Copertura assicurativa. Sono posti a carico dell’Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge. Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L’Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità. Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore Servizi Sociali e Abitativi. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza. I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
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Samples: Schema Di Accordo Contrattuale, Schema Di Accordo Contrattuale
Copertura assicurativa. Sono posti a carico dell’Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge. Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita Partecipante dovrà possedere un’adeguata copertura assicurativa. L’Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui [L’Istituto dovrà aggiungere al presente capitolatoAccordo una clausola specifica, esonerando espressamente affinché il Comune Partecipante sia chiaramente informato al riguardo; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto è, invece, raccomandato. I contratti di Vicenza da ogni responsabilitàassicurazione obbligatoria dovranno riportare il contraente (in questo caso di mobilità per studio, l’Istituto di appartenenza o il Partecipante). Nello specificoLe seguenti informazioni sono facoltative, dovrà ma fortemente raccomandate, e cioè: il numero/codice dell’assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.] Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria per mobilità di studio. [Solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere attivata idonea polizza sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico. In tale caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza, garantire che il Beneficiario sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.] (opzionale per la mobilità di studio) Il presente Accordo riporterà i termini di sottoscrizione dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenzacivile. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore Servizi Sociali e Abitativi. In alternativa alla stipulazione della polizza [Un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi copre i danni causati dal Partecipante durante il suo soggiorno all'estero (sia che precedeil Partecipante si trovi al lavoro o meno). Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di traineeship, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di una polizza responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere coperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che vi sia un’assicurazione di responsabilità civile che copra, in modo vincolante, almeno i danni provocati dal tirocinante sul posto di lavoro. L’Allegato I esplicita con chiarezza se quanto sopra detto è coperto dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all’Impresa ospitante.] (opzionale per la mobilità di studio) Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti sugli infortuni sul lavoro che la polizza in questione svolgerà il Partecipante (che copra almeno i danni causati al Partecipante sul posto di lavoro). [Questo tipo di assicurazione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza. I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minorii dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali infortuni sul lavoro; tuttavia, l’estensione di tale copertura assicurativa sui tirocinanti in mobilità transnazionale, può variare nei diversi Paesi impegnati in Programmi transnazionali di mobilità per l’apprendimento. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’Allegato I espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall’Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l’Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo appartenenza dovrà assicurarsi che il Comune tirocinante sia provvisto di Vicenza ha facoltà tale copertura, sia essa stipulata dall’Istituto di dichiarare risolto il contrattoappartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o, privatamente, dallo stesso tirocinante.]
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Samples: Mobility Agreement for Study
Copertura assicurativa. Sono posti a carico dell’Ente Gestore 5.1 Il Beneficiario dovrà avere una adeguata copertura assicurativa [L’Istituto dovrà aggiungere al presente Accordo una clausola specifica affinché gli obblighi studenti siano chiaramente informati riguardo le coperture assicurative; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto raccomandato. I contratti obbligatori di cura assicurazione dovranno riportare il contraente della stessa (Istituto di appartenenza o il Beneficiario;). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate: il numero/codice dell’assicurazione e vigilanza denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante]. Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria [per studio e traineeship]. Solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In questo caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza dello studente garantire che lo studente sia informato dei minori requisiti previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di leggel’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante. Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativapresente Accordo riporterà i termini di sottoscrizione dell’assicurazione di responsabilità civile. L’Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità. Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore Servizi Sociali e Abitativi. In alternativa alla stipulazione della polizza Un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi copre i danni causati dallo studente durante il suo soggiorno all'estero (sia che precedelo studente si trovi al lavoro o meno). Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di traineeship, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di una polizza responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere coperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che vi sia un’assicurazione di responsabilità civile che copra, in modo vincolante, almeno i danni provocati dallo studente tirocinante sul posto di lavoro. L’Allegato I esplicita con chiarezza se tale assicurazione è garantita dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all’Impresa ospitante. Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti sugli infortuni sul lavoro che la polizza in questione svolgerà lo studente (che copra almeno i danni causati allo studente sul posto di lavoro). Questa assicurazione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza. I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minorii dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali incidenti sul lavoro; tuttavia, la misura in cui i tirocinanti in mobilità transnazionale sono coperti dalla stessa assicurazione, può variare nei diversi Paesi impegnati in programmi transnazionali di mobilità per l'apprendimento. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’Allegato I espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall’Istituto/Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l’Istituto /Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune appartenenza dovrà assicurarsi che lo studente tirocinante sia provvisto di Vicenza ha facoltà tale copertura stipulata dall’Istituto di dichiarare risolto il contrattoappartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o dallo stesso studente tirocinante.
