Contratto e spese di registrazione Clausole campione

Contratto e spese di registrazione. 63 ART. 52.(DOCUMENTAZIONE) 64 PARTE VI PREZZI E PAGAMENTI 66 -CAPO I Prezzi e pagamenti 67 ART. 53.(DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI) 67 ART. 54.(REVISIONE DEI PREZZI ) 67 ART. 55.(MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO) 69 ART. 56.(MODALITÀ DI FATTURAZIONE) 71 ART. 57.(DIRITTO D'OPZIONE ) 71 ART. 58.(CONTO UNICO LEGGE REGIONALE 15/2008 ) 71 ART. 59.(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ) 72
Contratto e spese di registrazione. L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria e diventa definitiva dopo l’avvenuta approvazione da parte dell’organo deliberante. I verbali di gara delle sedute pubbliche, redatti con le modalità e i contenuti di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 163/2006, non equivalgono al contratto, che verrà stipulato successivamente all’aggiudicazione definitiva, disposta con deliberazione del Direttore Generale. La stipula del contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativa ed ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del D.Lgs 163/2006 dovrà essere stipulato non prima dei 35 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ed entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva . L’esecuzione del contratto avrà inizio dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva ovvero nel contratto. Nei casi di urgenza l’Azienda potrà richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali nelle more di stipula del contratto vero e proprio. Ove tale termine non venga rispettato, senza giustificati motivi, l’Azienda potrà dichiarare unilateralmente e senza obbligo di messa in mora, l’Impresa decaduta dall’aggiudicazione e dall’affidamento dell’appalto. La stipulazione del contratto è subordinata: ♦♦ alla consegna della documentazione di cui al successivo articolo 52 del presente capitolato ♦♦ all’acquisizione preventiva della certificazione o informativa c.d. antimafia. Costituiscono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti atti: ☞ il capitolato speciale e relativi allegati; ☞ l’offerta economica dell’Impresa aggiudicataria ; ☞ la deliberazione di aggiudicazione definitiva; ☞ il deposito cauzionale definitivo. Le spese concernenti il contratto, ( spese per i bolli che dovranno corredare il contratto e i relativi allegati , le spese di scritturazione e registrazione del contratto, ecc. ), ivi incluse le tasse e imposte che potessero colpire, a qualsiasi titolo il contratto o il soggetto del medesimo, saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria esclusa l'I.V.A. Il contratto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi del combinato disposto dell’articolo 21, comma 2 e dell’articolo 27 del D.P.R 26 aprile 1986, n. 131 ( Risoluzione Agenzia delle Entrate n.91 del 16 Luglio 2004 ), riferendosi a prestazioni soggette a regime fiscale Iva e sconterà la tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R 26 aprile 1986, n. 131.
Contratto e spese di registrazione. Il contratto è stipulato, con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del Codice degli Appalti. Le spese di registrazione del verbale di gara sono a totale carico dei soggetti aggiudicatari. Detto contratto sarà stipulato dalla Azienda sanitaria, che ne curerà la relativa registrazione ai sensi di legge, e sarà sottoposto alla condizione sospensiva che lo stesso avrà efficacia nei confronti delle altre Aziende consorziate solo dopo che le medesime avranno formalmente aderito all’atto pattizio.
Contratto e spese di registrazione. 1. Ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell' Università. 2. Le spese inerenti alla redazione del contratto, quelle di registrazione dello stesso e quanto altro dovuto ai sensi di legge, saranno ad esclusivo carico dell’Istituto Cassiere aggiudicatario della gara, che dovrà provvedere a versarle secondo le modalità che verranno indicate dall’Università.
Contratto e spese di registrazione. La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto della normativa vigente. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Sono del pari a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte (ad eccezione dell’IVA che è a carico dell’Amministrazione appaltante nella misura prevista per legge) comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge. Le commissioni bancarie dei mandati di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.
Contratto e spese di registrazione. Le spese di registrazione del verbale di gara sono a totale carico dei soggetti aggiudicatari. Il contratto sarà stipulato dall’Ufficiale Xxxxxxx, in nome e per conto della Azienda, che ne curerà la relativa registrazione ai sensi di legge, e sarà sottoposto alla condizione sospensiva che lo stesso avrà efficacia nei confronti delle altre Aziende associate.
Contratto e spese di registrazione. Il contratto è stipulato, con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del Codice degli Appalti. Le spese della registrazione del verbale di gara sono a totale carico dei soggetti aggiudicatari. Detto contratto sarà stipulato dall’ASP di Enna, che ne curerà la relativa registrazione ai sensi di legge.
Contratto e spese di registrazione. 51 ART. 48.(DOCUMENTAZIONE) 52 PARTE VI PREZZI E PAGAMENTI 53 -CAPO I PREZZI E PAGAMENTI 55
Contratto e spese di registrazione. La stipula del contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del D.Lgs 163/2006 dovrà essere stipulato entro 35 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ed entro il termine massimo di 60 giorni dalla data della medesima aggiudicazione definitiva. dall’aggiudicazione e dall’affidamento dell’appalto. L’esecuzione del contratto avrà inizio dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva ovvero nel contratto. Nei casi di urgenza l’Azienda potrà richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali nelle more di stipula del contratto vero e proprio. Le spese concernenti il contratto, ( spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, ecc. ), ivi incluse le tasse e imposte che potessero colpire, a qualsiasi titolo il contratto o il soggetto del medesimo, saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria esclusa l'I.V.A. Il contratto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi del combinato disposto dell’articolo 21, comma 2 e dell’articolo 27 del D.P.R 26 aprile 1986, n. 131 ( Risoluzione Agenzia delle Entrate n.91 del 16 Luglio 2004 ).

