proprio Responsabile di Unità Operativa, che successivamente provvederà a trasmettere all'U.O. Organizzazione e Risorse Umane l'elenco del personale che si è assentato dal posto di lavoro nonché le ore di assenza.
Le assemblee sono svolte di norma all'inizio ed alla fine del turno di lavoro, considerata la particolare natura dei servizi da garantire istituzionalmente.
2) Permessi sindacali retribuiti
A) Sono titolari del diritto ai permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato nei luoghi di lavoro, i seguenti soggetti:
a) componenti della R.S.U.
b) dirigenti sindacali
- dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo le elezioni delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del C.C.N.Q.
7.8.98 e successive modificazioni;
- Componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti cui alla lettera a) o quelli dei due precedenti alinea.
Le Associazioni sindacali rappresentative entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti nella R.S.U. indicano per iscritto all’Amministrazione i nominativi dei dirigenti i titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui alla lett. A.
I dirigenti sindacali di cui al precedente punto b) hanno titolo ad usufruire dei permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative.
B) Per quanto attiene ai contingenti dei permessi si applicano le disposizioni previste dall'art. 9, comma 2 del C.C.N.Q. 07.08.1998 (G.U. n.207 del 05.09.1998) e successive modificazioni ed integrazioni.
3) Permessi sindacali non retribuiti
Gli stessi soggetti che godono del diritto ai permessi sindacali retribuiti possono altre si usufruire dei permessi non retribuiti nel limite di 8 giorni annui (cumulabili trimestralmente) per partecipare a trattative, congressi, convegni di natura sindacale. I soggetti titolari comunicano per iscritto al dirigente Responsabile della struttura almeno tre giorni prima,l’utilizzo del permesso, tramite la propria associazione sindacale.
4) Rinvio
Per quanto non riportato nel presente articolo in merito alla normativa sui distacchi e permessi sindacali e sulle altre prerogative sindacali si rimanda al C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13 Esercizio delle libertà sindacali
L’Azienda si impegna in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 25 e 27 della Legge 300/70 ad individuare apposita sede permanente da utilizzare in comune tra i vari soggetti di cui all'art. 6 lett. B idoneo locale e ausilio informatico più rete aziendale per garantire l'esercizio delle libertà sindacali. Locale dotato di arredi e di una linea telefonica abilitata alle comunicazioni all'interno di ogni struttura. L’Azienda si impegna altresì ad individuare in ogni struttura spazi riservati alle rappresentanze sindacali per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro a tutti i lavoratori dell’Azienda. Eventuali affissioni al di fuori di tali spazi saranno considerate abusive e quindi saranno rimosse d’ufficio. L’Azienda si impegna ad utilizzare procedure relative ai permessi sindacali uniformi su tutti i presidi.
Art. 14 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art 29 C.C.N.L. 2002/2005)
Alla corresponsione del trattamento accessorio connessi ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, si provvede con il fondo costituito cosi come previsto dall'art. 29 del C.C.N.L. 2002/05 a conferma dei commi 1 e 2 dell’art 38 del C.C.N.L. 1998/2001.
II fondo stesso è costituito nell'entità di cui alla tabella allegato numero N. 2 del presente contratto.
Qualora nel fondo di cui trattasi risultassero a consuntivo ancora disponibili eventuali risorse, le parti si incontreranno per definirne l'utilizzazione.
Art. 15 Utilizzo delle risorse regionali per la contrattazione integrativa (articolo 32)
Le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32 del C.C.N.L. 2002/2005, quantificate in Euro 415.759,50 e provvisoriamente contabilizzate nel fondo della produttività (art.30) sono definitivamente assegnate come segue:
- per l’importo di € 55.000,00 al fondo di cui all’art. 31 del C.C.N.L. 2002/2005;
- per l’importo residuo al fondo di cui all’art. 30 del C.C.N.L. 2002/2005. Tale assegnazione ha effetto dal 1° gennaio 2005.
