Controlli di primo livello Clausole campione

Controlli di primo livello. I controlli di primo livello (o controlli di linea) sono svolti dalle funzioni operative di business, dirette e coordinate dall’Alta Direzione e dal management di linea, che definiscono e gestiscono i controlli ope- rativi a livello di processo nell’ambito delle attività quotidiane e nella normale gestione del business. Come accennato in precedenza, il sistema di controllo interno (ICS) e la gestione dei rischi ope- rativi sono integrati nell’approccio ICOR (sistemi di controllo interno e rischio operativo). Il sistema di controllo interno è quindi una componente importante del processo di gestione del rischio. Una pano- ramica dell’approccio ICOR è fornita nella sezione C.5.
Controlli di primo livello. Rientrano in questa categoria i controlli: • di tipo bloccante inseriti nei sistemi informativi (es. controlli automatici sul corretto inserimento dei dati); • manuali di completezza delle informazioni/dati (es. tramite l‘utilizzo di checklist o spunta direttamente sui documenti); • di legittimità delle richieste pervenute svolti dagli addetti delle varie Funzioni e dagli outsourcer/fornitori rilevanti; • effettuati dai Responsabili delle Funzioni (es. controlli di quadratura e/o a campione).
Controlli di primo livello. Per ogni processo esposto a rischio corruzione ENAV ha pianificato i controlli necessari per soddisfare i requisiti del Sistema Anticorruzione custodendo altresì per il tempo necessario le informazioni documentate in modo da poter tracciare i controlli effettuati. Si dovrà poi valutazione l’idoneità e l’efficacia dei controlli esistenti.
Controlli di primo livello. L’AVEPA è il soggetto responsabile dei controlli di primo livello, previsti dall'articolo 108 del regolamento (UE) n. 543/2011. I controlli di primo livello sono svolti dai funzionari del Sportello Unico Agricolo competente. Tuttavia, tali controlli potranno essere svolti anche dai funzionari della Funzione operativa gestione ortofrutta.
Controlli di primo livello. In continuità con le precedenti esperienze maturate nel ciclo di programmazione FSC 2007 – 2013, la Regione Abruzzo attiva un sistema di controlli sull’impiego delle risorse FSC 2014 – 2020, in modo tale da assicurare il perseguimento dei seguenti principi di sana e corretta gestione dei fondi. In particolare si tratta dei seguenti: - principio della legittimità, in base al quale le spese sono sostenute nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riferimento alle disposizioni in materia fiscale, contabile, appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza ed ambiente. - principio di effettività della spesa, in forza del quale i controlli verificano che la spesa sia effettivamente sostenuta e connessa all’operazione finanziata; - principio temporale, in base al quale le spese risultano ammissibili se assunte nel periodo di validità dell’intervento cui fanno riferimento. I controlli di primo livello si esercitano nel corso dell’attuazione dell’intervento verificandone la corretta ed effettiva esecuzione, la regolarità e la legittimità, sotto gli aspetti amministrativo, contabile e finanziario. Con i controlli si persegue, infatti, l’obiettivo di assicurare l’efficiente e regolare impiego delle risorse, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, accertandone la conformità alle norme vigenti. Tali verifiche devono accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione dell’intervento, che le domande di liquidazione del Soggetto attuatore siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme (comunitarie e) nazionali. Le verifiche devono essere tese, inoltre, ad accertare che non sussistano casi di doppio finanziamento delle spese, attraverso altri programmi nazionali o comunitari o a valere su altri periodi di programmazione. Il processo di controllo di primo livello, in coerenza con quanto indicato nel Xx.Xx.Xx. si articola in:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).