Nomina della Commissione Giudicatrice Clausole campione

Nomina della Commissione Giudicatrice. La Commissione Giudicatrice è individuata secondo le disposizioni contenute nell’art. 11 del “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” dell’Università degli Studi di Parma, citato in premessa. Del Decreto Rettorale di nomina della Commissione Giudicatrice sarà data pubblicizzazione sul sito Web istituzionale di Ateneo. Dal giorno successivo alla data di pubblicizzazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione decorre il temine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 60 giorni, decorrenti dalla data di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
Nomina della Commissione Giudicatrice. 1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Responsabile Scientifico. 2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri: un professore universitario (ordinario o associato) con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori universitari (anche a tempo determinato), di cui uno di essi con funzioni di Segretario verbalizzante. 3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Nomina della Commissione Giudicatrice. 1. La valutazione delle offerte e la formulazione della graduatoria sarà affidata ad una Commissione Giudicatrice, da nominarsi con determinazione del Direttore del Servizio affari generali ed istituzionali e sistema informativo dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale della Sanità atto della Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i.. 2. La Commissione sarà nominata con successiva determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 3. La Commissione sarà composta da un numero dispari di componenti, comunque in numero non superiore a cinque e sarà presieduta da un dirigente dell’Amministrazione Regionale della Stazione Appaltante, scelto tra quelli in servizio o in quiescenza. 4. La Commissione nominata ai sensi dei commi precedenti costituisce un collegio perfetto: pertanto le sue decisioni saranno prese all’unanimità con l’intervento di tutti i componenti. 5. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, sarà riconvocata la medesima Commissione.
Nomina della Commissione Giudicatrice. La nomina dei membri di commissione tecnica sarà effettuata a seguito dello spirare del termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti. La commissione tecnica sarà composta di n. 3 elementi, tra i quali, nella prima seduta, tramite sorteggio sarà individuato il presidente. I membri della commissione saranno individuati tra i dipendenti dell’Ente aventi maggior esperienza nella specifica materia di cui al bando. Non potranno far parte della commissione di gara: a. coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b. coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c. coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353- bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile del codice penale; d. coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terroris...
Nomina della Commissione Giudicatrice. La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale, sarà formata da cinque Docenti designati dal Direttore del Dipartimento di Architettura e Design. La Commissione, al momento dell’insediamento, stabiliti i propri criteri di giudizio procederà a valutare i candidati mediante: • analisi della carriera scolastica, esame del curriculum vitae e di altri titoli presentati in sede di domanda di partecipazione alla selezione; • svolgimento di un colloquio conoscitivo, attitudinale e motivazionale; secondo quanto specificato all’Art. 3. Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice redige una graduatoria di merito. A parità di punteggio è accordata precedenza in graduatoria al candidato/a di età anagrafica minore. Il giudizio della Commissione è insindacabile. Il Direttore, con proprio decreto, approva la graduatoria di merito, gli atti della selezione e nomina il vincitore/vincitrice.
Nomina della Commissione Giudicatrice. (Misura 24) a) l’art. 42 del d.lgs. 50/2016 regola le ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici; 58 Comprese le caratteristiche del bacino di mobilità interessato e l’ampiezza del lotto di servizi oggetto di affidamento, come definiti ai sensi della delibera 48/2017.
Nomina della Commissione Giudicatrice. 1. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero 2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 3. La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice. 4. Il Seggio di gara è l’organo nominato per gli adempimenti di natura amministrativa ed è presieduto dal RUP. 5. Il Direttore responsabile della Stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, adotta la determinazione di nomina del Seggio di gara, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tale atto si perfeziona successivamente alla presa visione dell’elenco delle offerte pervenute da parte dei candidati individuati e sempreché non sussistano cause di incompatibilità/conflitto d’interesse. Il provvedimento di nomina viene pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 6. Nei casi di aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la costituzione del Seggio di gara viene formalizzata con il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice.
Nomina della Commissione Giudicatrice. Una Commissione giudicatrice prevista dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà nominata dalla Stazione Unica Appaltante, secondo le modalità di cui al Regolamento approvato con determinazione n. 5063 del 18 maggio 2017, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con il compito di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. La Commissione sarà composta da 3 o 5 membri e dovrà assicurare i necessari livelli di competenza in relazione all’oggetto della gara, avendo a riferimento l’ambito organizzativo di appartenenza dei commissari, ovvero il titolo di studio, ovvero la pregressa esperienza lavorativa, di cui uno con funzioni di presidente. I componenti della commissione non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per l’accettazione dell’incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Nomina della Commissione Giudicatrice. 1. La Commissione è nominata dal Rettore secondo le modalità di seguito indicate. Il relativo decreto è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo nonché nel sito del Dipartimento interessato. 2. La Commissione è composta da tre professori di prima o seconda fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali. Un componente può essere designato, dopo la scadenza del bando, dal Consiglio di Dipartimento tra docenti interni o esterni all’Università di Padova. 3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, i rimanenti componenti sono sorteggiati tra professori esterni all’Ateneo, secondo le modalità previste dal successivo articolo 14. A tale fine il Consiglio di Dipartimento, nella composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori, individua, dopo la scadenza del bando, una rosa di professori pari al triplo dei commissari da sorteggiare, nel rispetto, del principio della parità di genere, ove possibile. 4. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine allo stesso macro-settore concorsuale. I componenti della Commissione provenienti dall’estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima o seconda fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione. 5. I componenti della Commissione di prima fascia devono essere in possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’articolo 16 della Legge 240/2010. Detti requisiti, con adeguata motivazione del Consiglio di Dipartimento, possono essere temperati nei settori di ridotta consistenza numerica. I componenti della Commissione di seconda fascia devono essere in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia. I componenti della Commissione provenienti dall’estero devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale attestato dal Consiglio di Dipartimento. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della Legge 240/2010.

