CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. 1. Il Comune di Savignano sul Xxxxxx si impegna a restituire, sotto forma di scomputo dal contributo di costruzione, la somma di Lire 14.762.098 (pari a € 7.627,08), versata al Comune dalla proprietà Torreggiani, in data 08/03/1982 nell’ambito del PP originario, quale monetizzazione delle aree di cessione standard (mq 1.308).
2. Saranno inoltre scomputati dal contributo di costruzione per le opere private i costi sostenuti dall’attuatore per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
3. La quota di contributo di costruzione rimanente sarà corrisposta al Comune secondo i parametri vigenti al momento del rilascio dei singoli titoli abilitativi edilizi;
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti in applicazione delle tariffe comunali vigenti al momento dell'approvazione del progetto di permesso di costruire, sono i seguenti: — oneri di urbanizzazione primaria: 139,96 €/mq — oneri di urbanizzazione secondaria: 131,18 €/mq Gli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono fissi e invariabili solo nel caso in cui il titolo abilitativo a costruire sia perfezionato entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente convenzione. Nel caso in cui il titolo abilitativo venisse perfezionato successivamente si applicheranno gli oneri tabellari vigenti al momento del rilascio. Il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, secondari e contributo commisurato al costo di costruzione) sarà determinato al momento del rilascio del permesso di costruire in coerenza con le disposizioni normative vigenti in materia e sempre secondo le disposizioni comunali ed in proporzione alle superfici oggetto di costruzione, nel caso si proceda per fasi successive, L'inottemperanza della presente pattuizione non consente al proponente e suoi aventi causa la presentazione dell'istanza per il rilascio del relativo certificato di agibilità e/o l'assunzione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 380/01.
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. 1. La realizzazione degli interventi edilizi privati contemplati dal Piano Attuativo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione. Si dà atto che al Piano attuativo, in quanto inerente un compendio immobiliare individuato nelle aree di rigenerazione urbana nell’ elaborato PR12 del Piano delle Regole, vengono applicati gli importi tabellari previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n………del L’importo degli oneri per urbanizzazione primaria e secondaria dovuti secondo i vigenti parametri è pertanto complessivamente stimato in € 635.808,50 (seicentotrentacinquemilaottocentootto/50 euro).
2. Nel dettaglio, tale importo è articolato come segue: Destinazione commerciale e destinazione per pubblici esercizi e locali pubblici per spettacoli (somministrazione alimenti e bevande):
a) Oneri di urbanizzazione primaria - SLP in progetto = 4.853,50 m2 * 60,70 Euro/m2 = Euro 294.607,45
b) Oneri di urbanizzazione secondaria
1. SLP in progetto = 4.853,50 m2 * 70,30 Euro/m2 = Euro 341.201,05
3. Il contributo afferente al costo di costruzione sarà determinato al momento del rilascio del o dei titoli abilitativi edilizi.
4. Le parti danno atto che, ai sensi dell’art. 38 comma 7 bis della l.r. 12/2005 ove la richiesta del permesso di costruire, ovvero titolo equipollente edilizio, per la realizzazione degli interventi sia presentata entro e non oltre 36 mesi dall’approvazione del piano attuativo, l’ammontare del contributo di costruzione rimarrà quello come sopra determinato. Diversamente, l’ammontare del contributo di costruzione connesso alla realizzazione degli interventi privati, verrà determinato con riferimento alle tariffe vigenti alla data di presentazione della richiesta di permesso di costruire.
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Il contributo di cui al titolo III della L.R. n. 15/2013 sarà determinato sulla base della vigente delibera consigliare disciplinante il contributo di costruzione. Relativamente alla quota del contributo di cui agli artt. 30 e 34 della stessa legge (U1, U2, D ed S), qualora il costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 7 della presente convenzione, realizzate a carico del Soggetto Attuatore, superi l’importo ricavato dall’applicazione della vigente disciplina, nulla sarà versato al Comune; nel caso risulti di importo inferiore, sarà dovuta al Comune la relativa differenza.
