CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Clausole campione

CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. 1. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della L.R. n.15/2013, il contributo di costruzione va corrisposto con le modalità e gli importi stabiliti dalle deliberazioni regionali e comunali, secondo quanto di seguito disciplinato: gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e il costo di costruzione devono essere integralmente corrisposti, sulla base delle normative regionali e delle deliberazioni comunali attuative. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della presente convenzione il soggetto attuatore, dovrà versare all'Amministrazione Comunale la monetizzazione degli standard di parcheggi pubblici pari a Euro 185.250,00 come da determinazione del Servizio patrimonio pg 27256 del 06/03/2014 , in riferimento al solo valore dell'area di sedime di n.114 parcheggi.
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. 1. All’atto della sottoscrizione della presente convenzione, costituente rilascio di titolo abilitativo, deve essere corrisposto al Comune il contributo di costruzione di cui agli artt. 29 e successivi della L.R. 30 luglio 2013 n.15, secondo gli importi e le modalità vigenti alla data di segnalazione del titolo stesso. 2. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della L.R. L.R. 30 luglio 2013 n.15, il contributo di costruzione va corrisposto con le modalità e gli importi stabiliti dalle deliberazioni regionali e comunali, secondo quanto di seguito disciplinato: 2.1 per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione primaria, il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento di cui all’art. 9 a scomputo di detti oneri. A fronte di eventuali maggiori costi di dette opere nulla sarà dovuto dal Comune. A fronte invece di minori costi, il Soggetto Attuatore dovrà versare la differenza al Comune; 2.2 per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione secondaria, a carico del Progetto Urbano dell’Accordo Operativo non sono previste opere di urbanizzazione secondaria, e pertanto tale onere di urbanizzazione secondaria deve essere integralmente corrisposto, secondo le normative regionali e le deliberazioni comunali attuative vigenti al momento; 2.3 il costo di costruzione deve essere integralmente corrisposto, secondo le normative regionali e le deliberazioni comunali attuative vigenti al momento; 3. per quanto attiene il contributo di sostenibilità e alla trasformazione in opere del contributo dovuto alla monetizzazione della cessione del 30% della St, il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento di cui all’art. 11 a scomputo di detto contributo. A fronte di eventuali maggiori costi di dette opere nulla sarà dovuto dal Comune. A fronte invece di minori costi, il Soggetto Attuatore dovrà versare la differenza al Comune.
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della L.R. 15/2013, il contributo di costruzione va corrisposto con le modalità e gli importi stabiliti dalle deliberazioni regionali e comunali al momento del rilascio dei titoli edilizi, secondo quanto disci- plinato dall'art. 10 dell'atto integrativo da me Notaio rice- vuto in data 26.7.2018, Rep. n. 281405/47384 (alla convenzione urbanistica Rep. n. 275278/43516 stipulata con mio atto in da- ta 8.4.2016). Il costo di costruzione non è dovuto per l'edilizia residen- ziale convenzionata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L.R. n 15/2013.
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. 1. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della L.R. 15/2013, il contributo di costruzione va corrisposto con le modalità e gli importi stabiliti dalle deliberazioni regionali e comunali, secondo quanto di seguito disciplinato: A) per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione primaria, dovranno essere corrisposti integralmente sulla base delle normative regionali e delle deliberazioni comunali attuative vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire. I soggetti attuatori, inoltre, si obbligano a realizzare a totale cura e spese le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento (art. 2 delle presente convenzione); B) per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione secondaria, dovranno essere corrisposti integralmente sulla base delle normative regionali e delle deliberazioni comunali attuative vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire. C) Anche il costo di costruzione deve essere integralmente corrisposto, sulla base delle normative regionali e delle deliberazioni comunali attuative. (Le parti convengono che gli importi stimati per le opere di urbanizzazione e contributo di costruzione, citati nella presente convenzione potranno essere perfezionati in ragione dell'aggiornamento del progetto, in virtù della conclusione dell'iter istruttorio e del recepimento delle indicazioni contenute nei pareri degli enti esterni di competenza).
