Agibilità sindacali. I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruire, per l’esercizio del proprio man- dato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 10 ore mensili fra loro cumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali. Per i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute sono cumula- bili solo nell’ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, ec- cetto per il caso di rinnovo di cui al precedente comma 2. In caso di incapienza del monte di 100 ore di permessi retribuiti previsto per il Rappre- sentate Regionale d’Agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito nel successivo articolo 19, il RRA per l’esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo ca- poverso del presente comma, può fruire dei permessi residui del monte ore RSA. Nel caso in cui RRA non sia un RSA e/o durante la sua missione ci fossero RSA costituite può usufruire, sempre in caso incapienza del monte ore come definito nel successivo articolo 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso del presente comma, di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesi. Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l’ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia deve av- venire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi.
Agibilità sindacali. Le parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2002 per esaminare la materia delle agibilità sindacali nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti e di quanto verrà definito in sede ABI. Nel frattempo restano di fatto in vigore, sino al 31 dicembre 2002, le rappresentanze, i livelli di confronto e interlocuzione e le modalità attualmente in essere presso le singole aziende. Sino a tale data, ogni significativa informativa concernente le tematiche relative alla realizzazione del progetto che potranno avere ricadute sulle condizioni di lavoro del personale verrà fornita alla Delegazione Sindacale di Gruppo. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove esistenti, manterranno in via eccezionale, sino al 31.12.2002, le prerogative previste dalle vigenti norme di legge e dalle intese aziendali in essere presso le rispettive aziende, in riferimento agli originari ambiti di competenza delle divisioni corrispondenti alla realtà bancaria di provenienza.
Agibilità sindacali. I componenti le RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24, Legge n. 300/70. Le Parti, in ossequio al quarto capoverso dell’art. 4, parte prima, dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, garantiranno idonee soluzioni ai fini del mantenimento delle singole condizioni di miglior favore pattuite; dette ore sono inclusive di quelle previste dall’art. 23 L.300/70. I permessi verranno richiesti con almeno 24 ore di anticipo alla Direzione aziendale e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico aziendali.
Agibilità sindacali. Per aggiornamenti si rimanda a quanto previsto dal CCNL e regolamenti tempo per tempo vigenti e a quanto pubblicato sul portale Intranet Aziendale per eventuali Accordi stipulati a livello Aziendale.
Agibilità sindacali. La Deutsche Bank SpA e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle XX.XX. FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e XXX.XX si sono incontrate in occasione del rinnovo del C.I.A. e, preso atto che:
Agibilità sindacali. La materia delle agibilità sindacali è regolata dalle disposizioni di legge e dai relativi accordi definiti tra le Parti.
Agibilità sindacali. Per le Rappresentanze Sindacali Aziendali attualmente costituite presso le strutture oggetto di cessione di ramo, si riconosce l’ultrattività della normativa tempo per tempo vigente in materia di agibilità sindacali fino al 31 dicembre 2016.
Agibilità sindacali. La Deutsche Bank SpA e la Segreteria dell’Organo di Coordinamento della O.S.
Agibilità sindacali. L’azienda concederà per motivi sindacali l’uso di idonea stanza dotata di una scrivania, un armadio, un personal computer collegato ad internet ed un telefono, fax, stampante e fotocopiatrice.
Agibilità sindacali. Le parti convengono che il modello di Smart Working non limita le agibilità sindacali contrattualmente previste. La partecipazione ad assemblee sindacali, attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche è trattata con le medesime modalità previste per la partecipazione alle assemblee sindacali in presenza. Al riguardo ogni partecipante dovrà conseguentemente comunicare la propria partecipazione e la durata della stessa all’ufficio personale della società.