Art. 16 Fondo per la produttività (articolo 30 del C.C.N.L. 2002/05)
Il fondo di cui al presente articolo è costituito cosi’ come previsto dall’articolo 30 del
C.C.N.L. 2002/2005 a conferma dei commi 3,4,5 dell’art. 38 del C.C.N.L. 1998/2001. Il fondo stesso, anche per effetto di quanto concordato al precedente art. 15, è costituito nell’entità di cui alla tabella allegato N.2 del presente contratto.
Art. 17 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica (articolo 31 del C.C.N.L. 2002/2005)
Il fondo di cui al presente articolo è costituito così come previsto dall’articolo 31 del
C.C.N.L. 2002/05 a conferma del art 39 del C.C.N.L. del 1998/01.
Il fondo stesso, anche per effetto di quanto concordato al precedente art. 15, è determinato nell’entità di cui alla tabella allegato N.2 del presente contratto.
In attuazione delle finalità di cui all’art. 33 del C.C.N.L. 2002/2005, una quota del fondo di cui trattasi è stata utilizzata per le progressioni verticali in favore del personale sanitario, in attuazione dell’art. 18 del C.C.N.L. 2002/2005 (già attuate in virtù della preintesa siglata tra le parti in data 20/09/2004).
Per l’effettuazione delle progressioni verticali in favore del personale amministrativo e tecnico, in attuazione dell’art.19, lett. d) del C.C.N.L. 2002/2005 viene destinata un una quota pari a € 130.000,00.
Gli importi che residuano dalla prima applicazione delle progressioni di cui al punto precedente sono riassegnati al fondo dell’art. 31 del C.C.N.L. 2002/2005 come parte indistinta per il finanziamento degli altri istituti contrattuali ivi previsti.
Per il conferimento di incarichi di posizioni organizzative resta confermata la destinazione di una quota del fondo pari a € 206.582,76 (£400.000.000)
Art. 18 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
A) Premessa
Si premette che l'istituto del part-time come riduzione d'orario e possibili sue articolazioni e da inserire in un quadro di convenienze tra i bisogni del dipendente e le esigenze dell'Azienda. Per questo motivo le parti si impegnano a far si che l'applicazione avvenga nella massima correttezza, buona fede, e trasparenza.
B) Trasformazione del rapporto di lavoro
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, avviene automaticamente entro 60 gg. dalla domanda presentata in forma scritta dal dipendente. L'Azienda entro il predetto termine, può per esigenze di servizio rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dal ricevimento della domanda.
C) Svolgimento di altra attività lavorativa. Incompatibilità
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, purché non sussista conflitto di interessi con l'attività di servizio.
Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - e quella di servizio, l'Azienda nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
I dipendenti in regime di orario ridotto devono sempre comunicare l'eventuale inizio o variazione di qualsiasi attività lavorativa anche quando si tratta di lavori occasionali (escluse le attività rese a titolo gratuito presso Associazioni o Cooperative), specificando la tipologia delle prestazioni che si intendono rese al di fuori dell’orario di servizio ed il soggetto e/o i soggetti a favore dei quali l’attività dovrà essere espletata
D) Percentuali delle trasformazioni
Il personale da destinare a tempo parziale così come recita l’art 23 comma 8 del
C.C.N.L. 1998/2001, così come integrato dall’art. 22 del C.C.N.L. 2002/2005, non può superare il 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno inserito nei contingenti delle categorie di personale di cui al nuovo sistema di classificazione del personale con riferimento a ciascun profilo e presidio di assegnazione, attraverso un arrotondamento per eccesso onde arrivare comunque all’unità. A tal fine, per rendere più equilibrato e distribuito il part-time, qualora la soglia per alcuni profili fosse raggiunta, l’Azienda si impegna:
a) ad elevare di un ulteriore 10% la percentuale da destinare a tempo parziale per tutti i profili professionali ad esclusione dei profili sanitari;
b) ad elevare di un ulteriore 3% la percentuale da destinare a tempo parziale per i profili sanitari;
secondo le procedure previste dai commi 10 e 11 dell’art. 23 del C.C.N.L. 1998/2001, in presenza delle seguenti situazioni:
- essere portatori di invalidità o handicap riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
- avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica, o anziani non autosufficienti;
- avere figli minori;
- avere superato i 60 anni di età, ovvero compiuto 25 anni di effettivo servizio.
