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Nomina della Commissione Giudicatrice Clausole campione

Nomina della Commissione Giudicatrice. La Commissione Giudicatrice è individuata secondo le disposizioni contenute nell’art. 11 del “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” dell’Università degli Studi di Parma, citato in premessa. Del Decreto Rettorale di nomina della Commissione Giudicatrice sarà data pubblicizzazione sul sito Web istituzionale di Ateneo. Dal giorno successivo alla data di pubblicizzazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione decorre il temine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. I lavori della Commissione non possono protrarsi per più di 60 giorni, decorrenti dalla data di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
Nomina della Commissione Giudicatrice. 1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Responsabile Scientifico. 2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri: un professore universitario (ordinario o associato) con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori universitari (anche a tempo determinato), di cui uno di essi con funzioni di Segretario verbalizzante. 3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Nomina della Commissione Giudicatrice. Una Commissione giudicatrice prevista dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà nominata dalla Stazione Unica Appaltante, secondo le modalità di cui al Regolamento approvato con determinazione n. 5063 del 18 maggio 2017, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con il compito di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. La Commissione sarà composta da 3 membri e dovrà assicurare i necessari livelli di competenza in relazione all’oggetto della gara, avendo a riferimento l’ambito organizzativo di appartenenza dei commissari, ovvero il titolo di studio, ovvero la pregressa esperienza lavorativa, di cui uno con funzioni di presidente. I componenti della commissione non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per l’accettazione dell’incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nomina della Commissione Giudicatrice. 1. La valutazione delle offerte e la formulazione della graduatoria sarà affidata ad una Commissione Giudicatrice, da nominarsi con determinazione del Direttore del Servizio affari generali ed istituzionali e sistema informativo dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale della Sanità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i.. 2. La Commissione sarà nominata con successiva determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 3. La Commissione sarà composta da un numero dispari di componenti, comunque in numero non superiore a cinque e sarà presieduta da un dirigente dell’Amministrazione Regionale, scelto tra quelli in servizio o in quiescenza. 4. La Commissione nominata ai sensi dei commi precedenti costituisce un collegio perfetto: pertanto le sue decisioni saranno prese all’unanimità con l’intervento di tutti i componenti. 5. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, sarà riconvocata la medesima Commissione.
Nomina della Commissione Giudicatrice. La nomina dei membri di commissione tecnica sarà effettuata a seguito dello spirare del termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti. La commissione tecnica sarà composta di n. 3 elementi, tra i quali, nella prima seduta, tramite sorteggio sarà individuato il presidente. I membri della commissione saranno individuati tra i dipendenti dell’Ente aventi maggior esperienza nella specifica materia di cui al bando. Non potranno far parte della commissione di gara: a. coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b. coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c. coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353- bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile del codice penale; d. coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terroris...
Nomina della Commissione Giudicatrice. 1. La Commissione è nominata dal Rettore secondo le modalità di seguito indicate. Il relativo decreto è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo nonché nel sito del Dipartimento interessato. 2. La Commissione è composta da tre professori di prima o seconda fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali. Un componente può essere designato, dopo la scadenza del bando, dal Consiglio di Dipartimento tra docenti interni o esterni all’Università di Padova. 3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, i rimanenti componenti sono sorteggiati tra professori esterni all’Ateneo, secondo le modalità previste dal successivo articolo 14. A tale fine il Consiglio di Dipartimento, nella composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori, individua, dopo la scadenza del bando, una rosa di professori pari al triplo dei commissari da sorteggiare, nel rispetto, del principio della parità di genere, ove possibile. 4. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine allo stesso macro-settore concorsuale. I componenti della Commissione provenienti dall’estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima o seconda fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione. 5. I componenti della Commissione di prima fascia devono essere in possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’articolo 16 della Legge 240/2010. Detti requisiti, con adeguata motivazione del Consiglio di Dipartimento, possono essere temperati nei settori di ridotta consistenza numerica. I componenti della Commissione di seconda fascia devono essere in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia. I componenti della Commissione provenienti dall’estero devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale attestato dal Consiglio di Dipartimento. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della Legge 240/2010.
Nomina della Commissione Giudicatrice. La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale, sarà formata da cinque Docenti designati dal Direttore del Dipartimento di Architettura e Design. La Commissione, al momento dell’insediamento, stabiliti i propri criteri di giudizio procederà a valutare i candidati mediante: • analisi della carriera scolastica, esame del curriculum vitae e di altri titoli presentati in sede di domanda di partecipazione alla selezione; • svolgimento di un colloquio conoscitivo, attitudinale e motivazionale; secondo quanto specificato all’Art. 3. Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice redige una graduatoria di merito. A parità di punteggio è accordata precedenza in graduatoria al candidato/a di età anagrafica minore. Il giudizio della Commissione è insindacabile. Il Direttore, con proprio decreto, approva la graduatoria di merito, gli atti della selezione e nomina il vincitore/vincitrice.
Nomina della Commissione Giudicatrice. 1. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero 2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 3. La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice. 4. Il Seggio di gara è l’organo nominato per gli adempimenti di natura amministrativa ed è presieduto dal RUP. 5. Il Direttore responsabile della Stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, adotta la determinazione di nomina del Seggio di gara, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tale atto si perfeziona successivamente alla presa visione dell’elenco delle offerte pervenute da parte dei candidati individuati e sempreché non sussistano cause di incompatibilità/conflitto d’interesse. Il provvedimento di nomina viene pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 6. Nei casi di aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la costituzione del Seggio di gara viene formalizzata con il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice.