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  • Spese di registrazione Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell’Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 del DRP 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda. Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

  • Spese di bollo e registrazione Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

  • Registrazione e spese 1. Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

  • REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

  • Registrazione Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, e negli altri documenti di gara, di tutte le istruzioni presenti nel Sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Prestazioni assicurative e garanzie offerte L’adesione all’assicurazione è facoltativa. L’assicurazione “Protezione Mutuo” può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di Credito Xxxxxxxx X.x.X (Contraente della presente assicurazione). Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione. La durata dell’assicurazione, stabilita dall’Aderente/Assicurato esclusivamente in anni interi, è variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 35 anni e non può comunque superare la durata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (intesa come durata residua, nel caso di Contratto di Mutuo in ammortamento prima della data di decorrenza dell’assicurazione). In caso di Decesso dell’Aderente/Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce il pagamento di un importo pari al capitale assicurato alla data del Decesso. L’ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con “ammortamento francese” al tasso annuo predefinito del 4,50%. Il piano di decrescenza, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione. Nel caso in cui la durata dell’assicurazione sia inferiore alla durata del Contratto di Mutuo (anch’essa indicata nel Modulo di Adesione) il piano di decrescenza con “ammortamento francese” sarà determinato sulla base della durata del Contratto di Mutuo ma considerando soltanto i primi “n” periodi annuali (dove “n” è la durata, in anni interi, dell’assicurazione). La garanzia viene prestata esclusivamente a persone fisiche che alla data di adesione alla presente assicurazione, abbiano un’età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 69 anni non compiuti: l’età a scadenza non potrà essere superiore a 70 anni compiuti. Si evidenzia che, in ogni caso, l’assicurazione cessa prima della scadenza pattuita, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: - liquidazione del capitale assicurato a seguito del Decesso dell’Aderente/Assicurato; - liquidazione dell’indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Aderente/Assicurato ove lo stesso abbia scelto oltre alla “garanzia vita” anche le “garanzie danni” prestate da Credemassicurazioni S.p.A (per le quali si rimanda all’apposita Nota Informativa e alle Condizioni di Assicurazione); - estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo al quale l’assicurazione è collegata o trasferimento dello stesso presso altro soggetto mutuante, ove l’Aderente/Assicurato non abbia comunicato la volontà di mantenere in essere l’assicurazione. Il rischio di Decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Aderente/Assicurato. Vi sono ulteriori cause di mancata operatività della garanzia: a tal scopo si rimanda all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia la necessità che l’Aderente/Assicurato legga le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute. E’ di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano esatte e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata. Qualora l’Aderente/Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni la garanzia non potrà essere prestata.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.