La suddetta elencazione vale anche quale ordine di precedenza qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati in aggiunta di cui alle precedenti lettere a) e b).
Nel caso la richiesta venga presentata da genitori di figli minori, verrà data priorità ai genitori di figli di età inferiore a quella prevista per la frequenza della scuola dell’obbligo, in relazione al loro numero.
L’Azienda si riserva altresì di valutare, alla luce delle esigenze organizzative e di servizio, eventuali ulteriori motivate situazioni particolari determinate da serie necessità di studio ovvero da motivate esigenze legate alla distanza e/o disagiate possibilità di collegamento tra la località di abitazione e la sede di lavoro.
Le clausole di cui alle precedenti lettere a) e b) (percentuale di elevazione del part time) sono soggette a verifica delle parti con cadenza annuale.
Le parti concordano che entro Marzo di ogni anno si verifichi l’andamento dell’utilizzo del part-time da parte dei dipendenti, anche al fine di coprire tramite assunzioni le carenze organiche nel rispetto dei vincoli di legge e contrattuali vigenti.
In caso di avanzi e disavanzi nei rispettivi ruoli sarà possibile una nuova ridistribuzione.
E) Articolazione del rapporto di lavoro
a) orizzontale: quando l'orario di lavoro prevede una prestazione ad orario ridotto su base giornaliera rispetto alla previsione contrattuale, ma svolto in maniera continua per tutte le giornate dell'anno;
b) verticale: quando l'orario di lavoro prevede una prestazione ad orario pieno (giornaliero, settimanale, mensile) svolta solamente per alcuni giorni della settimana, alcune settimane nel mese o alcuni mesi dell'anno.
L’eventuale passaggio da un'articolazione ad un'altra può avvenire previo parere favorevole del responsabile del servizio di assegnazione. Si ribadisce che la scelta deve essere concordata con il dipendente. Per favorire un incontro favorevole fra le parti verrà stilato un regolamento.
F) Pronta disponibilità e lavoro supplementare in applicazione dei commi 2,3,4 del
C.C.N.L. 2002 – 2005.
Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall'art. 7, comma 11, primo periodo, del C.C.N.L. integrativo del 20 settembre 2001, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle Leggi 151 del 2001 e 104 del 1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto.
Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. Nel caso che i turni siano assicurati per intero sarà corrisposta l’intera indennità anche per il part time orizzontale.
Al personale utilizzato ai sensi del comma 2, si applica l’art. 7 del C.C.N.L. integrativo del 20 settembre 2001, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall'art. 35 del C.C.N.L. integrativo del 20 settembre 2001 che nel nuovo testo sul trattamento economico del personale a tempo parziale ai commi 2, 3 e 5 ne specifica le modalità di svolgimento e le relative tariffe. In
ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, oltre quello previsto dal comma 2 del citato articolo, non può superare 102 ore annue individuali.
Il personale part time verrà impiegato in tutti i settori aziendali.
Verrà, altresì, ammesso a partecipare ad avvisi interni di qualsiasi natura che l'Azienda intendesse emettere, previa adeguata regolamentazione da predisporre in merito.
G) Fasce percentuali orarie
II rapporto a tempo parziale può essere articolato per prestazioni lavorative pari a 12, 18, 24, 30 ore lavorative settimanali. L'eventuale passaggio da una fascia percentuale oraria ad un'altra, può essere richiesta dal dipendente decorso un anno.
