Controlli preliminari Clausole campione

Controlli preliminari. Nel caso di immagazzinaggio superiore a 6 mesi controllare lo stato di conservazione. Controllare l’allineamento della trasmissione ed eventualmente verificare la tensione delle cinghie . Controllare che il soffiatore giri liberamente a mano. Controllare che le protezioni di sicurezza siano correttamente installate e fissate. Rifornire di olio il soffiatore come descritto al paragrafo 6.1
Controlli preliminari. Mettere la macchina su un piano stabile ed a livello tale da garantire un appoggio ottimale. • Accertarsi che il livello olio sia quello necessario. • Accertarsi che le parti soggette ad attrito siano pulite ed ingrassate ogni sei mesi. • Accertarsi che la spia luminosa (pos.1 figura 1) che indica il raggiungimento del diametro di pressatura sia sempre in funzione premendo il pulsante di check-up (pos.3 figura 1) per la verifica. • Controllare che il tappo del serbatoio sia svitato di 90°, per permettere lo sfiato dell’aria eventualmente penetrata nel circuito oleodinamico.
Controlli preliminari. La prima accensione deve essere effettuata da personale professionalmente qualificato. La Unical declina ogni responsabilità nel caso danni procurati a persone, animali o cose, subentranti in seguito a mancata osservanza di quanto sopra esposto. I controlli preliminari devono essere assicu- Prima della messa in funzione della caldaia è opportuno veri- ficare quanto segue: i collegamenti idraulici, elettrici e delle sicurezze necessarie sono stati eseguiti in conformità alle disposizioni nazionali e locali in vigore? i dispositivi di controllo e sicurezza sono efficienti e tarati correttamente? i collegamenti idraulici, elettrici e delle sicurezze necessarie sono stati eseguiti in conformità alle disposizioni nazionali e locali in vigore? le parti in refrattario sono integre? la griglia del bruciatore è posizionata correttamente? l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto secondo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti? il voltaggio e la frequenza di rete sono compatibili con il bruciatore e l’equipaggiamento elettrico della caldaia? l’impianto è riempito d’acqua e completamente disaerato? le valvole di scarico sono chiuse e le valvole d’intercettazione dell’impianto sono completamente aperte? ll’interruttore generale esterno è inserito? la pompa o le pompe funzionano regolarmente? è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua? sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali operazioni di manutenzione? è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?
Controlli preliminari. Sono controlli atti ad assicurare almeno che: - le centrali termiche, le sottocentrali, gli spazi tecnici, siano ben illuminati e così pure gli apparecchi ed i quadri degli indicatori; - risultino agibili agli effetti della condotta e della manutenzione tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra; - la porta di accesso sia dotata di congegno di autochiusura e che si apra facilmente verso l’esterno; - la porta di accesso sia dotata di chiave posta all’esterno e sia possibile rendere la centrale termica inaccessibile agli estranei; - il locale sia pulito e non vi si trovino né materiali combustibili, né animali, né ingombri od ostacoli di qualsiasi genere; - i mezzi di estinzione incendi siano efficienti; - la tenuta delle tubazioni adduzione gas dal contatore al bruciatore sia perfetta. Tutte le operazioni saranno svolte in conformità all’Allegato 3 – Operazioni minime relative ai lavori A, B, C, H.
Controlli preliminari. Di default, su ogni documento informatico versato al sistema di conservazione è eseguita una serie di controlli e verifiche di validazione rispetto alle regole ed agli standard previsti dalle tipologie documentarie di appartenenza. Il processo di convalida riguarda almeno i seguenti aspetti:  la verifica dell’integrità del documento memorizzato sul supporto rispetto all’impronta associata allo stesso;  la verifica che il formato del dato sia coerente con quanto dichiarato nei suoi metadati;  la verifica della presenza di un documento identico già caricato a sistema (i.e.: stessa impronta e/o metadati). Alla prova dell’esito positivo dei test preliminari, il sistema produce un rapporto chiamato rapporto di versamento (RdV) in cui sono riportate e validate le informazioni ricevute nel pacchetto di versamento (SIP). In caso di esito negativo l’intero pacchetto è sospeso e viene immediatamente allertato il gruppo di competenza, che procederà a contattare i referenti del soggetto produttore per definire, a seconda dei casi, le azioni da intraprendere.
Controlli preliminari. Prima di ogni messa in funzione della macchina è ne- cessario effettuare le seguenti operazioni: Prima della messa in funzione della macchina, è ne- cessario eseguire una serie di verifiche e controlli allo scopo di prevenire errori od incidenti durante la fase di Messa in funzione:

