Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Clausole campione
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando il contratto e' affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i su - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il p...
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (art. 53, dir. 2004/18; art. 55, dir. 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 1. In relazione all’oggetto dell’appalto ed alle caratteristiche tecniche dello stesso, potrà essere utilizzato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Sono aggiudicati esclusivamente tramite tale criterio i contratti relativi: • ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziali e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera come definiti all’art. 50, c. 1, del Codice degli appalti; • all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
3. Il criterio di aggiudicazione deve essere indicato nel bando ovvero nella lettera di xxxxxx. In particolare, all’interno dei disciplinari di gara (eventualmente nel bando di gara o lettera di invito) devono essere specificati: • i criteri di valutazione delle offerte e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi; • l’eventuale ripartizione dei criteri e dei i sub-criteri, con i relativi pesi e punteggi da attribuire; • l’eventuale soglia di sbarramento relativa all’offerta tecnica.
4. Il prezzo offerto in sede di gara deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base d’appalto al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, pena l’esclusione dalla procedura.
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 1. L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare quelli indicati specificatamente all'articolo 95 commi 6, 13 e 14 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Il bando di gara e il relativo disciplinare o la lettera d'invito elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi secondo quanto disposto dall'articolo 95 commi 8, 9 e 10. I criteri di valutazione dell'offerta devono essere approvati con la determinazione a contrattare.
3. Il bando, il disciplinare o la lettera d'invito per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi.
4. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali, assistenziali e scolastici, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si richiama quanto disposto dall'articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative (linee guida n. 2 approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016).
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce gli elementi di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali in particolare:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e l’utilizzo di materiali e tecniche ecocompatibili;
f) il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto;
g) il costo di utilizzazione e manutenzione;
h) la redditività;
i) il servizio successivo alla vendita;
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Art. 49 Commissione di aggiudicazione
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 1. Quando l'aggiudicazione avviene attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle varie componenti dell’offerta deve essere effettuata secondo criteri razionali che tengano conto dei profili tecnico-qualitativi e di quelli economici e del loro rapporto di proporzionalità, in relazione allo specifico oggetto dell’appalto.
2. Gli elementi tecnico-qualitativi attengono ad esempio: - alla qualità ed alle caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche delle prestazioni; - alle modalità di erogazione della prestazione; - al tempo di esecuzione; - al costo di utilizzazione e manutenzione; - alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione; - all’attività di programmazione e ricerca; - ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza; - agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentate dalle imprese; - alla metodologia della gestione; - alle caratteristiche ambientali ed al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; - ad ulteriori elementi in base al tipo di prestazioni contrattuale.
3. Nel bando di gara e nella lettera invito deve essere indicato l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma 2 attraverso metodologie tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, l’offerta più vantaggiosa.
4. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l’aggiudicazione.
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (Articolo 53, direttiva 2004/18; Articolo 55, direttiva 2004/17; Articolo 21, legge n. 109/1994;