CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
per il Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi
di Unipol Banca S.p.A.
5 dicembre 2017
TESTO UNICO E COORDINATO
della normativa aziendale vigente per il Personale delle Aree
Professionali e per i Quadri Direttivi di Unipol Banca S.p.A.
5 dicembre 2017
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
per il Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di Unipol Banca S.p.A.
5 dicembre 2017
Contratto Integrativo Aziendale per il Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di Unipol Banca S.p.A.
In data odierna, 5 dicembre 2017, presso la sede di Unipol Banca S.p.A. in Bologna,
tra
UNIPOL BANCA S.p.A.
e
le delegazioni sindacali:
FABI rappresentata dai sigg.xx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx e Xxxxx Xxxxxx;
FIRST/CISL rappresentata dai sigg.ri Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx,
Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxx;
FISAC/CGIL rappresentata dai sigg.ri Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx,
Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx e Xxxx Xxxx Xxxxxxx;
UIL C.A. rappresentata dai sigg.ri Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Premesso che:
− in data 19 aprile 2011 è stato stipulato il Contratto Integrativo Aziendale per il Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di Unipol Banca S.p.A.;
− il predetto Contratto Integrativo Aziendale è scaduto in data 31 dicembre 2011;
− in data 31 marzo 2015 è stato stipulato il CCNL ABI per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;
− le Parti intendono procedere, ai sensi dell’art. 28 del CCNL ABI 31 marzo 2015, al rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale;
si conviene e sottoscrive quanto segue.
ART. 1 – PREMIO AZIENDALE
Secondo le previsioni di cui all’art. 48 del CCNL 31/3/2015, nonché sulla base delle valutazioni congiunte effettuate dalle Parti, il premio aziendale deve essere opportunamente definito in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, nonché ad un miglior andamento dei risultati economici dell’impresa.
Inoltre, i commi 182-191 dell’art. 1, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e successive modificazioni hanno stabilito un regime fiscale agevolato per i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, ed hanno disciplinato le fattispecie che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente nell’eventualità in cui le stesse siano fruite, per scelta del lavoratore, in sostituzione dei predetti premi di risultato.
Il premio variabile potrà essere corrisposto sotto forma di premio di risultato lordo (P.R.L.) tramite l’erogazione di una somma lorda “Una Tantum” non computabile ai fini del TFR oppure - in alternativa e a parità di costo aziendale - il dipendente, che sia titolare di un reddito di lavoro di un importo non superiore alla soglia stabilita tempo per tempo dalla normativa fiscale in materia, potrà optare per il versamento di un contributo una tantum al Fondo Pensione a carico dell’impresa, sulla base di quanto previsto dalla lettera e bis) dell’art. 10 del TUIR 917/1986, ovvero per prestazioni di “Welfare”, sulla base di quanto previsto al comma II dell’art. 51 del TUIR 917/1986 (e successive modificazioni).
a) ESERCIZIO 2017 – EROGAZIONE 2018
Con riferimento all’esercizio 2017, le Parti si sono ampiamente confrontate sui criteri di misurazione riferiti all’aumento della produzione, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici, in modo da stabilire le eventuali condizioni di erogazione nell’anno 2018 dell’istituto del premio aziendale.
Pertanto, in relazione all’esercizio 2017, nel caso in cui il risultato del bilancio registri un margine d’Intermediazione pari ad almeno € 323.000.000,00, l’eventuale premio variabile sarà determinato sulla base dell’incremento registrato nell’esercizio 2017 rispetto a quello 2016 alla voce “Commissioni Nette” (voce 60 del conto economico) secondo la tabella di seguito riportata.
INCREMENTO COMMISSIONI NETTE | P.R.L. | F. PENSIONE | WELFARE |
Da 10% a 15% | € 600 | € 690 | € 760 |
Oltre il 15% e fino al 20% | € 650 | € 745 | € 820 |
Oltre il 20% | € 700 | € 800 | € 880 |
b) ESERCIZIO 2018 – EROGAZIONE 2019
Con riferimento all’esercizio 2018, le Parti si confronteranno e definiranno i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici, in modo da stabilire le eventuali condizioni di erogazione nell’anno 2019 dell’istituto del premio aziendale.
L’importo massimo di erogazione sarà pari ad un premio di risultato lordo di € 795,00, a cui corrisponde in alternativa un contributo una tantum al Fondo Pensione di € 910,00 ovvero prestazioni di “Welfare” pari a € 1.000,00.
Inoltre, in analogia a quanto previsto nella tabella precedentemente riportata in relazione all’esercizio 2017, saranno previsti scaglioni inferiori di erogazione, qualora si registrino incrementi dell’indicatore numerico individuato per l’esercizio di riferimento, ancorchè non ci si attesti sul raggiungimento dell’obiettivo massimo.
c) MODALITA’ DI EROGAZIONE ANNI 2018 e 2019
L’eventuale premio variabile sarà corrisposto a favore del personale dipendente non dirigente in servizio in Unipol Banca rispettivamente alla data del 31.12.2017 e del 31.12.2018 ed ancora in servizio rispettivamente alla data del 31.7.2018 e del 31.7.2019 in caso di erogazione sotto forma di somma lorda “Una Tantum” ovvero in caso di opzione per il versamento di un contributo una tantum al Fondo Pensione, oppure in servizio rispettivamente alla data del 30.11.2018 e del 30.11.2019 in caso di opzione per le prestazioni di “Welfare”.
Al dipendente, che opterà per l’erogazione del premio variabile sotto forma di una somma lorda “Una Tantum”, detto importo sarà corrisposto con le competenze del mese di luglio 2018 e luglio 2019 in base all’applicazione della normativa fiscale e contributiva vigente all’atto dell’erogazione.
Al dipendente, che opterà per il versamento di un contributo una tantum al Fondo Pensione da parte dell’Impresa, lo stesso sarà riconosciuto con le competenze del mese di luglio 2018 e luglio 2019.
Al dipendente, che opterà per le prestazioni di Xxxxxxx e avrà sostenuto le spese indicate nell’allegato a) nel corso degli anni 2018 e 2019, presentando la necessaria documentazione rispettivamente entro il 15.11.2018 e 15.11.2019, sarà corrisposto il relativo rimborso con le competenze rispettivamente del mese di novembre 2018 e novembre 2019.
Nel caso in cui rispettivamente entro il 15.11.2018 e il 15.11.2019 il dipendente abbia presentato documentazione per un valore totale inferiore rispetto alla capienza disponibile sopra indicata in termini di prestazioni di welfare, la restante quota parziale non fruita fino a concorrenza dell’importo stabilito sarà erogata rispettivamente nel mese di dicembre 2018 e dicembre 2019 con un versamento di un contributo una tantum netto al Fondo Pensione. Per il calcolo della suddetta quota parziale si applicherà la formula riportata nell’allegato b).
L’erogazione del premio avverrà con le seguenti modalità:
✓ in caso di inizio del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno 2017 e 2018, compete in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni di calendario;
✓ per il personale a tempo parziale è ridotto in proporzione dell’orario di lavoro, fatta eccezione per l’erogazione in forma di Welfare;
✓ non viene corrisposto ai dipendenti che abbiano conseguito un giudizio professionale complessivo negativo (inadeguato) in relazione agli esercizi 2017 o 2018;
✓ non spetta ai dimissionari e ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
✓ spetta al personale che ha risolto il rapporto di lavoro per quiescenza dopo la chiusura dell’esercizio di riferimento;
✓ nei casi di assenza non retribuita, compete in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni di calendario;
✓ nei casi di assenza retribuita o di congedo di maternità, si applica quanto previsto dall’art. 48 del CCNL ABI 31 marzo 2015.
Allegato a)
1.- Rimborsi delle seguenti spese sostenute per i familiari indicati nell’art. 12 del TUIR 917/1986
✓ Iscrizione / Frequenza di asili nido
✓ Iscrizione / Frequenza alla scuola materna
✓ Iscrizione / Frequenza alle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nell’ambito dell’intero ciclo scolastico
✓ Servizi integrativi connessi ai servizi di educazione e istruzione (ad esempio, servizi di pre e post scuola)
✓ Servizi di mensa connessi ai servizi di educazione e istruzione
✓ Acquisto di testi scolastici e universitari, previa presentazione di documentazione probatoria (scontrini e/o fatture d’acquisto unitamente a certificazioni / attestazioni che ne dimostrino l’inerenza)
✓ Iscrizione ad università pubbliche o private riconosciute ed a scuole pubbliche o private di specializzazione riconosciute
✓ Iscrizione a master pubblici o privati riconosciuti
✓ Corsi di lingua straniera svolti in Italia e/o all’Estero da istituti/enti certificati riconosciuti
✓ Iscrizione ai corsi presso il Conservatorio o presso istituti per l’Alta formazione e specializzazione artistica e musicale
✓ Frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali
2.- Rimborsi delle spese per la fruizione dei servizi di assistenza da parte dei familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12 del TUIR 917/1986
3. – Eventuali nuove fattispecie che venissero introdotte da norme di legge che entreranno in vigore in data successiva alla sottoscrizione del presente accordo.
NOTA A VERBALE
I familiari indicati nell’art. 12 del TUIR corrispondono a quelli previsti dall’art. 433 del codice civile e sono:
- i figli
- il coniuge
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi
- il suocero e la suocera
- i generi e le nuore
- i fratelli e le sorelle
Allegato b)
Esempio di riproporzionamento
Prestazioni welfare spettanti pari ad € 880,00. Valore non utilizzato pari ad € 100,00.
Residuo in Previdenza Complementare
Previdenza Complementare : Prestazioni welfare = X : Valore non utilizzato 000 000 000
Residuo netto in Previdenza Complementare pari ad € 90,91.
ART. 2 – INQUADRAMENTI
1. AREA COMMERCIALE
In materia di inquadramenti presso tutte le Filiali/Succursali (di seguito Filiali), a tutto il personale inquadrato nelle aree professionali ed ai quadri direttivi, è applicata la normativa prevista dal vigente CCNL ABI 31/3/2015.
Sono inoltre riconosciuti i seguenti inquadramenti qualora, alla data di stipulazione del presente accordo e successivamente in qualsiasi momento, sussistano le condizioni sotto riportate.
Coordinatore Commerciale
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere, è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 3° livello dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Responsabile Imprese
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere, è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 3° livello dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Responsabile Affluent
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere, è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 2° livello dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
- al lavoratore/lavoratrice che abbia conseguito l’inquadramento di cui all’alinea che precede è riconosciuto altresì l’inquadramento di Quadro direttivo di 3° livello dopo ulteriori 18 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice già inquadrato, al momento dell’attribuzione dell’incarico, come Quadro direttivo di 2° livello è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 3° livello dopo 18 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Responsabile Sviluppo Privati
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere, è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 2° livello dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Sviluppatore Privati:
- la predetta posizione di lavoro viene ricoperta da personale inquadrato all’interno della 3^ area professionale.
Responsabile Small Business e Piccole Imprese
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale
tempo per tempo in essere, è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 2° livello dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Sviluppatore Small Business e Piccole Imprese
- la predetta posizione di lavoro viene ricoperta da personale inquadrato nella categoria dei Quadri Direttivi.
Gestore Imprese facoltizzato / Gestore Cooperative facoltizzato
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere, ed al quale sono attribuiti poteri deliberativi, è riconosciuto, al momento dell’assegnazione nell’incarico, l’inquadramento di Quadro direttivo di 1° livello dopo 5 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice che abbia conseguito l’inquadramento di cui all’alinea che precede è riconosciuto altresì l’inquadramento di Quadro direttivo di 2° livello dopo ulteriori 12 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice che al momento dell’assegnazione nell’incarico risulti già inquadrato come Quadro direttivo di 1° livello è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 2° livello dopo 12 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Assistente Imprese / Assistente Cooperative
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro - nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere – ma privo di poteri deliberativi, è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Titolare di Filiale
a) Filiali fino a 4 dipendenti:
- al Titolare è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 1° livello dopo 5 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
b) Filiali da 5 a 6 dipendenti:
- al Titolare è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 1° livello dopo 5 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al Titolare che abbia conseguito l’inquadramento di cui all’alinea che precede è riconosciuto altresì l’inquadramento di Quadro direttivo di 2° livello dopo ulteriori 7 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al Titolare già inquadrato, al momento dell’attribuzione dell’incarico, come Quadro direttivo di 1° livello è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 2° livello dopo 7 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Vice Titolare di Filiale
a) Filiali fino a 4 dipendenti:
- al Vice Titolare è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 2° livello retributivo dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al Vice Titolare che abbia conseguito l’inquadramento di cui all’alinea che precede è riconosciuto altresì l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo dopo ulteriori 9 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al Vice Titolare già inquadrato, al momento dell’attribuzione dell’incarico, nella 3^ area professionale, 2° livello retributivo è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo dopo 9 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Con riferimento alle filiali fino a 3 dipendenti, la predetta disciplina entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2018.
c) Filiali da 5 e 6 dipendenti:
- al Vice Titolare è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al Vice Titolare che abbia conseguito l’inquadramento di cui all’alinea che precede è riconosciuto altresì l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo dopo ulteriori 9 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al Vice Titolare già inquadrato, al momento dell’attribuzione dell’incarico, nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo dopo 9 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
d) Filiali da 7 a 9 dipendenti:
- al Vice Titolare è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
e) Filiali oltre 9 dipendenti:
- al Vice Titolare è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 1° livello dopo 5 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Ai fini degli inquadramenti dei Titolari e dei Vice Titolari, verrà computato il personale appartenente almeno alla 3^ area professionale ed al 3° livello retributivo (escluso l’ultimo alinea) della 2^ area professionale e si terrà conto del personale assunto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante, e con contratto a tempo determinato; si precisa che il personale in aspettativa legata alla maternità non viene computato ai fini del suddetto organico; relativamente al computo dei lavoratori a tempo parziale, si applica quanto previsto dall’art. 8 dell’appendice n. 1 del CCNL Assicredito 19/12/1994.
Gestore Small Business e Piccole Imprese
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere, è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice che abbia conseguito l’inquadramento di cui all’alinea che precede è riconosciuto altresì l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo dopo ulteriori 6 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice già inquadrato, al momento dell’attribuzione dell’incarico, nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo dopo 6 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice che abbia conseguito l’inquadramento di cui ai due precedenti alinea è riconosciuto altresì l’inquadramento di Quadro direttivo di 1° livello dopo ulteriori 12 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice già inquadrato nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo è riconosciuto altresì l’inquadramento di Quadro direttivo di 1° livello dopo 12 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Gestore Affluent
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere, è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice che abbia conseguito l’inquadramento di cui all’alinea che precede è riconosciuto altresì l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo dopo ulteriori 12 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice già inquadrato, al momento dell’attribuzione dell’incarico, nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo dopo 12 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice che abbia conseguito l’inquadramento di cui all’alinea che precede è riconosciuto altresì l’inquadramento di Quadro direttivo di 1° livello dopo ulteriori 24 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice già inquadrato, al momento dell’attribuzione dell’incarico, nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 1° livello dopo 24 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
2. AREA CREDITI
Responsabile Polo Crediti
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere, è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 3° livello dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Responsabile Monitoraggio Crediti di Area
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere, è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 2° livello dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Addetto funzione Concessione Crediti (facoltizzato)
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere, ed al quale sono attribuiti poteri deliberativi, è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice che abbia conseguito l’inquadramento di cui all’alinea che precede è riconosciuto altresì l’inquadramento di Quadro direttivo di 1° livello dopo ulteriori 5 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice, al momento dell’attribuzione dell’incarico, già inquadrato nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo è riconosciuto l’inquadramento di Quadro direttivo di 1° livello dopo 5 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice che abbia conseguito l’inquadramento di cui ai due precedenti alinea è riconosciuto altresì l’inquadramento di Quadro direttivo di 2° livello dopo ulteriori 9 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice già inquadrato, al momento dell’attribuzione dell’incarico, come Quadro direttivo di 1° livello è riconosciuto altresì l’inquadramento di Quadro direttivo di 2° livello dopo 9 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Addetto Polo Crediti (facoltizzato)
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere, ed al quale sono attribuiti poteri deliberativi, è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice che abbia conseguito l’inquadramento di cui all’alinea che precede è riconosciuto altresì l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo dopo ulteriori 6 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice già inquadrato, al momento dell’attribuzione dell’incarico, nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo dopo 6 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice che abbia conseguito l’inquadramento di cui ai due precedenti alinea è riconosciuto altresì l’inquadramento di Quadro direttivo di 1° livello dopo ulteriori 12 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice già inquadrato nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo è riconosciuto altresì l’inquadramento di Quadro direttivo di 1° livello dopo 12 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Addetto funzione Concessione Crediti (non facoltizzato)
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere, e privo di poteri deliberativi, è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Addetto Polo Crediti (non facoltizzato)
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere, ma privo di poteri deliberativi, è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Addetto al Monitoraggio Crediti
- Al lavoratore/lavoratrice formalmente incaricato dall’Azienda di svolgere i compiti previsti per tale posizione di lavoro, nell’ambito del modello organizzativo aziendale tempo per tempo in essere, ma privo di poteri deliberativi, è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice che abbia conseguito l’inquadramento di cui all’alinea che precede è riconosciuto altresì l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo dopo 9 mesi di adibizione continuativa nell’incarico;
- al lavoratore/lavoratrice già inquadrato, al momento dell’attribuzione dell’incarico, nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo dopo 9 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
La predetta disciplina entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2018.
