Rapporti con le organizzazioni sindacali Clausole campione

Rapporti con le organizzazioni sindacali. La struttura non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti.
Rapporti con le organizzazioni sindacali. L’azienda non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti. Le relazioni con le Organizzazioni sindacali sono improntate a principi di correttezza e di collaborazione nell’interesse dell’azienda, dei propri operatori e della collettività.
Rapporti con le organizzazioni sindacali. 1. La materia della formazione e aggiornamento professionale rientra fra quelle per le quali è prevista la contrattazione collettiva decentrata, che si svolge secondo i tempi e le procedure indicate in tutti e tre i C.C.N.L., agli artt. 4 e 5; in particolare con le procedure previste dall’art. 4, comma 5 del CCNL si attua il confronto annuale
Rapporti con le organizzazioni sindacali. 22 11.10 Acquisti 23
Rapporti con le organizzazioni sindacali. La Casa di Cura XXX XX non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti. Le relazioni con le Organizzazioni sindacali sono improntate a principi di correttezza e di collaborazione nell’interesse della Casa di Cura XXX XX, dei dipendenti e della collettività.
Rapporti con le organizzazioni sindacali. La formazione e l’aggiornamento professionale sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata. Il Direttore Generale informa, per iscritto ed entro 15 giorni, le rappresentanze sindacali del personale dirigente e del comparto sui criteri generali relativi ai programmi di formazione e d’aggiornamento e sugli atti di gestione adottati ed i relativi risultati riguardanti l’attuazione di programmi di formazione del personale dell’azienda stessa.
Rapporti con le organizzazioni sindacali. Le Organizzazioni Sindacali «istituiscono una risorsa a supporto dell'ufficio di piano nell'attuazione del triennio, avendo una "vision" sia territoriale che sovra - zonale. Le Organizzazioni Sindacali 'collaborano con l'ufficio di piano specificatamente alle seguenti attività: • nella ricognizione congiunta dei bisogni nei Comuni dell'Ambito e nella verifica della corrispondenza tra bisogni, domanda espressa dalle famiglie e servizi attivati sul territorio; • nell'acquisizione e diffusione di conoscenze ed informazioni tra i soggetti della rete territoriale in sinergia con il Piano di zona; • nella ricerca e proposta di comportamenti omogenei da adottarsi tra le amministrazioni locali e tra queste ed il piano di zona nei confronti delle persone e delle famiglie che usufruiscono di servizi sociali; • nella redazione e condivisione degli obiettivi distrettuali del triennio; • nel coinvolgimento nelle fasi di programmazione ed attuazione del piano di zona.
Rapporti con le organizzazioni sindacali. Le parti si danno atto che in occasione degli incontri previsti dagli articoli 16 e 17 del CCNL, potranno essere oggetto di analisi le seguenti ulteriori tematiche: - innovazioni tecnologiche che comportino conseguenze sull’occupazione e sull’organizzazione del lavoro, da comunicare in tempo per consentirne la discussione preventiva; - problemi dell’ambiente di lavoro (sicurezza fisica dei luoghi di lavoro, eventi criminoso, tutela delle condizioni igienico - sanitarie). - installazione di nuove tecnologie e relativi effetti sull’organizzazione del lavoro e sul sistema degli inquadramenti; - processi di formazione e riqualificazione del personale; - materie relative al capitolo XV del CCNL (Disposizioni di carattere sociale) Entro il 15 Aprile di ogni anno, fatti salvi i termini diversi stabiliti nell’articolato del presente contratto, la Federazione provvederà a fornire alle Organizzazioni Sindacali stipulanti tutti i dati e gli elenchi riportati al secondo comma dell’art. 16 del CCNL con le modalità ivi indicate. I dati forniti saranno analizzati e approfonditi in seno alle riunioni annuali, volte a fornire le informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive del movimento. Le riunioni vanno effettuate entro 15 giorni dalla data di richiesta da parte delle Organizzazioni Sindacali Regionali. La Federazione provvederà, inoltre, a comunicare alle stesse Organizzazioni, ogni tre mesi, l'elenco delle ore di lavoro straordinario effettuate, suddivise per banche e per numero di addetti. Fermo restando quanto disposto in materia dall'Articolo 22 del CCNL, eventuali casi di sperequazione di trattamento tra il personale, derivanti da condizioni di migliore favore in essere presso le aziende interessate a tali processi, saranno esaminati, a conclusione dei processi in argomento e su richiesta, in appositi incontri in sede regionale sempre che tali aspetti non siano stati già definiti nella precedente fase di procedura di contrattazione, al fine di ricercare soluzioni condivise. Le Aziende interessate, per il tramite della Federazione, ad avvenuta approvazione del progetto da parte degli Organi competenti, forniranno, all'occorrenza e su richiesta, opportune informazioni al personale in ordine allo stato di avanzamento del progetto ed all'adeguamento delle procedure e dell'organizzazione del lavoro. Sorgendo questioni sull’interpretazione del presente contratto la Federazione con propria iniziativa o su richiesta di una delle Organizzazioni Sindacali ...
Rapporti con le organizzazioni sindacali. Le previsioni dell’art. 11 del C.C.N.L. vanno estese anche al livello locale. Le parti si danno atto che, in occasione degli incontri previsti dagli articoli 16 e 17 del C.C.N.L., saranno oggetto di analisi le seguenti ulteriori tematiche: ➢ piano strategico; ➢ analisi e verifica degli inquadramenti; ➢ verifica degli organigrammi; ➢ informativa dettagliata su salario contrattualizzato e salario discrezionale. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Federazione provvederà a fornire alle Organizzazioni sindacali stipulanti e alle RRSSAA costituite tutti i dati e gli elenchi riportati al secondo comma dell’articolo 16 del C.C.N.L. La centralità delle cd. “risorse umane” viene ribadita da tempo nelle relazioni sindacali, nei contratti collettivi e nelle dichiarazioni contenute nei bilanci sociali e nei documenti delle B.C.C. e delle loro Federazioni. Siamo convinti che sia maturo il tempo per fare insieme un passo deciso al fine concretizzare questi impegni attraverso un’ esigibilità effettiva da parte dei lavoratori e delle lavoratrici.
Rapporti con le organizzazioni sindacali. Le pubbliche amministrazioni possono comunicare a terzi in forma realmente anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o a gruppi di lavoratori: si pensi al numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate nelle varie articolazioni organizzative, agli importi di trattamenti stipendiali o accessori individuati per fasce o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative. Sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi, i criteri generali e le modalità inerenti a determinati profili in materia di gestione del rapporto di lavoro sono oggetto di specifici diritti di informazione sindacale preventiva o successiva. Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. É il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all'erogazione dei trattamenti accessori. Resta disponibile per l’organizzazione sindacale anche la possibilità di presentare istanze di accesso a dati personali attinenti ad uno o più lavoratori su delega o procura (art. 9, comma 2, del Codice), come pure la facoltà di esercitare il diritto d'accesso a documenti amministrativi in materia di gestione del personale, nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità previsti dalle norme vigenti e per salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante di cui sia portatore il medesimo sindacato (artt. 59 e 60 del Codice). Il rifiuto, anche tacito, dell'accesso ai documenti amministrativi, è impugnabile presso il tribunale amministrativo regionale, la Commissione per l'accesso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o il difensore civico (artt. 25 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 6 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184). L'amministrazione può anche rendere note alle organizzazioni sindacali informazioni personali relative alle ritenute effettuate a carico dei relativi iscritti, in conformità alle pertinenti disposizioni del contratto applicabile e alle misure di sicurezza previste dal Codice (artt. 31-35).