H) Principio di non discriminazione
Non è ammessa la possibilità per il datore di lavoro di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa. La variazione può avvenire, dunque, solo con il mutuo consenso delle parti.
I) Ripristino del rapporto a tempo pieno
Fermo restando quanto previsto in materia dalla legge e dai contratti di lavoro, la richiesta di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno una volta decorsi due anni dalla trasformazione deve pervenire all'Azienda con 60 giorni di anticipo sulla data di rientro. II rientro a tempo pieno prima che sia trascorso il suddetto biennio è subordinato alla vacanza nella dotazione organica ed alla disponibilità del posto stesso alla luce del Piano Strategico aziendale. L'Azienda comunica al dipendente che ne ha fatto istanza l'eventuale accoglimento della richiesta entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.
L) Trattamenti accessori
Per il personale a tempo parziale i trattamenti accessori collegati al raggiungimento degli obiettivi specifici e dettagliati od alla realizzazione dei progetti specifici e dettagliati, possono essere attribuiti anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, qualora sia dimostrata l’ininfluenza della tipologia del rapporto di lavoro sui risultati raggiunti.
Art. 19 II lavoro straordinario
Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono esser preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile.
L’azienda assegna annualmente a ciascuna Unità operativa o servizio un tetto massimo di ore di prestazione di lavoro straordinario, il cui utilizzo all’interno delle predette articolazioni aziendali è flessibile, fermo restando il limite individuale per ciascuno dipendente fissato in 180 ore annuali, elevabili a 250 alle condizioni previste del comma 4 art 34 del CCNL 1998/2001.
Lo straordinario può a richiesta del dipendente essere recuperato.
Le parti concordano che le ore straordinarie verranno liquidate ai dipendenti che ne hanno preventivamente richiesto il pagamento di norma con cadenza bimestrale.
Art. 20 Programma di attività di formazione professionale
Preso atto che lo spirito e le iniziative da sviluppare in merito alla formazione degli operatori hanno come presupposto indispensabile un reale miglioramento dei servizi e delle prestazioni erogate in relazione all'evoluzione dei bisogni di salute del cittadino e della comunità, tenuto conto dello sforzo aziendale di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 21 del C.C.I.A. del 2001 e dell'avvenuta programmazione annuale attraverso piani aziendali formativi e in attuazione della nuova normativa in materia di cui l'articolo 20 del C.C.N.L. 2002/2005 le parti concordano quanto segue:
• l'Azienda si impegna ad acquisire l’accreditamento E.C.M. per tutte le attività di formazione e aggiornamento organizzate a livello aziendale in modo da consentire l’acquisizione dei crediti formativi previsti dalle normative vigenti per il personale sanitario.
Come precisato nel comma 3 dell’art. 20 del C.C.N.L. 2002/2005, dato il carattere tuttora
– almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo sopra specificato per inadempienze aziendali, l’Azienda si impegna a non assumere provvedimenti penalizzanti nei confronti del personale coinvolto.
Viceversa, è fatto obbligo al dipendente di partecipare ai corsi di formazione obbligatoria; pertanto, nei confronti del dipendente che senza giustificato motivo non vi partecipi si darà applicazione a quanto previsto al comma 4 dell’art. 20 del C.C.N.L. 2002/2005;
• che le iniziative di formazione organizzate dall’Azienda ed inserite nel piano di formazione annuale devono prevedere il coinvolgimento di tutto il personale del Comparto e non solo i profili interessati al sistema E.C.M.;
• le parti concordano sull’opportunità di promuovere l’attività di formazione sul campo, già peraltro attivata in Azienda sulla base della normativa regionale in materia.
