Condizioni specifiche Clausole campione

Condizioni specifiche. (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)
Condizioni specifiche. 8.01 Deviazione consentita del peso specificato per bobina (a) Il Venditore non è tenuto a fornire il peso esatto della bobina con rivestimento organico specificato nella Conferma d'Ordine. Il peso della bobina con rivestimento organico può essere compreso tra il 60 e il 100% del peso specificato nella Conferma d'Ordine. Il 20% della quantità ordinata come bobine con rivestimento organico può essere fornito come bobine leggere; le bobine leggere entro delle bobine con rivestimento organico possono pesare tra il 20 e il 60% del peso specificato nella Conferma d'Ordine. (b) Per bobine diverse da quelle con rivestimento organico, il Venditore non è tenuto a fornire il peso esatto specificato nella Conferma d'Ordine. Il peso delle bobine diverse dalle bobine con rivestimento organico può essere compreso tra il 75 e il 100% del peso specificato nella Conferma d'Ordine. Il 20% della quantità ordinata come bobine diverse dalle bobine con rivestimento organico può essere fornito come bobine leggere; le bobine leggere diverse dalle bobine leggere con rivestimento organico possono pesare tra il 25 e il 75% del peso specificato nella Conferma d'Ordine.
Condizioni specifiche. II.1 CONDIZIONI SPECIFICHE PER L’ACQUISTO DI PACCHETTI TURISTICI
Condizioni specifiche. Qualsiasi condizione specifica deve essere allegata alla presente convenzione e controfirmata dalle parti.
Condizioni specifiche. (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza) Art.3.8.1 - Riduzione franchigia Fenomeni elettrici La franchigia assoluta prevista all’Art. 3.3 - Delimitazioni -, si intende ridotta ad € 150,00 relativamente al fenomeno elettrico ad im- pianti, apparecchi elettrici ed elettronici. Resta ferma la specifica franchigia di € 500,00 relativa ai danni da fenomeno elettrico ed elet- tronico all’impianto e pannelli fotovoltaici.
Condizioni specifiche. Per i Servizi professionali, si applicano in aggiunta le seguenti condizioni specifiche, che prevalgono nel caso di eventuali conflitti con le altre clausole del presente Contratto: a) Ordine di lavoro. Un Ordine di lavoro può essere convenuto per iscritto tra il Fornitore dei Servizi e il Cliente o tramite l’invio via email di una proposta di Ordine di lavoro dal Fornitore dei Servizi al Cliente, e l’accettazione di detta proposta da parte del Cliente. Il Fornitore dei Servizi fornirà i Servizi professionali o da sé o tramite propri appaltatori. Ogni Ordine di lavoro costituisce un contratto separato da tutti gli altri Ordini di lavoro e ogni Ordine di lavoro è soggetto alle condizioni del Contratto.
Condizioni specifiche il soggiorno decorre dal giorno al giorno al costo giornaliero di Euro (tipologia assistenziale
Condizioni specifiche. Condizioni che devono essere soddisfatte, oltre alle condizioni generali, per l’ottenimento dell’ammissione ad un particolare programma di insegnamento superiore o il rilascio di una qualifica specifica di insegnamento superiore in una particolare disciplina di studi.
Condizioni specifiche. Il contratto interessa la fornitura in modalità service, di un insieme di beni e servizi: strumentazione analitica, materiale d’uso e di consumo, materiale complementare, assistenza tecnica, interfacciamento, addestramento del personale, aggiornamento tecnico, comprendente: a) Locazione di adeguata e completa strumentazione, così come specificato nell’allegato 1) . b) Materiale di consumo ed eventuali accessori occorrenti all’effettuazione di quanto richiesto (allegato 1). I materiali di consumo dovranno essere dichiarati totalmente compatibili con la strumentazione offerta.
Condizioni specifiche. Il gestore dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane oggetto del monitoraggio si impegna a mettere a disposizione dell’ARTA, per il prelievo di campioni delle acque reflue in uscita dallo scarico finale, un autocampionatore programmabile, con le caratteristiche tecniche minime riportate in allegato I, collegato ad un misuratore di portata in uscita dell’impianto. Sono fatte salve le indicazioni fissate all’Art. 5 per la fase di prima applicazione. L’obbligo della messa a disposizione dell’ autocampionatore e del misuratore di portata discende dalle disposizioni della DGR 103/04. Il controllo del rispetto di tale disposizione è a carico dell’ARTA nella fase di attuazione dell’Accordo stesso. Deve essere messo a disposizione dei tecnici ARTA il manuale di istruzioni dell’apparecchio. Inoltre, il gestore dell’impianto assicura la gestione della strumentazione, garantendo l’alimentazione dell’energia elettrica e l’assistenza tecnica necessarie per il normale funzionamento. Il gestore si dovrà dotare degli accessori di riserva, in modo da poter effettuare la manutenzione ordinaria senza interruzioni di servizio. In caso di problemi di funzionamento della strumentazione che la rendano indisponibile per l’utilizzo da parte del soggetto preposto al controllo, ne deve essere data in giornata comunicazione per via fax al Dipartimento ARTA e alla Provincia competenti. Tali problemi di funzionamento devono essere risolti possibilmente entro un mese dalla data del guasto. In caso di riparazioni che richiedano tempi superiori, dovrà essere messo a disposizione un altro autocampionatore o misuratore di portata che garantiscano pari prestazioni.