Contratti aperti Clausole campione

Contratti aperti. 1. È consentita la conclusione di contratti aperti in cui sia lasciata al Responsabile di servizio competente per materia, rispetto ad un importo previsto a base d’asta e con riferimento ad un determinato arco temporale, la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni. 2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e dei servizi da assoggettare a ribasso d’asta che il contraente, su richiesta, è tenuto a prestare. 3. Nell’indicazione dell’importo presunto del rapporto contrattuale deve essere specificato che l’appalto verrà aggiudicato per l’importo derivante dall’esito di gara dando atto che tale cifra rappresenta l’importo massimo utilizzabile a tale scopo. Il mancato o parziale utilizzo dell’importo aggiudicato entro il termine contrattuale previsto, non attribuirà all’aggiudicatario il diritto alla richiesta di indennizzo alcuno.
Contratti aperti. 1) E’ consentita la conclusione di contratti aperti in cui sia lasciata all’Ente la facoltà di determinare il quantitativo di beni e servizi da approvvigionare nel rispetto delle regole sugli appalti pubblici. 2) I contratti devono, comunque, stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi che il contraente, su richiesta dell’Ente, è tenuto a prestare anche in forma di ribasso sui listini risultanti da apposite pubblicazioni.
Contratti aperti. 1. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all'A.P.S.P. la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni. 2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi che il contraente, su richiesta dell'A.P.S.P., è tenuto a prestare, anche in forma di ribasso sui listini risultanti da apposite pubblicazioni.
Contratti aperti. 1. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata al Consorzio la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni. 2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi che il contraente, su richiesta del Consorzio, è tenuto a prestare, anche in forma di ribasso sui listini risultanti da apposite pubblicazioni. 3. Per i lavori pubblici si fa rinvio alla normativa speciale del settore.
Contratti aperti. 1. Nel caso di contratti aperti di cui all’articolo 13, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare: a) l’oggetto della singola ordinazione, nell’ambito del contratto aperto; b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell’oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura; c) il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione; d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente. 2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di area autorizza l’ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra: a) l’importo contrattuale dell’affidamento iniziale; b) Il limite finanziario massimo previsto dall’articolo 2 del presente regolamento. 3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell’articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l’affidatario; nel caso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di area, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità. 4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva. 5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all’affidamento.
Contratti aperti. Per contratti aperti si intendono gli interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell’ambito del predetto arco di tempo. Per detti contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare: a) l'oggetto della singola ordinazione, nell’ambito del contratto aperto; b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell’oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura; c) il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione; d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi, forniture o servizi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il Direttore Generale, sulla scorta di apposita relazione del Responsabile del Procedimento, può autorizzare l’ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al 50% dell’importo contrattuale dell’affidamento iniziale. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all’affidamento.
Contratti aperti. Nel caso di contratti aperti di cui all’articolo 13, comma 2, lettera g) del presente regolamento, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare: a. l'oggetto della singola ordinazione, nell’ambito del contratto aperto; b. le caratteristiche tecniche e qualitative dell’oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura; c. il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione; d. ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
Contratti aperti. 1. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all'Amministrazione la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni, nei limiti dell’importo massimo complessivo del contratto indicato dall’Amministrazione Provinciale. 2.Sono fatte salve eventuali norme di legge speciali che impongano all’amministrazione il rispetto di soglie minime. 3. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi che il contraente, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a prestare, anche in forma di ribasso sui listini risultanti da apposite pubblicazioni.
Contratti aperti. In caso di forniture e servizi ripetitivi per i quali le necessità non siano predeterminabili, il contratto può essere costituito dall’offerta recante il termine di validità dell’offerta, che costituisce vincolo per il fornitore. Una volta stipulato il contratto in una delle forme di cui al precedente articolo 8, il RUP, quando ne ricorra la necessità, procede alle ordinazioni con le modalità stabilite dal contratto, previa autorizzazione del titolare dei poteri di spesa.
Contratti aperti. 1. Possono essere acquisiti beni e servizi ed eseguiti lavori mediante la stipula di contratti aperti. 2. Sono contratti aperti quelli dove la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo e importo complessivo di spesa autorizzata, per interventi non predeterminati nel numero, bensì previsti come tipologia e resi necessari secondo le esigenze dell’Amministrazione.