Coordinamento Istituzionale Clausole campione

Coordinamento Istituzionale. La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del PLUS è riservata al Coordinamento Istituzionale. Il Coordinamento Istituzionale è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l’Accordo di programma, ovvero da loro delegati. Il Coordinamento Istituzionale è presieduto e convocato dal Sindaco del Comune Capofila o da suo delegato; è istituito il ruolo di vicepresidente. Per la validità della seduta in prima convocazione è richiesta la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione è richiesto 1/3 più uno dei componenti. La seconda convocazione può avvenire anche nello stesso giorno della prima. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il Coordinamento si riunisce tutte le volte che il legale rappresentante del soggetto capofila lo ritenga necessario e comunque almeno una volta a bimestre e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri. Le convocazioni con l’ordine del giorno, del luogo, dell’ora, degli argomenti da trattare devono essere fatte dal legale rappresentante del soggetto capofila a mezzo fax o e-mail con preavviso di almeno 5 giorni. In caso di assenza del legale rappresentante del soggetto capofila il Coordinamento è presieduto da altro membro designato di volta in volta allo scopo. Il processo verbale è firmato dal legale rappresentante del soggetto capofila ed è redatto dal segretario del comune capofila oppure da altro soggetto appositamente nominato. Il processo verbale dovrà essere affisso all’albo pretorio del comune capofila e trasmesso a tutti i soggetti sottoscrittori.
Coordinamento Istituzionale. Le funzione di indirizzo politico – programmatico e di controllo della gestione del Piano di Zona e del P.A.T., per quest’ultimo per la sola parte di competenza sociosanitaria è riservata al Coordinamento Istituzionale. Il Coordinamento è formato dai Sindaci dei Comuni di Ischia, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Procida, e dai rappresentanti legali degli altri Enti sottoscrittori dell’accordo di programma con il quale viene adottato il Piano di Zona, ovvero da loro delegati. Il Coordinamento è convocato e presieduto dal legale rappresentante del Comune di Ischia, capofila, ovvero da suo delegato. Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è disciplinato da apposito Regolamento. Gli atti relativi al Coordinamento Istituzionale sono custoditi presso l’Ufficio di Piano. Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale prende parte senza diritto di voto il Coordinatore dell’Ufficio di Piano.
Coordinamento Istituzionale. Il Coordinamento Istituzionale dei rappresentanti legali dei soggetti firmatari è organismo politico- istituzionale istituito per l’esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione del Piano di Zona. Il Coordinamento procede alla definizione di Accordi di Programma o Convenzioni con altri enti. Il Coordinamento Istituzionale adotta un proprio disciplinare interno per il funzionamento e l’esercizio delle funzioni assegnate come definite dall’art 6 del protocollo di intesa sottoscritto in data 10.11.2004 allegato al presente atto sotto la lettera “B”.
Coordinamento Istituzionale. Spetta al Coordinamento Istituzionale l’esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione del Piano Sociale di Zona. Il Coordinamento Istituzionale è com- posto dai rappresentanti legali dei soggetti sottoscrittori o da loro delegati. Il Coordinamento Istituzionale pro- cede alla definizione di accordi di programma, di convenzioni o di atti di intesa con altri soggetti pubblici e/o privati e con i soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5 della legge n.328/2000, ai fini della attuazione e della ge- stione del Piano Sociale di Zona. Il Coordinamento Istituzionale è convocato dal legale rappresentante del Co- mune capofila dell’Ambito territoriale secondo i criteri e le modalità di cui al regolamento che ne disciplina il suo funzionamento approvato con delibera del Consiglio comunale del Comune capofila n. 54 del 15/05/2006.
Coordinamento Istituzionale. Il Coordinamento Istituzionale, quale organo di governo associato delle politiche sociali che sovraintende alla gestione del Piano di Zona, è regolato dall’articolo 11 della legge n.11/07. Esso esercita le funzioni di indirizzo programmatico, di coordinamento e controllo della realizzazione della rete territoriale dei servizi sociali e sociosanitari. Il Coordinamento Istituzionale è composto dai Sindaci dei comuni associati e, in materia d’integrazione socio-sanitaria, dal Direttore generale della ASL di riferimento, ovvero dal Direttore di distretto socio-sanitario, o da loro delegati con delega formale. Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale prendono parte, inoltre, senza diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, un componente dell’Ufficio di Piano con funzioni di segreteria tecnica, e il dirigente gestione economica del comune capofila. Possono partecipare, inoltre, su invito dei Comuni aderenti, anche altri soggetti pubblici, formalmente convocati dal Coordinamento Istituzionale, su argomenti specifici per la migliore realizzazione dei servizi e della rete. Il Coordinamento Istituzionale è convocato e presieduto dal Sindaco dell’Ente Capofila, ovvero da suo delegato, il quale assume la denominazione di “Presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1” in tutte le comunicazioni esterne ed interne all’Ambito Territoriale. Il Coordinamento Istituzionale si riunisce su convocazione del “Presidente”, ovvero su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta a bimestre. In caso di assenza del “Presidente” o suo delegato, le riunioni del Coordinamento Istituzionale sono presiedute dal componente più anziano, individuato tra i membri presenti. Le convocazioni delle riunioni del Coordinamento Istituzionale, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora, eventuali documenti da discutere, sono inviate a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenza motivata, la convocazione può essere effettuata ad horas nelle 24 ore precedenti la seduta. Le riunioni del Coordinamento Istituzionale sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei componenti che rappresentano i Comuni. Le decisioni del Coordinamento Istituzionale sono valide se assunte con voto concorde almeno della metà più uno dei componenti che rappresentano i Comuni, ad eccezione delle decisioni in materia di integrazione socio sanitaria cui concorre anche il rappresentante ...

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  • CONFEZIONAMENTO Il confezionamento e l’etichettatura devono essere conformi alle vigenti norme di legge. Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità fino al momento dell’uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi. Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili. Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana, la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore. In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara.

  • Funzionamento Le parti sociali di cui all’art.1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del CCNL e la loro ripartizione, nell’ambito dell’EBNAIP che fungerà da Segreteria operativa.

  • AGGIORNAMENTO Le parti firmatarie si impegnano a riformulare la presente convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nell’art. 14 d.lgs. 276/2003 e/o le direttive regionali subiscano modificazioni.

  • REGOLAMENTO Per l'attuazione del presente Statuto l’Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’atto di costituzione.

  • Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a: ✓ dimensioni del device, ✓ caratteristiche tecnologiche, ✓ vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d’uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione); ✓ dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione); ✓ caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d’uso (allegare documentazione) ✓ risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati) Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: • inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento • Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND • Classe di rischio • Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...) • Indicazioni e controindicazioni all’uso - da scheda tecnica • Prezzo e condizione di vendita Xx.Xx.Xx. provvederà all’autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la relazione ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirà semestralmente e sarà composta da: - due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione, - un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza Sanità che svolge le funzioni di presidente. In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie contraenti, si procederà o meno all’autorizzazione dell’aggiornamento tecnologico.

  • Pagamento Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata, derivante da proprietà, possesso, uso dell’animale domestico per le seguenti garanzie: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.

  • Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.