Consegna. La data di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scritta. Qualora l’Acquirente rifiuti di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalità, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni dalla data di messa a disposizione della stessa, il Fornitore ha facoltà di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirente. In questo caso, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi: a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇, a titolo esemplificativo, scioperi, mancanza o insufficienza di energia motrice, incendio nelle aziende del Fornitore e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo; b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine; c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine; d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime; e) ritardi da parte dello spedizioniere.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Consegna. La data 5.1. I termini di consegna indicati negli ordini non rivestono in alcun caso carattere essenziale e, in ogni caso, è espressamente esclusa la responsabilità di Tapì in caso di ritardo e/o mancata consegna. L’eventuale ritardo nella consegna o – fatto salvo quanto previsto all’art. 7 – l’eventuale consegna parziale dei Prodotti prodotti non darà diritto alla risoluzione del contratto. L’eventuale costituzione in mora del Cliente sarà valida solo nel caso in cui venga assegnato a Tapì un termine per l’adempimento non inferiore a settantacinque (75) giorni. Resta comunque inteso che la responsabilità di Tapì è quella indicata nella esclusa, anche in caso di risoluzione per inadempimento.
5.2. I termini di consegna indicati nell’ordine decorrono dal ricevimento da parte del Cliente della conferma d’ordine scrittaemessa da Tapì ovvero, ove la realizzazione dei prodotti richieda l’invio di documentazione e specifiche tecniche da parte del Cliente, dal successivo ricevimento delle stesse da parte di Tapì, debitamente controfirmate dal Cliente. Qualora l’Acquirente rifiuti di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalità, il Fornitore avrà Rimane comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque inteso che ove detta documentazione dovesse essere ricevuta oltre trenta (30) giorni dalla data di messa a disposizione della stessaconferma d’ordine, il Fornitore ha facoltà di depositare i Prodotti in un depositoTapì avrà la facoltà, a rischio e spese dell’Acquirentesuo insindacabile giudizio, di modificare il prezzo dei prodotti ovvero recedere dal contratto senza che il Cliente possa pretendere o reclamare risarcimento o indennizzo alcuno.
5.3. In questo casoLa resa merce è Ex Works (EXW – Incoterm 2010) presso lo stabilimento di Tapì, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui salvo accordi differenti con il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:
a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇, a titolo esemplificativo, scioperi, mancanza o insufficienza di energia motrice, incendio nelle aziende del Fornitore e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizionierecliente (altri Incoterms).
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita
Consegna. 6.1. La fornitura dei Prodotti dovrà avvenire nel rispetto dei termini, delle modalità e delle condizioni specificate nell’Ordine. In mancanza di esplicita indicazione nell’Ordine, i Prodotti saranno consegnati franco stabilimento AW.
6.2. La proprietà dei Prodotti si intende trasferita all’atto della consegna dei Prodotti presso lo stabilimento AW; i rischi afferenti al danneggiamento e/o alla perdita dei Prodotti si intendono trasferiti ad AW alla consegna.
6.3. Le Parti riconoscono che il mancato rispetto del termine di consegna dei Prodotti stabilito
6.4. In caso di superamento della data di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scrittaprevista dall’Ordine, AW avrà
I. risolvere il Contratto di Fornitura ai sensi dell’articolo 11;
II. Qualora l’Acquirente rifiuti pretenderne la consegna, fermo in ogni caso il risarcimento del danno diretto e indiretto subito per l’inadempimento.
6.5. AW si riserva in ogni caso ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione respingere le quantità eccedenti l’Ordine e di considerare completato l’Ordine con le suddette modalitàminori quantità consegnate dal Fornitore nei termini pattuiti, il Fornitore avrà respingendo le eventuali integrazioni tardive, fermi restando comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fatturaulteriori provvedimenti previsti in caso di inadempimento delle Condizioni.
6.6. In caso di omesso ritiro consegna pervenuta in anticipo AW avrà facoltà di rispedire al Fornitore i Prodotti, a spese ed a rischio del Fornitore, addebitando allo stesso eventuali spese di magazzino, ovvero prendere in consegna la merce senza modifica dei termini di pagamento.