Tale tipologia di formazione prevede lo svolgimento della “normale attività” necessaria all’erogazione di servizi e prestazioni per conto dell’Azienda cui, a fronte di una verbalizzazione specifica che documenta presenze e contenuti dell’attività con riferimento ai risvolti formativi, vengono riconosciuti crediti E.C.M. ai partecipanti;
• lo staff Formazione registra ed archivia i crediti formativi assegnati ai partecipanti ai corsi organizzati in Azienda per cui viene consegnato a ciascun partecipante uno specifico attestato riferito ai crediti conseguiti;
• sempre nello spirito di garantire a tutti il raggiungimento degli E.C.M. l'Azienda provvederà ad inserire, laddove possibile, corsi di formazione a distanza con l'utilizzo di mezzi multimediali;
• l’organizzazione dei corsi di formazione sarà distribuita, ove possibile, nell’ambito di tutte le sedi aziendali, al fine di favorire la partecipazione dei dipendenti.
Per favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale sono utilizzati anche gli istituti di cui l'articolo 22 e 23 del
C.C.N.L. 20/9/2001.
L’esercizio del diritto allo studio attraverso la concessione di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali annuali è disciplinato da apposito regolamento allegato N.9 al presente contratto.
I corsi di formazione per l’utilizzo di nuove apparecchiature tecnologiche possono prevedere l’acquisizione di crediti E.C.M. a favore del personale coinvolto nell’addestramento necessario all’utilizzo.
L’Azienda si impegna ad attivare una informazione con cadenza annuale con riferimento alla attività di formazione svolta nell’anno in corso ed alla programmazione per l’anno successivo.
Art. 21 Progressioni interne di carriera
Le procedure di selezione per:
- i passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore (progressione verticale);
- i passaggi all'interno delle categorie B e D;
- i passaggi all'interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello (passaggi orizzontali;
sono disciplinate dal regolamento allegato N.3 del presente accordo.
Art. 22 Progressione economica orizzontale
All’acquisizione della prima fascia partecipa il personale in servizio che alla data del 31 dicembre di ogni anno vanti un’anzianità di servizio, alle dipendenze del S.S.N. o di altri Enti, per i quali si applica la normativa sulla mobilità di cui all'art. 33 del D.L.vo n.29/93 e successive modifiche, di 2 anni di servizio a livello iniziale nella categoria e profilo di appartenenza, di cui uno (quello precedente l’applicazione) di servizio continuativo alle dipendenze dell’Azienda, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, purchè abbia conseguito una valutazione di sufficienza nella scheda di valutazione annuale.
Come peraltro già specificato nell’art. 23 del C.C.I.A. 2001, tale valutazione di sufficienza è subordinata al conseguimento di un punteggio minimo complessivo non inferiore a punti 50 per ciascuno dei seguenti tre indicatori previsti nella scheda di valutazione annuale:
1) qualità della prestazione;
2) orientamento verso l’utente;
3) integrazione nel gruppo di lavoro.
All’acquisizione delle fasce successive alla prima partecipa il personale in servizio che alla data del 31 dicembre di ogni anno vanti un’anzianità di servizio, alle dipendenze del S.S.N. o di altri Enti, per i quali si applica la normativa sulla mobilità di cui all'art 33 del D.L.vo n.29/93 e successive modifiche, di 2 anni di permanenza nella medesima fascia e qualifica di appartenenza, di cui uno (quello precedente l’applicazione) di servizio continuativo alle dipendenze dell’Azienda, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, purchè abbia conseguito una valutazione di sufficienza nella scheda di valutazione annuale, nei termini sopra specificati.
E’ del tutto evidente che in caso di revisione della scheda di valutazione annuale la fissazione della soglia di sufficienza di cui sopra sarà oggetto di contrattazione.
Si specifica, altresì, che ai fini del calcolo dei due anni di anzianità, non si considerano utili i periodi che per legge o disposizioni contrattuali sono interruttivi della maturazione dell’anzianità di servizio, con esclusione delle interruzioni di durata inferiore a 15 giorni.
