Controllo della qualità. L’Impresa aggiudicataria è tenuta a monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata dal servizio, sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dall’Amministrazione Comunale.
Controllo della qualità. L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a consentire l'accesso alle informazioni relative alle registrazioni riguardanti il controllo della qualità dei processi e del prodotto, secondo quanto previsto dal relativo piano del servizio.
Controllo della qualità. L’appaltatore è tenuto a monitorare la qualità dei servizi erogati sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dall’Amministrazione Comunale, compresi gli strumenti per un’appropriata gestione dei reclami e delle segnalazioni. In particolare, il soggetto aggiudicatario deve predisporre degli strumenti validi che permettano all’Ente committente: - la rilevazione costante delle attività svolte e del livello di partecipazione; - la rilevazione mensile delle iscrizioni, dimissioni, frequenze dei bambini/e e ragazzi/e; - gli indicatori di risultato per la verifica dei cambiamenti avvenuti e degli obiettivi raggiunti; - gli indicatori per la misurazione del grado di soddisfazione dei destinatari degli interventi e delle loro famiglie; - gli indicatori per la verifica degli esiti dell’intervento Saranno altresì previsti: - piani di programmazione educativa individuale, laddove richiesto dal caso; - relazioni sulle attività svolte; - riunioni periodiche di verifica con l’Ufficio Attività Educative del Quartiere di riferimento Il servizio svolto sarà soggetto a verifiche periodiche da parte degli uffici del Comune. I valori degli indicatori dovranno essere forniti tempestivamente alle scadenza concordate preventivamente con il Comune.
Controllo della qualità. I prodotti, con riferimento al punto 7 della norma UNI EN 588-1, devono essere sottoposti alle seguenti procedure di controllo: - controllo iniziale dei prodotti (punto 7.2 della norma UNI EN 588-1); - controllo interno della qualità (punto 7.3 della norma UNI EN 588-1); - controllo effettuato da idoneo istituto di controllo esterno (punto 7.4 della norma UNI EN 588-1).
Controllo della qualità. La Ditta deve essere in possesso di un piano di autocontrollo documentato, basato sui principi del H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point) elaborato secondo i principi contenuti nella vigente normativa. La Ditta deve inoltre disporre di una procedura di qualificazione dei fornitori e di un elenco dei fornitori omologati e deve essere in possesso di un sistema di qualità interno la cui documentazione e le cui procedure devono essere trasmesse al Comune. La Ditta è tenuta a consentire l'accesso periodico alle informazioni relative alle registrazioni riguardanti il controllo della qualità del processo e del prodotto, secondo quanto previsto dal relativo piano del servizio.
Controllo della qualità a) L’aggiudicatario è tenuto a monitorare la qualità dei servizi erogati, sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti eventualmente predisposti dall’Istituzione, compresi gli strumenti per una appropriata gestione dei reclami e delle segnalazioni.
b) L’aggiudicatario risponde direttamente di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di pulizia ed igiene.
Controllo della qualità. Capo VII - Vigilanza
Controllo della qualità. L’insieme delle attività ispettive svolte per verificare che nei processi di lavoro e nei prodotti in uscita dai processi sia stata raggiunta la qualità attesa.
Controllo della qualità. ENEL ha il diritto di controllare e verificare l’esatto adempimento, da parte dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni contrattuali e di tutte le ulteriori prescrizioni impartite da ENEL nel corso di esecuzione dello stesso. L’Appaltatore ha diritto a presentare contestazioni alle determinazioni di ENEL emerse durante i controlli e le verifiche ex art.
Controllo della qualità. ENEL ha il diritto di controllare e verificare l’esatto adempimento, da parte dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni contrattuali e di tutte le ulteriori prescrizioni impartite da ENEL nel corso di esecuzione dello stesso. L’Appaltatore ha diritto a presentare contestazioni alle determinazioni di ENEL emerse durante i controlli e le verifiche ex art. 5.6.1 delle CG Basic, tramite apposite comunicazioni ed entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse. In mancanza di contestazioni, le determinazioni di ENEL si intendono integralmente accettate e l’Appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve.