Tutela delle lavoratrici madri. 1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limita- zioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
3. Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere li- cenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui all’art. 39 comma 10. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il di- vieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.
Tutela delle lavoratrici madri. Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano l'altro genitore all'interno del nucleo familiare convivente, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.
Tutela delle lavoratrici madri. All’articolo 26 del D.P.R. 7 maggio 2008: Sostituire il comma 5 con il seguente:
Tutela delle lavoratrici madri. Art. 25 - Tutela del lavoro minorile Art. 26 - Malattia
Tutela delle lavoratrici madri. Art. 14 - Pari Opportunità
Tutela delle lavoratrici madri. 1. Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, e dei lavoratori padri si fa riferimento alle norme di legge vigenti. (L. 1204/1971, D.P.R. 1026/1976) e successive norme in materia ivi compreso il X.xx L.vo 626/94 e successive integrazioni e modifiche.
Tutela delle lavoratrici madri. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni da esse indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi. E’ vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto. Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.
Tutela delle lavoratrici madri. 1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico.
2. Le lavoratrici madri adibite al servizio di soccorso, dovranno essere impiegate a servizi giornalieri connessi con l'attività operativa che non comportino pericoli per la gestazione, a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.
3. Sono escluse dalla effettuazione di turni notturni le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
4. A domanda, la madre o il padre in situazione monoparentale può chiedere l’esonero dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
5. I genitori che espletano funzioni tecnico operative possono richiedere l’esonero dalla sovrapposizione completa dei turni fino a sei anni di età dei figli.
6. La lavoratrice madre con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerata dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni, non può essere inviata in missione fuori sede per più di una giornata, senza il consenso.
7. Le lavoratrice madri, vincitrici di concorsi interni, con figli fino al 12 anno di età, hanno la possibilità di frequentare il corso di formazione presso la struttura didattica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco più vicina al luogo di residenza tra quelle in cui il corso stesso si svolge.
Tutela delle lavoratrici madri. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri posto dall'art. 54, D.Lgs. n. 151/2001, salva la giusta causa, dall'inizio della gestazione al compimento del primo anno di età del bambino, non si applica alle lavoratrici domestiche in virtù della specialità del rapporto. La particolare deroga è stata spiegata in considerazione delle peculiarità che contraddistinguono il lavoro domestico e della impossibilità tendenziale di procedere alla rotazione del personale dipendente (Corte Cost. sentenza n. 27/1974) e dall'inesistenza di un'organizzazione del lavoro tale da consentire la sostituzione per lunghi periodi della lavoratrice in gravidanza e puerperio nonché dalla gravosità dell'obbligo che sarebbe imposto al datore di lavoro di non recedere per ventuno mesi. Tuttavia, il principio dell'inapplicabilità del divieto di licenziamento alle lavoratrici domestiche in gravidanza e puerperio è stato contemperato attraverso il ricorso all'applicazione, già affermata dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 135/1969 e n. 193/1995), dell'art. 2110 cod. civ., il quale pone una regola generale di protezione della maternità. Pertanto, il divieto di licenziamento vale per il periodo di tempo equitativamente determinato dal giudice ex art. 2110 cod. civ., a tal fine utilizzandosi come parametro di riferimento il periodo di due mesi prima del parto e di tre mesi successivi ad esso (Cass. n. 6199/1998). Si rinvia alla contrattazione collettiva di categoria per le integrazioni in merito.
Tutela delle lavoratrici madri. Art. 43 - Servizio militare