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Samples: Mobility Agreement for Study
Copertura assicurativa. Sono posti L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a carico dell’Ente Gestore terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente contratto che possano derivare dai dispositivi utilizzati per l’esecuzione della fornitura, da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. L’appaltatore, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti gli obblighi effetti. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di cura massimali di garanzia adeguati per sinistro, per persona o cose ed inoltre dovrà garantire le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei dipendenti dell’appaltatore per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia adeguati per sinistro e vigilanza dei minori previsti per i genitoriciascuna persona. La mancata stipulazione della polizza, tutori e precettorila non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge. Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto (clausola risolutiva espressa, art. L’Ente Gestore è responsabile 1456 del Codice Civile). conformità delle caratteristiche tecniche costruttive dei danni che dovessero essere causati dispositivi ai requisiti previsti dalla leggi vigenti ed alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni norme applicabili; copertura assicurativa dei dispositivi mediante regolare polizza contro i rischi di cui al presente capitolatodanneggiamento; esonero dell’X.X.XX. da qualsiasi responsabilità per danni, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilitàincendio, furto, ecc. Nello specificodei dispositivi, dovrà essere attivata idonea polizza per con la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore Servizi Sociali sola esclusione del dolo e Abitativi. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza. I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contrattocolpa grave.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici
Copertura assicurativa. Sono posti a carico dell’Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti delle accoglienze mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge. Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L’Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolatoaccordo, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità. Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori degli ospiti inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati ad essi dal personale dipendente agli ospiti della residenzao volontario dell'Ente Gestore. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore ai Servizi Sociali e AbitativiSociali. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenzasopra indicate. I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contrattol’accordo.
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Copertura assicurativa. Sono posti Il locatario risponderà, senza riserve ed eccezioni, direttamente ed indirettamente, di ogni danno che potrà derivare al Comune, agli utenti, a carico dell’Ente Gestore gli obblighi terzi e a cose durante l’espletamento dell’attività di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitorigestione dell’immobile, tutori e precettori, o a cause ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di leggeessa connesse. Il servizio locatario è tenuto a garantire stipulare e produrre al Comune, prima di sottoscrivere il contratto, pena la decadenza dalla locazione, una polizza assicurativa a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L’Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni della responsabilità civile, rischio incendio, furto, rapina, atti vandalici ed eventi atmosferici, con primaria compagnia di cui al presente capitolato, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità. Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti assicurazioni autorizzata dall’IVASS all’esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della residenzasottoscrizione della convenzione. La struttura provvederà polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche: Polizza R.C.T. – R.C.O con un massimale unico e per sinistro non inferiore a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore Servizi Sociali € 3.000.000,00 e Abitativicon validità non inferiore alla durata della locazione. La polizza dovrà inoltre espressamente annoverare tra i terzi il Concedente (Comune) e tutti i suoi dipendenti e collaboratori. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l’Ente Gestore il locatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. di RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificatadi cui sopra. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione copre è efficace anche per il servizio svolto oggetto del presente accordo, richiamandone l’oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri ne limiti per conto massimale annuo, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l’intera durata del Comune rapporto. L'esistenza di Vicenza. I mezzi utilizzati per tale polizza non libera il locatario dalle proprie responsabilità avendo le stesse solo lo svolgimento del servizio scopo di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contrattoulteriore garanzia.
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Samples: Locazione Di Locali
Copertura assicurativa. Sono posti a carico dell’Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge. 5.1 Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita Partecipante dovrà possedere un’adeguata copertura assicurativa. L’Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui [L’Istituto dovrà aggiungere al presente capitolatoAccordo una clausola specifica, esonerando espressamente affinché il Comune Partecipante sia chiaramente informato al riguardo; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto è, invece, raccomandato. I contratti di Vicenza da ogni responsabilitàassicurazione obbligatoria dovranno riportare il contraente (in questo caso di mobilità per studio, l’Istituto di appartenenza o il Partecipante). Nello specificoLe seguenti informazioni sono facoltative, dovrà ma fortemente raccomandate, e cioè: il numero/codice dell’assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.]