Inoltre, per i dipendenti cui è stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di durata superiore a cinque giorni, l’anno in cui è stata comminata la sanzione non verrà considerato utile.
In relazione al requisito della permanenza biennale nell'ambito della categoria, fascia e profilo di appartenenza si precisa che i passaggi di categoria dovuti a reinquadramenti effettuati in ottemperanza a disposizioni contrattuali, o a passaggi orizzontali tra profili diversi della medesima categoria e livello economico, non sono da considerarsi quali passaggi di categoria ai fini del conseguimento dell'anzianità richiesta.
Preso atto che l’ultima applicazione di carattere generale a livello aziendale delle progressioni orizzontali ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 2004,con il presente contratto integrativo viene attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2005, una fascia economica ai dipendenti in servizio a tale data in possesso dei requisiti sopra specificati.
Art. 23 Sistema di valutazione del personale
In base all'articolo 8, comma 4 del C.C.N.L. 2002/2005 le parti, attuata la fase di prima applicazione del sistema di valutazione del personale, danno atto delle necessità di valutarne i risultati, nella prospettiva di pervenire ad una semplificazione del sistema di valutazione.
Art. 24 Posizioni organizzative
L'Azienda sulla base del proprio ordinamento e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio istituisce posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità. I criteri di pesatura e le procedure di selezione per l'attribuzione delle posizioni organizzative sono disciplinate dal regolamento di cui l’allegato N.4 del presente accordo.
Il titolare della posizione organizzativa è chiamato a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati in sinergia con tutta la struttura organizzativa aziendale.
In tale ottica e nel rispetto del dettato contrattuale che prevede l’assorbimento nell’indennità di posizione organizzativa del compenso per lavoro straordinario, eventuali ore eccedenti rispetto all’orario minimo contrattuale fino alle 100 annuali saranno azzerate. Eventuali ulteriori ore eccedenti fino al limite individuale annuale di 80, potranno essere oggetto di recupero o valorizzazione con un compenso corrispondente all’ora straordinaria, qualora vi sia disponibilità nei residui del fondo ex art. 29 del C.C.N.L. 2002/2005 come rilevato annualmente.
Ulteriori ore eccedenti, saranno azzerate al primo gennaio dell’anno successivo.
Art. 25 Criteri di riparto del fondo per la produttività
Il fondo per la produttività verrà ripartito secondo i criteri che di seguito si esplicitano. A ciascun CdR è assegnata una quota del fondo calcolata in relazione
1. al personale assegnato allo stesso, rapportandolo ai seguenti coefficienti correlati a ciascuna categoria:
A: 0,912072
B:l
BS: 1,116264
C: 1,219236
D: 1,401227
DS: 1,578420
2. alla percentuale di raggiungimento del budget assegnato al CdR come segue:
da 95 a 100 | 100% |
da 90 a 94 | 98% |
da 85 a 89 | 95% |
da 80 a 84 | 90% |
da 70 a 79 | 85% |
minore di 70 | in proporzione al risultato |
L’importo come sopra calcolato viene distribuito a livello individuale in base alla presenza in servizio come segue:
a) una quota pari al 75% in relazione alla categoria di appartenenza;
b) una quota pari al 25% in relazione alla valutazione individuale e in relazione alla categoria di appartenenza
L’attribuzione della quota di cui alla lettera b) è rapportata al punteggio conseguito nella scheda di valutazione permanente nei seguenti indicatori:
- qualità della prestazione
- orientamento verso l’utente
- integrazione nel gruppo di lavoro
L’accesso al riparto della quota di cui trattasi è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo complessivo non inferiore a 150 punti e comunque non inferiore a 50 punti in ciascuno dei tre indicatori sopra riportati.