3. DIREZIONE GENERALE
Responsabile
Ai lavoratori/lavoratrici in possesso di elevata preparazione professionale e/o particolare specializzazione che, nell’ambito di una unità organizzativa di Direzione Generale (comunque denominata), ricoprano l’incarico di Responsabile, è riconosciuto l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo dopo 3 mesi di adibizione continuativa nell’incarico.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti dichiarano altresì l’opportunità di incontrarsi per approfondire le problematiche derivanti da eventuali modifiche organizzative e/o nuove attività che hanno rilevanza sull’organizzazione del lavoro e sulla professionalità delle persone e che saranno oggetto di specifica informativa.
Le Parti si incontreranno ogni qualvolta l’azienda individuerà nuove figure professionali, al fine di confrontarsi in materia di competenze professionali e degli aspetti relativi agli inquadramenti.
Le Parti convengono che l’attribuzione formale di ogni incarico avvenga per iscritto.
Nota a verbale
Si precisa che:
⮚ il periodo di assegnazione temporanea ai predetti incarichi - previsto ai sensi dell’art. 2103 del cod. civ. e degli articoli 83 e 98 del CCNL ABI del 31.3.2015 - è computato al fine della maturazione degli inquadramenti disciplinati dal presente CIA. Durante tale periodo di assegnazione temporanea il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente all’inquadramento minimo disciplinato dal presente CIA. Non sarà applicato il periodo di assegnazione temporanea per gli incarichi i cui inquadramenti minimi hanno decorrenza immediata;
⮚ per i lavoratori/lavoratrici che, alla data di stipulazione del presente contratto integrativo aziendale, ricoprano un incarico per il quale è variato il dettame contrattuale rispetto ad accordi sindacali precedenti ovvero è stata definita ex novo la relativa disciplina contrattuale, nel caso in cui:
▪ l’adibizione al predetto ruolo abbia già superato le tempistiche previste nel presente contratto integrativo aziendale, il conseguente inquadramento sarà riconosciuto a
far tempo dal mese successivo alla data di stipulazione, senza riconoscimento alcuno di arretrati economici;
▪ l’adibizione al predetto ruolo non abbia ancora superato le tempistiche previste nel presente contratto integrativo aziendale, il conseguente inquadramento sarà riconosciuto secondo le nuove modalità previste e tenendo conto del periodo di adibizione in itinere già svolto, senza riconoscimento alcuno di arretrati economici.
ART. 3 – GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO
Nel quadro delle garanzie volte alle sicurezza del lavoro è previsto quanto segue:
− l’azienda farà ricorso esclusivamente a società specializzate per il trasferimento di valori nell’ambito della rete delle filiali, tra le filiali e gli uffici della Direzione Generale e viceversa, o tra filiali e/o uffici della Direzione Generale e enti terzi e/o clientela;
− l’operatore di sportello al quale, in caso di rapina, venissero rivolte contestazioni per eccedenze o giacenze di numerario superiori alle previsioni delle norme interne, può farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato;
− l’operatore non verrà comunque ritenuto responsabile di eccedenze o giacenze eccedenti createsi per eventi di carattere occasionale e non dipendenti da negligenze dello stesso;
− l’azienda porterà a conoscenza delle R.S.A. nonché, all’atto dell’assunzione dei singoli lavoratori, le condizioni generali e particolari di assicurazione della vigente polizza infortuni del personale;
− l’azienda valuterà la concessione di un breve periodo di riposo ai lavoratori che, a seguito di rapina sul lavoro, ne facciano richiesta e si impegna ad esaminare le domande di avvicendamento eventualmente formulate dagli interessati;
− l’azienda in caso di apertura di nuovi sportelli ovvero di ristrutturazione di quelli già in essere, si impegna a predisporre le necessarie misure di sicurezza con soluzioni che evitino barriere all’accesso e all’uscita dei dipendenti e/o clienti portatori di handicap.
Si precisa che la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è disciplinata sulla base di quanto previsto dall’accordo del 21.11.2016.
ART. 4 – TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori in ambiente di lavoro, in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti di cui all’art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Unipol Banca conferma che la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del Decreto Legislativo 81/2008 riguarderà tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
ART. 5 – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA per tutto il personale appartenente alle aree professionali dalla 1^ alla 3^ ed ai quadri direttivi di 1° e 2° livello
Le Parti hanno convenuto di mantenere il trattamento di assistenza sanitaria disciplinato dall’art. 5 del Contratto Integrativo Aziendale per il Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di Unipol Banca 19.4.2011, così come integrato per effetto dell’accordo sottoscritto in data 30.1.2014, che risulta aggiornato come di seguito riportato a far data dal 1° gennaio 2018.
Sono destinatari dei trattamenti di assistenza sanitaria:
- i lavoratori/lavoratrici assunti a tempo indeterminato al termine del superamento del periodo di prova;
- i lavoratori/lavoratrici assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, al termine del superamento del periodo di prova.
Le adesioni alla Cassa di Assistenza tempo per tempo individuata avverranno con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento della stessa.
Le spese conseguenti all’iscrizione alla Cassa di Assistenza restano a carico di Unipol Banca.
Il trattamento di assistenza sanitaria è quello previsto dai piani sanitari realizzati dalla Cassa di Assistenza tramite la stipulazione di apposita convenzione con Unisalute S.p.A.; l’elenco delle prestazioni è allegato al presente accordo (allegato n. 1).
L’assistenza sanitaria è realizzata con un contributo complessivo annuo alla Cassa di Assistenza di euro 1.565,00 di cui euro 80,00 a carico del dipendente tramite dieci quote mensili da marzo a dicembre addebitati sul cedolino stipendi.
L’assistenza sanitaria realizzata con il predetto contributo complessivo è riferita per il dipendente, il coniuge fiscalmente a carico ed i figli anch’essi fiscalmente a carico del dipendente medesimo:
− alla garanzia “Ricoveri, Specialistica e Protesi ortopediche e acustiche”;
− alla garanzia “Dentarie e Lenti”.
In proposito si precisa che:
− il figlio a carico non convivente è equiparato a quello a carico convivente risultante da stato di famiglia;
− il coniuge a carico non convivente è equiparato a quello a carico convivente risultante da stato di famiglia;
− il convivente more uxorio – risultante dallo stato di famiglia e con reddito non superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico – è equiparato al coniuge fiscalmente a carico.
E’ prevista la possibilità di estendere le prestazioni “Ricoveri, Specialistica e Protesi ortopediche e acustiche” del piano sanitario ai componenti il nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia del dipendente – che non siano fiscalmente a carico dello stesso – attraverso il versamento di specifici contributi assistenziali ad esclusivo carico del dipendente medesimo così determinati:
a) euro 320,00 per l’estensione al coniuge o al convivente “more uxorio”; in proposito si precisa che il coniuge non a carico e non convivente – purché non legalmente separato – è equiparato al coniuge fiscalmente non a carico e convivente;
b) euro 255,00 per l’estensione ad ogni figlio non fiscalmente a carico;
c) euro 760,00 per l’estensione ad ogni genitore, purché presente nello stato di famiglia.
Si precisa che l’attivazione delle opzioni a), b) e c) per la sezione “Ricoveri, Specialistica e Protesi ortopediche e acustiche” comporta obbligatoriamente l’inserimento di tutti i familiari, intesi come sopra indicati, risultanti dallo stato di famiglia.
I contributi sopra indicati, previsti a carico del dipendente, sono addebitati sul cedolino stipendi tramite dieci quote mensili da marzo a dicembre.
E’ prevista altresì la possibilità di estendere le prestazioni “Dentarie e Lenti” del piano sanitario attraverso il versamento di specifici contributi assistenziali ad esclusivo carico del dipendente medesimo così determinati:
a) euro 355,00 per l’estensione al coniuge o al convivente “more uxorio”; in proposito si precisa che il coniuge non a carico e non convivente – purché non legalmente separato – è equiparato al coniuge fiscalmente non a carico e convivente;
b) euro 120,00 per l’estensione ad ogni figlio non fiscalmente a carico;
c) euro 485,00 per l’estensione ad ogni genitore purché presente nello stato di famiglia.
Si precisa che:
− solo i familiari che hanno attivato la garanzia “Ricoveri, Specialistica e Protesi ortopediche e acustiche” possono acquisire le garanzie della sezione “Dentarie e Lenti”;
− l’attivazione delle opzioni a), b) e c) per la sezione “Dentarie e Lenti” comporta obbligatoriamente l’inserimento di tutti i familiari, intesi come sopra indicati, che abbiano attivato la sezione “Ricoveri, Specialistica e Protesi ortopediche e acustiche”.
I contributi sopra indicati, previsti a carico del dipendente, sono addebitati sul cedolino stipendi tramite dieci quote mensili da marzo a dicembre.
* * * * *
Fino al 31 dicembre 2017 restano in vigore le garanzie e le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente CIA.
Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti:
− Statuto e Regolamento della Cassa di assistenza (allegati n. 2 e n. 3).
− elenco delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate tramite convenzione assicurativa stipulata con la Compagnia Assicuratrice Unisalute S.p.A. (allegato n. 1).
ART. 6 – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER TUTTO IL PERSONALE APPARTENENTE AI QUADRI DIRETTIVI DI 3° E 4° LIVELLO
Le Parti hanno convenuto di mantenere il trattamento di assistenza sanitaria disciplinato dall’art. 6 del Contratto Integrativo Aziendale per il Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di Unipol Banca 17.4.2011, così come integrato per effetto dell’accordo sottoscritto in data 30.1.2014, che risulta aggiornato come di seguito riportato a far data dal 1° gennaio 2018.
Sono destinatari dei trattamenti di assistenza sanitaria:
- i lavoratori/lavoratrici assunti a tempo indeterminato al termine del superamento del periodo di prova.
Le adesioni alla Cassa di Assistenza tempo per tempo individuata avverranno con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento della stessa.
Le spese conseguenti all’iscrizione alla Cassa di Assistenza restano a carico di UGF Banca.
Il trattamento di assistenza sanitaria è quello previsto dai piani sanitari realizzati dalla Cassa di assistenza tramite la stipulazione di apposita convenzione con Unisalute S.p.A.; l’elenco delle prestazioni è allegato al presente accordo (allegato n. 4).
L’assistenza sanitaria è realizzata con un contributo complessivo annuo alla Cassa di Assistenza di euro 2.010,00 di cui euro 90,00 a carico del dipendente tramite dieci quote mensili da marzo a dicembre addebitati sul cedolino stipendi.
L’assistenza sanitaria realizzata con il predetto contributo complessivo è riferita per il dipendente, il coniuge fiscalmente a carico ed i figli anch’essi fiscalmente a carico del dipendente medesimo:
− alla garanzia “Ricoveri, Specialistica e Protesi ortopediche e acustiche”;
− alla garanzia “Dentarie e Lenti”.
In proposito si precisa che:
− il figlio a carico non convivente è equiparato a quello convivente risultante da stato di famiglia;
− il coniuge a carico non convivente è equiparato a quello convivente risultante da stato di famiglia;
− il convivente more uxorio – risultante dallo stato di famiglia e con reddito non superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico – è equiparato al coniuge fiscalmente a carico.
E’ prevista la possibilità di estendere le prestazioni “Ricoveri, Specialistica e Protesi ortopediche e acustiche” del piano sanitario ai componenti il nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia del dipendente – che non siano fiscalmente a carico dello stesso – attraverso il versamento di specifici contributi assistenziali ad esclusivo carico del dipendente medesimo così determinati:
a) euro 365,00 per l’estensione al coniuge o al convivente “more uxorio”; in proposito si precisa che il coniuge non a carico e non convivente – purché non legalmente separato – è equiparato al coniuge fiscalmente non a carico e convivente;
b) euro 365,00 per l’estensione ad ogni figlio non fiscalmente a carico;
c) euro 980,00 per l’estensione ad ogni genitore purché presente nello stato di famiglia.
Si precisa che l’attivazione delle opzioni a), b) e c) per la sezione “Ricoveri, Specialistica e Protesi ortopediche e acustiche” comporta obbligatoriamente l’inserimento di tutti i familiari, intesi come sopra indicati, risultanti dallo stato di famiglia.
I contributi sopra indicati, previsti a carico del dipendente, sono addebitati sul cedolino stipendi tramite dieci quote mensili da marzo a dicembre.
E’ prevista altresì la possibilità di estendere le prestazioni “Dentarie e Lenti” del piano sanitario attraverso il versamento di specifici contributi assistenziali ad esclusivo carico del dipendente medesimo così determinati:
a) euro 355,00 per l’estensione al coniuge o al convivente “more uxorio”; in proposito si precisa che il coniuge non a carico e non convivente – purché non legalmente separato – è equiparato al coniuge fiscalmente non a carico e convivente;
b) euro 120,00 per l’estensione ad ogni figlio non fiscalmente a carico;
c) euro 485,00 per l’estensione ad ogni genitore purché presente nello stato di famiglia.
Si precisa che:
− solo i familiari che hanno attivato la garanzia “Ricoveri, Specialistica e Protesi ortopediche e acustiche” possono acquisire le garanzie della sezione “Dentarie e Lenti”;
− l’attivazione delle opzioni a), b) e c) per la sezione “Dentarie e Lenti” comporta obbligatoriamente l’inserimento di tutti i familiari, intesi come sopra indicati, che abbiano attivato la sezione “Ricoveri, specialistica e Protesi ortopediche e acustiche”.
I contributi sopra indicati, previsti a carico del dipendente, sono addebitati sul cedolino stipendi tramite dieci quote mensili da marzo a dicembre.
* * * * *
Fino al 31 dicembre 2017 restano in vigore le garanzie e le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente CIA.
Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti:
− Statuto e Regolamento della Cassa di assistenza (allegati n. 2 e n. 3).
− elenco delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate tramite convenzione assicurativa stipulata con la Compagnia Assicuratrice Unisalute S.p.A. (allegato n. 4).
ART. 7 – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I PENSIONATI UNIPOL BANCA
Per i lavoratori collocati in quiescenza nel corso dell'anno:
- le garanzie di cui agli articoli 5 e 6 restano valide fino alla prima scadenza annuale;
- le garanzie per ricoveri per grandi interventi chirurgici a seguito di malattia o infortunio e per cure oncologiche possono restare valide per il solo dipendente anche per le successive tre scadenze annuali, in seguito a comunicazione all’impresa da parte dell’interessato tramite apposito modulo. In tal caso, sarà versato annualmente dall’interessato il contributo di € 200,00.
Il trattamento di assistenza sanitaria di cui al secondo alinea è previsto dal piano sanitario realizzato dalla Cassa di Assistenza tramite la stipulazione di apposita convenzione con Unisalute e l’elenco delle prestazioni è allegato al presente accordo (allegato n. 5).
Le spese conseguenti all’iscrizione alla Cassa di Assistenza restano a carico di Unipol Banca.
ART. 8 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A) Aspetti contributivi
1. Contributo a carico azienda
Premesso che in Unipol Banca è istituita una forma di previdenza complementare aziendale realizzata tramite il “Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca” (di seguito denominato Fondo) che ha lo scopo di erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico a favore dei dipendenti, ai sensi del D. Lgs. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, si conviene che il contributo mensile posto a carico di Unipol Banca a favore di ciascun lavoratore/lavoratrice iscritto al Fondo - con inquadramento nelle aree professionali e nei quadri direttivi - è stabilito con le modalità e nelle misure indicate nella tabella che segue:
- contribuzione a carico azienda - | |
tipologia iscritti | misura % contribuzione |
Vecchi iscritti | 4,50% |
Nuovi iscritti in servizio presso Unipol Banca fino al 13.7.2001 | 4,10% |
Nuovi iscritti in servizio presso Unipol Banca dal 14.7.2001 | 3,60% |
2. Contributo a carico dipendente
− Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico si precisa che ciascun iscritto, vecchio o nuovo, può contribuire mensilmente al Fondo con un versamento a partire da un minimo dello 0,25
% (con aliquote intermedie individuate, a partire dallo 0,50%, per multipli dello 0,50%) calcolato sulla retribuzione lorda presa a base per il computo del TFR, con esclusione di ogni altro emolumento;
− è prevista la facoltà dell’iscritto di richiedere la variazione dell’aliquota scelta, non più di una volta nell’anno solare, con richiesta da inoltrare al datore di lavoro entro il 31 dicembre, con effetto dall’1 gennaio.
3. Trattamento di Fine Rapporto
I lavoratori/lavoratrici iscritti contribuiscono inoltre al Fondo con il trasferimento di una quota annua del TFR, nelle seguenti misure:
− “vecchi iscritti”: versamento da un minimo del 2,75% della retribuzione utile al calcolo del TFR, fino all’intero importo del TFR maturando nell’anno;
− “nuovi iscritti” (non di prima occupazione successiva al 28/4/1993): versamento da un minimo del 2,00% della retribuzione utile al calcolo del TFR, fino all’intero importo del TFR maturando nell’anno;
− lavoratori/lavoratrici di “prima occupazione” successiva al 28/4/1993: versamento dell’intero TFR maturando nell’anno.