5.2 Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria per mobilità di studio. [Solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di 4 di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico. In tale caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere attivata idonea polizza utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza, garantire che il Beneficiario sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.]
5.3 (opzionale per la mobilità di studio) Il presente Accordo riporterà i termini di sottoscrizione dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenzacivile. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore Servizi Sociali e Abitativi. In alternativa alla stipulazione della polizza [Un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi copre i danni causati dal Partecipante durante il suo soggiorno all'estero (sia che precedeil Partecipante si trovi al lavoro o meno). Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di traineeship, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di una polizza responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere coperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che vi sia un’assicurazione di responsabilità civile che copra, in modo vincolante, almeno i danni provocati dal tirocinante sul posto di lavoro. L’Allegato I esplicita con chiarezza se quanto sopra detto è coperto dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all’Impresa ospitante.]
5.4 (opzionale per la mobilità di studio) Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti sugli infortuni sul lavoro che la polizza in questione svolgerà il Partecipante (che copra almeno i danni causati al Partecipante sul posto di lavoro). [Questo tipo di assicurazione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza. I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minorii dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali infortuni sul lavoro; tuttavia, l’estensione di tale copertura assicurativa sui tirocinanti in mobilità transnazionale, può variare nei diversi Paesi impegnati in Programmi transnazionali di mobilità per l’apprendimento. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’Allegato I espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall’Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l’Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo appartenenza dovrà assicurarsi che il Comune tirocinante sia provvisto di Vicenza ha facoltà tale copertura, sia essa stipulata dall’Istituto di dichiarare risolto il contrattoappartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o, privatamente, dallo stesso tirocinante.]
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Samples: Accordo Per La Mobilità Di Studio
Copertura assicurativa. Sono posti a carico dell’Ente Gestore 5.1 Il Beneficiario dovrà avere una adeguata copertura assicurativa [L’Istituto dovrà aggiungere al presente Accordo una clausola specifica affinché gli obblighi studenti siano chiaramente informati riguardo le coperture assicurative; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto raccomandato. I contratti obbligatori di cura assicurazione dovranno riportare il contraente della stessa (Istituto di appartenenza o il Beneficiario;). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate: il numero/codice dell’ assicurazione e vigilanza denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante]. Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria [per studio e traineeship]. Solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In questo caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza dello studente garantire che lo studente sia informato dei minori requisiti previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di leggel’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante. Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativapresente Accordo riporterà i termini di sottoscrizione dell’assicurazione di responsabilità civile. L’Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità. Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore Servizi Sociali e Abitativi. In alternativa alla stipulazione della polizza Un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi copre i danni causati dallo studente durante il suo soggiorno all'estero (sia che precedelo studente si trovi al lavoro o meno). Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di traineeship, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di una polizza responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere coperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che vi sia un’assicurazione di responsabilità civile che copra, in modo vincolante, almeno i danni provocati dallo studente tirocinante sul posto di lavoro. L’Allegato I esplicita con chiarezza se tale assicurazione è garantita dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all’Impresa ospitante. Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti sugli infortuni sul lavoro che la polizza in questione svolgerà lo studente (che copra almeno i danni causati allo studente sul posto di lavoro). Questa assicurazione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza. I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minorii dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali incidenti sul lavoro; tuttavia, la misura in cui i tirocinanti in mobilità transnazionale sono coperti dalla stessa assicurazione, può variare nei diversi Paesi impegnati in programmi transnazionali di mobilità per l'apprendimento. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’Allegato I espliciterà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall’Istituto/Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l’Istituto /Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune appartenenza dovrà assicurarsi che lo studente tirocinante sia provvisto di Vicenza ha facoltà tale copertura stipulata dall’Istituto di dichiarare risolto il contrattoappartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o dallo stesso studente tirocinante.
