Permessi annui retribuiti. Dal 1° Gennaio 2000 la riduzione di orario di lavoro è pari a complessive 104 ore retri- buite su base annua, comprensive dei quattro gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54. Le parti convengono che, con decorrenza 1° gennaio 1985, la riduzione di orario previ- sta dalle modifiche, apportate all’art. 7, disciplina generale del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 maggio 1976, venga determinata nella misura di 8 ore in ragione di anno di servizio, o frazione di esso, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai settori di seguito indicati, d’ora in poi definite “permessi annui retribuiti”, a cui si applica quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 22.
a) Limitatamente ai lavoratori addetti agli stabilimenti od aree di produzione e di manu- tenzione di: - fonderie di seconda fusione; - metallurgia non ferrosa; - lavorazione di forgiatura, fucinatura e pressofusione; - auto (nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree del sud anche a tutti i lavoratori turnisti); - macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio, ecc.).
b) Per tutti i lavoratori di: - elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica); - elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione, trasformazione, distri- buzione dell’energia elettrica, motori elettrici con altezza d’asse superiore a un metro); - aeronautica; - telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di reti e di centrali); - informatica. Unionmeccanica e Fiom comunemente dichiarano che, con quanto qui definito, consi- derano pienamente adempiuti i reciproci obblighi di cui alle modifiche citate. In ogni caso il presente contratto costituisce transazione novativa delle precedenti intese.
Permessi annui retribuiti. I permessi annui retribuiti sono pari a complessive 104 ore retribuite su base annua, comprensive dei quattro gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54. Le Parti convengono che i permessi annui retribuiti siano determinati nella misura di ulteriori 8 ore in ragione di anno di servizio, o frazione di esso, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai settori di seguito indicati a cui si applica quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 20.
a) Limitatamente ai lavoratori addetti agli stabilimenti od aree di produzione e di manutenzione di: - fonderie di seconda fusione; - metallurgia non ferrosa; - lavorazione di forgiatura, fucinatura e pressofusione; - auto (nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree del sud anche a tutti i lavoratori turnisti); - macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio, ecc.).
b) Per tutti i lavoratori di: - elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica); - elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione, trasformazione, distribuzione dell’energia elettrica, motori elettrici con altezza d’asse superiore a un metro); - aeronautica; - telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di reti e di centrali); - informatica.
Permessi annui retribuiti. Riduzione orario di lavoro
Permessi annui retribuiti. 1. Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 6 permessi retribuiti di 8 ore per anno solare (pari a complessive 48 ore). A questi permessi individuali vanno aggiunti 4 permessi individuali di 8 ore l'anno in sostituzione delle festività soppresse.
2. La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per gruppi di 2 ore; per il personale addetto a turni avvicendati la fruizione potrà essere anche a gruppi di 4 ore, sempre compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e con un preavviso di almeno 2 giorni.
3. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso anno retribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
4. I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito pacchetto individuale di spettanze da fruire entro il 30 giugno dell'anno successivo. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Permessi annui retribuiti. 1. I P.A.R. non collettivamente allocati potranno essere utilizzati con le seguenti modalità:
2. La richiesta di utilizzo dei P.A.R. deve essere formulata in tempo utile onde consentire al Coordinatore di Gruppo di riferimento l'adozione delle necessarie misure organizzative.
3. Per quanto non precisato nel presente articolo valgono le disposizioni di cui al punto 4, lettera C), paragrafo 3. dell’Accordo nazionale 8 giugno 1999.
Permessi annui retribuiti. I permessi (104 ore di permesso in full time, divisi tra 72 ore di rol e 32 ore di permesso EF, riproporzionati per il personale part-time) dovranno essere richiesti e consumati entro l’anno di maturazione. La fruizione minima di tali permessi viene ridotta a 15 minuti, oltre i quali la durata sarà quella effettiva.
Permessi annui retribuiti abolite). Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali, comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore aggiuntivo, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. Questa norma contrattuale prevista già dalla previgente disciplina contrattuale è stata modificata solo per le modalità attraverso le quali i PAR possono essere fruiti dai lavoratori. Gli altri 8 PAR (in precedenza 6) possono essere fruiti dai singoli lavoratori come permessi retribuiti individuali e richiesti alle Direzioni aziendali con un preavviso di 10 almeno giorni, all’interno di una contemporanea assenza del 10% dei lavoratori a tale titolo. Si segnala che in caso di improvvise malattie di figli fino a 13 anni di età, o di altri familiari conviventi entro il 1° grado di parentela, i PAR verranno concessi senza preavviso ma con il solo obbligo da parte del lavoratore di avvisare la direzione aziendale entro due ore dall’inizio del turno di lavoro e di presentare, entro il termine di 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, un idonea documentazione giustificativa.
Permessi annui retribuiti. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’indennità di reperibilità minima prevista dall’art. 6 che le aziende devono riconoscere ai lavoratori non potrà essere inferiore ai seguenti valori economici espressi in euro.
Permessi annui retribuiti. Fermo restando che la durata dell'orario normale settimanale, come disciplinata dal vigente CCNL, è di 40 ore, vengono riconosciute a tutti i lavoratori i seguenti permessi annui retribuiti: - 72 ore annue già riconosciute a titolo di riduzione d’orario dal precedente CCNL; - 28 ore annue derivanti da riduzioni d'orario aziendali preesistenti; - 32 ore annue in sostituzione delle festività abolite. I Permessi Annui Retribuiti come sopra richiamati, verranno pertanto fruiti come segue: - 100 ore saranno fruite sotto forma di riduzione giornaliera dell'orario di lavoro: 25 minuti giornalieri in caso di ripartizione dell'attività lavorativa su 5 giornate. Pertanto l'orario settimanale è stabilito in 37 ore e 55 minuti, pari a 7 ore e 35 minuti giornalieri. - 32 ore fruibili sotto forma di P.A.R. (permessi annui retribuiti) il cui utilizzo viene regolamentato dalle norme previste dal vigente CCNL. Si conviene inoltre che le 28 ore annue di riduzioni d'orario derivanti da regolamenti preesistenti devono intendersi assorbibili da future riduzioni d'orario o permessi retribuiti previsti da rinnovi contrattuali o da disposizioni legislative in materia. Eventuali deroghe potranno essere oggetto di accordi tra le parti.
Permessi annui retribuiti. Ai lavoratori in part time potranno essere concessi permessi annui retribuiti fruibili a quote minime di 30 minuti fino ad un massimo di 8 P.A.R., a condizione che la prestazione minima giornaliera di lavoro risulti non inferiore a quattro ore.