4. Retribuzione di riferimento e periodicità della contribuzione.
− La retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi al Fondo, posti a carico sia dell’iscritto che dell’azienda, è la retribuzione lorda presa a base per il computo del TFR, con esclusione di ogni altro emolumento;
− i predetti contributi e la quota del TFR sono versati al Fondo con periodicità mensile.
5. Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro che determinano la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, senza aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione complementare, è consentita al lavoratore la facoltà di chiedere il riscatto dell’intera posizione individuale.
6. Trasferimento volontario della posizione individuale
Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di fondi pensione, il lavoratore iscritto al Fondo che in costanza di rapporto di lavoro chiede il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica ha diritto al versamento del solo TFR maturando alla nuova forma pensionistica da lui prescelta, con esclusione del contributo a carico dell’Azienda e con contestuale cessazione delle coperture assicurative accessorie al Fondo, quali la polizza infortuni extra professionali, la polizza invalidità permanente da malattia e la polizza vita caso morte.
7. Adesione mediante conferimento del solo TFR
L’adesione al Fondo o ad un’altra forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico dell’Azienda.
Qualora la predetta modalità di adesione riguardi il Fondo non verranno, altresì, attivate le coperture assicurative accessorie al Fondo stesso indicate al punto precedente.
B) Aspetti regolamentari
Viene iscritto al Fondo il personale dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato professionalizzante, con effetto dalla data di decorrenza dell’assunzione, a condizione che la richiesta di iscrizione, munita della documentazione necessaria, pervenga al Fondo entro i 30 gg. successivi alla decorrenza dell’assunzione ovvero entro i 30 gg. successivi al termine dell’eventuale periodo di prova, nei casi in cui il periodo di prova termini nello stesso anno solare dell’assunzione. Nel caso in cui il periodo di prova non termini nello stesso anno solare dell’assunzione, l’iscrizione decorrerà dall’1 gennaio dell’anno successivo.
In caso di adesione oltre i termini sopraindicati, la stessa decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene al Fondo la richiesta di iscrizione.
I dipendenti assunti con contratto a termine vengono iscritti al Fondo al momento dell’eventuale trasformazione a tempo indeterminato del loro rapporto di lavoro, con le medesime modalità già individuate al capoverso che precede (con decorrenza comunque non anteriore alla trasformazione del rapporto di lavoro).
L’adesione al Fondo è volontaria e, una volta effettuata, è irrevocabile per tutta la durata del rapporto di lavoro, salvo i casi di cessazione di partecipazione al Fondo previsti dallo Statuto. All’atto dell’iscrizione, richiesta in forma scritta dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo, ogni dipendente rilascerà alla Banca una delega irrevocabile a trattenere dalla sua retribuzione i contributi previsti dal presente accordo.
La mancata adesione al Fondo da parte dei dipendenti non comporta il nascere di qualsiasi diritto dei medesimi al riconoscimento sotto altra forma di quanto dovuto dalla Banca sulla base degli accordi in materia di previdenza complementare.
I dipendenti che non intendano aderire al Fondo devono pertanto formalizzare per iscritto la volontà di rinunciare al trattamento pensionistico complementare nella consapevolezza che il contributo mensile a carico della Banca non si convertirà in trattamenti di altro genere.
La trattenuta del contributo mensile posto a carico di ciascun dipendente iscritto al Fondo, viene effettuata direttamente dalla Banca sulla retribuzione e trasmessa al Fondo unitamente ai contributi mensili a carico della Banca stessa.
In caso di assenza per aspettativa non retribuita, per la quale si verifichi una sospensione del rapporto di lavoro, con sospensione integrale della retribuzione e senza la maturazione del TFR, è comunque mantenuta l’iscrizione al Fondo pur in assenza di contribuzione.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro cessano i requisiti di partecipazione al Fondo, salvo i casi previsti dallo Statuto.
Le spese di gestione del Fondo sono a carico della Banca che si impegna inoltre a fornire idonei locali per il funzionamento dello stesso. Per tali spese la Banca verserà al Fondo una specifica contribuzione nelle misure stabilite annualmente dal C.d.A. del Fondo.
Nota a verbale
Il presente articolo rappresenta la situazione normativa aziendale in materia di previdenza complementare, riveniente da precedenti accordi aziendali già siglati sull’argomento (Accordi 16/5/1991; 17/12/1996;18/12/1996;13/7/2001, art. 3; 5/12/2001; 16/5/2003, art. 2;
4/3/2004, 4/1/2006 e 29/12/2006) di cui non costituisce novazione.
ART. 9 – DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi in servizio alla data di stipulazione o assunto successivamente.
Il presente contratto entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione; da tale data restano abrogate e sostituite integralmente tutte le norme del preesistente contratto integrativo aziendale (CIA 19/4/2011).
Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, valgono le norme del CCNL ABI 31/3/2015.
Il presente Contratto scade, in conformità alle previsioni del CCNL ABI 31/3/2015, il 30 giugno 2019.
TESTO UNICO E COORDINATO
della normativa aziendale vigente
per il Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di Unipol Banca S.p.A.
5 dicembre 2017
Testo Unico e Coordinato della normativa aziendale vigente per il Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di Unipol Banca S.p.A.
In data odierna, 5 dicembre 2017, presso la sede di Unipol Banca S.p.A. in Bologna,
tra
UNIPOL BANCA S.p.A.
e
le delegazioni sindacali:
FABI rappresentata dai sigg.xx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx e Xxxxx Xxxxxx;
FIRST/CISL rappresentata dai sigg.ri Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx,
Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxx;
FISAC/CGIL rappresentata dai sigg.ri Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx,
Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx e Xxxx Xxxx Xxxxxxx;
UIL C.A. rappresentata dai sigg.ri Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Premessa
Le Parti stipulanti il presente “Testo Unico e Coordinato” si danno atto che:
− attraverso il presente “Testo Unico e Coordinato”, è confermato il reciproco impegno allo sviluppo di un sistema di relazioni sindacali improntato a migliorare la gestione degli strumenti contrattuali, in particolare quelli relativi all’informazione e al confronto, in un’ottica di coinvolgimento delle Parti per consolidare, con le predette modalità, un metodo partecipativo;
− ai fini dello sviluppo delle strategie aziendali, si è reso e si renderà necessario un costante processo di adeguamento e di revisione organizzativa; tale processo ha determinato e potrà determinare importanti modifiche nell’assetto della struttura aziendale;
− le risorse umane occupano un ruolo centrale nei fattori di crescita della Banca; tale riconoscimento si afferma nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi di collaborazione e di responsabilità diffuse;
− l’intensa fase di ristrutturazione e concentrazione in corso nel settore del credito e le crisi aziendali verificatesi, rendono necessaria una strategia aziendale in grado di affrontare le esigenze di mercato, in una logica di efficienza, competitività e valorizzazione delle competenze professionali, al fine di elevare le proprie capacità concorrenziali; in tale contesto il sistema di relazioni sindacali aziendale si deve ispirare, nella necessaria distinzione dei ruoli, a principi di responsabilizzazione e coinvolgimento, così da realizzare sintesi efficaci tra obiettivi aziendali ed attese dei lavoratori anche attraverso specifici momenti di confronto e di verifica;
− la contrattazione collettiva aziendale per la parte economica deve essere strettamente correlata all’andamento economico della Banca, tenuto conto di indicatori di produttività e redditività, della remunerazione degli investimenti, ed eventualmente dei diversi apporti professionali;
− in data 5 dicembre 2017 è stato stipulato il Contratto Integrativo Aziendale;
− le premesse formano parte integrante del presente “Testo Unico e Coordinato”.
ART. 1 – SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA
Premessa
Le capacità professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per i lavoratori/lavoratrici e per l’efficienza e la produttività di Unipol Banca.
Lo sviluppo professionale si realizza, in via principale e in coerenza con le previsioni dell’art. 73 del vigente CCNL, tramite:
- una formazione adeguata (anche tramite affiancamento e addestramento);
- l’esperienza pratica di lavoro;
- la mobilità su diverse posizioni di lavoro.
L’inquadramento del lavoratore/lavoratrice:
- deve essere coerente alle mansioni effettivamente svolte nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
- deve rappresentare un riconoscimento delle competenze professionali acquisite anche attraverso specifici iter formativi ed esercitate attraverso concrete esperienze di lavoro.
* * * * *
Tanto premesso, Unipol Banca si impegna a valorizzare e sviluppare le capacità professionali secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con le scelte strategiche e le esigenze organizzative e produttive dell’azienda.
In tale contesto, lo sviluppo professionale si realizzerà anche attraverso specifici percorsi professionali ai quali potrà accedere tutto il personale di Unipol Banca, anche sulla base di una valutazione delle potenzialità e delle attitudini dei lavoratori/lavoratrici interessati nonché - prioritariamente - in funzione delle esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo.
In particolare si potranno individuare i seguenti percorsi professionali per il personale di Unipol Banca, con l’obiettivo di creare delle opportunità per sviluppare conoscenze e competenze finalizzate anche allo sviluppo di carriera del personale stesso:
1) Percorso Professionale Orizzontale;
2) Percorso Professionale Verticale.
I lavoratori/lavoratrici interessati ai percorsi professionali potranno farne richiesta in forma scritta, su base volontaria, ai propri Responsabili ed alla funzione Personale.
1) Percorso Professionale Orizzontale - Regolamentazione:
a. requisiti:
- anzianità di servizio, di norma, non inferiore a 24 mesi;
- disponibilità alla mobilità territoriale; tale disponibilità potrà, in via prioritaria, esplicarsi in ambito provinciale ovvero, con il consenso del lavoratore/lavoratrice, anche su ambiti territoriali più ampi.
b. modalità:
- l’inserimento nel percorso professionale e la sua decorrenza, saranno formalizzati con comunicazione scritta al lavoratore/lavoratrice interessato;
- la mobilità professionale si potrà esplicare nell’ambito della unità operativa di appartenenza ovvero anche in altre unità operative in funzione delle esigenze aziendali;
- si potrà svolgere facendo ricoprire ai lavoratori/lavoratrici anche tutte le aree di attività previste dall’organizzazione delle u.o. di appartenenza;
- potrà avere, di norma, durata massima di 24 mesi;
- la verifica degli stati di avanzamento del percorso avverrà anche nell’ambito del sistema di valutazione professionale del lavoratore;
- potrà essere interrotto ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice in ogni caso o ad iniziativa aziendale solo in caso di valutazione inadeguata delle prestazioni, non prima di 6 mesi dal suo inizio;
- in caso di interruzione e se il percorso professionale aveva già determinato l’assegnazione ad una nuova unità operativa, l’Azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, la possibilità di assegnare prioritariamente il lavoratore/lavoratrice presso l’unità operativa di iniziale appartenenza ovvero presso unità operativa limitrofa.
Al termine del percorso il personale interessato che avrà acquisito un adeguato livello di preparazione professionale e conseguito, per tutta la durata del percorso, giudizi professionali non inferiori ad “adeguato” - in via prioritaria – potrà, ferme restando le esigenze tecniche, organizzative e produttive, essere assegnato a ricoprire mansioni per le quali ha maturato specifiche competenze che prevedono un inquadramento minimo.
Al termine del percorso formativo, anche nel caso in cui tale personale non sia utilizzato in mansioni comportanti un inquadramento minimo, ferma restando una valutazione non inferiore ad “adeguato”, lo stesso maturerà un inquadramento superiore con il limite massimo del 2° livello retributivo della 3^ area professionale.
L’azienda formalizzerà, entro il mese di maggio, tramite apposita comunicazione a tutto il Personale, l’intenzione di attivare specifici percorsi professionali orizzontali.
L’individuazione dei partecipanti, tra coloro che ne faranno richiesta, avverrà attraverso il merito della valutazione professionale e, al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione ed allo sviluppo professionale, terrà conto di ulteriori elementi e/o criteri quali, a titolo di esempio, le esperienze professionali, la formazione fruita, la rotazione in mansioni diverse, l’anzianità di servizio e/o di permanenza nell’inquadramento, ecc.
Dichiarazione a verbale
L’azienda raccoglie l’invito delle oo.ss.aa. di valutare con particolare attenzione le richieste di inserimento nei percorsi professionali orizzontali da parte di lavoratori/lavoratrici inquadrati da almeno 5 anni nel 1° e nel 2° livello retributivo della 3^ area professionale.
In tali casi laddove al termine del percorso formativo, tale personale non sia utilizzato in mansioni comportanti un inquadramento minimo e sempre che abbia conseguito, per tutta la durata del percorso, giudizi professionali non inferiori ad “adeguato” maturerà un inquadramento al livello retributivo superiore rispetto a quello di appartenenza nell’ambito della 3^ area professionale e con il massimo del 3° livello retributivo della 3^ area professionale.
In proposito l’azienda dichiara altresì che i lavoratori/lavoratrici già inquadrati nel 1° livello retributivo della 3^ area professionale, che già fruiscono di un trattamento economico corrispondente a quello del 2° livello retributivo, matureranno l’inquadramento al 3° livello retributivo della 3^ area professionale.
2) Percorso Professionale Verticale - Regolamentazione:
a. requisiti:
- anzianità di servizio, di norma, non inferiore a 36 mesi;
- disponibilità alla mobilità territoriale;
b. modalità:
- l’inserimento nel percorso professionale e la sua decorrenza, saranno formalizzati con comunicazione scritta al lavoratore/lavoratrice interessato;
- le aree di attività sulle quali si svolge il percorso sono - in via principale - quelle relative a ruoli per i quali sono previsti inquadramenti minimi (a titolo di es. Vice Titolare di Filiale) che, di norma, non siano inferiori al 3° livello retributivo della 3^ area professionale;
- la mobilità professionale si potrà esplicare nell’ambito della unità operativa di appartenenza ovvero anche in altre unità operative in funzione delle esigenze aziendali;
- la verifica degli stati di avanzamento del percorso avverrà anche nell’ambito del sistema di valutazione professionale del lavoratore/lavoratrice;
- potrà avere, di norma, durata massima di 36 mesi;
- potrà essere interrotto ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice in ogni caso o ad iniziativa aziendale solo in caso di valutazione inadeguata delle prestazioni, non prima di 6 mesi dal suo inizio;
- in caso di interruzione e se il percorso professionale aveva già determinato l’assegnazione ad una nuova unità operativa, l’Azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, la possibilità di assegnare il lavoratore/lavoratrice in mansioni sostanzialmente equivalenti a quelle di avvio e la possibilità di assegnazione presso l’unità operativa di iniziale appartenenza ovvero presso unità operativa limitrofa.
Al termine del percorso il personale interessato che avrà acquisito un adeguato livello di preparazione professionale e conseguito giudizi professionali non inferiori ad “adeguato” potrà - in via prioritaria - essere assegnato a ricoprire incarichi comportanti un inquadramento superiore.
Laddove, decorsi 9 mesi dal termine del percorso formativo, tale personale non sia utilizzato in mansioni comportanti un inquadramento minimo e, comunque, dopo aver conseguito una valutazione non inferiore ad “adeguato”, maturerà comunque un inquadramento superiore, con il limite massimo del 1° livello retributivo dei quadri direttivi.
Norme comuni a tutte le tipologie di percorsi professionali
Si precisa che:
- i percorsi professionali verranno attivati con cadenza almeno biennale;
- se si dovesse verificare l’interruzione del percorso per fattori non connessi ad una valutazione inadeguata della prestazione professionale, le eventuali nuove competenze, comunque, acquisite verranno tenute in debita considerazione dall’azienda al fine di reinserire eventualmente in futuro il dipendente nel percorso sospeso ovvero in mansioni che tengano conto delle competenze acquisite.
I percorsi professionali (orizzontali e verticali) saranno sostenuti da opportuni progetti formativi mirati a sviluppare adeguate capacità e conoscenze in coerenza con i ruoli tempo per tempo da ricoprire e saranno eventualmente personalizzati sui bisogni formativi di ogni singolo lavoratore/lavoratrice; tali interventi formativi potranno rientrare anche all’interno dei quantitativi previsti per la c.d. formazione obbligatoria.
L’azienda prende atto dell’invito delle oo.ss.aa. affinché l’accesso all’iter formativo previsto nei percorsi professionali non venga correlato alla stipula di patti di stabilità o di non concorrenza.
Ad integrazione delle previsioni di cui all’art. 72, punto 9 del CCNL 31.3.2015 l’Azienda fornirà alle oo.ss.aa. una informativa annuale con documentazione di supporto sull’andamento complessivo dei percorsi formativi professionali indicando, tra l’altro, il numero dei lavoratori/lavoratrici che ne hanno fatto richiesta, il numero dei lavoratori/lavoratrici inseriti e le loro caratteristiche (ad es. età, anzianità di servizio, titolo di studio ecc.) e dei percorsi attivati nonché di quelli eventualmente interrotti, i passaggi di livello riconosciuti ed il numero delle domande non accolte con le relative motivazioni.
Le parti convengono di avere esperito la procedura di cui all’art. 76 del CCNL 31.3.2015 e di avere condiviso le soluzioni sopra riportate.
ART. 2 – FORMAZIONE PROFESSIONALE
Si conferma che - anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 72 del CCNL ABI 31.03.2015 - la formazione rappresenta uno strumento essenziale per trasferire cultura, competenza e conoscenza, nonché un necessario fattore di crescita professionale e di motivazione del personale.
La Formazione assume, altresì, un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni aziendali e per adempiere a quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali.
Tanto premesso la Banca continuerà a sviluppare le attività di formazione – secondo criteri di trasparenza e pari opportunità – anche con l’obiettivo di favorire la valorizzazione delle persone presenti in azienda al fine di garantirne la crescita e lo sviluppo professionale.
L’impegno di erogare una formazione qualificata, si concretizzerà, in via generale, anche attraverso progetti formativi specialistici, anche finanziati, coerenti con il ruolo ricoperto o da ricoprire. Questi ultimi verranno preventivamente presentati dall’Azienda alle oo.ss.aa., al fine di condividerne – quando richiesto dai relativi bandi - i loro contenuti ed il relativo iter progettuale.
Per l’apprendimento di tematiche complesse si prediligerà il ricorso alla formazione di aula e in materia di formazione a distanza si applica quanto previsto dall’accordo del 10.9.2009.
Le giornate di formazione effettuate in comune diverso dalla propria sede di lavoro e dal proprio residenza/domicilio (dimora) danno luogo al trattamento di “Missione” di cui all’art. 70 del vigente CCNL e le stesse saranno utili al computo dei 5 giorni da cui decorre l’opzione per il trattamento di diaria in luogo del piè di lista.
ART. 3 – VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTERNE
La Banca, nel confermare che le persone sono un fattore centrale indispensabile allo sviluppo aziendale, dichiara che la valorizzazione delle stesse si afferma tramite la loro motivazione e partecipazione; pertanto le politiche del personale saranno orientate allo sviluppo professionale da realizzarsi prioritariamente tramite la crescita interna.
Conseguentemente, laddove si verificassero esigenze di ricoprire specifiche posizioni di lavoro, la Banca - prima di attingere al mercato esterno - continuerà a valutare la presenza di eventuali professionalità idonee già presenti al proprio interno.
In particolare, la Banca valuterà nei casi di specie le candidature del personale, che aveva già ricoperto quel tipo di ruolo, prima che la sua posizione lavorativa venisse modificata a seguito di un processo di razionalizzazione e/o riorganizzazione delle unità produttive, dando priorità ad eventuali candidature spontanee.
ART. 4 – LAVORO A TEMPO PARZIALE
La richiesta di poter effettuare una prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere presentata per iscritto dal dipendente all’Azienda, indicando le motivazioni della richiesta stessa.
L’Azienda valuterà con particolare attenzione le richieste di una prestazione lavorativa a tempo parziale provenienti dalla lavoratrice/lavoratore fino al compimento del terzo anno di età del proprio figlio.
L’Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, accoglierà le richieste fino al 20% complessivo del Personale in servizio destinatario del CCNL ABI 31 marzo 2015.
In proposito si precisa che:
− le richieste di effettuare prestazioni lavorative a tempo parziale verranno riscontrate dall’Azienda almeno 30 giorni prima della decorrenza indicata dal lavoratore;
− le richieste di rinnovo relative a prestazioni lavorative a tempo parziale già in essere verranno riscontrate dall’Azienda almeno 45 giorni prima della loro scadenza.
Il dipendente può chiedere di effettuare una prestazione lavorativa a tempo parziale secondo una delle seguenti modalità:
modo orizzontale: prevede l’equa distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giornate nell’arco della settimana, articolato su 20, 25, 30 e 32,30 ore settimanali. L’articolazione su 30 e 32,30 ore settimanali di norma prevedrà l’effettuazione dell’intervallo.
modo verticale: prevede la distribuzione dell’orario di lavoro su alcune giornate anche non consecutive, articolato come segue:
− 30 ore settimanali su quattro giornate di 7,30 ore;
− 22,30 ore settimanali su tre giornate di 7,30 ore;
modo misto: prevede la distribuzione dell’orario di lavoro in 32,30 ore settimanali, su tre giornate di 7,30 ore e due giornate di 5 ore.
Ulteriori modalità di effettuazione della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia per quanto riguarda la quantità che la distribuzione dell’orario di lavoro, potranno essere concordate dalle Parti.
La richiesta del dipendente deve avere una durata massima di 12 mesi, rinnovabile più volte finché sussistono le motivazioni iniziali della richiesta fatta.
L’Azienda valuterà, di norma, le motivazioni contenute nelle richieste pervenute, secondo i seguenti criteri di priorità:
1. figli minori fino a 6 anni di età ovvero assistenza a familiari conviventi e non ed a conviventi inabili o portatori di handicap;
2. figli minori da 6 a 12 anni di età;
3. altri motivi personali o familiari di rilevante entità;
4. motivi di studio;
5. altri motivi personali.
In caso di raggiungimento del limite massimo delle richieste di part-time concedibili contenenti motivazioni analoghe, avrà la precedenza la richiesta pervenuta anteriormente. Qualora le richieste siano pervenute contemporaneamente avrà precedenza la richiesta del dipendente con maggiore anzianità di servizio.
Al fine di favorire l’accoglimento delle richieste e il superamento delle difficoltà organizzative, o in relazione ad eventuali futuri provvedimenti legislativi in merito, le Parti si incontreranno al fine di approfondire, caso per caso, le problematiche che dovessero presentarsi.
Per quanto riguarda i pacchetti formativi in favore del personale part-time, previsti dall’art. 72 del vigente CCNL e successive modifiche, e per ogni corso di formazione fruito dal medesimo personale, l’Azienda si impegna a retribuire le ore di formazione effettuate oltre il normale orario di lavoro e fino a concorrenza dell’orario giornaliero a tempo pieno, anche eccedenti le 24 ore del pacchetto formativo obbligatorio, nel limite di durata complessiva dei corsi erogati.
ART. 5 – FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO
Fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali, tempo per tempo vigenti, l’Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, accorda ai lavoratori pendolari, in merito ad esigenze connesse agli orari dei mezzi pubblici, o ai lavoratori con esigenze di natura personale comunicate tramite una dichiarazione di necessità, elasticità ovvero spostamenti di orario di entrata e di uscita, nell’ambito massimo di 30 minuti giornalieri, sia in via anticipata che posticipata.
Le elasticità di cui sopra, così come quelle contrattualmente previste, vengono accordate qualora siano garantiti i presidi minimi delle Filiali e delle singole unità operative di Direzione Generale, secondo i seguenti criteri:
- dipendente portatore di handicap;
- presenza di figli in età scolare;
- consistente distanza domicilio – luogo di lavoro;
- motivi personali o familiari di rilevante entità.
ART. 6 – ASPETTATIVE E PERMESSI
Fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali, tempo per tempo vigenti, l’Azienda accorda permessi con le modalità di seguito riportate:
A) PERMESSI RETRIBUITI
1. nascite:
− 2 giorni lavorativi, fruibili entro 15 giorni dall’evento, nel caso di nascita di un figlio;
2. decessi:
− 3 giorni lavorativi, in occasione di ogni evento, nel caso di decesso del coniuge (o del convivente more uxorio), di figli e genitori, anche se non conviventi;
− 1 giorno lavorativo, in occasione di ogni evento, nel caso di decesso di un parente di secondo grado, anche se non convivente.
Resta, comunque, ferma la possibilità per il lavoratore/lavoratrice di richiedere - in alternativa a quanto previsto dal precedente punto 2) - l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 4, comma 1, della Legge 53/2000 (allegato n. 6).
3. cura dei figli:
− permessi retribuiti al fine di consentire la cura dei figli, fermo restando quanto previsto dalle norme di legge e di contratto tempo per tempo vigenti, con le modalità di seguito riportate:
• fino ai 3 anni di vita del bambino, 30 ore annuali;
• dai 3 ai 10 anni di vita del bambino, 15 ore annuali.
Tale monte ore sarà fruibile, da ciascun dipendente genitore - con frazionamento minimo di 30 minuti - per assistere i propri figli in occasione di visite mediche, esami e accertamenti diagnostici e ricoveri ospedalieri.
I permessi dovranno essere richiesti con almeno 24 ore di preavviso e giustificati con successiva presentazione di idonea certificazione medica.
4. prestazioni sanitarie:
− brevi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario alle prestazioni ed agli spostamenti (il permesso relativo all’itinere non potrà superare complessivamente, di norma, la durata di 90 minuti) per:
• visite mediche;
• analisi cliniche;
• prestazioni sanitarie specialistiche;
effettuabili solo in orario di lavoro presso strutture pubbliche, nonché presso strutture private in caso di urgenza;
− permessi retribuiti per il tempo necessario, in caso di cicli di terapia per patologie di carattere oncologico accertate;
− brevi permessi retribuiti - compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - per il tempo strettamente necessario alle prestazioni ed agli spostamenti (il permesso relativo all’itinere non potrà superare complessivamente, di norma, la durata di 90 minuti che viene elevata a 150 minuti nel caso in cui la prestazione sia effettuata in un comune diverso dalla sede di lavoro e ad esso non
limitrofo) per prestazioni sanitarie aventi carattere terapeutico a seguito di infortunio e malattia - per le sole fattispecie previste e autorizzate dal piano sanitario aziendale, tempo per tempo vigente - effettuabili solo in orario di lavoro presso strutture pubbliche, nonché presso strutture private in caso di urgenza; restano escluse dal trattamento in parola le cure termali.
I predetti permessi dovranno essere debitamente documentati con presentazione, al rientro in servizio, di dichiarazione rilasciata dalla struttura sanitaria o dal medico riportante le circostanze di cui sopra (tipo di prestazione sanitaria, la durata e l’impossibilità di sottoporsi alla stessa al di fuori dell’orario di lavoro; tale ultima circostanza potrà eventualmente essere documentata dal lavoratore anche tramite un’autocertificazione).
5. per altre cause:
− brevi permessi retribuiti, previa valutazione caso per caso, a fronte di assenze del lavoratore/lavoratrice determinate da particolari impegni a cui non possa sottrarsi per obblighi di legge ovvero conseguenti a particolari cause esterne e/o di forza maggiore; le richieste devono possibilmente pervenire all’Azienda con almeno 24 ore di preavviso.
B) PERMESSI NON RETRIBUITI
1. esigenze personali:
− permessi non retribuiti - compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - a richiesta del lavoratore/lavoratrice, nella misura massima di 30 ore annuali; le richieste devono pervenire all’Azienda con almeno 24 ore di anticipo;
2. assistenza di familiari portatori di handicap:
− in aggiunta a quanto già previsto dalla L. 104/92, permessi non retribuiti - compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - a richiesta del lavoratore/lavoratrice, nella misura massima di 100 ore annuali per l’assistenza di familiari portatori di handicap;
3. trattamenti terapeutici:
− permessi non retribuiti - compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - a richiesta del lavoratore/lavoratrice, per necessità di ricorrere a trattamenti terapeutici (nelle fattispecie non previste alla lettera A), punto 4), 2° alinea del presente articolo), documentati da certificazione medica; in tal caso l’assenza si deve protrarre soltanto per una frazione della giornata;
4. aspettative per motivi personali e di studio:
− una aspettativa non retribuita - compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - a richiesta del lavoratore, per motivi di studio, o familiari e personali fino ad un massimo di un anno nel corso del rapporto di lavoro, frazionabile fino ad un massimo di tre periodi, eventualmente aumentabili previo accordo con l’Azienda.
Il lavoratore/lavoratrice può richiedere i permessi non retribuiti di cui ai punti 1, 2 e 3 anche nel caso in cui non abbia esaurito la propria spettanza di ferie, permessi e banca ore relativi all’esercizio in corso.
C) PERMESSI CON RECUPERO
Compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e produttive, a richiesta del lavoratore/lavoratrice con almeno 24 ore di anticipo, potranno essere concessi permessi con successivo recupero di ore o parti di ore - con frazionamento minimo di mezz’ora - per i seguenti motivi:
a) interessi di famiglia e gravi motivi di indole privata;
b) necessità di inserire all’asilo o alla scuola dell’infanzia il proprio figlio.
I permessi di cui alla lettera a) possono essere concessi in caso di esaurimento delle ferie annuali spettanti, nonché delle ore riversate nella “banca delle ore”. La suddetta disposizione sull’obbligo di avere esaurito le ferie annuali spettanti non si applica ai lavoratori/lavoratrici a part-time.
Il recupero dei suddetti permessi deve essere inderogabilmente effettuato entro la fine del mese successivo a quello in cui il permesso è stato fruito.
Il recupero dei permessi di cui alla lettera b) deve essere inderogabilmente effettuato entro tre mesi dalla data di fruizione degli stessi.
ART. 7 – COPERTURE ASSICURATIVE IN FAVORE DEL PERSONALE
L’azienda attiverà tramite idonee polizze assicurative - con effetto dal 1° gennaio 2018 le seguenti coperture:
- polizza infortuni professionali: con garanzia, per il solo dipendente, di una copertura in caso di morte di un capitale pari a 4 volte la retribuzione annua lorda ed in caso di invalidità permanente fino a 5 volte la retribuzione annua lorda; la garanzia comprende anche i c.d. infortuni in “itinere” subiti dal dipendente mentre compie il tragitto per via ordinaria dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, ma comunque durante il tempo necessario a compiere tale percorso. In caso di infortunio in “itinere”, fino al 5% di Invalidità Permanente la liquidazione avviene sul 50% della somma assicurata, mentre se l’Invalidità Permanente è superiore al 5% l’indennizzo viene calcolato sul 100% della somma assicurata.
La presente copertura assicurativa è attivata in favore di tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, con decorrenza dal superamento del periodo di prova.
La garanzia opera secondo le condizioni speciali riportate nell’allegato n. 7 e per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni generali di polizza, che saranno pubblicate nella rete intranet aziendale;
- polizza infortuni extra professionali: con garanzia, per il solo dipendente, di una copertura in caso di morte di un capitale pari a 4 volte la retribuzione annua lorda ed in caso di invalidità permanente fino a 5 volte la retribuzione annua lorda. Nella garanzia di invalidità permanente si applica una franchigia relativa del 5%.
La presente copertura assicurativa è stipulata in favore di tutti i dipendenti iscritti al Fondo Pensione dei lavoratori Unipol Banca con versamento di apposita contribuzione a carico della Banca al Fondo Pensione; in caso di assunzione in corso d’anno la copertura assicurativa avrà effetto dalla data di adesione al Fondo Pensione.
La garanzia opera secondo le condizioni speciali riportate nell’allegato n. 8 e per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni generali di polizza, che saranno pubblicate nella rete intranet aziendale;
- polizza invalidità permanente da malattia: con garanzia, per il solo dipendente, di un capitale massimo assicurato fino a 4 volte la retribuzione annua lorda dell’interessato, in favore di tutti i dipendenti iscritti al Fondo Pensione dei lavoratori Unipol Banca con versamento di apposita contribuzione a carico della Banca al Fondo Pensione; in caso di assunzione in corso d’anno la copertura assicurativa avrà effetto dalla data di adesione al Fondo Pensione.
La garanzia opera secondo le condizioni speciali riportate nell’allegato n. 9 e per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni generali di polizza, che saranno pubblicate nella rete intranet aziendale;
- polizza caso morte: con garanzia, per il solo dipendente, di un capitale massimo assicurato pari a 2 volte la retribuzione annua lorda dell’interessato, in favore di tutti i dipendenti iscritti al Fondo Pensione dei lavoratori Unipol Banca con versamento di apposita contribuzione a carico della Banca al Fondo Pensione; in caso di assunzione in corso d’anno la copertura assicurativa avrà effetto dalla data di adesione al Fondo Pensione.
La garanzia opera secondo le condizioni speciali riportate nell’allegato n. 10 e per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni generali di polizza, che saranno pubblicate nella rete intranet aziendale;
- polizza caso di malattia/infortunio che risolve il rapporto di lavoro: con garanzia, per il solo dipendente iscritto alla Cassa di Assistenza, di una somma pari a due volte la retribuzione annua lorda nel caso in cui l’Impresa risolva il rapporto di lavoro per il superamento del periodo di comporto previsto dal C.C.N.L. a causa di malattia (sia per
I.P. sia per morbilità) o infortunio, a condizione che il fatto morboso o l’infortunio abbia avuto inizio dopo il periodo di prova. La liquidazione è effettuata in parte sotto forma di indennizzo e in parte sotto forma di indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL in caso di cessazione del rapporto di lavoro per il superamento del periodo di comporto a causa di malattia o infortunio.
La garanzia opera secondo le condizioni speciali riportate nell’allegato n. 11 e per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni generali di polizza, che saranno pubblicate nella rete intranet aziendale.
Fino al 31 dicembre 2017 restano in vigore le garanzie e le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente Testo Unico.