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  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

  • Domanda di ammissione 1. Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per via telematica a tal fine predisposta, accedendo alla pagina: https:// xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxx/?xxxxx=00 2. Dopo aver avuto accesso attraverso la pagina sopra riportata al bando del concorso di interesse, il candidato potrà accedere al sistema di compilazione e presentazione per via telematica seguendo le indicazioni ivi riportate. In particolare, il sistema di compilazione prevede la registrazione del candidato, al quale verranno fornite le credenziali di accesso necessarie per presentare la domanda: pertanto, è necessario che il candidato avvii le procedure di registrazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Il sistema prevede altresì la trasmissione per via telematica dei titoli e delle pubblicazioni, oltre che l'invio in formato elettronico del proprio documento di identità e degli altri documenti che si intendono allegare alla domanda di partecipazione. 3. La domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata per via telematica, entro le ore 12 del 19-01-2024 pena l'esclusione dalla selezione. 4. Non verranno presi in considerazione eventuali pubblicazioni o documenti attestanti il possesso di titoli pervenuti a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione. 5. Per eventuali chiarimenti e informazioni e in caso di difficoltà a compilare o presentare la domanda di partecipazione, è possibile rivolgersi dell'Ufficio Personale accademico – Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 8, 39100 Bolzano. L'Ufficio Personale Docente e Ricercatore osserva il seguente orario d'apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 con i numeri telefonici: +00-0000-000000/011310/011312/011364 (Nella giornata di scadenza del bando si garantisce l'assistenza dalle ore 8.30 fino alle ore 10.00) e l'indirizzo di posta elettronica: xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx L'assistenza alla compilazione on-line potrà essere richiesta alla casella di posta elettronica sopra indicata, anche all'interno della procedura on-line; l'assistenza verrà prestata entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta. 6. Nella domanda l'interessato, oltre ai dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: a. il godimento dei diritti politici e civili e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; b. la madrelingua; c. il possesso del titolo di studio indicato all'art. 1, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento e l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento; d. di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto in precedenza la qualifica di professore di I o di II fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ancorchè cessati dal servizio in Italia; e. di aver preso visione del bando e di accettare quanto in esso stabilito; f. che le pubblicazioni presentate sono conformi agli originali; g. che quanto indicato nel CV corrisponde al vero; h. di non superare il limite massimo temporale di sei anni, considerando la durata complessiva dei soli rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3 (Assegni di ricerca) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, e compresa altresì la durata del contratto di cui al presente bando (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso); i. di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando; j. di non avere un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta d'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente del Consiglio dell'Università; k. il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di valutazione comparativa oggetto della domanda (ogni variazione dei dati comunicati dal candidato dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto a xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx); l. di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR (2016/679) e di sapere quindi che i dati personali forniti, anche categorie speciali di dati (sensibili e giudiziari), potranno essere utilizzati esclusivamente per la presente procedura e per l'eventuale stipula del contratto ai sensi del GDPR). 7. L'interessato avrà, inoltre, l'obbligo di dichiarare, ricorrendone le condizioni: a. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni italiane. In caso di rapporto di impiego concluso, il candidato dovrà dichiarare la causa di risoluzione di tale rapporto qualora consista in una delle seguenti: destituzione; dispensa per persistente insufficiente rendimento; decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lett. d) del T.U. 3/1957; licenziamento disciplinare; b. le situazioni che determinano una posizione di irregolarità nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo della leva). 8. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 9. I cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione non abbia stipulato accordi di libera circolazione, devono aver richiesto ovvero devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo in Italia che copra l'intera durata dell'assegno messo a bando (tale requisito non è richiesto per la mera partecipazione alla selezione); il mancato possesso del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 determina la decadenza del diritto allo stesso. 10. Al termine della procedura di iscrizione online, dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato ha due opzioni per convalidare la candidatura: • tramite autodichiarazione: il sistema produrrà una dichiarazione che il candidato dovrà stampare, sottoscrivere per esteso e con firma autografa e acquisire tramite scanner in formato PDF o JPG. Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione unitamente a copia del documento di identità valido in formato PDF o JPG. • tramite firma digitale del documento della candidatura completa: il candidato dovrà scaricare il documento PDF della candidatura e apporre la sua firma digitale come indicato dal proprio fornitore del servizio di firma. Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione. Solo al termine di uno dei due metodi di convalida sopra citati sarà possibile concludere la procedura di iscrizione telematica, al termine della quale il candidato riceverà un messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Poiché tale messaggio ha valore di ricevuta, nel caso di sua mancata ricezione è da contattare l'Ufficio Personale Docente e Ricercatore ai suddetti recapiti per verificare che la domanda sia stata registrata correttamente. 11. Saranno esclusi dalla procedura coloro i quali non alleghino l'autodichiarazione prodotta dal sistema, debitamente sottoscritta o il documento della candidatura firmato digitalmente. 12. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