6.7. AW avrà facoltà di ispezionare i Prodotti alla consegna per verificarne la qualità e la conformità rispetto all’Ordine. In nessun caso la presa in carico dei Prodotti entro cinque giorni dalla data di messa può costituire implicita attestazione della conformità degli stessi a disposizione della stessaquanto pattuito, il Fornitore ha facoltà di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirente. In questo caso, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento ne potrà impedire ad AW future contestazioni o l’esercizio dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:
a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇, a titolo esemplificativo, scioperi, mancanza o insufficienza di energia motrice, incendio nelle aziende del Fornitore diritti previsti dalle Condizioni e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizionieredalla legge.
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Sources: Condizioni Generali d'Acquisto
Consegna. 1. La data merce pervenuta s’intende consegnata subordinatamente a verifica di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scritta. Qualora l’Acquirente rifiuti di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalitàconformità, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni dalla data di messa a disposizione della stessa, il Fornitore ha facoltà di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirente. In questo caso, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirentese prevista.
2. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare ricevimento della merce non preclude le sanzioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell’art. 1698 del codice civile.
3. Salva diversa pattuizione tra le parti, i termini di consegnaconsegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto. La consegna deve avere luogo secondo le prescrizioni contenute nell’ordine, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento nella lettera d’invito o nel bando.
4. Qualora cause di qualsiasi indennità nei seguenti casi:forza maggiore, esigenze o circostanze speciali impediscano il ricevimento della fornitura, la società può disporre una temporanea sospensione dei termini.
a) 5. Il fornitore che, per cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇o per cause allo stesso non imputabili, a titolo esemplificativodocumentate e comprovate, scioperinon sia in grado di effettuare la consegna nel termine fissato, mancanza o insufficienza può chiedere, con domanda motivata, la concessione di energia motriceuna proroga dei termini alla società. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e valutate le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, incendio nelle aziende del Fornitore e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizionierela società può concedere la proroga richiesta.
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Sources: Regolamento Per l'Affidamento Dei Contratti Pubblici
Consegna. Il materiale oggetto del contratto deve essere consegnato presso la destinazione di stoccaggio: individuata al successivo art. 5 - ovvero presso una delle seguenti sedi di volta in volta comunicate a cura dell’Azienda Sanitaria. Sede di La firma del Responsabile (RCD) sul documento di trasporto delle merci e sul verbale di consegna impegnano l’Azienda Sanitaria in merito all’avvenuta verifica dei prodotti consegnati, e circa la corrispondenza degli stessi a quanto richiesto. Il Fornitore provvede all’emissione del documento di trasporto (DDT) in cui vengono indicate: DDT di costituzione del Conto deposito ovvero di reintegro (se a seguito di impianto o a seguito di reso); la causale del conto deposito; la quantità oggetto di consegna; il codice prodotto del fornitore; il numero lotto di riferimento; l’eventuale data di scadenza. I prodotti consegnati devono avere al momento della consegna dei Prodotti una validità residua di non inferiori ai 2/3 della validità massima. Il Fornitore è quella indicata nella conferma d’ordine scrittaobbligato a procedere alla sostituzione del materiale in corso di scadenza senza che ciò determini alcun onere a carico dell’Azienda Sanitaria. Qualora l’Acquirente rifiuti Il personale indicato come RCD dovrà effettuare di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalitàvolta in volta alla consegna, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione un controllo qualitativo e quantitativo di rispondenza tra la richiesta della relativa fatturaAzienda Sanitaria e la merce consegnata. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni dalla data merce scaduta ovvero aperta o di messa incongruenze rispetto alla richiesta deve essere compilata una apposita bolla di reso a disposizione della stessa, il Fornitore ha facoltà di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirente. In questo casocura dell’Azienda Sanitaria, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio persona del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:
a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇, a titolo esemplificativo, scioperi, mancanza o insufficienza di energia motrice, incendio nelle aziende del Fornitore e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizioniere.
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Consegna. 1. La data merce pervenuta s’intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.
2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.
3. I termini di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scritta. Qualora l’Acquirente rifiuti sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalità, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni ricevimento dell'ordine ovvero dalla data di messa a disposizione benestare al campione nell'ipotesi di cui all’ art. 57 del presente regolamento; si intende escluso dal computo il mese di Agosto. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d’invito o nel Capitolato Speciale o nell’ordine.
4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano all’Impresa il ricevimento della stessafornitura, il Fornitore la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.
5. L’Impresa ha facoltà di depositare i Prodotti in un depositovariare, a rischio e spese dell’Acquirenteparità di condizioni, l'entità della fornitura nell’ambito del ± 20 % dell’importo contrattuale.