Dichiarazione a verbale
Si dichiara altresì che in favore dei dipendenti di Unipol Banca sono applicate le condizioni in materia di coperture assicurative così come stabilite da specifica convenzione.
Art. 8 – ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) NON DESTINATO A FONDO PENSIONE
Con riferimento alle modalità previste dalla legge per l’anticipazione di somme accantonate a TFR e non destinate a fondo pensione, l’azienda erogherà l’anticipazione del T.F.R. nella misura del 85% del maturato e accoglierà una seconda richiesta di anticipazione presentata dal dipendente sempre nel limite massimo complessivo del 85% della somma accantonata.
In aggiunta alle causali previste dall’art. 2120 del codice civile, l’anticipazione del T.F.R. potrà essere riconosciuta anche qualora ricorrano le sotto elencate motivazioni:
- acquisto autovettura per le persone diversamente abili;
- spese per l’adozione e/o l’affido;
- spese per l’istruzione dei figli.
In merito alla causale prevista dall’art. 2120 del codice civile di anticipazione del T.F.R. giustificata dalla necessità di spese sanitarie per terapie o interventi straordinari, si precisa che – in alternativa al riconoscimento da parte delle competenti strutture pubbliche – l’accoglimento sarà subordinato alle seguenti condizioni:
- la spesa non sia di natura estetica;
- la spesa sia in tutto o in parte rimasta in carico al dipendente, perché non coperta integralmente dalla copertura sanitaria prevista dal Contratto Integrativo Aziendale.
Tutte le richieste dovranno essere supportate da adeguata documentazione in originale che attesti l’effettuazione delle spese.
ART. 9 – BANCA ORE
Le Parti convengono sulla necessità di garantire ai lavoratori la fruibilità delle ore riversate nella banca ore, in coerenza con la vigente disciplina contrattuale.
Qualora si verificassero particolari situazioni di mancato recupero delle ore riversate nella banca ore - dipendenti da ragioni tecnico organizzative o produttive aziendali verificatesi a seguito di eventi straordinari - le Parti potranno incontrarsi per convenire eccezionalmente una proroga dei termini, in deroga a quanto previsto dal CCNL, tempo per tempo vigente, con possibilità di recupero entro i due mesi successivi dalla scadenza.
La Banca trasmette ai lavoratori interessati un’apposita comunicazione periodica, riportante: l’ammontare delle ore riversate nella banca ore, le ore già recuperate e il residuo ore ancora da recuperare, con indicazione delle relative scadenze.
ART. 10 – GIUDIZIO PROFESSIONALE COMPLESSIVO
Il giudizio professionale complessivo annuale viene comunicato, in deroga alle vigenti disposizioni contrattuali, entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Il Responsabile inserisce nell’apposita procedura informatica i verbali di colloquio ed il dipendente ne può altresì prendere visione, accedendo alla stessa tramite la Intranet aziendale, sulla base delle tempistiche attualmente previste all’interno del sistema aziendale di valutazione della prestazione professionale.
Qualora il dipendente sia assente dal servizio nell’arco temporale previsto per la comunicazione del giudizio professionale, l’Azienda lo trasmetterà all’interessato, tramite raccomandata a/r.
In caso di ricorso avverso il giudizio professionale ai sensi del CCNL tempo per tempo vigente, verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
ART. 11 – INCONTRO ANNUALE
Con riferimento alle previsioni del CCNL, tempo per tempo vigente, e a quanto previsto dal presente Testo Unico e Coordinato in materia di incontri specifici, l’azienda si rende disponibile ad affrontare nel corso di appositi incontri semestrali, su iniziativa delle oo.ss.aa., una verifica relativa ai temi oggetto dell’incontro annuale nonché le eventuali problematiche relative ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico- ambientali dove il lavoro si svolge ed alla tutela fisica dei lavoratori per l’adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
Nell’ambito dei suddetti incontri l’Azienda si rende disponibile:
▪ a discutere con le oo.ss.aa. dell’andamento dello sviluppo professionale del personale in servizio presso la Direzione Generale nonché dei percorsi professionali;
▪ a comunicare alle oo.ss.aa. l’elenco dei dipendenti ai quali sia stata riconosciuta una promozione con la specifica dell’inquadramento riconosciuto;
▪ a comunicare alle oo.ss.aa. in forma aggregata le una tantum riconosciute al personale.
ART. 12 – BANCA MULTICANALE (CALL CENTER)
Registrazioni telefoniche
Premesso che:
- Unipol Banca nell’ambito dei propri programmi di innovazione e di sviluppo si è dotata di una struttura di Call Center attraverso la quale realizzare a mezzo telefono un canale diretto di comunicazione con la clientela e con le proprie strutture periferiche allo scopo di vendere e promuovere la vendita di prodotti finanziari, ovvero realizzare e concludere ordini, transazioni e operazioni finanziarie, oltre che fornire informazione, consulenza e assistenza sia alla clientela che ai propri operatori di filiale e ai promotori finanziari;
- è altresì necessario tutelare sia la Banca che gli operatori del Call Center nel caso di eventuali contestazioni che dovessero insorgere da parte della clientela in ordine al contenuto delle operazioni concluse a mezzo telefono;
− la Consob ha adottato in data 1.7.1998, con delibera n. 11522, il Regolamento di attivazione del D. Lgs. n. 58 del 24.2.1998 concernente la disciplina degli intermediari finanziari, definendo altresì la materia inerente la registrazione degli ordini impartiti telefonicamente;
− tale disciplina impone di registrare, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, tutti gli ordini impartiti telefonicamente, di far risultare dalla registrazione l’assolvimento degli obblighi informativi in materia di conflitto di interessi e di operazioni non adeguate, nonché le relative autorizzazioni e di conservare le registrazioni per almeno due anni;
− Unipol Banca ha già predisposto un idoneo sistema centralizzato per la registrazione delle predette disposizioni impartite telefonicamente;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), si conviene quanto segue.
⮚ Finalità
Onde provvedere alla puntuale applicazione delle direttive emanate dalla Consob, allo scopo di assicurare la massima trasparenza operativa connessa alle attività di cui in premessa, nonché al fine di dirimere eventuali contestazioni le disposizioni impartite telefonicamente vengono sottoposte a registrazione, su idonei supporti di memorizzazione (ad es. DVD), secondo le modalità di seguito indicate.
⮚ Impegni dell’Azienda
Unipol Banca assicura di non adottare criteri discriminatori nei confronti dei suddetti dipendenti rispetto agli altri lavoratori/lavoratrici nella valutazione delle notizie che dovessero emergere dall’ascolto delle registrazioni.
Infatti tali registrazioni:
- non potranno essere utilizzate a supporto di eventuali contestazioni con esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave o in caso di mancanza degli obblighi di registrazione di cui al citato Regolamento Consob;
- non saranno utilizzate per finalità di controllo a distanza dei lavoratori.
⮚ Sistemi di registrazione
Presso il Call Center esistono apposite linee telefoniche dedicate nelle quali confluisce tale tipo di operatività.
Un addetto della funzione Information Tecnology effettuerà, volta per volta, l’estrazione dei supporti di memorizzazione che abbiano esaurito la propria capacità di memoria disponibile e sui quali vengono riversate, per il tramite di un elaboratore elettronico appositamente dedicato, tutte le registrazioni telefoniche; lo stesso provvederà ad apporre su ciascun supporto di memorizzazione estratto un’etichetta indicante: numero progressivo, data e ora di inizio e fine delle registrazioni.
Il medesimo addetto consegnerà, poi, il supporto di memorizzazione ad un operatore della Funzione Call Center che, in presenza di un incaricato della Banca (di norma il Responsabile della Funzione Call Center), lo inserirà in una busta sulla quale trascrive gli stessi dati apposti nelle etichette di cui sopra e vi apporrà due firme sui lembi di chiusura, sigillandoli con nastro adesivo.
La cancellazione delle registrazioni telefoniche potrà avvenire, non prima di due anni, in conformità alle previsioni regolamentari e di legge sull’argomento, mediante distruzione dei supporti di memorizzazione. Gli estremi identificativi dei supporti di memorizzazione distrutti dovranno essere riportati su apposito registro sottoscritto, di volta in volta, dall’operatore della Funzione Call Center e dall’incaricato della Banca che hanno effettuato l’operazione.
I supporti di memorizzazione contenenti le registrazioni telefoniche, unitamente al registro di cui sopra, saranno custoditi in ordine cronologico in apposito armadio presso la Direzione Generale.
A richiesta congiunta delle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, la Banca consentirà ad un dirigente sindacale – unitariamente designato dalle rappresentanze sindacali medesime – di verificare, in presenza di un incaricato aziendale, l’esistenza di tutti i supporti di memorizzazione, nonché l’avvenuto rispetto delle procedure di archiviazione e cancellazione.
⮚ Riascolto delle telefonate
All’ascolto, da parte dei singoli operatori che ne facessero richiesta motivata, di telefonate registrate dovrà essere presente un incaricato della Banca.
Della richiesta dell’operatore viene effettuata annotazione su apposito registro dei dati identificativi dell’operatore stesso e del supporto magnetico ascoltato, nonché del giorno e dell’ora dell’operazione di riascolto.
Invece - nei casi di reclamo scritto sulle transazioni concluse, ovvero per l’espletamento delle funzioni istituzionali di controllo interno previste da norme di legge o regolamenti delle autorità di vigilanza, nonché per esigenze di tutela della clientela e/o del patrimonio aziendale - l’Azienda potrà disporre l’ascolto delle relative registrazioni, secondo la procedura che segue.
All’ascolto della telefonata registrata oggetto di contestazione dovranno essere presenti:
- il dipendente che ha effettuato l’operazione o, in sua assenza, la persona da lui delegata per iscritto;
- la/e persona/e indicata/e dalla Banca;
- eventualmente, a discrezione della Banca, anche il reclamante coinvolto nella contestazione;
- un dirigente delle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo eventualmente scelto lavoratore/lavoratrice interessato.
ART. 13 – MOBILITÀ
Al lavoratore/lavoratrice trasferito - senza che ciò comporti cambio di residenza - presso una unità produttiva situata ad una maggiore distanza, superiore ai 25 chilometri, risultante dalla differenza tra:
− la distanza percorsa tra la residenza/domicilio (dimora) e il luogo di lavoro di provenienza e la distanza percorsa tra la residenza/domicilio (dimora) e il luogo di lavoro di destinazione,
viene riconosciuta un’indennità mensile lorda di disagiata destinazione, per il periodo di permanenza, pari a:
• ad euro 5,00 al chilometro per maggiore distanza – di sola andata – superiore a 25 chilometri e sino a 70 chilometri;
• ad euro 375,00 fissi mensili, come contributo minimo, per maggiore distanza – di sola andata – superiore a 70 chilometri.
Tali indennità non verranno corrisposte se il trasferimento avviene su accoglimento di richiesta dell’interessato o se, per effetto del trasferimento, il lavoratore viene avvicinato alla propria residenza/domicilio (dimora).
Per i trasferimenti che comportano il cambio di residenza si applicano le disposizioni contrattuali.
L’Azienda valuterà, inoltre, compatibilmente con le esigenze di servizio, particolari situazioni oggettive di disagio.
Per gli appartenenti alle seguenti categorie di personale:
- personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore a tre anni (ovvero al padre lavoratore quando detti figli siano affidati a lui esclusivamente);
- dipendenti portatori di handicap, ovvero nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap o in gravi e documentate condizioni di malattia;
- dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
resta inteso che nel caso si rendesse necessario disporre trasferimenti presso unità produttive situate ad oltre 25 chilometri di distanza dal luogo di residenza/domicilio (dimora) del dipendente, il provvedimento potrà essere disposto solo in presenza del consenso dello stesso.
Si precisa che:
▪ l’azienda utilizzerà l’applicazione web xxx.xxxxxxxxxxx.xx al fine di determinare le predette distanze chilometriche;
▪ i calcoli delle distanze chilometriche tempo per tempo operati con tale strumento informatico verranno effettuati con riferimento al percorso “consigliato” con autovettura, avranno validità ultrattiva ed i loro effetti non subiranno modifiche e/o pregiudizio alcuno in conseguenza di eventuali e successivi cambiamenti introdotti nel programma stesso.
Unipol Banca continuerà, nella gestione della mobilità sul territorio a coniugare le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive con le esigenze dei lavoratori, al fine di addivenire, ove possibile, a soluzioni condivise. L’azienda continuerà altresì a valutare, compatibilmente con le esigenze di servizio, particolari situazioni oggettive di disagio, che potranno essere oggetto di confronto tra l’azienda stessa e le oo.ss.aa. ai fini di eventuali
verifiche; compatibilmente con le esigenze di servizio l’azienda continuerà inoltre a valutare eventuali richieste di avvicinamento.
Le Parti convengono inoltre che la mobilità condivisa rappresenta, in conformità a principi di pari opportunità, un’importante occasione di valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori/lavoratrici.
Dichiarazione a verbale
L’Impresa, a fronte di particolari situazioni oggettive di disagio nella mobilità territoriale conferma la propria disponibilità a riconoscere trattamenti integrativi come concorso per le spese effettivamente sostenute dai dipendenti interessati.
ART. 14 – RIMBORSO CHILOMETRICO
L’entità del rimborso chilometrico tempo per tempo vigente, dovrà essere commisurata al valore adottato presso la Capogruppo e dovrà seguirne, in via automatica, le variazioni periodiche.
ART. 15 – FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP
Ai dipendenti con figli (o equiparati) a carico, portatori di handicap, viene erogata annualmente la somma lorda di euro 2.200,00 con il cedolino stipendio del mese di novembre e comunque entro e non oltre la fine dell’anno solare.
A tale fine l’interessato dovrà presentare l’idonea certificazione medica, prevista ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104.
A richiesta del lavoratore/lavoratrice interessato l’azienda concederà, in aggiunta a quanto già previsto dalla citata L. 104/92, dei permessi non retribuiti nella misura e con le modalità previste alla lettera B), punto 2) dell’art. 6 del presente Testo Unico.
ART. 16 – PREMIO DI ANZIANITÀ
Il premio di anzianità viene riconosciuto secondo i seguenti criteri:
- al raggiungimento del 20° anno di servizio presso Unipol Banca viene erogato al personale un premio nella misura del 50% della mensilità lorda di stipendio riferita al mese di dicembre dell’anno precedente;
- al raggiungimento del 25° anno di servizio presso Unipol Banca viene erogato al personale un premio nella misura del 100% della mensilità lorda di stipendio riferita al mese di dicembre dell’anno precedente;
- al raggiungimento del 35° anno di servizio presso Unipol Banca viene erogato al personale un premio nella misura del 100% della mensilità lorda di stipendio riferita al mese di dicembre dell’anno precedente.
Per tutto il personale assunto da aziende del Gruppo Unipol, viene riconosciuto il 100% dell’anzianità eventualmente maturata. Sono esclusi dalla presente previsione i dipendenti provenienti da sportelli oggetto di acquisizione per i quali i suddetti premi verranno erogati pro quota in ventesimi, venticinquesimi e trentacinquesimi in relazione all’effettivo periodo di permanenza in servizio presso Unipol Banca.
Per tutto il personale assunto da altra azienda di credito, in data anteriore al 12.5.2005, è riconosciuto il 50% dell’anzianità ivi maturata.
ART. 17 – BUONI PASTO
A ciascun dipendente spetta un buono per la consumazione del pasto - nella misura giornaliera di euro 5,29 - per ogni giornata in cui effettua l’intervallo nell’ambito della prestazione lavorativa:
− a tempo pieno;
− a tempo parziale con modalità verticale;
medesimo trattamento spetta altresì ai turnisti che effettuano la pausa.
Un buono per la consumazione del pasto spetta, altresì, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale nella misura giornaliera di euro 3,60.
Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto o altro trattamento equivalente il cui costo è stato sostenuto dall’Azienda.
ART. 18 – INDENNITÀ DI RISCHIO
In considerazione del modello organizzativo di Filiale di Unipol Banca, al personale, che svolge il servizio di cassa, la conseguente indennità di rischio – determinata nelle misure previste dal CCNL – spetta nei seguenti casi:
- in misura intera, in caso di svolgimento superiore a 10 giorni lavorativi nel mese;
- in misura ridotta del 50%, in caso di svolgimento non superiore a 10 giorni lavorativi nel mese.
Per il computo di cui al precedente comma, le assenze dal servizio dovute a ferie o malattia sono equiparate ai giorni lavorativi, a meno che il periodo di assenza non sia pari all’intero mese.
Sono fatte salve le previsioni in materia del CCNL per il personale che è stato espressamente incaricato del servizio di cassa con lettera formale.
ART. 19 – MATERNITÀ A RISCHIO
Nel caso di maternità a rischio, certificata secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, l’Azienda provvederà ad integrare l’indennità per interdizione anticipata corrisposta dall’INPS, garantendo alla lavoratrice la corresponsione dell’intero trattamento economico.
ART. 20 – LAVORO TEMPORANEO E BUONA OCCUPAZIONE
L’Azienda, in coerenza con quanto previsto dal CCNL 31.3.2015 in tema di “politiche attive per l’occupazione” e con la scelta operata dalle Parti nazionali all’atto del recepimento delle disposizioni della Legge 30/2003 e del D. Lgs. 276/2003, conferma la propria volontà di proseguire nella direzione della tutela del patrimonio umano e professionale della Banca.