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. 5.1 Il contributo di costruzione verrà determinato dal COMUNE in sede di procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Al momento della presentazione del/i titolo/i edilizio/i, sarà determinato il contributo di cui al Titolo III della L.R. n. 15/2013 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle relative tabelle parametriche e secondo le disposizioni statali, regionali e comunali in vigore all’atto della presentazione dei titoli edilizi; per quanto riguarda il contributo relativo al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per gli oneri di urbanizzazione primaria è previsto lo scomputo nei modi già precisati a fronte della realizzazione dell’opera extra-comparto consistente in tratto di pista ciclo-pedonale in fregio a via Zucchi, mentre per CC e U2 si provvederà al versamento delle quote dovute secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale, con possibilità di rateizzazione da parte del Soggetto Attuatore nei tempi e nei modi stabiliti dalle regolamentazioni vigente. Relativamente agli oneri di urbanizzazione primaria, qualora il valore delle opere di urbanizzazione direttamente realizzate dal Soggetto Attuatore superi l’importo dovuto per oneri di U1 come ricavato dall’applicazione del valore tabellare approvato con delibera del Consiglio Comunale operante al momento del deposito delle pratiche, nulla sarà versato al Comune; nel caso in cui il valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dovesse invece risultare inferiore al relativo contributo, sarà dovuta al Comune la differenza.
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. La realizzazione delle opere soggette a servitù di uso pubblico di cui al progetto è esente dalla corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 17, 3° comma lett. c) del T.U. n. 380/2001, trattandosi di “opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. 8.1 Le parti danno atto che in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione e, in particolare, agli obblighi di cui all’art. 2.3, il contributo di costruzione relativo all'intervento residenziale previsto dal presente atto è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Le parti danno, altresì, atto che la quota del contributo di costruzione da versare relativamente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 73/2007, è ridotto del 50% (cinquantapercento) e non dovrà essere presentata al Comune di Milano nessuna garanzia fidejussoria o altro idoneo deposito cauzionale.
8.2 Le parti danno atto che il mancato adempimento dell’obbligo necessario per ottenere la riduzione di cui all’art. 8.1 comporta la decadenza della presente convenzione.
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. L'Operatore in base alle previsioni di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 31 luglio 2014 si obbliga per sé, e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a versare al Comune, all'atto del rilascio dei singoli TE, il contributo di costruzione, di cui all'art. 16 del DPR 380/2001, commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed altresì gli oneri per smaltimento rifiuti, calcolati sulla base dei valori sotto indicati, quali risultanti dalle Tabelle comunali attualmente vigenti, e in proporzione all’effettivo sviluppo dell'attività edificatoria prevista da ogni singolo TE: DESTINAZIONE PRODUTTIVA - Primaria Euro/mq. 14,27 (quattordici virgola ventisette); - Secondaria Euro/mq. 14,21 (quattordici virgola ventuno); - Smaltimento rifiuti Euro/mq. 5,39 (cinque virgola trentanove). Per eventuali altre destinazioni ammesse dalla Scheda relativa all'Ambito di completamento produttivo ACP 11 del PDR, si applicheranno le Tabelle comunali attualmente vigenti; per le destinazioni diverse da quella produttiva, si applicherà anche la quota di contributo relativa al costo di costruzione, di cui all'art. 16, comma 3 DPR 380/2001. Dal contributo per oneri di urbanizzazione come sopra calcolato, verrà dedotto l’importo relativo al costo delle opere di urbanizzazione primaria direttamente realizzate dall'Operatore, in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 6. La differenza a conguaglio che scaturisca tra la somma degli oneri di urbanizzazione primaria, degli oneri di urbanizzazione secondaria e degli oneri per smaltimento rifiuti, da un lato e, dall'altro lato, i costi delle opere di urbanizzazione primaria direttamente realizzate dall'Operatore, calcolati in proporzione all'entità edificatoria del singolo TE, verrà corrisposta nel seguente modo: - 50% alla data dei singoli TE; - 25% entro 18 (diciotto) mesi dalla data dei singoli TE; - 25% entro 36 (trentasei) mesi dalla data di rilascio dei singoli TE. Sulle rateizzazioni, dovrà essere presentata idonea garanzia comprensiva degli interessi legali relativi. La presentazione della domanda di Agibilità, anche parziale, prima della scadenza dei termini di rateizzazione, comporterà il versamento immediato e totale del contributo residuo maggiorato degli interessi legali maturati.
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. 1. I Permessi di Costruire o i titoli equipollenti, sono rilasciati o assentiti a seguito del pagamento degli oneri di urbanizzazione, ai sensi della presente convenzione.
2. Restano dovuti i contributi sul costo di costruzione nella misura che sarà di volta in volta calcolata o sulla base della scheda all’uopo predisposta o con le altre modalità di Legge, alla data del rilascio del Permesso di Costruire o di esecutività della D.I.A.
3. Le parti danno atto che, in relazione alle tabelle ed alle tariffe vigenti alla data della stipula della presente Convenzione, gli importi dovuti per Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, in relazione alla tipologia di intervento risultano cosi ripartiti per singolo operatore :