CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO Clausole campione

CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO. Ad integrazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 59 CCNL 19/01/2012 - qualora vi sia astensione anticipata per complicazioni intervenute durante la gravidanza - si stabilisce che l’Azienda provveda ad integrare al 100% della retribuzione goduta in servizio, quanto corrisposto dagli enti previdenziali, oltre il limite massimo dei 5 mesi per il periodo complessivo di astensione anticipata ed obbligatoria (oggi “congedo di maternità”). Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001 (c.d. Testo Unico delle norme su maternità e paternità), le parti concordano che, qualora la lavoratrice/il lavoratore decida di fruire anche del congedo parentale (ex astensione facoltativa) e lo faccia senza soluzione di continuità dal precedente periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria), per un periodo continuativo pari ad almeno 4 mesi effettivi (vale a tale fine solo il periodo indicato nella comunicazione iniziale), l’Azienda provvederà ad integrare quanto corrisposto dagli enti previdenziali nella misura di un ulteriore 30% della retribuzione goduta in servizio. Se, invece, la lavoratrice/il lavoratore decida di fruire del suddetto congedo parentale, senza soluzione di continuità dal precedente periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo pari ad, almeno, 5 mesi (sempre valendo, a tale fine, solo il periodo indicato nella comunicazione iniziale), l’Azienda provvederà ad integrare quanto corrisposto dagli enti previdenziali nella misura di : - 30% della retribuzione goduta in servizio dal 1° al 4° mese; - 40% della retribuzione goduta in servizio per il 5° mese, se fruito per intero; - 50% della retribuzione goduta in servizio per l’eventuale 6° mese, se fruito per intero. Resta inteso che, ai sensi delle normative vigenti, il congedo parentale (ex astensione facoltativa) può essere utilizzato da entrambi i genitori; vi deve essere un preavviso minimo di 15 giorni e l’integrazione aggiuntiva aziendale è configurabile nelle sole ipotesi in cui vi sia un’effettiva corresponsione ad opera degli enti previdenziali. Tutte le condizioni di maggior favore rispetto alla normativa vigente, previste dal presente accordo, per il congedo parentale, saranno raddoppiate nel caso di parto plurimo. L’Azienda, inoltre, si impegna ad autorizzare le ferie richieste dalla lavoratrice/lavoratore interessati a prolungare, con le stesse, il periodo di congedo parentale, senza soluzione di continuità con il periodo di congedo di maternità, a condizi...
CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO. 1. Le Parti promuovono l’adozione di nuove soluzioni orientate ai bisogni dei lavoratori, che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari in un contesto lavorativo positivo e inclusivo. Al tal proposito, a livello aziendale saranno adottate discipline migliorative rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge riguardo alle misure di sostegno alla genitorialità; flessibilità dell’orario di lavoro; cessione solidale delle ferie tra colleghi.
CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO. Banca del tempo
CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO. Così come previsto dall’Accordo Sindacale Nazionale del 19 aprile 2013, le Parti riconoscono la necessità di proseguire nello sviluppo di una cultura aziendale che incida concretamente sui fattori in grado di favorire la permanenza, il consolidamento e lo sviluppo professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nonché di rafforzare il senso di appartenenza ed aumentare la qualità della vita sul posto di lavoro.
CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO. Con il fine di favorire una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro si richiede di normare specifici istituti quali banca ore e regime di turnazioni a turno unico e flessibile.
CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO. Estensione maternità facoltativa fino a 12 mesi del bambino in alternativa al puerperio.

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