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. 1. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della LR n. 15/2013, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono a scomputo, totale o parziale, dei relativi oneri, mentre la Quota del Costo di Costruzione (QCC) sarà integralmente corrisposta sulla base delle tabelle parametriche in vigore al momento della presentazione del titolo abilitativo. Per quanto riguarda il lotto della Società Xxxxxx Xxxxxxxxxxx s.r.l. trova applicazione l’art. 4 dell’atto di permuta del 14/04/2022 a ministero del notaio xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx in Loiano (BO), Rep. n. 39205, racc. 16512. 2. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della LR n. 15/2013, il contributo di costruzione va corrisposto secondo quanto appresso indicato. 3. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono scomputati in relazione all'importo di cui al Computo Metrico Estimativo in atti al titolo edilizio e alla presente Convenzione con il n. 4. 4. Come indicato anche al successivo art. 14, le opere preventivate a carico della Società Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx, subentrata alla società Minerolea Srl, per la realizzazione del parcheggio pubblico (quale ripristino di dotazioni territoriali preesistenti, non a scomputo di oneri di urbanizzazione) erano pari a € 110.055,16, corrispondenti all’importo della fideiussione già prestata a favore dell’Amministrazione Comunale da Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Srl stessa in fase di permuta delle aree. 5. Così come sancito dalla nota PG n. 454500/2019, di accoglimento della domanda di rimborso PG n. 268219/2019, la cifra di € 112.354,99, versata da Minerolea Srl (per oneri di urbanizzazione secondaria U2 e quota del costo di costruzione QCC, relativi a un PdC decaduto) sarà detratta, previo assenso della stessa Minerolea Srl, dalla quota del contributo di costruzione (U2 + QCC), definito dalle tabelle parametriche relativo alle nuove unità abitative, dovuta da Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx. 6. Qualora il valore del nuovo contributo di costruzione risulti inferiore alla quota da rimborsare il Comune di Bologna verserà alla Società Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx, subentrata alla società Minerolea Srl, quanto dovuto a conguaglio, ove viceversa risulti superiore, la differenza verrà saldata dalla Società Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx all’atto del ritiro del titolo abilitativo.
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della L.R. 15/2013, il contributo di costruzione va corrisposto con le modalità e gli importi stabiliti dalle deliberazioni regionali e comunali, secondo quanto di seguito disciplinato: - gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e il costo di costruzione devono essere integralmente corrisposti, sulla base delle normative regionali e delle deliberazioni comunali vigenti.
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. 1. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della LR 15/2013 e ss.mm.ii., il contributo di costruzione va corrisposto, ove dovuto, secondo quanto indicato agli artt. 119 e seguenti del Rue vigente.
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. 1. Ai sensi dell’art. 27 della L.R. 31/2002, il contributo di costruzione dovrà essere corrisposto al Comune secondo gli importi previsti dalle tabelle parametriche vigenti alla data di presentazione del titolo abilitativo, da tale importo saranno scomputati per intero gli oneri di urbanizzazione primaria relativi alle opere di urbanizzazione del comparto, in relazione agli obblighi assunti dal soggetto attuatore con la sottoscrizione della presente convenzione in merito alla loro diretta realizzazione. 2. Pertanto, ai titoli abilitativi relativi ai fabbricati, saranno applicati in base alle tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio o presentazione del titolo abilitativo: - Integralmente gli Oneri Urbanizzazione Secondaria (100%) - Integralmente, nei casi ove dovuti, i contributi stabiliti dal comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi e Gassosi ( D) e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S)
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. La eventuale differenza a favore del Comune tra l'importo dei lavori richiesti dal Comune e il contributo di costruzione dovuto sulla base delle tabelle parametriche regionali, dei loro eventuali aggiornamenti e delle relative delibere attuative, andrà corrisposto, dal soggetto attuatore, al Comune nel rispetto delle modalità previste dalla norme vigenti; in caso contrario e cioè di una maggior spesa, il Comune si impegna sin d'ora, una volta approvato il progetto di variante che ratifica l'eventuale una maggior spesa, a rimborsare al Conad la differenza tra il costo iniziale e il costo finale dell'intervento.

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  • Corresponsione della retribuzione La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc. ) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.

  • PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017, visibile sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

  • Divieto di cessione del contratto e dei crediti 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016. 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56. 4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, Zètema avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.