Deroga alla regola proporzionale Clausole campione

Deroga alla regola proporzionale. Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società’ non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore. Le altre partite di polizza sono assicurate a 1’ rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
Deroga alla regola proporzionale. Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all’art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.
Deroga alla regola proporzionale. A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.5 Gestione del Sinistro - "Assicurazione parziale", la Società non applica la riduzione proporzionale per i danni accertati fino a € 2.500.
Deroga alla regola proporzionale. Si conviene che non sarà applicata la regola proporzionale per le Cose assicurate la cui somma assicurata maggiorata del 20% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del Sinistro. Qualora inferiore, il disposto dell’Art. 38 – Assicurazione Parziale, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
Deroga alla regola proporzionale. (non applicabile per la forma a “Primo Rischio”) Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, e per il Contenuto inferiore al valore a nuovo, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.
Deroga alla regola proporzionale. La somma assicurata per ogni partita - evidenziata nell'intercalare di polizza - deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e fiscali) di tutte le cose relative alla partita stessa ed ubicate nella località indicata in polizza. Per le cose assicurate non più in listino, la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Se al momento del sinistro la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro risulta inferiore a quella necessaria per coprire l’intera partita in misura non superiore al 10% (dieci percento), non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile; diversamente l'indennità è ridotta in proporzione, ai sensi dell'art. 1907 Codice Civile, considerando la somma assicurata maggiorata del 10% (dieci per cento). Per l'identificazione degli enti assicurati fanno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.
Deroga alla regola proporzionale. 15 Sezione 2): FURTO E RAPINA 16
Deroga alla regola proporzionale. Relativamente alla partita “Macchinario”, a parziale deroga di quanto previsto dall’ art. 1.19 – Assicurazione Parziale, si conviene fra le parti che, in caso di Sinistro, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale se la Somma Assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%. Qualora tale limite del 15% dovesse risultare oltrepassato, il disposto del suddetto art. 1.19 rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale. In ogni caso, il risarcimento non potrà superare la Somma Assicurata medesima.
Deroga alla regola proporzionale. (operante solo nel caso in cui il premio della presente Sezione sia non regolabile)
Deroga alla regola proporzionale. Qualora nel corso della durata del contratto il numero totale degli addetti all’Impresa, di cui al precedente art. 4.1 e indicato in polizza, fosse soggetto a variazione e l’Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare variazioni in aumento del numero degli addetti, ai sensi dell’art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore a due unità.