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  • Controllo 10.1 Ad ARTI spetta la gestione del presente contratto di servizio, cioè: • la vigilanza sull’espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto di ser- vizio; • il controllo sui modi e tempi di effettuazione del servizio, al fine di accerta- re il rispetto degli standard operativi. A tal fine, la Società s’impegna a fornire trimestralmente i dati sull’andamento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio. ARTI potrà comunque eseguire, in qualunque momento, ispezioni e controlli, nei locali ed aree oggetto dei servizi affi- dati. 10.2 ARTI esercita sulla società un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi attraverso l’esercizio dei diritti di socio secondo le disposizioni previste nello statuto della società. Sono pertanto riservate ad ARTI le funzioni d’indirizzo, vigilan- za e controllo sulla Società in house. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione. A tal fine, la Società deve trasmettere ad ARTI, entro la data di approvazione del proprio bilan- cio di esercizio, un conto economico derivante dalla contabilità analitica contenente la composizione quali-quantitativa del risultato economico d’esercizio e coerente, sotto il profilo della rappresentazione economica, con quanto previsto dallo Statuto della società per la relazione semestrale. Il conto economico dovrà precisare i criteri di suddivisione/imputazione dei costi, con particolare riferimento a quelli indiretti. La società deve altresì approntare un controllo di gestione con frequenza minimale trimestrale e relativa analisi. 10.3 ARTI e gli uffici regionali competenti hanno in qualsiasi momento facoltà di ac- cesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la Società. La Società deve fornire ad ARTI tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione ri- chiesta e offrire la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.

  • Controlli Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese sia rispetto alle relative prescrizioni mediche sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati. La Struttura assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale il medesimo livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio. Sarà oggetto di specifico controllo da parte dell’Azienda USL, anche tramite verifiche presso gli assistiti e presso la struttura, ogni aspetto delle prestazioni inerente alla qualità dell’assistenza percepita dall’utente, all’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione e di refertazione, oltre che all’applicazione degli eventuali protocolli diagnostico-terapeutici adottati dall’Azienda. L’Azienda USL si riserva in ogni caso di esercitare attraverso il Dipartimento delle Cure Primarie del Distretto di riferimento tutte le attività di ispezione e controllo di propria competenza previste dalla vigente normativa. Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’andamento della produzione e la regolarità del flusso informativo attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.

  • VIGILANZA E CONTROLLI La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

  • REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • VIGILANZA E CONTROLLO L'ente che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività di controllo. A tal scopo l'ente competente (Comune o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno di specifici programmi annuali di controllo e vigilanza degli scarichi. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio di controllo (2), secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Tale attività di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione delle reti fognarie e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali ai fini tariffari come descritto nel dettaglio nell’art.16 del presente Regolamento. I soggetti delegati dal Gestore al controllo, specificatamente individuati, sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acqua. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico. I controlli di cui al presente articolo riguardano, fra l’altro, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dove, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescritto, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella D cit., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scarico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativo, il gestore provvederà a notificare i valori rilevati al Comune che ha emesso l’autorizzazione ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, dal personale del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevate. (1) delibera regionale n.651 del 1/3/2000 e S.M. (2) art. 26 della l. n. 36 del 1994 così come richiamato dall’art. 49 comma secondo del Dlgs 152/99 e S.M..

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.