6. In questo caso, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodiaIl fornitore che, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:
a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇maggiore, a titolo esemplificativodocumentate e comprovate, scioperinon sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, mancanza o insufficienza può chiedere, con domanda motivata, la concessione di energia motriceuna proroga dei termini all’Impresa. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, incendio nelle aziende del Fornitore e/o l’Impresa può concedere la proroga richiesta per non più di una volta per ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizionierefornitura.
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Sources: Regolamento Per Le Spese, Le Gare Ed I Contratti Di Valore Inferiore Alle Soglie Comunitarie
Consegna. La data 3.1 Il trasferimento della proprietà dei Prodotti ed i rischi connessi al loro utilizzo passeranno da ALSS al Cliente al momento della loro consegna al Cliente. Il Cliente si impegna a non modificare ed alterare i Prodotti ed a seguire le istruzioni per l'uso allegate a ciascun Prodotto. Prima dell’utilizzo dei prodotti, il Cliente è tenuto a conoscere e far conoscere a tutti gli utilizzatori i rischi, le modalità di utilizzo degli stessi, le istruzioni operative lasciate da ALSS al momento della loro consegna nonché a rispettare e far rispettare tutta la normativa di settore.
3.2 I Prodotti sono consegnati da ALSS o da azienda terza da quest’ultima incaricata. Il Cliente si impegna a consentire l’accesso al luogo di consegna al personale ed ai mezzi di trasporto ALSS o di società terza da ALSS incaricata. L'indirizzo di consegna deve essere facilmente accessibile per i veicoli e deve essere idoneo a consentire lo stoccaggio dei Prodotti e soddisfare la normativa vigente in materia. Le consegne vengono effettuate nei giorni lavorativi (lun-ven) secondo le indicazioni contenute nelle mail di conferma inviate. Le stesse potranno subire modifiche, che saranno altresì puntualmente comunicate al cliente da ALSS. Il Cliente si impegna a garantire la disponibilità alla ricezione dei Prodotti per l’inter fascia oraria sopra indicata.
3.3 ALSS non è responsabile per la mancata o ritardata consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scritta. Qualora l’Acquirente rifiuti se tale inadempimento dipenda da ipotesi di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalità, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni dalla data di messa a disposizione della stessa, il Fornitore ha facoltà di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirente. In questo caso, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:
a) cause di fortuito o forza maggiore ▇▇▇▇▇o da cause ad ALSS non imputabili, quali, a titolo esemplificativo, esemplificativo e non esaustivo: scioperi, mancanza terremoti, fenomeni naturali dannosi, epidemie, interruzioni di forniture di energie elettriche o insufficienza di energia motricealtre forniture essenziali, incendio nelle aziende del Fornitore e/interruzioni di servizio pubblico di trasporto, incidenti di produzione, modifiche normative o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà provvedimenti di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizionierePubblica Autorità.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita
Consegna. La data I tempi di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scritta. Qualora l’Acquirente rifiuti riportati sulle conferme di ricevere i Prodotti messi vendita sono da considerarsi soggetti ad eventuali variazioni, siano esse dovute a sua disposizione con le suddette modalità, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni dalla data di messa a disposizione della stessa, il Fornitore ha facoltà di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirente. In questo caso, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:
a) cause causa di forza maggiore (scioperi del personale e/o dei trasporti, limitazioni di energia elettrica, calamità naturali, guasti degli impianti, ritardi di fornitura della materia prima), siano esse legate alle variabili che comporta il ciclo di produzione stesso e che non sono quantificabili a priori. Eventuali ritardi da parte di Schiavetti Lamiere Forate Srl non potranno in nessun caso dar luogo a risarcimento danni o alla risoluzione del contratto. Schiavetti ▇▇▇▇▇▇▇ Forate non accetta il riconoscimento di penali su ritardi di consegna. La conferma d’ordine riporta la settimana di partenza materiale, a titolo esemplificativoossia il periodo in cui il materiale è disponibile presso il nostro magazzino per la consegna o il ritiro. L’indicazione vale sia per le consegne ▇.▇▇ Destino che per le consegne ▇.▇▇ Partenza. Il Compratore acquisterà la proprietà dei prodotti solo con il pagamento integrale della fattura di fornitura emessa da Schiavetti Lamiere Forate Srl, scioperima assumerà ogni rischio inerente il prodotto, mancanza o insufficienza ivi compreso il rischio di energia motricedanneggiamento fortuito dello stesso, incendio nelle aziende dal momento della consegna del Fornitore e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà prodotto al luogo di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizionieredestinazione secondo incoterms concordato.