E pertanto valuterà, altresì, con la massima disponibilità la possibilità di confermare in servizio, alla scadenza, i lavoratori/lavoratrici assunti con contratti di lavoro non a tempo indeterminato, fermo restando che ciò avverrà in funzione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
ART. 21 – VOLONTARIATO
L’Azienda riconosce l’elevato valore sociale delle attività di volontariato, ritenendole espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Pertanto, onde favorire l’attività dei colleghi aderenti alle associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri di cui alla Legge n. 266/1991 (e successive modificazioni), potrà accordare – compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive – brevi permessi non retribuiti e/o flessibilità di orario ai lavoratori/lavoratrici che, per lo svolgimento delle attività in parola, ne facciano motivata richiesta per iscritto.
ART. 22 – MOBBING
Le Parti, nell’esprimere la massima sensibilità sull’argomento, si dichiarano disponibili ad esaminare congiuntamente eventuali casi in cui i lavoratori/lavoratrici dovessero rappresentare - con riferimento allo svolgimento della propria attività lavorativa - una situazione di emarginazione e/o l’esistenza di comportamenti offensivi della persona (eventualmente anche a sfondo sessuale) anche solo potenzialmente in grado di lederne la dignità.
ART. 23 – BORSE DI STUDIO
Fermo restando quanto previsto sull’argomento dalle vigenti norme del CCNL, l’azienda corrisponde, con il cedolino stipendio del mese di ottobre e comunque entro e non oltre la fine dell’anno solare, borse di studio in favore dei dipendenti i cui figli abbiano frequentato corsi regolari di studio in scuole elementari, per il solo quinto anno, nella misura annua di € 100,00.
Si precisa che la predetta provvidenza per motivi di studio spetta una sola volta e solo in caso di superamento della 5^ elementare.
ART. 24 – CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO
Così come previsto dall’Accordo Sindacale Nazionale del 19 aprile 2013, le Parti riconoscono la necessità di proseguire nello sviluppo di una cultura aziendale che incida concretamente sui fattori in grado di favorire la permanenza, il consolidamento e lo sviluppo professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nonché di rafforzare il senso di appartenenza ed aumentare la qualità della vita sul posto di lavoro.
ART. 25 – PREMORIENZA
Nel caso di decesso di un dipendente in servizio, l’Azienda valuterà, nell’eventualità di nuove assunzioni di personale, la possibilità di inserimento di un figlio/a del dipendente, purché sia in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Testo Unico e Coordinato della normativa aziendale vigente per il Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di Unipol Banca S.p.A.:
− si applica al predetto personale dipendente in servizio alla data di stipulazione o assunto successivamente;
− entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ; da tale data si intendono abrogati e sostituiti integralmente tutti gli accordi sindacali precedentemente stipulati in Unipol Banca S.p.A. relativi al personale appartenente alle aree professionali (dalla 1^ alla 3^) ed ai quadri direttivi con esclusione:
- delle disposizioni di cui agli accordi sindacali:
- Accordo 5.12.2017 Fondo di Solidarietà
- Accordo 5.12.2017 Agibilità sindacali
- Accordo 5.12.2017 Fruizione Ferie e Festività Soppresse
- Accordo 13.9.2017 Politiche Commerciali
- Accordo 13.9.2017 Premio di Risultato Lordo
- Accordo 29.5.2017 Xxxxxxxx Xxxxxxx
- Accordo 21.11.2016 RLS
- Accordo 20.5.2016 Videosorveglianza
- Accordo 15.12.2015 Sviluppatori
- Accordo 23.9.2014 Privacy Provvedimento Garante 192/2011
- Accordo 22.9.2014 Fusione Banca Sai
- Accordo 16.9.2014 Registrazioni telefoniche area Finanza e Filiali
- Accordo 10.7.2012 Rilevazione accessi
- Accordo del 29.09.2009 – Mobilità infragruppo da comparto bancario a comparto assicurativo;
- Accordo del 10.09.2009 – Formazione a distanza;
- Verbale di incontro del 05.06.2008 – Mutui ex Intesa;
- Accordo del 05.06.2008 – Orario di lavoro Filiale di Siracusa 276;
- Verbale di incontro Unipol Banca del 13.12.2007 – Mobilità infragruppo da comparto assicurativo a comparto bancario;
- Accordo del 17.01.2007 – Registrazioni telefoniche area Finanza e Filiali.
In relazione a quanto non espressamente disposto dal presente Testo Unico e Coordinato, valgono le norme del CCNL del settore credito tempo per tempo vigente.
Piano sanitario Personale delle aree professionali
dalla 1^ alla 3^ e
Quadri direttivi di 1° e 2° livello di
Unipol Banca S.p.A Edizione 2018
DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NELLA POLIZZA
Assicurazione
Il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula la polizza.
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse viene stipulata l’assicurazione.
Società
Unisalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Malattia
Qualunque alterazione dello stato di salute che non sia malformazione o difetto fisico anche non dipendente da infortunio.
Malformazione
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.
Massimale
L’importo stabilito negli specifici articoli di polizza che rappresenta la spesa massima che la Società si impegna a prestare nei confronti dell’Assicurato per le relative garanzie e/o prestazioni previste.
Difetto fisico
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.
Istituto di Cura
Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità , in base ai requisiti di legge, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
La Contraente La Società
Un procuratore
Struttura sanitaria convenzionata
Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico con cui Unisalute ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni.
Ricovero
La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento.
Day-hospital
Le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica con scheda nosologica.
Retta di degenza
Trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica
Intervento chirurgico
Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici.
Indennità sostitutiva
Importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero, corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero stesso. Costituiscono eccezione le sole spese sostenute per prestazioni di pre e di post ricovero, per le quali si prevede comunque il rimborso a termini di polizza.
Intervento chirurgico ambulatoriale
Prestazione chirurgica che per la tipologia dell’atto non richiede la permanenza in osservazione nel post-intervento
Accertamento diagnostico
Prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo
Sinistro
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’assicurazione.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia
La somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell’Assicurato.
Qualora venga espressa in giorni, è il numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all’Assicurato l’importo garantito.
Scoperto
La somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
La Contraente La Società
Un procuratore
Lettera di Impegno (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche) Documento con cui l’Assicurato si impegna a far fronte agli oneri che rimarranno a proprio carico e a dare la liberatoria per la privacy alla Società.
Piano terapeutico (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche)
Documento sottoscritto dall’Assicurato contenente l’insieme della prestazioni che il dentista convenzionato e lo stesso concordano di effettuare. Tale documento deve essere comunicato alla Società per rendere possibile la successiva “presa in carico”. Eventuali successive variazioni al piano terapeutico concordato dovranno essere sottoposte ad una nuova presa in carico da parte della Società.
Presa in carico (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche)
Comunicazione della Società al Centro Odontoiatrico convenzionato in ordine alle prestazioni contenute nel piano terapeutico che la Società stessa si impegna a pagare, in toto o in parte, direttamente allo stesso. La liquidazione degli oneri contenuta nella presa in carico è subordinata al rispetto di quanto riportato nella stessa circa condizioni, avvertenze, limiti ed eventuali altre indicazioni riportate nel presente contratto.
Scheda anamnestica (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche) Documento redatto dal dentista, in collaborazione con l’Assicurato, che descrive lo stato dell’apparato masticatorio dell’Assicurato, con particolare riferimento alle patologie che possono influire sulla sua salute.
La Contraente La Società
Un procuratore
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è operante in caso di malattia e in caso di infortunio per le spese sostenute dall’Assicurato per:
Sezione A) Ricovero, Specialistica e Protesi ortopediche/acustiche:
− ricovero in Istituto di cura reso necessario anche da parto;
− day-hospital;
− intervento chirurgico ambulatoriale;
− prestazioni di alta specializzazione;
− visite specialistiche e accertamenti diagnostici;
− trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio e malattia;
− protesi ortopediche e acustiche;
− prestazioni diagnostiche particolari (per il titolare);
− servizi di consulenza.
Sezione B) Dentarie e Lenti:
− odontoiatria/ortodonzia;
− prestazioni odontoiatriche particolari;
− lenti;
Per ottenere le prestazioni di cui necessita l’Assicurato può rivolgersi, con le modalità riportate alla voce “Sinistri” delle Condizioni Generali, a:
a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società
b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società
c) Servizio Sanitario Nazionale
Le modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate nei successivi punti di definizione delle singole garanzie.
2. PERSONE ASSICURATE
L’assicurazione è prestata a favore del personale delle aree professionali dalla 1^ alla 3^ e i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello assunti a tempo indeterminato, nonché assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di inserimento, al termine del superamento del periodo di prova in forza presso l’azienda Unipol Banca S.p.A., e dei relativi nuclei familiari fiscalmente a carico intendendo per tali il coniuge ed i figli per cui sia stata richiesta l’attivazione della presente copertura.
In proposito si precisa che:
− il figlio a carico non convivente è equiparato a quello a carico convivente risultante da stato di famiglia;
La Contraente La Società
Un procuratore
− il coniuge a carico non convivente è equiparato a quello a carico convivente risultante da stato di famiglia;
− il convivente more uxorio – risultante dallo stato di famiglia e con reddito non superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico – è equiparato al coniuge fiscalmente a carico.
Qualora un dipendente decida di non aderire alla copertura nei termini annui previsti, non sarà più possibile per lui l’attivazione della stessa in un momento successivo.
La copertura può essere estesa con versamento del relativo premio a carico del dipendente: al coniuge fiscalmente non a carico o al convivente “more uxorio” con reddito superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico, ai figli non fiscalmente a carico e ai genitori del dipendente, purché risultanti dallo stato di famiglia. In questo caso dovranno essere incluse tutte le persone come sopra indicate risultanti dallo stato di famiglia.
In proposito si precisa che il coniuge non a carico e non convivente – purchè non legalmente separato – è equiparato al coniuge fiscalmente non a carico e convivente.
SEZIONE A) RICOVERO, SPECIALISTICA E PROTESI ORTOPEDICHE/ACUSTICHE
3. RICOVERO
3.1 RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni: a) Pre- ricovero
Xxxxx, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 100 giorni precedenti l’inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero.
b) Intervento chirurgico
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi.
c) Assistenza medica, medicinali, cure
Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero. Nel solo caso di ricovero con intervento chirurgico sono compresi nella garanzia i trattamenti fisioterapici e riabilitativi.
d) Rette di degenza
Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie.
Nel caso di ricovero in istituto di cura non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate nel limite di €. 207,00 al giorno.
e) Accompagnatore
Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di cura o in struttura alberghiera.
La Contraente La Società
Un procuratore
Nel caso di ricovero in Istituto di cura non convenzionato con la Società, la garanzia è prestata nel limite di €. 55,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.
f) Assistenza infermieristica privata individuale
Assistenza infermieristica privata individuale nel limite di €. 78,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero.
g) Post ricovero Xxxxx e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche (queste ultime qualora la richiesta sia certificata al momento delle dimissioni dall’istituto di cura), trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 100 giorni successivi alla cessazione del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero; i trattamenti fisioterapici o rieducativi e le cure termali sono compresi nella garanzia nel caso di ricovero con intervento chirurgico. Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all'atto delle dimissioni dall’istituto di cura.
3.2 TRASPORTO SANITARIO
La Società rimborsa le spese di trasporto dell’Assicurato in ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo sanitario all’Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e di rientro alla propria abitazione con il massimo di € 1.033,00 per ricovero.
3.3 DAY-HOSPITAL A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
Nel caso di day-hospital, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti 3.1 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” e 3.2 “Trasporto sanitario” con i relativi limiti in essi indicati.
La garanzia non è operante per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali effettuati a soli fini diagnostici.
3.4 INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti 3.1 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” lett.
a) “Pre-ricovero”, b) “Intervento chirurgico, c) “Assistenza medica, medicinali, cure”, g) “Post- ricovero” e 3.2 “Trasporto sanitario” con i relativi limiti in essi indicati.
3.5 TRAPIANTI A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, la Società liquida le spese previste ai punti 3.1
“Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” e 3.2 “Trasporto sanitario” con i relativi limiti in essi indicati, nonché le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto dell’organo. Durante il pre-ricovero sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione del rigetto.
Nel caso di donazione da vivente, la garanzia assicura le spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico, cure, medicinali, rette di degenza.
La Contraente La Società
Un procuratore
3.6 PARTO E ABORTO
3.6.1 PARTO CESAREO
In caso di parto cesareo effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che in struttura sanitaria non convenzionata con la Società, questa provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui ai punti 3.1 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” lett. b) “Intervento chirurgico”, c) “Assistenza medica, medicinali, cure”, d) “Retta di degenza”, e) “Accompagnatore;
g) “Post-ricovero”, e 3.2 “Trasporto sanitario” con il relativo limite in esso indicato.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 6.198,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare, sia in strutture convenzionate che in strutture non convenzionate. In questo caso non sono operanti i limiti di spesa previsti alle singole garanzie, ad eccezione di quanto previsto per la sola garanzia “Trasporto sanitario”.
3.6.2 PARTO NON CESAREO E ABORTO TERAPEUTICO
In caso di parto non cesareo e aborto terapeutico effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che in struttura sanitaria non convenzionata con la Società, questa provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui ai punti 3.1 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” lett. b) “Intervento chirurgico”, c) “Assistenza medica, medicinali, cure”, d) “Retta di degenza”; relativamente alle prestazioni “post-ricovero” vengono garantite due visite di controllo effettuate nel periodo successivo al parto nei limiti previsti al punto 3.1 “Ricovero in istituto di cura a seguito di malattia e infortunio”, lettera g) “Post-ricovero”, e 3.2 “Trasporto sanitario” con il relativo limite in esso indicato.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 2.583,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare, sia in strutture convenzionate che in strutture non convenzionate. In questo caso non sono operanti i limiti di spesa previsti alle singole garanzie, ad eccezione di quanto previsto per la sola garanzia “Trasporto sanitario”.
3.7 RIMPATRIO DELLA SALMA
In caso di decesso all’estero durante un ricovero, la Società rimborsa le spese sostenute per il rimpatrio della salma nel limite di € 1.550,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare.
3.8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati.
In questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie convenzionate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia, ad eccezione delle seguenti:
punto 3.1 “Ricovero in istituto di cura a seguito di malattia e infortunio”:
− lett. f) “Assistenza infermieristica privata individuale”; punto 3.2 “Trasporto sanitario”;
punto 3.7 “Rimpatrio della salma”
che vengono rimborsate all’Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati, e delle seguenti:
La Contraente La Società
Un procuratore
punto 3.6 “Parto e aborto”;
che vengono liquidate alla struttura sanitaria convenzionata nei limiti previsti ai punti indicati.
b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società.
In questo caso le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all’Assicurato con uno scoperto del 20%, con il minimo non indennizzabile di €. 516,00 ad eccezione delle seguenti: punto 3.1 “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio”:
− lett. d) “Retta di degenza”;
− lett. e) “Accompagnatore”;
− lett. f) “Assistenza infermieristica privata individuale”; punto 3.2 “Trasporto sanitario”;
punto 3.6 “Parto e aborto”;
punto 3.7 “Rimpatrio della salma”
che vengono rimborsate all’Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati. c) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., verrà attivata la garanzia prevista al punto 3.9 “Indennità Sostitutiva”.
Qualora l’Assicurato sostenga durante il ricovero delle spese per trattamento alberghiero o per ticket sanitari, la Società rimborserà integralmente quanto anticipato dall’Assicurato nei limiti previsti nei diversi punti; in questo caso non verrà corrisposta l’indennità sostitutiva”.
Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico dell’Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alle lett. a) “Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati” o b) “Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società”.
3.9 INDENNITA’ SOSTITUTIVA
Se l’Assicurato non richiede alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un’indennità di €.100,00 per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 90 giorni per ogni ricovero.
3.10 INDENNITA’ DI CONVALESCENZA
In casi di ricovero per Grande Intervento Chirurgico, intendendo per tali quelli contenuti nell’elenco allegato alla polizza, la Società assicura una diaria di convalescenza di €.26,00 giornaliere, con il massimo di 30 (trenta) giorni per anno assicurativo e per persona.
La convalescenza deve essere prescritta all’atto delle dimissioni dall’istituto di cura e risultare da idonea certificazione, escludendo eventuali rinnovi .
Tale indennità verrà corrisposta solo nel caso la prescrizione iniziale sia superiore a 10 (dieci) giorni.
La Contraente La Società
Un procuratore
3.11 MASSIMALE ASSICURATO
Il massimale annuo assicurato per il complesso delle garanzie suindicate corrisponde a € 130.000,00 per nucleo familiare.
(Nel caso di “grande intervento chirurgico”, intendendo per tali quelli contenuti nell’elenco allegato alla polizza, il massimale suindicato corrisponde €.155.000,00).
4. ALTA SPECIALIZZAZIONE
La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni extraospedaliere.
Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici) (“anche digitale”)
− Angiografia
− Artrografia
− Broncografia
− Cisternografia
− Cistografia
− Cistouretrografia
− Clisma opaco
− Colangiografia intravenosa
− Colangiografia percutanea (PTC)
− Colangiografia trans Xxxx
− Colecistografia
− Dacriocistografia
− Defecografia
− Fistolografia
− Flebografia
− Fluorangiografia
− Galattografia
− Isterosalpingografia
− Linfografia
− Mielografia
− Retinografia
− Rx esofago con mezzo di contrasto
− Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto
− Rx tenue e colon con mezzo di contrasto
− Scialografia
− Splenoportografia
− Urografia
− Vesciculodeferentografia
− Videoangiografia
− Wirsunggrafia
La Contraente La Società
Un procuratore
Accertamenti
− Ecocardiografia
− Elettroencefalogramma
− Elettromiografia
− Mammografia o Mammografia Digitale
− PET
− Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (inclusa angio RMN)
− Scintigrafia
− Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) (anche virtuale)
Terapie
− Chemioterapia
− Cobaltoterapia
− Dialisi
− Laserterapia a scopo fisioterapico
− Radioterapia
Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a €. 6.800,00 per nucleo familiare.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di €. 51,00 per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’Assicurato.
5. VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
La Società provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche e per accertamenti diagnostici conseguenti a malattia o a infortunio con l’esclusione delle visite in età pediatrica effettuate per il controllo di routine legato alla crescita e delle visite e accertamenti odontoiatrici e ortodontici. Rientra in garanzia esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un’eventuale patologia.
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
La Contraente La Società
Un procuratore
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 41,00 per ogni visita specialistica o accertamento diagnostico.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’Assicurato.
Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 3.000,00 per nucleo familiare.
6. TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI A SEGUITO DI INFORTUNIO E MALATTIA
La Società liquida le spese sostenute per trattamenti fisioterapici e riabilitativi e per terapie antalgiche conseguenti a malattia e a infortunio nel limite di €. 800,00 per anno e per nucleo familiare.
Per l’attivazione della garanzia, è necessario che i trattamenti vengano richiesti mediante prescrizione medica attestante la patologia o l’infortunio occorso.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
In caso di utilizzo di strutture non convenzionate con la Società le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di una franchigia di €. 77,00 per ogni ciclo di terapia.
Nel caso in cui l’iscritto o un componente del nucleo familiare si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a suo carico.
7. PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE
La Società rimborsa le spese per l’acquisto di protesi ortopediche e acustiche nel limite annuo di € 517,00 per nucleo familiare.
Le spese sostenute vengono rimborsate con uno scoperto del 20% e con un minimo non indennizzabile di € 51,00 per fattura.
8. PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI (per il solo titolare)
La Società provvede al pagamento, una volta all’anno, delle prestazioni di prevenzione effettuate in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazione. Le prestazioni previste devono essere effettuate in un’unica soluzione.
Prestazione previste per gli uomini
• prelievo venoso
• ALT
• AST
• colesterolo totale
• trigliceridi
La Contraente La Società
Un procuratore
• urea
• creatinina
• PSA
Prestazione previste per le donne
• prelievo venoso
• ALT
• AST
• colesterolo totale
• trigliceridi
• urea
• creatinina
• pap-test
9. SERVIZI DI CONSULENZA
In Italia
I seguenti servizi di consulenza vengono forniti dalla Centrale Operativa di UniSalute telefonando al numero verde 800-822478 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.
Dall’estero occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia + 0516389046.
a) Informazioni sanitarie telefoniche
La Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria in merito a:
− strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
− indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione tickets, assistenza diretta e indiretta in Italia e all’estero, ecc.);
− centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all'estero;
− farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni.
b) Prenotazione di prestazioni sanitarie
La Centrale Operativa fornisce un servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie garantite dal piano nella forma di assistenza diretta nelle strutture sanitarie convenzionate con la Società.
c) Pareri medici immediati
Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza telefonica da parte di un medico, la Centrale Operativa fornirà tramite i propri medici le informazioni e i consigli richiesti .
SEZIONE B) DENTARIE E LENTI
10. ODONTOIATRIA/ORTODONZIA
In deroga a quanto previsto all’art. B.2 “Esclusioni dall’assicurazione” al punto 3, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni sotto indicate.
10.1 ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI ODONTOIATRICI
La Contraente La Società
Un procuratore
La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:
- ortopantomografia
- dentalscan
- tele cranio
- rx endorale
Per l’attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione del dentista contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
Nel caso di utilizzo di studi odontoiatrici e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società agli studi medesimi con l’applicazione di uno scoperto del 10% che dovrà essere versato dall’Assicurato allo studio convenzionato con la Società al momento dell’emissione della fattura.
Nel caso di utilizzo di strutture o di personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di €. 100,00 per fattura.
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture del Servizio Sanitario nazionale o da esso accreditate, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a suo carico.
10.2 CURE ODONTOIATRICHE, TERAPIE CONSERVATIVE ED ALTRE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE DIVERSE DA PROTESI E ORTODONZIA
La Società provvede al pagamento delle spese per cure odontoiatriche, terapie conservative o per altre prestazioni odontoiatriche diverse da protesi e ortodonzia.
In aggiunta a quanto previsto al punto 11 “Prestazioni odontoiatriche particolari”, rientrano in garanzia eventuali visite odontoiatriche e/o sedute di igiene orale nel caso in cui le stesse siano propedeutiche alle cure o alle terapie stesse.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime con l’applicazione di uno scoperto del 10% che dovrà essere versato dall’Assicurato alla struttura sanitaria convenzionata con la Società al momento dell’emissione della fattura.
Nel caso di utilizzo di strutture o di personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di €. 100,00 per fattura.
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture del Servizio Sanitario nazionale o da esso accreditate, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a suo carico.
10.3 PROTESI ODONTOIATRICHE
La Società provvede al pagamento delle spese per l’acquisto e per l’applicazione di protesi dentarie.
La Contraente La Società
Un procuratore
In aggiunta a quanto previsto al punto 11 “Prestazioni odontoiatriche particolari”, rientrano in garanzia eventuali visite odontoiatriche e/o sedute di igiene orale nel caso in cui le stesse siano propedeutiche all’applicazione delle protesi.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime con l’applicazione di uno scoperto del 10% che dovrà essere versato dall’Assicurato alla struttura sanitaria convenzionata con la Società al momento dell’emissione della fattura.
Nel caso di utilizzo di strutture o di personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il limite di €. 250,00 per elemento.
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture del Servizio Sanitario nazionale o da esso accreditate, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a suo carico.
10.4 ORTODONZIA
La Società provvede al pagamento delle spese per prestazioni ortodontiche.
In aggiunta a quanto previsto al punto 11 “Prestazioni odontoiatriche particolari”, rientrano in garanzia eventuali visite odontoiatriche e/o sedute di igiene orale nel caso in cui le stesse siano propedeutiche alle prestazioni ortodontiche.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime con l’applicazione di uno scoperto del 10% che dovrà essere versato dall’Assicurato alla struttura sanitaria convenzionata con la Società al momento dell’emissione della fattura.
Nel caso di utilizzo di strutture o di personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di €. 100,00 per fattura.
Nel caso in cui l’Assicurato si rivolga a strutture del Servizio Sanitario nazionale o da esso accreditate, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a suo carico.
10.5 MASSIMALE
In caso di copertura del singolo dipendente/titolare:
Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 1.700,00 per singolo assicurato.
In caso di copertura di tutto il nucleo assicurato:
Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 2.200,00 per nucleo assicurato.
La Contraente La Società
Un procuratore
Gli eventuali importi di spesa eccedenti i massimali annui assicurati dovranno essere versati dall’Assicurato alla struttura sanitaria convenzionata con la Società al momento dell’emissione della fattura.
11. PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI
In deroga a quanto previsto all’art. B.2 “Esclusioni dall’assicurazione” al punto 3, la Società provvede al pagamento di un sinistro costituito da una visita specialistica e da una seduta di igiene orale professionale l’anno in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazione. Le prestazioni sotto indicate sono nate per monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora conclamati, e si prevede siano particolarmente opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi di familiarità.
• Ablazione del tartaro mediante utilizzo di ultrasuoni, o in alternativa, qualora si rendesse necessario, mediante il ricorso ad un altro tipo di trattamento per l’igiene orale;
• Visita specialistica odontoiatrica.
Restano invece a carico dell’Assicurato, se richieste, ulteriori prestazioni, quali, ad esempio, la fluorazione, la levigatura delle radici, la levigatura dei solchi ecc.
Qualora, a causa della particolare condizione clinica e/o patologica dell’Assicurato, il medico della struttura convenzionata riscontri, in accordo con la Società, la necessità di effettuare una seconda seduta di igiene orale nell’arco dello stesso anno assicurativo, la Società provvederà ad autorizzare e liquidare la stessa nei limiti sopra indicati.
12. LENTI
La Società rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per lenti correttive di occhiali o a contatto, inclusa la montatura, nel limite annuo di €. 500,00 per nucleo familiare.
La Società provvederà al rimborso delle spese sostenute con applicazione di una franchigia di €. 50,00 per fattura.
Per l’attivazione è necessaria la prescrizione del medico oculista, o una certificazione dell’ottico optometrista, attestante la variazione del visus.
13.PREMI
13. 1 PREMIO per Dipendente e nucleo familiare fiscalmente a carico - Sezione A e Sezione B
Il premio annuo per il complesso delle prestazioni di cui alle Sezione A e B, comprensivo di oneri fiscali, corrisponde al seguente importo:
dipendente e nucleo familiare fiscalmente a carico come indicato al punto 2 “Persone assicurate” | € 1.565,00 di cui € 80,00 a carico del dipendente |
La Contraente La Società
Un procuratore
13. 2 PREMIO per i Familiari NON fiscalmente a carico - Sezione A
I premi annui per il complesso delle prestazioni di cui alla Sezione A, comprensivi di oneri fiscali, corrispondono ai seguenti importi:
a) coniuge non fiscalmente a carico, o convivente “more uxorio” con reddito superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico, secondo quanto previsto al punto 2 “Persone assicurate” | € 320,00 |
b) ogni figlio non fiscalmente a carico purché presente nello stato di famiglia | € 255,00 |
c) i genitori (del dipendente) purché presenti nello stato di famiglia | € 760,00 |
L’attivazione delle opzioni a) e b) e c) comporta obbligatoriamente l’inserimento di tutti i familiari, intesi come sopra indicati, risultanti dallo stato di famiglia.
Le opzioni a) e b) e c) saranno attivate solo nel caso in cui aderisca un numero di nuclei familiari pari al 30% dei nuclei fiscalmente non a carico.
13. 3 PREMIO per i Familiari NON fiscalmente a carico - Sezione B
I premi annui per il complesso delle prestazioni di cui alla Sezione B, comprensivi di oneri fiscali, corrispondono ai seguenti importi:
a) coniuge non fiscalmente a carico, o convivente “more uxorio” con reddito superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico, secondo quanto previsto al punto 2 “Persone assicurate” | € 355,00 |
b) ogni figlio non fiscalmente a carico purché presente nello stato di famiglia | € 120,00 |
c) i genitori (del dipendente) purché presenti nello stato di famiglia | € 485,00 |
La Contraente La Società
Un procuratore
Solo i Familiari che hanno attivato la garanzie della Sezione A possono acquistare le garanzie della Sezione B.
L’attivazione delle opzioni a), b), c), comporta obbligatoriamente l’inserimento di tutti i familiari, intesi come sopra indicati, che abbiano attivato la sezione A
14 DECORRENZA E ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura per i dipendenti avrà effetto dalle ore 00.00 dell’1 gennaio 2018 sia in forma rimborsuale che in forma diretta nelle strutture convenzionate con la Società.
15 INCLUSIONI / ESCLUSIONI
Premesso che non si prevede la possibilità di attivazione della copertura per i dipendenti, e per i loro relativi familiari, i quali non abbiano aderito alla stessa entro i termini di cui all’art. 2 “Persone assicurate”, le movimentazioni all’interno della presente polizza sono regolate dai punti di seguito indicati.
1) Coniuge, convivente “more uxorio” con reddito non superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico, e figli anche non conviventi, tutti fiscalmente a carico, con le modalità specifiche per il coniuge di cui all’art.2 “Persone assicurate”
Per i dipendenti in servizio alla data di effetto del contratto, il coniuge, il convivente “more uxorio” con reddito non superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico e i figli anche non conviventi possono essere inclusi anche in un momento successivo al termine ultimo fissato per la consegna della scheda di adesione.
In questo caso la garanzia decorre dal giorno di effetto del contratto sempreché l’inclusione venga comunicata alla Società prima della fine dell’annualità assicurativa. Qualora la comunicazione non pervenga entro la scadenza dell’annualità assicurativa la garanzia decorrerà dal primo giorno dell’annualità in cui è pervenuta alla Società la relativa comunicazione.
Alle scadenze annuali del contratto i familiari suindicati inseriti nella copertura potranno essere esclusi; in questo caso, non potranno più essere reinseriti.
2) Genitori, coniuge e figli fiscalmente non a carico, e convivente “more uxorio” con reddito superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico, tutti risultanti dallo stato di famiglia, con le modalità specifiche per il coniuge di cui all’art.2 “Persone assicurate”
Per i dipendenti in servizio alla data di effetto del contratto, i genitori (del dipendente), il coniuge e i figli fiscalmente non a carico, o il convivente “more uxorio” con reddito superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico, tutti risultanti dallo stato di famiglia, possono essere inclusi mediante pagamento del relativo premio ed invio dell’apposito modulo tassativamente entro la data del 31 gennaio 2018; oltre detto termine, potranno essere inseriti esclusivamente i genitori ( del dipendente) il coniuge e i figli fiscalmente non a carico o il convivente “more uxorio” con reddito superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico, tutti risultanti dallo stato di famiglia di dipendenti neoassunti.
La Contraente La Società
Un procuratore
Alle scadenze annuali del contratto i familiari suindicati inseriti nella copertura potranno essere esclusi; in questo caso, non potranno più essere reinseriti.
3) Inclusione di familiari per variazione dello stato di famiglia con le modalità specifiche per il coniuge di cui all’art.2 “Persone assicurate”
Per i dipendenti in garanzia alla data di effetto del contratto, l’inclusione di familiari come definiti al punto 2 “Persone assicurate” in un momento successivo alla decorrenza della polizza è consentita nel caso di variazione dello stato di famiglia per matrimonio, nuova convivenza o nuove nascite; essa verrà effettuata mediante compilazione e invio alla Società dell’apposito modulo. Per i familiari per i quali è previsto il versamento di un premio aggiuntivo la garanzia decorrerà dalla data in cui si è verificata la variazione dello stato di famiglia sempreché questa venga comunicata entro 30 giorni e sia stato pagato il relativo premio; in caso contrario decorrerà dal giorno della comunicazione dell’avvenuta variazione dello stato di famiglia alla Società semprechè sia stato pagato il relativo premio. Per i familiari per i quali non è previsto il versamento di un premio aggiuntivo la garanzia decorrerà dalla data in cui si è verificata la variazione dello stato di famiglia sempreché questa venga comunicata prima della fine dell’annualità assicurativa; in caso contrario decorrerà dal primo giorno dell’annualità in cui è pervenuta alla Società la relativa comunicazione.
4) Inserimento di nuovi dipendenti in data successiva all’effetto di polizza con le modalità specifiche per il coniuge di cui all’art.2 “Persone assicurate”
Le inclusioni di dipendenti in data successiva a quella di effetto della polizza sono possibili solo nel caso di nuove assunzioni. La garanzia per il dipendente e i familiari indicati al punto 2 “Persone assicurate”, primo capoverso, decorre dal giorno dell’assunzione sempreché questa venga comunicata alla Società entro 30 giorni. Qualora l’assunzione venga comunicata successivamente, la garanzia decorrerà dal giorno di comunicazione alla Società.
Qualora il dipendente intenda inserire l’eventuale coniuge o figli fiscalmente non a carico o il convivente “more uxorio”con reddito superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico, e i genitori del dipendente, tutti se risultanti dallo stato di famiglia, dovrà includerli nella copertura all’atto dell’assunzione e non potrà inserirli successivamente. L’inclusione verrà effettuata mediante compilazione e invio alla Società dell’apposito modulo e pagamento del relativo premio.
5) Variazione del requisito di carico fiscale da parte del coniuge o di un figlio
Nel caso di perdita del requisito del carico fiscale da parte del coniuge o di un figlio, o di superamento relativamente al reddito del convivente “more –uxorio” dei limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico, la garanzia cesserà dal momento di accadimento dell’evento e dovrà essere immediatamente comunicata alla Società; la copertura potrà essere mantenuta con versamento del premio per il coniuge o per il figlio fiscalmente non a carico, o per il convivente “more uxorio” con reddito superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico, da parte del dipendente. Qualora il coniuge, il figlio o il convivente “more uxorio” con reddito superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico, non venga mantenuto nella garanzia dal momento della perdita del carico fiscale, non potrà più essere incluso successivamente. Nel caso di acquisizione, in xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx fiscale da parte del coniuge o di un figlio, o di posizionamento della soglia di reddito del convivente “more-uxorio a un livello non superiore ai limiti di legge previsti per i familiari fiscalmente a carico ,la garanzia resterà comunque attiva per l’Assicurato interessato, mentre il relativo premio annuo pagato e non goduto
La Contraente La Società
Un procuratore
per il periodo di tempo intercorrente tra la data di acquisizione del suddetto requisito e la prima scadenza utile di polizza verrà restituito all’Assicurato stesso al netto delle imposte.
Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste ai numeri 2,3,4,5 del presente punto, il premio da corrispondere all’atto dell’inserimento nella garanzia corrisponde a tanti trecentosessantesimi del premio annuo quanti sono i giorni che intercorrono dalla data di inclusione al termine del periodo assicurativo in corso.
6) Cessazione del rapporto di lavoro
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’ex-dipendente e gli eventuali familiari assicurati vengono mantenuti nella garanzia sino alla prima scadenza annuale successiva.
7) Promozioni
Nel caso di promozione, la copertura per il dipendente e gli eventuali familiari assicurati, cessa dal giorno della promozione sempreché questa venga comunicata alla Società prima della prima scadenza di rata utile. Qualora la comunicazione non pervenga entro tale data la garanzia cesserà dal giorno successivo a quello di quietanzamento.
8) Trasferimento di dipendenti tra Società appartenenti ad uno stesso Gruppo
Nel caso di trasferimento di un dipendente presso una azienda appartenente allo stesso gruppo per la quale valgano le stesse condizioni assicurative, l’ex-dipendente e gli eventuali familiari assicurati restano in copertura nella presente polizza sino alla prima scadenza annuale successiva.
A - CONDIZIONI GENERALI
A.1 EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio o la prima rata sono stati pagati, diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno dell’avvenuto pagamento.
I premi devono essere pagati alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, ai sensi dell’art. 1901 c.c..
A.2 DURATA DELL’ASSICURAZIONE / TACITA PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
La polizza scade alle ore 00.00 dell’1 gennaio 2020.
In mancanza di disdetta, l’assicurazione si intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno.
L’eventuale disdetta della polizza deve essere comunicata all’altra Parte a mezzo raccomandata, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
A.3 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza debbono essere provate per iscritto.
La Contraente La Società
Un procuratore
A.4 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.
A.5 FORO COMPETENTE
A scelta della parte attrice, il foro competente è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società.
A.6 TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2952 c.c., il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente polizza è di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
A.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
A.8 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente è esonerato dal dichiarare alla Società l’eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l’obbligo dell’assicurato di darne avviso per iscritto in caso di sinistro, ai sensi dell’art. 1910 c.c.
B - LIMITAZIONI
B.1 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
B.2 ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione non è operante per:
1. le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto. In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie.
2. la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
3. le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici;
4. le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto);
La Contraente La Società
Un procuratore
5. i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio;
6. gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale;
7. i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza.
Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
8. gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo;
9. il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
10.gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
11.gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato;
12.le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
13.le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche; 14.le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale.
Limitatamente alle prestazioni previste al punto 10. “Odontoiatria/Ortodonzia” l’assicurazione non è operante per:
- protesi estetiche
- trattamenti derivanti da conseguenze di patologie psichiatriche.
B.3 LIMITI DI ETÀ
L’assicurazione può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento del 75 anno di età del titolare, cessando automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza successiva al compimento di tale età da parte del titolare; in tal caso per tutti i componenti del nucleo familiare del titolare l’assicurazione cessa nel medesimo momento in cui termina per il titolare.
Qualora, invece, un componente del nucleo familiare raggiunga il 75 anno di età, l’assicurazione cesserà alla prima scadenza annua limitatamente a questo Assicurato.
C - SINISTRI
C.1 DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa di Unisalute al numero verde gratuito 800-822478 (dall’estero numero non gratuito composto dal prefisso internazionale per l’Italia + 0516389046) e specificare la prestazione richiesta. Gli operatori ed i medici della Centrale Operativa sono a sua disposizione per verificare la compatibilità della prestazione richiesta con il piano sanitario
Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla struttura sanitaria non rendano possibile il preventivo ricorso alla Centrale Operativa, le spese verranno liquidate secondo quanto indicato ai
La Contraente La Società
Un procuratore
successivi punti C.1.1 “Sinistri in strutture convenzionate con la Società” , C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” o C.1.3 “Sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale”.
Qualora l’Assicurato utilizzi una struttura sanitaria convenzionata con la Società senza avere preventivamente contattato la Centrale Operativa e, conseguentemente, senza ottenere l’applicazione delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate ai punti C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” e 3.8 “Modalità di erogazione delle prestazioni” lett. b)” Prestazioni in strutture sanitarie private e pubbliche non convenzionate con la Società”.
C.1.1 SINISTRI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ
L’Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all’atto dell’effettuazione della prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/ o terapeutiche richieste.
In caso di ricovero dovrà inoltre sottoscrivere, al momento dell’ammissione nell’Istituto di cura, la lettera d’impegno, con cui l’Assicurato si impegna a versare alla struttura convenzionata eventuali importi di spesa che resteranno a suo carico in quanto non coperti dal piano, e all’atto delle dimissioni i documenti di spesa per attestazione dei servizi ricevuti.
In caso di prestazione extraricovero l’Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.
La Società provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate. A tal fine l’Assicurato delega la Società a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie di polizza.
La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all’Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di polizza, eccedenti il massimale assicurato o non autorizzate.
Qualora venga effettuata in una struttura convenzionata una qualsiasi prestazione sanitaria da parte di personale non convenzionato, tutte le spese sostenute dall’assicurato verranno liquidate con le modalità previste ai punti C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società” o C.1.3 “Sinistri nel servizio sanitario nazionale” e con l’applicazione di scoperti e franchigie previsti nelle singole garanzie.
C.1.2 SINISTRI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l’Assicurato deve inviare direttamente alla sede della Società la documentazione necessaria:
modulo di denuncia del sinistro corredato da copia della cartella clinica conforme all’originale in caso di ricovero e dai certificati medici di prescrizione in caso di prestazioni extraricovero.
L’Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e curato.
Il pagamento di quanto spettante all’Assicurato viene effettuato a cura ultimata, previa consegna alla Società della documentazione di spesa (distinte e ricevute) in originale, debitamente quietanzata.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale dei documenti di spesa, al fine di ottenere un rimborso, all’Assicurato verrà liquidato esclusivamente l’importo rimasto a Suo carico, con le
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modalità di cui al punto 3.8 “Modalità di erogazione delle prestazioni” lett. b) “Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società”, al netto di quanto già rimborsato da terzi, il cui ammontare dovrà essere certificato.
C.1.3 SINISTRI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Per i ricoveri e le prestazioni extraricovero effettuati in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, le spese sostenute vengono liquidate secondo le modalità indicate ai precedenti punti C.1.1 “Sinistri in strutture convenzionate con la Società“ o C.1.2 “Sinistri in strutture non convenzionate con la Società“.
Nel caso di richiesta di corresponsione dell’indennità sostitutiva, l’Assicurato dovrà presentare il modulo di denuncia del sinistro corredato da copia della cartella clinica conforme all’originale.
C.1.4 GESTIONE DOCUMENTAZIONE DI SPESA
A) Prestazioni in strutture sanitarie convenzionate con la Società
La documentazione di spesa per prestazioni sanitarie autorizzate dalla Società effettuate in strutture sanitarie convenzionate viene consegnata direttamente dalla struttura all’Assicurato.
B) Prestazioni in strutture sanitarie non convenzionate con la Società
La documentazione di spesa ricevuta dalla Società in copia fotostatica viene conservata e allegata ai sinistri come previsto per legge mentre – qualora la Società dovesse avvalersi della facoltà di richiedere la produzione degli originali – si restituisce all’Assicurato, con cadenza mensile, la sola documentazione eventualmente ricevuta in originale.
La Società, al fine di mantenere aggiornato l’Assicurato in merito allo stato delle Sue richieste di rimborso, provvede all’invio dei seguenti riepiloghi:
− riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione e non liquidate nel corso del mese;
− riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell’anno con l’indicazione dell’importo richiesto, dell’importo liquidato e dell’eventuale quota di spesa rimasta a carico dell’Assicurato.
C.2 CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE
Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all’interpretazione, all’applicazione ed all'esecuzione del presente contratto, potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale irrituale composto da tre Arbitri.
I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’Assicurato.
Il Collegio Arbitrale si riunirà nel comune in cui ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’Arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo Arbitro esclusa ogni responsabilità solidale.
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
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I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
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ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
NEUROCHIRURGIA
• Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale
• Interventi di cranioplastica
• Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
• Asportazione tumori dell’orbita
• Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari)
• Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra natura a livello cervicale per via anteriore o posteriore
• Interventi sul plesso brachiale
OCULISTICA
• Interventi per neoplasie del globo oculare e del globo oculare
• Intervento di enucleazione del globo oculare
OTORINOLARINGOIATRIA
• Asportazione di tumori maligni del cavo orale
• Asportazione di tumori parafaringei, dell’ugola (intervento di ugulotomia) e delle corde vocali (intervento di cordectomia)
• Interventi demolitivi del laringe (intervento di laringectomia totale o parziale)
• Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale, sfenoidale e mascellare
• Ricostruzione della catena ossiculare
• Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico
• Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari
CHIRURGIA DEL COLLO
• Tiroidectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale
• Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia
CHIRURGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO
• Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici
• Interventi per fistole bronchiali
• Interventi per echinococcosi polmonare
• Pneumectomia totale o parziale
• Interventi per cisti o tumori del mediastino
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
• Interventi sul cuore per via toracotomica
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• Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica
• Interventi sull’aorta addominale per via laparotomica
• Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale
• Decompressione della arteria vertebrale nel forame trasversario
• Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi
• Asportazione di tumore glomico carotideo
CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE
• Interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago
• Interventi con esofagoplastica
• Intervento per mega-esofago
• Resezione gastrica totale
• Resezione gastro-digiunale
• Intervento per fistola gastro-digiunocolica
• Colectomie totali, emicolectomie e resezioni rettocoliche per via anteriore (con o senza colostomia)
• Interventi di amputazione del retto-ano
• Interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale
• Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
• Drenaggio di ascesso epatico
• Interventi per echinococcosi epatica
• Resezioni epatiche
• Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari
• Interventi chirurgici per ipertensione portale
• Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica
• Interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomica
• Interventi per neoplasie pancreatiche
UROLOGIA
• Nefroureterectomia radicale
• Surrenalectomia
• Interventi di cistectomia totale
• Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia
• Cistoprostatovescicolectomia
• Interventi di prostatectomia radicale per via perineale, retropubica o trans-sacrale
• Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasia testicolare
GINECOLOGIA
• Isterectomia radicale per via addominale o vaginale con linfoadenectomia
• Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e/o pelvica
• Intervento radicale per tumori vaginali con linfoadenectomia
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
• Interventi per costola cervicale
• Interventi di stabilizzazione vertebrale
• Interventi di resezione di corpi vertebrali
• Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni
• Interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei
• Interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio
CHIRURGIA PEDIATRICA (gli interventi sotto elencati sono in garanzia solo in caso di neonati assicurati dal momento della nascita)
• Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia)
• Correzione chirurgica di atresie e/o fistole congenite
• Correzione chirurgica di megauretere congenito
• Correzione chirurgica di megacolon congenito
TRAPIANTI DI ORGANO
• Tutti
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STATUTO DELLA CASSA DI ASSISTENZA
TITOLO I DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA
Art.1
È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, un’Associazione, non avente finalità di lucro, denominata “Cassa Interaziendale di Assistenza del Personale degli Enti Pubblici e Parastatali, delle Società Cooperative, di Capitali, della Piccola e Media Impresa e delle Associazioni professionali” di seguito denominata più brevemente”ASSICASSA.”
Art.2
Assicassa ha lo scopo esclusivo di attuare, senza finalità di lucro,le forme di assistenza previste da regolamenti o accordi collettivi a favore dei lavoratori dipendenti e di tutte le categorie di lavoratori in regime di lavoro non subordinato.
Art.3
Assicassa ha sede in Bologna, attualmente in Xxx Xxxx Xxxx, 00. Eventuali variazioni della sede sociale nell’ambito del Comune di Bologna potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Art.4
L’Associazione ha durata sino al 31 Dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell’Assemblea.
TITOLO II SOCI
CAPO I
CONDIZIONI DI ADESIONE-TIPOLOGIA DEI SOCI
Art. 5 L’adesione ad Assicassa è libera e volontaria.
In particolare, l’adesione ha luogo per dare attuazione a quanto previsto nella specifica materia dell’assistenza integrativa dai contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali.
L’adesione ad Assicassa è volontaria e deve essere effettuata secondo le norme previste dal Regolamento.
La domanda di iscrizione comporta:
A-SOCI ORDINARI
A-1 per i lavoratori dipendenti o assimilati cui siano applicati accordi di lavoro che prevedano forme di assistenza integrativa:
• l’autorizzazione al datore di lavoro presso il quale è in essere il rapporto di lavoro, ad operare le trattenute corrispondenti ai contributi dovuti alla Cassa dal lavoratore;
• la delega al datore di lavoro medesimo a versare tali somme ad Assicassa secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione.
A-2 Per i lavoratori non subordinati:
dichiarazione sottoscritta con l’ impegno a versare secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione le somme corrispondenti alle assistenze integrative prescelte.
B-SOCI SOSTENITORI
L’Ente che desidera diventare Socio sostenitore deve presentare domanda ad Assicassa nella quale deve specificare:
1. La denominazione e la sede legale;
2. Dichiarazione di aver preso visione e di accettare le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti emanati da Assicassa.
L’ammissione dell’ Ente è subordinata alla decisione insindacabile del Consiglio di Amministrazione che provvederà a dare opportuna informazione della decisione presa.
Art.6
Sono ammessi Soci ordinari e Soci sostenitori.
Soci ordinari sono i lavoratori, di cui all’art.2 del presente Statuto, che si iscrivono per fruire delle prestazioni di cui al successivo art.10.
Soci sostenitori sono le Associazioni di rappresentanza datoriale e/o professionali che aderiscono ad Assicassa con il preciso obiettivo di promuovere lo sviluppo di forme di assistenza nell’ambito del lavoro.
Tutti i Soci, ordinari e sostenitori, sono tenuti al versamento dei contributi sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
CAPO II
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ORDINARI E SOSTENITORI CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE
Art. 7
La qualità di Socio ordinario dà diritto:
• ad usufruire di tutte o parte delle prestazioni in ragione del contributo versato;
• a partecipare alla vita associativa e alle elezioni degli organi sociali nelle forme delegate di cui all’art. 14.
Art.8
La qualità di Socio sostenitore dà diritto:
• a partecipare alla vita associativa e alle elezioni degli organi sociali nelle forme delegate di cui all’art.14.
Art.9 La qualità di Socio ordinario si perde:
a) per risoluzione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro o sua cessazione;
b) per morosità;
c) per recesso;
d) per morte.
La qualità di Socio sostenitore si perde:
a) per recesso;
b) per morosità.
La cessazione della qualità di Socio, ordinario e/o sostenitore, determina l’estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti.
CAPO III PRESTAZIONI-CONTRIBUZIONI
Art.10
Le prestazioni che Assicassa può erogare sono le seguenti;
• integrazione per assistenza sanitaria;
• liquidazione di un capitale in caso di morte per qualunque causa;
• liquidazione di un capitale per infortuni professionali ed extraprofessionali;
• liquidazione di un capitale per invalidità permanente da malattia;
• liquidazione di diarie per inabilità temporanea da infortunio;
• liquidazione di diarie per inabilità temporanea da malattia.
Le prestazioni e le contribuzioni, per i Soci ordinari appartenenti alla categoria dei lavoratori dipendenti, sono quelle stabilite dagli accordi collettivi di lavoro e/o dai regolamenti.
Assicassa, in applicazione di quanto previsto dagli accordi collettivi di lavoro e/o dai regolamenti, può garantire ai lavoratori dipendenti anche soltanto una parte delle prestazioni di cui al primo comma.
Le modalità e i criteri di erogazione delle prestazioni sono determinati da apposito Regolamento.
Art.11
I Soci ordinari sono obbligati al versamento dei contributi previsti e richiesti da Assicassa.
Assicassa potrà richiedere ai Soci ordinari e/o ai loro datori di lavoro una specifica ulteriore contribuzione diretta a far fronte agli oneri di funzionamento, così come definito da apposito Regolamento.
Art.12
I Soci ordinari che effettuano i versamenti di contributi, oltre i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sono assoggettati al pagamento di una somma aggiuntiva determinata dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle eventuali spese accessorie.
Se il Socio ordinario o il relativo datore di lavoro non ottempera alle specifiche richieste di Assicassa entro 30 giorni dalle scadenze di cui al precedente comma, l’adesione verrà meno automaticamente e, quindi, il Socio non avrà più diritto ad alcuna prestazione. Assicassa procederà, nei confronti dei soggetti inadempienti, al recupero degli oneri sostenuti per eventuali prestazioni fornite dal Socio, secondo le modalità indicate dal Regolamento.