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Samples: Accordo Per La Mobilità Di Studio
Copertura assicurativa. Sono posti a carico dell’Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge. Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L’Ente Gestore L’Amministrazione comunale non è responsabile dei danni che dovessero essere eventualmente causati alle apparecchiature che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi. Il concessionario è direttamente responsabile per qualsiasi violazione dei regolamenti di Polizia e Igiene e sanità, di normative in materia di macchine e distributori automatici, di sicurezza, prevenzione incendi e in materia di somministrazione di bevande e alimenti. Il concessionario è inoltre direttamente responsabile di danni a persone e/o alle cose a seguito dello svolgimento cose, comunque verificatesi nell’esecuzione delle prestazioni richieste, derivanti da cause a lui imputabili di cui al presente capitolatoqualunque natura restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, esonerando espressamente il senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune di Vicenza da ogni responsabilitàPiombino. Nello specifico, Il concessionario a tal fine dovrà essere attivata in possesso di idonea polizza assicurativa contro i rischi per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti (RCT) per qualsiasi evento dannoso arrecato a persone e/o cose che possano derivare per sua causa o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal del proprio personale dipendente agli ospiti della residenzacon un massimale idoneo. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti copertura deve essere esente da franchigia . La polizza dovrà avere durata pari alla concessione e dovrà essere consegnata in copia al Settore Servizi Sociali e Abitativi. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di VicenzaPiombino prima della stipula del contratto, che dovrà comunque giudicarla idonea. I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio L’inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonererà l’aggiudicatario dalla responsabilità di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto qualsiasi genere su esso eventualmente incombenti. L’amministrazione comunale sarà tenuta indenne dei minori. In caso di inadempimento danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contrattocoperture assicurative.
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Samples: Concession Agreement
Copertura assicurativa. Sono posti a carico dell’Ente Gestore della Struttura gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge. Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L’Ente Gestore La Struttura è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolatoaccordo, esonerando espressamente il Comune di Vicenza Avezzano da ogni responsabilità. Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore Servizi Sociali e Abitativi. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l’Ente Gestore la Struttura potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di VicenzaAvezzano. I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza Avezzano ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
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Copertura assicurativa. Sono posti a carico dell’Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di leggeevitare danni alle cose ed alle persone. Il servizio è tenuto A tale riguardo l’Aggiudicatario si impegna a garantire a favore degli ospiti apposita la copertura assicurativa. L’Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni assicurativa di cui al sopra, per tutta la durata dell’Accordo-quadro, previa stipula, anche di carattere non esclusivo per il presente capitolatoappalto, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità. Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) che dovrà prevedere:
a) l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore Servizi Sociali collaboratori) all’appalto e Abitativi. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto nell’esercizio delle attività svolte per conto del Comune l’Aggiudicatario (responsabilità civile personale);
b) che nella definizione di Vicenza“terzi”, ai fini dell’assicurazione stessa, siano comprese le Committenti e i loro dipendenti. I mezzi La predetta copertura assicurativa, erogata da primaria compagnia assicurativa, dovrà prevedere un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 2.000.000,00 e RCO non inferiore a Euro 1.000.000,00. Nella garanzia RCO si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dall’Aggiudicatario/Ditta esecutrice. La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali. L’esistenza di tale polizza non libera l’Aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Le Committenti restano esonerate da ogni responsabilità per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minoridanni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’Aggiudicatario, durante l’esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. In caso di inadempimento RTI, la copertura assicurativa richiesta dovrà essere presentata, ai sensi dell’articolo 103, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti componenti il RTI, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Copia delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contrattopolizze RCT e RCO dovranno essere consegnate ai fini della sottoscrizione dell’Accordo quadro.