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Sources: Conferma D’ordine
Consegna. La data 5.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, TOP consegnerà i prodotti franco destino. Il costo del trasporto e dell’imballo si riterranno in ogni caso e salvo diverso accordo inclusi dal prezzo dei
5.2. I termini di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scrittadel Prodotto si intendono come indicativi e non tassativi per il Venditore, e sono espressamente convenuti con la clausola “salvo imprevisti”.
5.3. Qualora l’Acquirente rifiuti di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione I termini si intendono conteggiati per giorni lavorativi con le suddette modalità, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni decorrenza dalla data di messa a disposizione conclusione della stessa, il Fornitore ha facoltà singola vendita; ogni modifica o integrazione dell’ordine richiesta dall’Acquirente potrà determinare una nuova decorrenza dei termini e l’emissione di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirente. In questo caso, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirenteuna nuova conferma d’ordine
5.4. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare Venditore, qualunque siano i termini di consegnaresa scelti per l’esecuzione del trasporto, senza essere è esente da responsabilità per ritardi nella consegna ed immune da danni diretti o indiretti derivati in alcun modo obbligato al pagamento conseguenza del ritardo fatte salve le ipotesi di qualsiasi indennità nei seguenti casi:dolo o colpa grave a sé imputabili.
a) cause Mancata osservanza, totale o parziale, delle condizioni di forza maggiore ▇▇▇▇▇pagamento da parte dell’Acquirente, potendosi quest’ultimo avvalere della facoltà di cui agli artt.1460 e 1461 c.c.; TOP non sarà tenuta ad iniziare la produzione sino a titolo esemplificativo, scioperi, mancanza o insufficienza di energia motrice, incendio nelle aziende del Fornitore e/o ogni altro evento quando il rispettivo impedimento non imputabile a quest’ultimosarà superato;
b) mancanze, inesattezze Cause di forza maggiore o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordinecaso fortuito;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi Mancata trasmissione da parte dello spedizionieredell’Acquirente nei termini stabiliti, degli eventuali dati tecnici o degli eventuali materiali in conto lavorazione, necessari per l'approntamento dei prodotti.
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Consegna. Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE dichiara altresì di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati. La data LOCATRICE s'impegna peraltro ad eseguire entro il i seguenti interventi senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scrittaindennizzo ovvero il CONDUTTORE eseguirà entro il i seguenti interventi: e l'ammontare della spesa relativa (forfettariamente determinata dalle parti ) consensualmente in euro verrà dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone [4]. Qualora l’Acquirente rifiuti si tratti di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalitàunità immobiliare già occupata dal medesimo CONDUTTORE, il Fornitore avrà comunque diritto CONDUTTORE stesso dichiara di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per abitarli sin dal in virtù di contratto stipulato in data e di non avere eccezioni da sollevare al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso riguardo ovvero di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni dalla data di messa a disposizione della stessaavere rappresentato le seguenti carenze, il Fornitore ha facoltà di depositare i Prodotti in un deposito, cui onere ricade per legge a rischio e spese dell’Acquirente. In questo caso, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casicarico della LOCATRICE:
a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇, a titolo esemplificativo, scioperi, mancanza o insufficienza di energia motrice, incendio nelle aziende del Fornitore e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizioniere.