  • Commissione Paritetica Nazionale La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine: a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto; b) in apposita sottocommissione: 1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.; 2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo; 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Obblighi dell’aggiudicatario L’aggiudicatario agisce in qualità di somministratore e dovrà disporre di almeno una sede operativa nel raggio di 60 km da Correggio o attivarla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. L’aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ex DPR 16/04/2013 n. 62 e a dare informazione ai lavoratori somministrati sulla necessità di adeguare il proprio comportamento al Codice di comportamento specifico del Comune di Correggio approvato con atto del Commissario straordinario n. 47 del 22/05/2014 (consultabile sul sito del Comune di Correggio alla sezione “Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali”), oltre che sul dover svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, osservando scrupolosamente l’orario di lavoro e conservando la più assoluta riservatezza sui dati e fatti di cui si venga a conoscenza. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato speciale di gara e nel rispetto di ogni normativa in merito, ed anche in ragione di ciò l’aggiudicatario si obbliga: - ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi da Isecs, contenenti le informazioni dettagliate nel successivo articolo; - a redigere in forma scritta, per ogni lavoratore somministrato, contratto di lavoro subordinato individuale tra lo stesso e l’aggiudicatario, con le caratteristiche previste nell’art. 21 del D.Lgs 276/2003 e art. 23 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione, con espressa indicazione del periodo di prova previsto ed eventuale penalità per risoluzione anticipata, impegnandosi a fornire ad Isecs, dietro richiesta, documentazione comprovante titolo di studio e curriculum professionale dei lavoratori; - a iscrivere i lavoratori somministrati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui oneri sono calcolati all’interno dei costi orari di cui all’art. 7. - a rispettare le tempistiche di fornitura dei lavoratori somministrati: a) qualora Isecs NON richieda di svolgere coi candidati un colloquio (di presentazione e valutazione) a fornire il personale entro 24 ore dalla richiesta; b) qualora Isecs richieda di svolgere un colloquio (di presentazione e valutazione), a fornire un elenco di almeno 3 candidati entro le 48 ore dalla richiesta; qualora i lavoratori, a giudizio insindacabile di Isecs, non vengano in tale sede ritenuti idonei a ricoprire il profilo richiesto, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare ulteriori candidati da sottoporre a colloquio entro le 24 ore successive; c) a comunicare tempestivamente, non appena avuto notizia, eventuali assenze di lavoratori somministrati; d) a sostituire, dietro eventuale richiesta di Isecs, il personale assente a vario titolo, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, entro 24 ore dalla richiesta; e) a provvedere tempestivamente alla sostituzione del lavoratore somministrato, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, nei tempi previsti sopra, in caso di mancato superamento del periodo di prova o su giustificata richiesta di Isecs per motivazioni disciplinari / giusta causa o in caso di eventuale inidoneità alla mansione accertata dal medico competente di Isecs; - a non modificare mai il personale individuato, se non per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell’agenzia, ad es. dimissioni, maternità, ecc.; - a fornire al lavoratore scheda di rilevazione delle presenze, suddivisa tra ore frontali, di gestione ed eventuali straordinari, scheda che dovrà essere vidimata dal Responsabile Servizio Scuole di Isecs o suo delegato; - a fornire ad ogni lavoratore al momento dell’avviamento, come previsto nell’art. 23 co. 5 del D.Lgs 276/2003, le informazioni generali riguardo alla situazione organizzativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2015, sulla base delle informazioni che Isecs è tenuto a fornire e di quanto previsto nel DUVRI; - compilare per le parti di spettanza, sottoscrivere e consegnare al momento della sottoscrizione del contratto copia del DUVRI (allegato n° 3), come previsto nell’art. 26 del D.Lgs 81/08. - a fornire ed attestare, su richiesta Isecs, la partecipazione di ogni lavoratore ad interventi formativi di almeno 4 ore sui contenuti generali relativi ai rischi per la sicurezza e la salute connessi; - a corrispondere ai lavoratori il trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti del Comune di Correggio, effettuando il pagamento diretto della retribuzione dovuta, in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il 15 del mese successivo alla prestazione; resta ad esclusivo carico dell’aggiudicatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata dai lavoratori; - a fornire ad Isecs, dietro richiesta: a) copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'aggiudicatario; b) documentazione comprovare l’adempimento degli obblighi di sicurezza, assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore somministrato; - ad esercitare tempestivamente il potere disciplinare sul lavoratore somministrato, anche su formale indicazione di Isecs, come previsto all’art. 23 co. 7 del D.Lgs 276/2003 e all’art. 34 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione; l'aggiudicatario è tenuto a comunicare a Isecs l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato;

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Commissione elettorale Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.