Il rapporto tra il punteggio conseguito nella valutazione e la quota da ripartire al singolo dipendente viene definito come segue:
- da p. 150 a p. 220:60%
- da p. 221 a p. 360:85%
- da p. 361 a p. 450:100%
L’accesso al riparto della quota proporzionata al punteggio conseguito nella valutazione è precluso:
- al dipendente che abbia prestato un periodo di servizio effettivamente lavorato inferiore a 30 giorni;
- al dipendente che abbia accumulato alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento un debito orario superiore a 36 ore, qualora non recuperato completamente entro il 31 marzo dell’anno successivo;
- al dipendente cui nell’anno di riferimento sia stata applicata una sanzione disciplinare pari o superiore a cinque giorni.
L'erogazione delle quote di cui ai punti a) e b) sono proporzionate al rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale (in qualsiasi articolazione) nonché ai giorni di effettiva presenza in servizio, intesa quale:
- effettiva attività lavorativa
- ferie
- infortunio sul lavoro
- riposo settimanale
- riposo compensativo
- aggiornamento obbligatorio
- astensione obbligatoria per maternità
- permessi per diritto allo studio (150 ore)
- permessi per concorsi o esami, aggiornamento facoltativo, lutto, motivi famigliari o personali, matrimonio, malattia del figlio di età inferiore ai tre anni fino ad un massimo di 30 giorni l’anno;
- permessi sindacali retribuiti
- malattia fino a giorni 30 nell'arco dell'anno solare
- permessi per donazioni AVIS e per servizi di protezione civile
- permessi ex legge 104/92
- malattia per riconosciuta causa di servizio
Al personale neo assunto con esclusione di quello trasferito per mobilità, di ruolo o non di ruolo, il diritto alla maturazione e corresponsione del salario di produttività decorre dal giorno successivo al primo trimestre di servizio effettivo, salvo che non intervenga il mancato superamento del periodo di prova.
Per quanto attiene all’anno 2006, si prevede che per il personale del comparto saranno definiti obiettivi specifici, la cui percentuale di raggiungimento sarà valutata fini della distribuzione della produttività,in modo direttamente proporzionale e sulla base dei criteri esplicitati alle lettere a) e b).
Art. 26 Risorse aggiuntive regionali
Le risorse aggiuntive regionali verranno erogate in base ai medesimi criteri adottati per l’erogazione del fondo di produttività
Art. 27 Funzioni di coordinamento del personale sanitario e di assistenza sociale
Le funzioni di coordinamento del personale sanitario e di assistenza sociale sono conferite dall’Azienda in applicazione dei criteri esplicitati nell’apposito regolamento allegato N.5 al presente contratto.
La parte variabile dell’indennità di coordinamento è determinata applicando i criteri definiti nell’accordo del 5/6/2003 allegato N.5 al presente contratto.
Art. 28 Mansioni superiori
La procedura relativa al conferimento di mansioni superiori è disciplinata nell’apposito regolamento allegato N.6 al presente contratto.
Art. 29 Permessi retribuiti
La fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’art. 21, comma 2 del C.C.N.L. 1/9/1995, così come integrato dall’art. 23 del C.C.N.L. 2002/2005 è disciplinata da apposito regolamento allegato N.7 al presente contratto.
Art. 30 Mobilità interna
L’istituto della mobilità interna, ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. 20/9/2001 è disciplinato dal regolamento allegato N.8 del presente contratto.
Art. 31 Rapporti di lavoro a tempo determinato
Salvo il caso di una risoluzione automatica del rapporto di lavoro e del licenziamento senza preavviso, decorso il periodo di prova previsto nel contratto individuale, la durata del preavviso per il personale a tempo determinato è fissata in 15 giorni, con decorrenza dal 1° O dal 16° giorno del mese.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia all’art. 39 del C.C.N.L. 1/9/1995, in quanto applicabile.
Il personale a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova di due mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B, e di tre mesi per il personale inquadrato nel livello economico BS e nelle categorie C e D
Art. 32 Norma finale
Qualora dovessero emergere situazioni disomogenee nel trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti dei diversi presidi, le parti si incontreranno per definire la problematica.