Nomina della Commissione Giudicatrice. (Misura 24) a) l’art. 42 del d.lgs. 50/2016 regola le ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici; 58 Comprese le caratteristiche del bacino di mobilità interessato e l’ampiezza del lotto di servizi oggetto di affidamento, come definiti ai sensi della delibera 48/2017.

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  • Domanda di ammissione 1. Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per via telematica a tal fine predisposta, accedendo alla pagina: https:// xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxx/?xxxxx=00 2. Dopo aver avuto accesso attraverso la pagina sopra riportata al bando del concorso di interesse, il candidato potrà accedere al sistema di compilazione e presentazione per via telematica seguendo le indicazioni ivi riportate. In particolare, il sistema di compilazione prevede la registrazione del candidato, al quale verranno fornite le credenziali di accesso necessarie per presentare la domanda: pertanto, è necessario che il candidato avvii le procedure di registrazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Il sistema prevede altresì la trasmissione per via telematica dei titoli e delle pubblicazioni, oltre che l'invio in formato elettronico del proprio documento di identità e degli altri documenti che si intendono allegare alla domanda di partecipazione. 3. La domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata per via telematica, entro le ore 12 del 19-01-2024 pena l'esclusione dalla selezione. 4. Non verranno presi in considerazione eventuali pubblicazioni o documenti attestanti il possesso di titoli pervenuti a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione. 5. Per eventuali chiarimenti e informazioni e in caso di difficoltà a compilare o presentare la domanda di partecipazione, è possibile rivolgersi dell'Ufficio Personale accademico – Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 8, 39100 Bolzano. L'Ufficio Personale Docente e Ricercatore osserva il seguente orario d'apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 con i numeri telefonici: +00-0000-000000/011310/011312/011364 (Nella giornata di scadenza del bando si garantisce l'assistenza dalle ore 8.30 fino alle ore 10.00) e l'indirizzo di posta elettronica: xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx L'assistenza alla compilazione on-line potrà essere richiesta alla casella di posta elettronica sopra indicata, anche all'interno della procedura on-line; l'assistenza verrà prestata entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta. 6. Nella domanda l'interessato, oltre ai dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: a. il godimento dei diritti politici e civili e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; b. la madrelingua; c. il possesso del titolo di studio indicato all'art. 1, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento e l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento; d. di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto in precedenza la qualifica di professore di I o di II fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ancorchè cessati dal servizio in Italia; e. di aver preso visione del bando e di accettare quanto in esso stabilito; f. che le pubblicazioni presentate sono conformi agli originali; g. che quanto indicato nel CV corrisponde al vero; h. di non superare il limite massimo temporale di sei anni, considerando la durata complessiva dei soli rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3 (Assegni di ricerca) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, e compresa altresì la durata del contratto di cui al presente bando (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso); i. di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando; j. di non avere un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta d'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente del Consiglio dell'Università; k. il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di valutazione comparativa oggetto della domanda (ogni variazione dei dati comunicati dal candidato dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto a xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx); l. di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR (2016/679) e di sapere quindi che i dati personali forniti, anche categorie speciali di dati (sensibili e giudiziari), potranno essere utilizzati esclusivamente per la presente procedura e per l'eventuale stipula del contratto ai sensi del GDPR). 7. L'interessato avrà, inoltre, l'obbligo di dichiarare, ricorrendone le condizioni: a. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni italiane. In caso di rapporto di impiego concluso, il candidato dovrà dichiarare la causa di risoluzione di tale rapporto qualora consista in una delle seguenti: destituzione; dispensa per persistente insufficiente rendimento; decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lett. d) del T.U. 3/1957; licenziamento disciplinare; b. le situazioni che determinano una posizione di irregolarità nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo della leva). 8. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 9. I cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione non abbia stipulato accordi di libera circolazione, devono aver richiesto ovvero devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo in Italia che copra l'intera durata dell'assegno messo a bando (tale requisito non è richiesto per la mera partecipazione alla selezione); il mancato possesso del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 determina la decadenza del diritto allo stesso. 10. Al termine della procedura di iscrizione online, dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato ha due opzioni per convalidare la candidatura: • tramite autodichiarazione: il sistema produrrà una dichiarazione che il candidato dovrà stampare, sottoscrivere per esteso e con firma autografa e acquisire tramite scanner in formato PDF o JPG. Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione unitamente a copia del documento di identità valido in formato PDF o JPG. • tramite firma digitale del documento della candidatura completa: il candidato dovrà scaricare il documento PDF della candidatura e apporre la sua firma digitale come indicato dal proprio fornitore del servizio di firma. Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione. Solo al termine di uno dei due metodi di convalida sopra citati sarà possibile concludere la procedura di iscrizione telematica, al termine della quale il candidato riceverà un messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Poiché tale messaggio ha valore di ricevuta, nel caso di sua mancata ricezione è da contattare l'Ufficio Personale Docente e Ricercatore ai suddetti recapiti per verificare che la domanda sia stata registrata correttamente. 11. Saranno esclusi dalla procedura coloro i quali non alleghino l'autodichiarazione prodotta dal sistema, debitamente sottoscritta o il documento della candidatura firmato digitalmente. 12. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.