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Sources: Contratti Di Locazione Agevolati
Consegna. La data consegna avviene franco fabbrica. L’accettazione del materiale senza riserve al momento della consegna non darà diritto ad alcuna sostituzione o risarcimento. In assenza di precise indicazioni dell’acquirente la merce verrà inviata al destinatario con un vettore scelto dalla venditrice. Le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altro onere relativo all’inoltro della merce è a carico dell’acquirente. Il rischio relativo alla merce passa in capo al cliente nel momento della consegna della merce al vettore. I termini di consegna dei Prodotti è quella indicata nella hanno valore indicativo, riflettendo condizioni normali di produzione suscettibili di variazione in fase di produzione della merce. I termini concordati in ogni caso decorrono dalla data della conferma d’ordine scrittatrasmessa da Speedycasma Srl. Qualora l’Acquirente rifiuti Nel caso in cui sia previsto il versamento di ricevere un acconto, i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalitàtermini di consegna decorrono dal momento della ricezione di tale importo da parte del venditore. I ritardi nelle consegne, il Fornitore avrà comunque da qualsiasi causa dipendenti non danno diritto al pagamento del prezzo pattuitorisarcimento di danno alcuno. Ove il trasporto debba essere effettuato da vettore designato dal compratore, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti la merce dovrà essere ritirata presso i magazzini entro cinque giorni 15 gg, dalla data di messa a disposizione della stessa, il Fornitore ha facoltà comunicazione di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirentemerce pronta. In questo casodifetto, in deroga all’art. 1766 c.c. Speedycasma ▇▇▇ potrà ritenere risolto il contratto non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva pregiudicando il diritto alla richiesta di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:
a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇, a titolo esemplificativo, scioperi, mancanza o insufficienza di energia motrice, incendio nelle aziende del Fornitore e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizioniererisarcimento dei danni.
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Sources: General Sales Conditions
Consegna. La data di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine d'ordine scritta. Qualora l’Acquirente l'Acquirente rifiuti di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalità, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni dalla data di messa a disposizione della stessa, il Fornitore ha facoltà di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirentedell'Acquirente. In questo caso, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:
a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇, a titolo esemplificativo, scioperi, mancanza o insufficienza di energia motrice, incendio nelle aziende del Fornitore e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizioniere.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita
Consegna. 1. La data merce pervenuta s’intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.
2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell’art.1698 c.c.
3. I termini di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scritta. Qualora l’Acquirente rifiuti sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalità, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni ricevimento dell’ordine ovvero dalla data di messa a disposizione benestare al campione nell’ipotesi di cui all’ art. 57 del presente regolamento; si intende escluso dal computo il mese di Agosto. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d’invito o nel Capitolato Speciale o nell’ordine.
4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano all’Impresa il ricevimento della stessafornitura, il Fornitore la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.
5. L’Impresa ha facoltà di depositare i Prodotti in un depositovariare, a rischio e spese dell’Acquirenteparità di condizioni, l’entità della fornitura nell’ambito del ± 20 % dell’importo contrattuale.
6. In questo caso, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodiaIl fornitore che, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:
a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇maggiore, a titolo esemplificativodocumentate e comprovate, scioperinon sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, mancanza o insufficienza può chiedere, con domanda motivata, la concessione di energia motriceuna proroga dei termini all’Impresa. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, incendio nelle aziende del Fornitore e/o l’Impresa può concedere la proroga richiesta per non più di una volta per ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizionierefornitura.
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Sources: Regolamento Per Le Spese, Le Gare Ed I Contratti Di Valore Inferiore Alle Soglie Comunitarie
Consegna. La data consegna avviene franco fabbrica. L’accettazione del materiale senza riserve al momento della consegna non darà diritto ad alcuna sostituzione o risarcimento. In assenza di precise indicazioni dell’ac- quirente la merce verrà inviata al destinatario con un vettore scelto dalla venditrice. Le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altro onere relativo all’inoltro della merce è a carico dell’acquirente. Il rischio relativo alla merce passa in capo al cliente nel momento della consegna della merce al vettore. I termini di consegna dei Prodotti è quella indicata nella hanno valore indicativo, riflettendo condizioni normali di produzione suscettibili di variazione in fase di produzione della merce. I termini concordati in ogni caso decorrono dalla data della conferma d’ordine scrittatrasmessa da Speedycasma Srl. Qualora l’Acquirente rifiuti Nel caso in cui sia previsto il versamento di ricevere un acconto, i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalitàtermini di consegna decorrono dal momento della ricezione di tale importo da parte del venditore. I ritardi nelle consegne, il Fornitore avrà comunque da qualsiasi causa dipendenti non danno diritto al pagamento del prezzo pattuitorisarci- mento di danno alcuno. Ove il trasporto debba essere effettuato da vettore designato dal compratore, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti la merce dovrà essere ritirata presso i magazzini entro cinque giorni 15 gg, dalla data di messa a disposizione della stessa, il Fornitore ha facoltà comunicazione di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirentemerce pronta. In questo casodifetto, in deroga all’art. 1766 c.c. Speedycasma ▇▇▇ potrà ritenere risolto il contratto non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva pregiudicando il diritto alla richiesta di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:
a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇, a titolo esemplificativo, scioperi, mancanza o insufficienza di energia motrice, incendio nelle aziende del Fornitore e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizioniererisarcimento dei danni.