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Copertura assicurativa. Sono posti a carico dell’Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti delle accoglienze mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge. Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L’Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolatocontratto, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità. Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori degli ospiti inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati ad essi dal personale dipendente agli ospiti della residenzao volontario dell'Ente Gestore. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore ai Servizi Sociali e AbitativiSociali. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenzasopra indicate. I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
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Copertura assicurativa. Sono posti L’Amministrazione provvederà a stipulare un’adeguata polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi patrimoniali connessi allo svolgimento dell’attività dirigenziale e professionale, ivi comprese le somme dovute a titolo di oblazione e sanzione pecuniaria amministrativa, per contravvenzioni elevate in occasione ed a causa delle funzioni svolte. Ogni responsabilità civile dei Dirigenti per fatti connessi all’esercizio delle funzioni loro attribuite, in assenza di dolo, che comporti un’esposizione di carattere economico, è a carico dell’Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di leggedell’Amministrazione. Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita La copertura assicurativa, stipulata dall’Amministrazione, comprenderà anche il patrocinio e l’assistenza legale del Dirigente. L’Ente Gestore è responsabile Nelle more di tempo necessarie per la stipula della polizza assicurativa, o nel caso in cui la polizza assicurativa non trovi adeguata copertura, le spese derivanti dall’assistenza legale ai Dirigenti si intendono a carico dell’Amministrazione e - nel caso di sentenza passata in giudicato che accerti la personale ed esclusiva responsabilità del dirigente per dolo - saranno da questi rimborsate all’Ente, rateizzando la somma, comunque in misura non superiore al quinto dello stipendio o della pensione. La delegazione trattante di parte sindacale sarà opportunamente informata circa le condizioni della polizza assicurativa attivata. Resta confermato quanto previsto all’art. 38 del CCNL – Area della Dirigenza, laddove, ai commi 2 e 3 prevede che l’Ente stipuli apposita polizza assicurativa in favore dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose dirigenti autorizzati a seguito dello svolgimento servirsi del proprio mezzo di trasporto per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità. Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore Servizi Sociali e Abitativi. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza. I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contrattoservizio.
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Copertura assicurativa. Sono posti a carico dell’Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge. Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L’Ente Gestore L’aggiudicatario è responsabile nei confronti del Comune di Pula dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’ altresì responsabile nei confronti del Comune di Pula e dei terzi dei danni che dovessero essere di qualsiasi natura, materiali o patrimoniali, diretti ed indiretti, causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità. Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. A tale fine l’aggiudicatario deve disporre di permanenza nella struttura, nonché idonea polizza assicurativa di responsabilità civile. Il Comune di Pula dovrà essere considerato Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e dipendenti e dovrà essere sempre tenuto indenne per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore Servizi Sociali imputabili alla Ditta aggiudicataria e Abitativi. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza di una non coperti dalla sua polizza assicurativa R.C. già attivatae da eventuali azioni legali promosse da terzi. Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza. I mezzi utilizzati materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio. L'amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minoriin appalto. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo La ditta aggiudicataria solleva il Comune di Vicenza ha facoltà Pula da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di dichiarare risolto esso. Le spese che il contrattoComune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore del servizio, e in ogni caso, da questo rimborsate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Copertura assicurativa. Sono posti Il concessionario risponderà, senza riserve ed eccezioni, direttamente ed indirettamente, di ogni danno che potrà derivare al Comune, agli utenti, a carico dell’Ente Gestore gli obblighi terzi e a cose durante l’espletamento dell’attività di cura gestione dell’immobile, o a cause ad essa connesse. L’affidatario prima della sottoscrizione del contratto e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge. Il servizio comunque prima dell'inizio dell’attività oggetto della concessione è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura stipulare una polizza assicurativa. L’Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni , di cui dovrà presentare copia al presente capitolatoComune prima della sottoscrizione del contratto, esonerando espressamente il Comune con primaria Compagnia di Vicenza da ogni responsabilità. Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti Assicurazioni autorizzata dall’IVASS all’esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della residenzasottoscrizione della convenzione. La struttura provvederà polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche Polizza R.C.T. – R.C.O con un massimale unico e per sinistro non inferiore a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore Servizi Sociali ad € 3.000.000,00 e Abitativicon validità non inferiore alla durata del servizio. La polizza dovrà inoltre espressamente annoverare tra i terzi il Concedente (Comune) e tutti i suoi dipendenti e collaboratori. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l’Ente Gestore il Concessionario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. di RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificatadi cui sopra. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione copre è efficace anche per il servizio svolto oggetto del presente accordo, richiamandone l’oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri ne limiti per conto massimale annuo, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l’intera durata del Comune di Vicenza. I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contrattorapporto.
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