REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i proponenti possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire o le denunce di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i lottizzanti possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero SCIA per l’edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Piano di Lottizzazione, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Il presente Piano Attuativo definisce le dotazioni urbanistiche minime e massime da reperire, che regolano l’attuazione degli interventi edilizi futuri mediante Permesso di Costruire o titolo equipollente. Il presente Piano Attuativo attribuisce al comparto oggetto d’intervento un indice edificatorio pari a 0,75 mq/mq, ed una conseguente SUL massima realizzabile di mq 3.841,50 (tremilaottocentoquarantuno/50 mq). La suddetta capacità edificatoria è ammessa a condizione che vengano garantite tutte le dotazioni a parcheggi e standard in proporzione ad essa e secondo le quantità definite dalle Norme Tecniche del PGT vigente (anche mediante parziale monetizzazione delle dotazioni, cosi come definito al precedente art. ……..), e potrà essere sviluppata all’interno dell’area di galleggiamento cosi come indicata negli elaborati grafici costituenti il Piano Attuativo. È altresì consentita l’attuazione della suddetta SUL in più fasi temporali distinte attraverso la presentazione di idoneo titolo edilizio, con la condizione che ad ogni fase corrisponda il reperimento delle dotazioni previste dalle norme vigenti in proporzione alla SUL sviluppata.
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione, e alle condizioni di cui al l'articolo 3, comma 4 della presente convenzione, il soggetto attuatore può presentare le domande finalizzate al rilascio dei permessi di costruire o i titoli autodichiarati per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo e con le limitazioni di cui all'articolo 3 della presente convenzione.
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione il lottizzante, potra dare attuazione al Piano esecutivo, presentando le domande per ottenere i Permessi di Costruire, ovvero le denuncie di inizio attività, ovvero dei titoli abiliativi edilizi ammessi dal vigente ordinamento, per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Piano Attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i Richiedenti possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero SCIA per l’edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione e dopo l’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione previste, i proponenti possono presentare le domande per ottenere titoli abilitativi o le denunce di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo. (eventualmente aggiungere
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la sottoscrizione della convenzione i nuovi acquirenti dei beni messi all’asta potranno presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione il soggetto attuatore, nel rispetto dei tempi di cui agli artt. 20 (Termini massimi di esecuzione e cessione) e 21 (Programma attuativo del piano di lottizzazione) può presentare le domande per ottenere i permessi di costruire per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici, nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i lottizzanti possono presentare domanda per ottenere i titoli abilitativi per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano di lottizzazione, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.