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Sources: General Sales Conditions
Consegna. La data di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scritta. Qualora l’Acquirente rifiuti di ricevere Il Fornitore si impegna a produrre ed a consegnare con la massima diligenza e professionalità i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalità, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni dalla data di messa a disposizione della stessa, il Fornitore ha facoltà di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirente. In questo casoParticolari, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento conformità a quanto previsto negli Ordini e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirentenel rispetto della necessaria quantità richiesta dall’Acquirente. Il Fornitore si obbliga a non consegnare i Particolari in anticipo rispetto a quanto stabilito negli Ordini, in assenza di consenso scritto da parte dell’Acquirente. L’Acquirente si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:
a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇rispedire, a titolo esemplificativospese e rischio del Fornitore, scioperitutti i prodotti ricevuti in anticipo rispetto al termine pattuito. Il Fornitore deve prontamente informare per iscritto l’Acquirente, mancanza del possibile ritardo nella consegna dei Particolari rispetto al termine pattuito. Nel caso di ritardo o insufficienza di energia motricenon conformità nelle consegne, incendio nelle aziende del imputabili al Fornitore, l’Acquirente non sarà tenuto a pagare alcun eventuale aumento dei prezzi, delle spese di trasporto, dei dazi, dei tassi di cambio o di altri elementi che incidono sul costo dei Particolari indicati negli Ordini e che sorgono dopo la data prevista per la consegna. Il Fornitore e/è obbligato a compensare l’Acquirente per ogni danno, costo aggiuntivo o perdita di profitto causata dal ritardo nella consegna. Se tali incrementi sono dovuti a istruzioni impartite dall’Acquirente, il Fornitore dovrà, ogni altro evento non imputabile qualvolta risulti ragionevolmente possibile, comunicare all’Acquirente che tale istruzione comporterà un aumento (1) e dovrà indicarne la natura (2). Il Fornitore si obbliga a quest’ultimo;
b) mancanzeconformarsi alle prescrizioni contenute nel “Capitolato Logistico di Fornitura” che dichiara di aver ricevuto, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento conoscere e di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizioniereaccettare.
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Consegna. La data 5.1. Tutti i termini di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scritta. Qualora l’Acquirente rifiuti di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalità, il indicati nell’ordine d’acquisto si intendono diritti della proprietà intellettuale fruibili sulla base delle informazioni fornite al Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fatturao sempre come vincolanti. In caso di omesso ritiro ritardo nella consegna anche di una parte soltanto dei Prodotti entro cinque giorni dalla data beni altrimenti correlati all'Ordine d'acquisto sono e/o rimangono di messa proprietà esclusiva ordinati, l’Acquirente avrà facoltà di risolvere il contratto; farà comunque carico al Fornitore dell’Acquirente. Il Fornitore garantisce di non essere a disposizione della stessaconoscenza di diritti di proprietà unapenalenellamisuradell’1% persettimanacompletadiritardo, finoadunmassimodel 10% industriale ointellettualeappartenentia terzi, con cui i beni oservizi forniti possanointerferire. del valore dell’ordine, salvo il risarcimento dei danni ulteriori (art. 1382 c.c.). 5.2 Il Fornitore In ogni caso, il Fornitore ha facoltà terrà l’Acquirente indenne da eventuali pretese avanzate da terzi e sopporta il rischio per il perimento/danneggiamento del Prodotto, anche per causa a lui non fondate sull’asserita violazione di depositare i Prodotti in un depositodiritti di proprietà intellettuale o industriale loro spettanti imputabile, a rischio e spese fino al momento dell’Accettazione da parte dell’Acquirente. In questo casoSe il trasporto è a verificatasi nel corso dell’effettuazione del servizio o della fornitura del Prodotto. carico dell’Acquirente, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio è trasferito al vettore per il tempo del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:
a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇, a titolo esemplificativo, scioperi, mancanza o insufficienza di energia motrice, incendio nelle aziende del Fornitore e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizionieretrasporto.
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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto
Consegna. 1. La data di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scritta. Qualora l’Acquirente rifiuti di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalitàmerce pervenuta s’intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni dalla data di messa a disposizione della stessa, il Fornitore ha facoltà di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirente. In ove questo caso, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirentesia previsto.
2. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.
3. Salva diversa pattuizione tra le parti, i termini di consegnaconsegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento; si intende escluso dal computo il mese di Agosto. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d’invito o nell’ordine.
4. Qualora cause di forza maggiore, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:esigenze o circostanze speciali, impediscano all’Impresa il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.
a) 5. Il fornitore che, per cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇o per cause allo stesso non imputabili, a titolo esemplificativodocumentate e comprovate, scioperinon sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, mancanza o insufficienza può chiedere, con domanda motivata, la concessione di energia motriceuna proroga dei termini all’Impresa. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, incendio nelle aziende del Fornitore e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizionierel’Impresa può concedere la proroga richiesta.
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Sources: Regolamento Per L’affidamento Dei Contratti Pubblici
Consegna. La data 2.1 L’Immobile viene consegnato, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, nello stato di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scritta. Qualora l’Acquirente rifiuti fatto e di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalità, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni dalla data di messa a disposizione della stessa, il Fornitore ha facoltà di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirente. In questo caso, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirentesi trova. Il Fornitore Comodatario dichiara a tale riguardo di avere visionato l’Immobile, di averlo trovato in condizioni adatte per lo svolgimento delle Attività e in buono stato di manutenzione. Il Comodatario dichiara pertanto di accettare espressamente l’Immobile nello stato di diritto e di fatto, di conservazione, manutenzione e deterioramento in cui si riserva il diritto di prorogare i termini di consegnatrova. Il Comodatario, senza essere in alcun modo obbligato limitazione alcuna rispetto alle dichiarazioni che precedono, prende espressamente atto dell’iscrizione delle formalità sull’Immobile indicate nell’Allegato 2 e dei provvedimenti espropriativi di cui alla documentazione acclusa sub Allegato 3.
2.2 Il Comodatario riconosce e prende atto che il Comodante non presta alcuna garanzia, né rende alcuna dichiarazione o assicurazione, di qualsivoglia natura, circa l’Immobile, nei più ampi termini consentiti dalla legge e con espresso patto de non petendo del Comodatario al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:riguardo.
a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇2.3 Il Comodatario è costituito custode dell’Immobile, a titolo esemplificativoed esonera espressamente il Comodante da qualunque responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare al Comodante, scioperi, mancanza all’Immobile o insufficienza di energia motrice, incendio nelle aziende del Fornitore ad ogni terzo e derivanti dalle proprie azioni od omissioni e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze dalle azioni od omissioni dei propri dipendenti e/o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizioniereterzi.
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Sources: Comodato Agreement
Consegna. La data di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scritta. Qualora l’Acquirente rifiuti di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalitàL’area viene consegnata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto al Conduttore, il Fornitore avrà comunque quale dichiara di conoscerne lo stato di conservazione, di accettarla nello stato di fatto e di diritto al pagamento in cui si trova e di riconoscerla idonea allo svolgimento dell’attività cui intende destinarla. Il Conduttore esonera il Comune di Rimini da qualsiasi responsabilità per eventuali vizi e difformità del’area. Rimane a carico del prezzo pattuitoConduttore l’ottenimento di tutti i permessi necessari all’esercizio dell’attività che vi intende volgere, previa emissione della relativa fattura. In caso con espresso esonero del Comune di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni dalla data di messa a disposizione della stessaRimini da ogni responsabilità per il mancato rilascio, il Fornitore ha sospensione o revoca, anche qualora dipendenti da inidoneità totale o parziale dell’area, salva la facoltà di depositare i Prodotti recesso ed espressa rinuncia ai danni. Con la consegna dell’area il Conduttore viene costituito custode ad ogni effetto dell’area, assumendo ogni conseguente responsabilità per danni cagionati a terzi a causa o in un depositooccasione dell’uso. A tal fine esonera il Comune di Rimini da qualsiasi responsabilità al riguardo e si obbliga a manlevarlo da eventuali pretese di terzi danneggiati, a rischio e spese dell’Acquirente. In questo caso, assumendo la relativa lite anche in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:
a) cause di forza maggiore ▇▇▇▇▇, a titolo esemplificativo, scioperi, mancanza o insufficienza di energia motrice, incendio nelle aziende del Fornitore e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizionieresede giudiziale.
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Sources: Contratto Di Locazione